Common use of MODIFICHE DEL REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA Clause in Contracts

MODIFICHE DEL REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA. Il presente Regolamento della Gestione Separata può subire modifiche derivanti dall’adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali, con l’esclusione di quelli meno favorevoli per il Contraente. Come indicato al precedente Art. 1 del presente Regolamento, è inoltre ammessa la possibilità di fusione della Gestione Separata con altra Gestione Separata dell’Impresa di Assicurazione avente caratteristiche del tutto similari. In tal caso, l’Impresa di Assicurazione provvederà ad inviare una comunicazione al Contraente contenente le motivazioni che hanno determinato la scelta di fusione e le relative conseguenze anche in termini economici, la data di effetto della fusione, le caratteristiche e la composizione delle Gestioni Separate interessate dall’operazione, l’indicazione delle commissioni gravanti sulla nuova Gestione Separata, i criteri di liquidazione degli attivi della Gestione Separata oggetto di fusione e di reinvestimento nella nuova Gestione Separata nonché le modalità di adesione o meno all’operazione di fusione. L’Impresa di Assicurazione provvederà a trasferire, senza alcun onere o spese per il Contraente, tutte le attività finanziarie relative alla Gestione Separata originariamente collegata al Contratto presso la Gestione derivante dalla fusione. Indipendentemente dalle modalità di fusione, tale operazione non potrà comportare alcun aggravio economico per il Contraente. Tale operazione è comunque soggetta alla preventiva autorizzazione dell’IVASS. Data ultimo aggiornamento: 30 settembre 2015

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MODIFICHE DEL REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA. Il presente Regolamento della Gestione Separata può subire modifiche derivanti dall’adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali, con l’esclusione l’esclu- sione di quelli meno favorevoli per il Contraente. Come indicato al precedente Art. 1 del presente Regolamento, è inoltre ammessa la possibilità di fusione della Gestione Separata con altra Gestione Separata dell’Impresa di Assicurazione avente caratteristiche del tutto similari. In tal caso, l’Impresa di Assicurazione provvederà ad inviare una comunicazione al Contraente contenente contenen- te le motivazioni che hanno determinato la scelta di fusione e le relative conseguenze anche in termini economici, la data di effetto della fusione, le caratteristiche e la composizione delle Gestioni Separate interessate dall’operazione, l’indicazione delle commissioni gravanti sulla nuova Gestione Separata, i criteri cri- xxxx di liquidazione degli attivi della Gestione Separata oggetto di fusione e di reinvestimento nella nuova Gestione Separata nonché le modalità di adesione o meno all’operazione di fusione. L’Impresa di Assicurazione provvederà a trasferire, senza alcun onere o spese per il Contraente, tutte le attività finanziarie relative alla Gestione Separata originariamente collegata al Contratto presso la Gestione Gestio- ne derivante dalla fusione. Indipendentemente dalle modalità di fusione, tale operazione non potrà comportare alcun aggravio economico eco- nomico per il Contraente. Tale operazione è comunque soggetta alla preventiva autorizzazione dell’IVASS. Data ultimo aggiornamento: 30 settembre 201526 Aprile 2017

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Samples: Questionario Per La Valutazione Dell’adeguatezza Rispetto Alle Esigenze Assicurative

MODIFICHE DEL REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA. Il presente Regolamento della Gestione Separata può subire modifiche derivanti dall’adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali, con l’esclusione di quelli meno favorevoli per il Contraente. Come indicato al precedente Art. 1 del presente Regolamento, è inoltre ammessa la possibilità di fusione della Gestione Separata con altra Gestione Separata dell’Impresa di Assicurazione avente caratteristiche del tutto similari. In tal caso, l’Impresa di Assicurazione provvederà ad inviare una comunicazione al Contraente contenente le motivazioni che hanno determinato la scelta di fusione e le relative conseguenze anche in termini economici, la data di effetto della fusione, le caratteristiche e la composizione delle Gestioni Separate interessate dall’operazione, l’indicazione delle commissioni gravanti sulla nuova Gestione Separata, i criteri di liquidazione degli attivi della Gestione Separata oggetto di fusione e di reinvestimento nella nuova Gestione Separata nonché le modalità di adesione o meno all’operazione di fusione. L’Impresa di Assicurazione provvederà a trasferire, senza alcun onere o spese per il Contraente, tutte le attività finanziarie relative alla Gestione Separata originariamente collegata al Contratto presso la Gestione derivante dalla fusione. Indipendentemente dalle modalità di fusione, tale operazione non potrà comportare alcun aggravio economico per il Contraente. Tale operazione è comunque soggetta alla preventiva autorizzazione dell’IVASS. Data ultimo aggiornamento: 30 settembre 29 maggio 2015

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MODIFICHE DEL REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA. Il presente Regolamento della Gestione Separata può subire modifiche derivanti dall’adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali, con l’esclusione di quelli meno favorevoli per il Contraente. Come indicato al precedente Art. 1 del presente Regolamento, è inoltre ammessa la possibilità di fusione della Gestione Separata con altra Gestione Separata dell’Impresa di Assicurazione avente caratteristiche del tutto similari. In tal caso, l’Impresa di Assicurazione provvederà ad inviare una comunicazione al Contraente contenente le motivazioni che hanno determinato la scelta di fusione e le relative conseguenze anche in termini economici, la data di effetto della fusione, le caratteristiche e la composizione delle Gestioni Separate interessate dall’operazione, l’indicazione delle commissioni gravanti sulla nuova Gestione Separata, i criteri di liquidazione degli attivi della Gestione Separata oggetto di fusione e di reinvestimento nella nuova Gestione Separata nonché le modalità di adesione o meno all’operazione di fusione. L’Impresa di Assicurazione provvederà a trasferire, senza alcun onere o spese per il Contraente, tutte le attività finanziarie relative alla Gestione Separata originariamente collegata al Contratto presso la Gestione derivante dalla fusione. Indipendentemente dalle modalità di fusione, tale operazione non potrà comportare alcun aggravio economico per il Contraente. Tale operazione è comunque soggetta alla preventiva autorizzazione dell’IVASS. Data ultimo aggiornamento: 30 settembre 10 marzo 2015

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