Prove di accettazione Clausole campione

Prove di accettazione. Oltre a quanto previsto alla lettera A del punto 11.1 del D.M. 14 gennaio 2008, la Direzione dei Lavori è tenuta a far eseguire ulteriori prove di accettazione sugli elementi per muratura portante pervenuti in cantiere e sui collegamenti, secondo le metodologie di prova indicate nelle nome armonizzate della serie UNI EN 771. Le prove di accettazione su materiali di cui al presente paragrafo sono obbligatorie e devono essere eseguite e certificate presso un laboratorio di cui all'art. 59 del D.P.R. n. 380/2001.
Prove di accettazione. Oltre a quanto previsto al punto A del §11.1, il Direttore dei Lavori è tenuto a far eseguire ulteriori prove di accettazione sugli e- lementi per muratura portante pervenuti in cantiere secondo le metodologie di prova indicate nelle citate nome europee armo- nizzate. Le prove di accettazione su materiali di cui al presente paragrafo sono obbligatorie per i soli elementi che costituiscono muratura portante e devono essere eseguite e certificate presso un laboratorio di cui all’art. 59 del DPR n. 380/2001. Il laboratorio incaricato di effettuare le prove provvede all’accettazione dei campioni accompagnati dalla lettera di richiesta sotto- scritta dal direttore dei lavori. Il laboratorio verifica lo stato dei provini e la documentazione di riferimento ed in caso di anomalie riscontrate sui campioni oppure di mancanza totale o parziale degli strumenti idonei per la identificazione degli stessi, deve so- spendere l’esecuzione delle prove e darne notizia al Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. Il prelievo potrà anche essere eseguito dallo stesso laboratorio incaricato della esecuzione delle prove. I laboratori devono con- servare i campioni sottoposti a prova per almeno trenta giorni dopo l’emissione dei certificati di prova, in modo da consentirne l’identificabilità e la rintracciabilità. 11.10.1.1.1 Resistenza a compressione degli elementi resistenti artificiali o naturali
Prove di accettazione. Le caratteristiche prestazionali sopra esposte devono essere confermate con una dichiarazione di conformità, redatta dal produttore ed all’occorrenza accompagnata dalle relative prove di laboratorio, rilasciata su richiesta della D.L. a prescindere dalla quantità di materiale consegnato. PROCEDURE D’INSTALLAZIONE DI GEOGRIGLIE BI-ORIENTATE SU SOTTOFONDI STRADALI
Prove di accettazione. Oltre a quanto previsto al punto A del §11.1 (NTC 2008), il Direttore dei Lavori è tenuto a far eseguire ulteriori prove di accettazione sugli elementi per muratura portante pervenuti in cantiere e sui collegamenti, secondo le metodologie di prova indicate nelle citate nome armonizzate. Le prove di accettazione su materiali di cui al presente paragrafo sono obbligatorie e devono essere eseguite e certificate presso un laboratorio di cui all’art. 59 del DPR n. 380/2001. Il controllo di accettazione in cantiere ha lo scopo di accertare se gli elementi da mettere in opera abbiano le caratteristiche dichiarate dal produttore. Tale controllo sarà effettuato su almeno tre campioni costituiti ognuno da tre elementi da sottoporre a prova di compressione. Per ogni campione siano f1, f2, f3 la resistenza a compressione dei tre elementi con f1 < f2 < f3 il controllo si considera positivo se risultino verificate entrambe le disuguaglianze: (f1 + f2 + f3)/3  1,20 fbk e f1 0,90 fbk, dove fbk è la resistenza caratteristica a compressione dichiarata dal produttore. Al Direttore dei Lavori spetta comunque l'obbligo di curare, mediante sigle, etichettature indelebili, ecc., che i campioni inviati per le prove ai laboratori siano effettivamente quelli prelevati in cantiere con indicazioni precise sulla fornitura e sulla posizione che nella muratura occupa la fornitura medesima. Le modalità di prova sono riportate nella UNI EN 772-1:2002.
Prove di accettazione. Le caratteristiche prestazionali sopra esposte devono essere confermate con una dichiarazione di conformità, redatta dal produttore ed all’occorrenza accompagnata dalle relative prove di laboratorio, rilasciata su richiesta della D.L. a prescindere dalla quantità di materiale consegnato.
Prove di accettazione. Oltre a quanto previsto alla lettera A del punto 11.1 del D.M. 14 gennaio 2008, la Direzione dei Lavori è tenuta a far eseguire ulteriori prove di accettazione sugli elementi per muratura portante pervenuti in cantiere e sui collegamenti, secondo le metodologie di prova indicate nelle nome armonizzate della serie UNI EN 771.
