MONEYGRAM PAYMENT SYSTEMS ITALY S.R.L. Clausole campione

MONEYGRAM PAYMENT SYSTEMS ITALY S.R.L.. MoneyGram Payment Systems Italy S.r.l. è parte del gruppo multinazionale MoneyGram, leader di mercato nel settore dei servizi finanziari per consumatori e aziende e, in particolare, nel settore del trasferimento internazionale di denaro per clientela retail (c.d. “money transfer”). I servizi del Gruppo MoneyGram sono disponibili in 200 Paesi e territori nel mondo, con circa 350.000 punti di offerta di servizi, utilizzati da decine di milioni di utenti in tutto il mondo. MoneyGram Payment Systems Italy S.r.l. è una società a responsabilità limitata di diritto italiano con socio unico, la quale – a norma di statuto – può essere amministrata da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione composto da tre a cinque membri. Alla data di adozione del Modello, l’amministrazione della Società è affidata ad un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri. È altresì nominato un Collegio Sindacale composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, mentre il controllo contabile è affidato ad una società di revisione esterna. Sebbene la Società, a norma di statuto, possa svolgere un’ampia gamma di attività (tra cui l’attività di agenzia per conto di uno o più istituti di pagamento, attività di tesoreria, e relative attività strumentali), al momento di adozione del Modello presta esclusivamente attività di supporto allo svolgimento di attività in Italia da parte di altre società del gruppo MoneyGram, in via esemplificativa mediante attività di gestione degli immobili in uso alle società del gruppo MoneyGram, formazione ed addestramento del personale e attività di help desk e call center. In particolare, la Società fornisce specifici servizi in favore di MoneyGram International Limited – Italian Branch, sulla base di contratto di appalto di servizi allegato a questo Modello quale Allegato 10. Sempre sulla base di tale contratto, la Società ha affidato a MoneyGram International Limited – Italian Branch lo svolgimento di alcune specifiche attività per le quali è stato ritenuto opportuno avvalersi dell’expertise dei dipendenti di MoneyGram International Limited – Italian Branch (al riguardo si veda il dettaglio al paragrafo 2.4 che segue)

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).