Modifiche al decreto legislativo. 21 novembre 2007, n. 231 1. Al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 11, comma 1, la lettera l) e' soppressa ed e' inserita dopo la lettera m) la seguente: «m-bis) le societa' fiduciarie di cui all'articolo 199 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;»; b) all'articolo 11, comma 2, lettera a), dopo le parole: «di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966» sono aggiunte le seguenti: «ad eccezione di quelle di cui all'articolo 199 del decreto legislativo 24 febbraio 19998, n. 58»; c) all'articolo 11, comma 2, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) i soggetti disciplinati dagli articoli 111 e 112 del TUB;»; d) all'articolo 11, comma 2, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: «c) i soggetti che esercitano professionalmente l'attivita' di cambiavalute, consistente nella negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta;»; e) all'articolo 11, comma 3, le lettere c) e d) sono sostituite dalle seguenti: «c) i mediatori creditizi iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 128-sexies, comma 2 del TUB; d) gli agenti in attivita' finanziaria iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 128-quater comma 2 del TUB e gli agenti indicati nell'articolo 128-quater, comma 7, del medesimo TUB»; f) all'articolo 40, comma 1, le parole: «dalla lettera a) alla lettera g), lettere l), n) e o)» sono sostituite dalle seguenti: «fatta eccezione per la lettera h)»; g) all'articolo 56, comma 2, le parole: «lettera m)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere m) e m-bis)».
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Modifiche al decreto legislativo. 21 novembre 2007, n. 231
1. Al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 11, comma 1, la lettera l) e' soppressa ed e' inserita dopo la lettera m) la seguente: «m-bis) le societa' fiduciarie di cui all'articolo 199 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;»;
b) all'articolo 11, comma 2, lettera a), dopo le parole: «di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966» sono aggiunte le seguenti: «ad eccezione di quelle di cui all'articolo 199 del decreto legislativo 24 febbraio 19998, n. 58»;
c) all'articolo 11, comma 2, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) i soggetti disciplinati dagli articoli 111 e 112 del TUB;»;
d) all'articolo 11, comma 2, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: «c) i soggetti che esercitano professionalmente l'attivita' di cambiavalute, consistente nella negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta;»;
e) all'articolo 11, comma 3, le lettere c) e d) sono sostituite dalle seguenti: «c) i mediatori creditizi iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 128-sexies, comma 2 del TUB; d) gli agenti in attivita' finanziaria iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 128-quater comma 2 del TUB e gli agenti indicati nell'articolo 128-quater, comma 7, del medesimo TUB»;
f) all'articolo 40, comma 1, le parole: «dalla lettera a) alla lettera g), lettere l), n) e o)» sono sostituite dalle seguenti: «fatta eccezione per la lettera h)»;
g) all'articolo 56, comma 2, le parole: «lettera m)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere m) e m-bis)».
a) le banche;
b) Poste italiane S.p.A.;
c) gli istituti di moneta elettronica; c-bis) gli istituti di pagamento;
d) le societa' di intermediazione mobiliare (SIM);
e) le societa' di gestione del risparmio (SGR);
f) le societa' di investimento a capitale variabile (SICAV);
g) le imprese di assicurazione che operano in Italia nei rami di cui all'art. 2, comma 1, del CAP;
h) gli agenti di cambio;
i) le societa' che svolgono il servizio di riscossione dei tributi;
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