RAPPRESENTANTE DELL’APPALTATORE. 1. L'Appaltatore viene rappresentato ad ogni effetto nei suoi rapporti con la Committente da un suo incaricato individuato in Contratto, il quale, previa approvazione, anche a seguito degli eventuali accertamenti prescritti dalla vigente normativa in tema di lotta alla delinquenza mafiosa, viene investito di ogni potere per impegnare l'Appaltatore. A detto rappresentante fanno capo, per quanto di propria competenza, anche le responsabilità proprie dell'Appaltatore e, in particolare, il rispetto della programmazione delle prestazioni contrattuali, la loro esecuzione, verifica e contabilità.
2. Il Rappresentante, con adeguata conoscenza della lingua italiana, è responsabile dell'organizzazione delle prestazioni contrattuali e rappresenta l'Appaltatore nei confronti della Committente per tutti gli aspetti e i problemi di carattere contrattuale e gestionale.
3. Il Rappresentante è in particolare responsabile: - dell’organizzazione dell’Appalto - della qualità delle prestazioni contrattuali - del rispetto dei tempi di consegna - dell'adozione di tutte le misure necessarie all'esecuzione a perfetta regola d'arte dell’Appalto e, in primis, dell'osservanza degli standard qualitativi prescritti - dell'efficienza dell'approvvigionamento dei materiali e delle attrezzature necessarie all’esecuzione dell’Appalto - della supervisione dell’Appalto secondo le modalità previste nel Capitolato Tecnico/Specifica Tecnica. Qualora previsto nel Capitolato Tecnico/Specifica Tecnica il suddetto Rappresentante deve dotarsi di idoneo telefono cellulare per la reperibilità.
4. È facoltà della Committente chiedere la motivata sostituzione del Rappresentante o del Personale, in caso di constatata negligenza o indisciplina. A tali richieste l'Appaltatore deve prontamente aderire.
RAPPRESENTANTE DELL’APPALTATORE. 11.1 L’Appaltatore, previa comunicazione scritta al Committente, nominerà entro 2 (due) giorni dalla data di perfezionamento del Contratto un proprio rappresentante che dovrà agire come “Rappresentante dell’Appaltatore”. Il Rappresentante dell’Appaltatore dovrà interfacciarsi direttamente con il Committente e il Direttore dei Lavori e sarà autorizzato a: (i) far valere tutti i diritti dell’Appaltatore; (ii) prendere decisioni che avranno carattere vincolante per l’Appaltatore; (iii) fornire, anche tramite ausiliari, una gestione a tempo pieno dei lavori e una supervisione quotidiana dei lavori, del personale e della sicurezza; (iv) assicurare, anche tramite ausiliari, anche in modo continuativo la corretta esecuzione dei lavori; (v) nominare un sostituto, che sarà autorizzato ad agire per conto di quest’ultimo durante le sue assenze. Fatto salvo ogni altro rimedio previsto dalle legge e dal Contratto, il Committente avrà il diritto di segnalare per iscritto all’Appaltatore eventuali comportamenti del Rappresentante dell’Appaltatore ritenuti negligenti, invitando l’Appaltatore a porre in essere gli opportuni rimedi.
11.2 Qualunque comunicazione o avviso che il Committente invierà al Rappresentante dell’Appaltatore dovrà considerarsi come inviato all’Appaltatore.
11.3 Ove il Rappresentante dell’Appaltatore non sia in grado di adempiere ai suoi doveri, l’Appaltatore provvederà a nominare tempestivamente un sostituto con le caratteristiche indicate dal presente articolo.
RAPPRESENTANTE DELL’APPALTATORE. Il Fornitore deve nominare un Rappresentante al quale conferire mandato con rappresentanza per l’esercizio delle attività necessarie per l’esecuzione della prestazione. Il Rappresentante ha tutti i poteri decisionali rispetto alle attività da compiere; in particolare il Rappresentante dovrà trattare con il Committente qualsiasi tematica inerente il contratto compreso, per esempio, apertura di nuove utenze, comunicazione periodica dell’elenco e stato delle utenze, ricezione delle comunicazioni di ogni tipo provenienti dalle figure professionali della Committente, ecc. Il Rappresentante in particolare deve assumere le relative decisioni e comunque sarà responsabile in nome e per conto del Fornitore: Dell’esecuzione della prestazione con la massima diligenza ed a regola d’arte; della conduzione dell’appalto per quanto concerne ogni aspetto della gestione con particolare riguardo al rispetto di tutta la normativa vigente di qualsivoglia natura e fonte, da parte del Fornitore e da chiunque sia impegnato nell’esecuzione della prestazione. Il Fornitore rimane responsabile dell’operato del suo Rappresentante nei confronti del Committente. Il mandato deve essere conferito per iscritto e consegnato al Committente alla sottoscrizione del contratto. Il Rappresentante deve garantire la sua presenza secondo necessità e deve essere dotato di numero di telefono cellulare, di fax ed indirizzo mail. Il Committente, previa motivata comunicazione al Fornitore, ha il diritto di esigere il cambiamento immediato del Rappresentante, senza che per ciò spetti alcuna indennità. La direzione delle attività inerenti l’appalto, con tutte le relative responsabilità di legge, è di esclusiva competenza dell’Appaltatore.