Prove di accettazione. Il servizio in oggetto riguarda le apparecchiature biomediche e di laboratorio di nuova acquisizione; tale servizio dovrà essere svolto, in via indicativa, ma non esaustiva, secondo quanto indicato dalla guida CEI di riferimento. Il servizio dovrà prevedere quanto necessario per l’espletamento del collaudo tecnico amministrativo ed in particolare: • verifica della conformità dell'apparecchiatura, con i relativi accessori, all'ordine di acquisto; • verifica della conformità dell'apparecchiatura alle norme applicabili; • raccolta dei dati necessari ad una corretta inventariazione dell'apparecchiatura; • registrazione di quanto sopra in un apposito modulo/verbale di accettazione che dovrà andare a costituire l'inizio del libretto di manutenzione dell'apparecchiatura; • registrazione di ogni dato utile (dati anagrafici ed amministrativi, dati patrimoniali, dati tecnici relativi alla sicurezza) nel sistema informatico. Le prove di accettazione verranno eseguite da personale incaricato dalla Ditta aggiudicataria alla presenza di un referente incaricato dell'Ente Appaltante e di un rappresentante della Ditta fornitrice dell'apparecchiatura. Sarà in particolare compito del referente dell'Ente Appaltante avvertire la Ditta aggiudicataria dell'arrivo delle apparecchiature e trasmetterle a questa la documentazione tecnica relativa. I tempi di esecuzione delle prove di accettazione verranno concordati tra il referente dell'Ente Appaltante ed il personale della ditta aggiudicataria, in modo da ottimizzare l'attività, possibilmente raggruppando le apparecchiature oggetto di accettazione; in ogni caso la Ditta aggiudicataria è tenuta ad eseguire le prove di accettazione entro una settimana lavorativa dalla richiesta avanzata dal referente incaricato dall'Ente Appaltante. In caso di esito negativo delle prove di accettazione, il verbale di accettazione dovrà riportarne le motivazioni; copia di tale verbale dovrà essere trasmesso dalla Ditta aggiudicataria ai referenti dell'Ente Appaltante per le opportune iniziative da parte di questi. Oltre al caso di nuova acquisizione, le prove di accettazione dovranno essere eseguite anche nel caso di: • apparecchiature in visione, • apparecchiature in comodato, • apparecchiature in prova, • temporanee sostituzioni, • leasing, • noleggio, nonché in ogni caso una apparecchiatura, a qualunque titolo, entri in uso presso le sezioni territoriali facenti capo all'Ente Appaltante. Facsimile del verbale di accettazione che verrà adottato dov...
Prove di accettazione. 4.1 Le prove di accettazione possono essere unicamente richieste nella misura prevista all'interno della quotazione. Salvo dove diversamente concordato, le prove di accettazione verranno completate in conformità alle procedure e ai criteri di superamento stabiliti da Cavotec. Se dovessero essere richieste le approvazioni del cliente, queste non potranno essere irragionevolmente negate. In caso di ritardi delle prove di accettazione causati dal cliente, le tempistiche di consegna originarie concordate tra le parti dovranno essere opportunamente riviste e tali ritardi del cliente non potranno in nessun caso dare adito a sanzioni o altre perdite per Cavotec. Gli obblighi di pagamento del cliente resteranno invariati, a prescindere da tali ritardi. Al cliente sarà concessa, come minimo, una (1) settimana di preavviso prima dell'inizio delle prove di accettazione. Nel caso in cui il cliente non dovesse essere in grado di presenziare alle prove di accettazione, il report delle prove di accettazione sarà inviato al cliente e considerato accettato e accurato. Se pertinente, le prove di accettazione in fabbrica avranno luogo presso il luogo di fabbricazione del prodotto, salvo quanto diversamente stabilito tramite reciproco accordo. Se nella quotazione dovesse essere inclusa la prova di accettazione, i prodotti non potranno essere utilizzati per finalità commerciali fino alla sottoscrizione del certificato di accettazione.
Prove di accettazione. 1. Le prove di Accettazione saranno effettuate solo se espressamente concordate nell’Accordo. 2. Le prove di Accettazione prodotto previste dall’Accordo saranno eseguite, salvo diversamente concordato, in conformità alle norme del Contraente e svolte nel Luogo di Produzione durante il normale orario di lavoro. Se l'Accordo prevede che siano applicati dei requisiti di qualità specifici della Committente, le Prove di Accettazione dovranno essere effettuate in conformità alle norme contenute nell’Accordo; laddove applicabile o concordato, tali prove saranno svolte in conformità con le norme dei fornitori qualificati, ed in assenza di tali norme, in conformità alle normative internazionali vigenti che riflettano lo stato dell’arte riconosciuto a livello internazionale. 3. Il Contraente comunica per iscritto alla Committente le Prove di Accettazione nel termine stabilito per consentire alla Committente di presenziare durante le prove o di far presenziare un suo rappresentante. Se la Committente non è presente o rappresentata, il rapporto di prova, unitamente a evidenze documentate in conformità ai requisiti del Contraente, sarà inviato direttamente alla Committente. 4. Se le Prove di Accettazione dimostrano che i Prodotti non sono conformi all’Accordo, il Contraente deve prontamente e senza ritardi correggere eventuali carenze al fine di garantire che il Prodotto sia conforme a quanto stabilito nell’Accordo. Saranno quindi eseguiti nuovi test su richiesta della Committente, a meno che le carenze siano insignificanti. 5. Se non diversamente concordato nell'Accordo, la Committente deve sostenere tutte le spese inerenti alle Prove di Accettazione eseguite nel Luogo di Produzione. La Committente dovrà inoltre sostenere le spese di trasferta per se ed eventuali suoi rappresentanti.
Prove di accettazione. Le prove di accettazione comprendono in particolare: