Modalità operative del collaudo. Le apparecchiature offerte e gli accessori, i materiali, dovranno essere forniti tali da rendere le apparecchiature pienamente funzionanti ed idonee all’uso a cui sono destinate. In particolare si precisa che: L’operazione di collaudo deve iniziare entro il termine di venti giorni dalla comunicazione di avvenuta esecuzione delle opere/forniture. Il collaudo avverrà alla presenza di persona incaricata dall’impresa aggiudicataria e debitamente invitata. In caso di assenza ingiustificata dell’incaricato dell’impresa, il verbale di collaudo fa egualmente stato contro di essa. Il termine suddetto sarà sospeso nel caso in cui, iniziato il collaudo, siano disposte prescrizioni a carico dell’Amministrazione contraente; il termine riprenderà a decorrere dalla data di adempimento delle prescrizioni medesime. L’incaricato all’accettazione o il collaudatore, sulla base degli accertamenti e delle prove effettuate, possono accettare i beni o rifiutarli o dichiararli rivedibili, secondo la disciplina del successivo articolo. Xxxxxxx rifiutate le forniture difettose o non rispondenti alle prescrizioni tecniche definite nei disciplinari. In questi casi, l’appaltatore ha l’obbligo di provvedere, nel termine indicato nel contratto, alla sostituzione dei beni con altri rispondenti ai requisiti contrattuali. Il protocollo di collaudo verrà stabilito in maniera autonoma dalla parte acquirente, sulla scorta di una proposta di protocollo di collaudo fornita dal fornitore contestualmente all’inizio delle operazioni di installazione. Detta proposta dovrà contenere, come requisiti minimi, l’elenco e la descrizione delle operazioni previste dal collaudo, i risultati attesi, i parametri di misurazione considerati, unitamente ai “range” di valori attesi, ed i tempi stimati per l’esecuzione delle operazioni di collaudo. Le informazioni contenute nella proposta di protocollo di collaudo serviranno alla parte acquirente ed alla SA, nel prosieguo del contratto, per monitorare gli effetti di future ricalibrazioni, modifiche e regolazioni apportate alle apparecchiature. Il fornitore dovrà dare copia alla parte acquirente, preliminarmente al collaudo, di tutta la documentazione da trasmettere ad organismi di controllo tecnici ed amministrativi nazionali ed internazionali. Il regolare collaudo dei prodotti e la dichiarazione di presa in consegna non esonera comunque il fornitore per eventuali difetti o imperfezioni non emersi al momento del collaudo, bensì accertati successivamente. In tal cas...
Modalità operative del collaudo. Le apparecchiature offerte e gli accessori, i materiali, dovranno essere forniti tali da rendere le apparecchiature pienamente funzionanti ed idonee all’uso a cui sono destinate. In particolare si precisa che: