Common use of Modifiche al decreto legislativo Clause in Contracts

Modifiche al decreto legislativo. 21 novembre 2007, n. 231 1. Al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 11, comma 1, la lettera l) e' soppressa ed e' inserita dopo la lettera m) la seguente: «m-bis) le societa' fiduciarie di cui all'articolo 199 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;»; b) all'articolo 11, comma 2, lettera a), dopo le parole: «di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966» sono aggiunte le seguenti: «ad eccezione di quelle di cui all'articolo 199 del decreto legislativo 24 febbraio 19998, n. 58»; c) all'articolo 11, comma 2, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) i soggetti disciplinati dagli articoli 111 e 112 del TUB;»; d) all'articolo 11, comma 2, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: «c) i soggetti che esercitano professionalmente l'attivita' di cambiavalute, consistente nella negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta;»; e) all'articolo 11, comma 3, le lettere c) e d) sono sostituite dalle seguenti: «c) i mediatori creditizi iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 128-sexies, comma 2 del TUB; d) gli agenti in attivita' finanziaria iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 128-quater comma 2 del TUB e gli agenti indicati nell'articolo 128-quater, comma 7, del medesimo TUB»; f) all'articolo 40, comma 1, le parole: «dalla lettera a) alla lettera g), lettere l), n) e o)» sono sostituite dalle seguenti: «fatta eccezione per la lettera h)»; g) all'articolo 56, comma 2, le parole: «lettera m)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere m) e m-bis)».

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Modifiche al decreto legislativo. 21 novembre 2007, n. 231 1. Al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 11, comma 1, la lettera l) e' soppressa ed e' inserita dopo la lettera m) la seguente: «m-bis) le societa' fiduciarie di cui all'articolo 199 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;»; b) all'articolo 11, comma 2, lettera a), dopo le parole: «di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966» sono aggiunte le seguenti: «ad eccezione di quelle di cui all'articolo 199 del decreto legislativo 24 febbraio 19998, n. 58»; c) all'articolo 11, comma 2, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) i soggetti disciplinati dagli articoli 111 e 112 del TUB;»; d) all'articolo 11, comma 2, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: «c) i soggetti che esercitano professionalmente l'attivita' di cambiavalute, consistente nella negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta;»; e) all'articolo 11, comma 3, le lettere c) e d) sono sostituite dalle seguenti: «c) i mediatori creditizi iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 128-sexies, comma 2 del TUB; d) gli agenti in attivita' finanziaria iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 128-quater comma 2 del TUB e gli agenti indicati nell'articolo 128-quater, comma 7, del medesimo TUB»; f) all'articolo 40, comma 1, le parole: «dalla lettera a) alla lettera g), lettere l), n) e o)» sono sostituite dalle seguenti: «fatta eccezione per la lettera h)»; g) all'articolo 56, comma 2, le parole: «lettera m)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere m) e m-bis)». a) le banche; b) Poste italiane S.p.A.; c) gli istituti di moneta elettronica; c-bis) gli istituti di pagamento; d) le societa' di intermediazione mobiliare (SIM); e) le societa' di gestione del risparmio (SGR); f) le societa' di investimento a capitale variabile (SICAV); g) le imprese di assicurazione che operano in Italia nei rami di cui all'art. 2, comma 1, del CAP; h) gli agenti di cambio; i) le societa' che svolgono il servizio di riscossione dei tributi;

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