RAPPRESENTANTE DELL’APPALTATORE. Prima dell’inizio del servizio, l’Appaltatore dovrà nominare un proprio rappresentante che avrà il compito di seguire l’esecuzione del servizio e la corretta e regolare esecuzione del contratto.
RAPPRESENTANTE DELL’APPALTATORE. L'Appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve farsi rappresentare per mandato, depositato presso l'Amministrazione, da persona gradita all'Amministrazione e fornita dei requisiti d’idoneità tecnici e morali. Tale persona potrà essere allontanata e sostituita a richiesta dell'Amministrazione e a suo insindacabile giudizio. Tale rappresentante dovrà anche essere autorizzato ad allontanare dal cantiere, su semplice richiesta verbale del Di- rettore dei lavori, gli assistenti e gli operai non di gradimento dell'Amministrazione.
RAPPRESENTANTE DELL’APPALTATORE. L'Appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve, ai sensi dell’art. 4 del Capitolato Generale D.M. 145/2000, farsi rappresentare per mandato. Il mandato deve essere conferito per atto pubblico ed essere depositato presso l'Amministrazione committente. La persona designata deve essere fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali. Tale rappresentante dovrà anche essere autorizzato ad allontanare dal cantiere, nell’ipotesi prevista dall’art. 6, comma 5, del D.M. 145/2000 e s.m.i. e su semplice richiesta verbale del Direttore Xxxxxx, il Direttore di Cantiere, gli assistenti e gli operai. L’Appaltatore rimane responsabile dell’operato del suo rappresentante. Quando ricorrono gravi e giustificati motivi, la Stazione Appaltante, previa motivata comunicazione all’Appaltatore, ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentante, senza che per ciò spetti alcuna indennità all’Appaltatore o al suo rappresentante.
RAPPRESENTANTE DELL’APPALTATORE. Per tutti gli adempimenti del presente contratto il rappresentante dell'Appaltatore è il / i Sig. …………….. nato a ………………….. il firmatario del presente atto nella sua qualità di / giusta procura allegata al presente contratto. /
RAPPRESENTANTE DELL’APPALTATORE. Per tutti gli adempimenti del presente accordo il rappresentante dell'Appaltatore è il / i Sig. …………….. nato a ………………….. il ………….. firmatario del presente atto nella sua qualità di / giusta procura allegata al presente contratto. / /L'Appaltatore, ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 del D.M n. 145/2000., nomina e delega suo rappresentante il Sig nato a ……………….. il giusta procura allegata al presente contratto. Il Committente potrà in qualunque momento motivatamente e previa comunicazione, determinarne l’allontanamento del soggetto che, ai sensi del succitato art. 4 del D.M. n. 145/2000, conduce i lavori per conto del’Appaltatore, e conseguentemente esigerne la immediata sostituzione, senza che spetti all’Appaltore alcun compenso a titolo di indennizzo./
RAPPRESENTANTE DELL’APPALTATORE. L'imprenditore che non co nduce perso nalmente i lavori deve farsi rappresentare per mandato da persona di sua fiducia, conferendole tutte le facoltà all'uopo necessarie. Il mandato deve risultare da atto notarile da depositare presso la Direzione regionale INPS appaltante. L'appaltatore rimane unico e assoluto responsabile dell'operato del suo rappresentante, pur essendo egli obbligato a chiedere sulla persona prescelta il benestare dell’ Istituto, che può rifiutarlo senza essere tenuto a farne conoscere il motivo. L’ Istituto, anche dopo concesso il benestare, può esigere dall’imprenditore il cambiamento immediato del suo rappresentante senza bisogno di allegare alcun speciale motivo e senza perciò spetti indennità di sorta all’imprenditore.
RAPPRESENTANTE DELL’APPALTATORE. Così come stabilito dall'articolo 4 del Capitolato Generale d'Appalto di cui al D.M. LL.PP. 19/04/2000 n. 145, l'Appaltatore che non conduce personalmente i lavori deve farsi rappresentare, per mandato da persona fornita dei requisiti di idoneità tecnici e morali. L’Appaltatore risulta comunque responsabile dell'operato del suo rappresentante. Il mandato deve essere conferito per atto pubblico ed essere depositato presso l’Amministrazione che provvede a dare comunicazione all'ufficio Direzione Lavori. L'Appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. Quando ricorrono gravi e giustificati motivi l’Amministrazione, previa motivata comunicazione all'Appaltatore, ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentante, senza che perciò spetti alcuna indennità all'Appaltatore o al suo rappresentante.