Modificazioni assetti societari - Cessazione attività. 1. Ferma restando l'incedibilità del Contratto, si precisa che: a. le modifiche agli assetti proprietari conseguenti a cessione/affitto di azienda/ramo d'azienda nonché ad atti di trasformazione, fusione e scissione dell'Appaltatore, non hanno effetto nei confronti della Committente finché non siano state alla stessa comunicate tramite PEC all’indirizzo xxxx.xxx@xxx.xxxxxxxxx.xx, al fine della verifica del possesso da parte del cessionario, ovvero del soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, dei requisiti di qualificazione richiesti in sede di affidamento. Nei sessanta giorni successivi la Committente potrà opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del Contratto, con effetti risolutivi del medesimo, qualora non dovessero sussistere i requisiti di cui sopra. Decorsi i sessanta giorni senza opposizioni da parte della Committente, il subentro all'Appaltatore produrrà i suoi effetti b. in caso di trasferimento, affitto d'azienda o di ramo di azienda da parte dell'Appaltatore, o degli organi della procedura concorsuale, il subentro all'Appaltatore sarà comunque subordinato alle verifiche di cui alla precedente lettera a) c. in caso di cessazione dell'attività costituente l'oggetto sociale dell'Appaltatore, la Committente procederà alla risoluzione del Contratto 2. In tutti i casi sopra elencati, è fatto salvo il diritto della Committente al risarcimento dei danni che le dovessero derivare.
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Modificazioni assetti societari - Cessazione attività. 1. Ferma restando l'incedibilità del Contratto, si precisa che:
a. le modifiche agli assetti proprietari conseguenti a cessione/affitto di azienda/ramo d'azienda nonché ad atti di trasformazione, fusione e scissione dell'Appaltatore, non hanno effetto nei confronti della Committente finché non siano state alla stessa comunicate tramite PEC all’indirizzo xxxx.xxx@xxx.xxxxxxxxx.xx, al fine della verifica del possesso da parte del cessionario, ovvero del soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, dei requisiti di qualificazione richiesti in sede di affidamento. Nei sessanta giorni successivi la Committente potrà opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del Contratto, con effetti risolutivi del medesimo, qualora non dovessero sussistere i requisiti di cui sopra. Decorsi i sessanta giorni senza opposizioni da parte della Committente, il subentro all'Appaltatore produrrà i suoi effetti
b. in caso di trasferimento, affitto d'azienda o di ramo di azienda da parte dell'Appaltatore, o degli organi della procedura concorsuale, il subentro all'Appaltatore sarà comunque subordinato alle verifiche di cui alla precedente lettera a)
c. in caso di cessazione dell'attività costituente l'oggetto sociale dell'Appaltatore, la Committente procederà alla risoluzione del Contratto.
2. In tutti i casi sopra elencati, è fatto salvo il diritto della Committente al risarcimento dei danni che le dovessero derivare.
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