RESPONSABILITÀ DELLA DITTA AGGIUDICATARIA Clausole campione

RESPONSABILITÀ DELLA DITTA AGGIUDICATARIA. La Ditta aggiudicataria è sempre responsabile di tutti i danni di qualsiasi natura e che per qualsiasi motivo possano derivare alle persone e/o cose nello svolgimento dei servizi oggetto del presente appalto, sollevando l’Istituto da qualsiasi responsabilità. L’Aggiudicataria deve adottare tutte le cautele necessarie per garantire l’incolumità delle persone addette al servizio, degli ospiti e dei terzi (compresi i visitatori), ricadendo, pertanto ogni più ampia responsabilità sulla stessa Ditta e restando del tutto esonerato l’Inps. E’ a carico dell’impresa, senza diritto di rivalsa o compendi da parte dell’Istituto salvi gli interventi in favore dell’aggiudicatario da parte di società assicuratrici, il risarcimento degli eventuali danni arrecati all’Inps, agli ospiti, agli operatori ed a terzi (compresi i visitatori) derivanti da gravi irregolarità, carenza nelle prestazioni o incuria del personale addetto al servizio nell’esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto (compresi i casi di tossinfezione e intossicazione alimentare nel servizio ristorazione). A copertura dei danni di cui sopra, prima di dare inizio all’esecuzione del contratto e per tutta la durata dello stesso, l’impresa dovrà essere assicurata contro i danni a cose e/o persone (compresa l’assicurazione contro la responsabilità civile per il trasporto di persone) che dovessero essere arrecati dal proprio personale nell’effettuazione dei servizi appaltati o comunque, in dipendenza diretta o indiretta della esecuzione del servizio, mediante apposita polizza assicurativa RCT/RCO con primaria compagnia di assicurazione con un massimale non inferiore a €. 3.000.000,00 (tremilioni) per sinistro e per persona per ciascuna casa per ferie oggetto di aggiudicazione, producendo copia del contratto assicurativo entro dieci giorni dall’affidamento del servizio. In particolare la polizza assicurativa dovrà espressamente coprire i seguenti rischi: a) responsabilità civile verso terzi ivi compresi i dipendenti INPS e comprendente anche il danneggiamento degli edifici e dei macchinari e la rivalsa dei terzi danneggiati nei confronti dell’INPS; b) rischi per danni diretti e indiretti (rischio locativo, interruzione del godimento o di attività derivanti da incendio, scoppio in genere, esplosione, sabotaggio, tumulti, atti vandalici, etc. causati dalla Ditta aggiudicataria, suoi dipendenti o preposti). In caso di mancato pagamento dei premi assicurativi da parte della Ditta, l’Inps avrà facoltà di riso...
RESPONSABILITÀ DELLA DITTA AGGIUDICATARIA. ART. 9 -
RESPONSABILITÀ DELLA DITTA AGGIUDICATARIA. L’aggiudicatario risponde direttamente di eventuali danni cagionati da violazione del contratto d’appalto.
RESPONSABILITÀ DELLA DITTA AGGIUDICATARIA. La Ditta aggiudicataria è UNICA responsabile di qualsiasi danno ed inconveniente causati dall’espletamento del servizio e solleva il Comune da ogni responsabilità diretta od indiretta dipendente dall’esercizio dell’affidamento, sia civile che penale.
RESPONSABILITÀ DELLA DITTA AGGIUDICATARIA. La Ditta aggiudicataria è l’esclusiva responsabile dell’osservanza di tutte le disposizioni relative alla tutela antinfortunistica e sociale degli addetti alla fornitura di cui alla presente gara. La Ditta dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti le leggi, i regolamenti e le disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di settore e negli accordi sindacali integrativi vigenti, nonché rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci. E’ fatto carico alla stessa di dare piena attuazione, nei riguardi del personale comunque da lei dipendente, agli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie ed a ogni altro patto di lavoro stabilito per il personale stesso. L’impresa aggiudicataria sarà considerata responsabile dei danni che per fatto suo, dei suoi dipendenti, dei suoi mezzi o per mancate previdenze, venissero arrecati agli utenti, alle persone e alle cose, sia del Comune che di terzi, durante l’esecuzione del contratto, tenendo al riguardo espressamente sollevate l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità ed onere, nessuno escluso.
RESPONSABILITÀ DELLA DITTA AGGIUDICATARIA. La ditta aggiudicataria si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti del presente capitolato tecnico a: - prestare i servizi impiegando, a sua cura e spese, tutto il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto specificato nel presente capitolato tecnico e nel relativo contratto; - predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza; - comunicare tempestivamente ad ARPACal, per quanto di propria competenza, le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione del contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili. - eseguire la fornitura ed erogare i servizi come previsto nel capitolato tecnico. La ditta aggiudicataria deve mettere in pratica tutte le precauzioni o misure necessarie ad evitare danni, infortuni o latro che dovesse accadere al proprio personale nell’esecuzione del contratto. Dovrà porre la normale cura e diligenza nello svolgimento del servizio e si terrà responsabile per eventuali danni arrecati a persone e/o cose dovuti a negligenza, imperizia, imprudenza del personale impiegato. L’ARPACal si riserva di richiedere il risarcimento degli eventuali danni subiti.
RESPONSABILITÀ DELLA DITTA AGGIUDICATARIA. Le singole Aziende sanitarie sono esonerate da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovessero accadere al personale della Ditta aggiudicataria nell'esecuzione del contratto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto stesso. Inoltre le singole Aziende sanitarie sono sollevate da qualsiasi responsabilità in caso di furto o danneggiamento dei beni di proprietà dell’Appaltatore, sia fissi che mobili, anche se presenti nei locali delle Aziende Sanitarie stesse. La Ditta aggiudicataria risponderà altresì per i danni a persone e/o cose che potessero derivare dall'espletamento delle prestazioni contrattuali ed imputabili ad essa o ai suoi dipendenti e dei quali fossero chiamate a rispondere le singole Aziende sanitarie, che fin d'ora si intendono sollevate ed indenni da ogni pretesa.
RESPONSABILITÀ DELLA DITTA AGGIUDICATARIA. La Ditta aggiudicataria è responsabile di ogni e qualunque adempimento posto in essere dalla medesima e dal personale da essa dipendente, sia nei confronti dell’Azienda ASL 7 che delle strutture e del personale della stessa Azienda ASL 7, come nei confronti di terzi, senza possibilità di alcuna rivalsa a qualunque titolo. L’Azienda ASL 7, per contro, a su volta si riserva il diritto di rivalsa per ogni e qualsivoglia danno o pregiudizio che dovesse derivare da inadempienze dell’Appaltatore del rispetto agli obblighi contrattuali e ciò sia nei confronti propri che di terzi.
RESPONSABILITÀ DELLA DITTA AGGIUDICATARIA. La Ditta aggiudicataria è responsabile verso l’Amministrazione comunale del buon funzionamento del servizio, nonché dell’esatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali derivanti dal presente Capitolato e, nell’esecuzione del servizio di cui trattasi, avrà l’obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge concernenti il servizio stesso nonché alle disposizioni espressamente dettate dall’Amministrazione comunale e in questo contenute. La Ditta aggiudicataria è l'esclusiva responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative alla tutela infortunistica, previdenziale e sociale degli addetti al servizio di cui al presente Capitolato ed è sottoposta a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative, contrattuali e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali e ad assumerne a suo carico tutti gli oneri relativi. La Ditta aggiudicataria, durante il periodo contrattuale, sarà considerata responsabile dei danni che, dall’espletamento del servizio o comunque per fatto suo, dei suoi dipendenti, dei suoi mezzi o per mancate previdenze venissero arrecati agli utenti, alle persone e alle cose, sia del Comune che di terzi, tenendo al riguardo sollevata l’Amministrazione comunale da ogni responsabilità e onere che possa essere avanzato da terzi in dipendenza del servizio di cui trattasi. Eventuali responsabilità civili per atti e/o fatti inerenti e/o conseguenti alla gestione del servizio e delle aree di sosta a pagamento grava esclusivamente sulla Ditta aggiudicataria.
RESPONSABILITÀ DELLA DITTA AGGIUDICATARIA. 1. la DA assume in proprio ogni responsabilità per infortuni o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni tanto della stessa DA quanto della SA e delle Aziende Sanitarie o di terzi, in virtù dell'esecuzione del presente servizio, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali riferibili al presente servizio, anche se eseguite da parte di terzi. 1. La DA, prima dell'inizio del servizio, dovrà presentare un’adeguata di polizza assicurativa RCT-RCO con primaria Compagnia con massimale unico di € 1.500.000,00 a copertura dei rischi di responsabilità civile verso terzi e prestatori d’opera, per il risarcimento di eventuali danni cagionati alla SA ed a terzi nello svolgimento di tutte le attività di cui al presente servizio, per l'intera durata del servizio a copertura dei rischio per le responsabilità della medesima. Detta polizza, dovrà tenere indenne la SA e le Aziende Sanitarie, ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché í terzi, per qualsiasi danno la DA possa loro arrecare nell'esecuzione di tutte le attività di cui al presente servizio, anche con riferimento ai relativi prodotti e/o servizi, da trattamento dei dati personali ecc. Il massimale della polizza assicurativa s'intenderà per ogni evento dannoso o sinistro purché reclamato entro 24 mesi successivi alla cessazione delle attività del presente servizio e dovrà prevedere la rinunzia dell'assicuratore a qualsiasi eccezione sia nei confronti della SA sia delle Aziende Sanitarie. 2. In caso di polizza già attivata sarà necessario produrre un'appendice alla stessa nella quale si espliciti che detta polizza copra anche il servizio in oggetto di appalto.