Controllo contabile Clausole campione
Controllo contabile. 9.1 Le Parti devono operare in modo che tutte le scritture (fatture, addebiti, accrediti, rendiconti, ecc.) emesse ed inviate reciprocamente riflettano in modo completo ed accurato le attività e le operazioni eseguite, ai fini di una corretta registrazione delle stesse.
9.2 Le Parti devono tenere un’accurata contabilità, conservando tutta la documentazione concernente l’esecuzione delle presenti Condizioni Generali di Vendita.
9.3 Ciascuna Parte deve prontamente informare l’altra Parte non appena venga a conoscenza di qualsiasi circostanza in cui, per qualsivoglia ragione, i suddetti principi non siano stati rispettati e deve supplire tempestivamente, ove possibile, alle deficienze.
Controllo contabile. 1. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti verifica:
a) che l'organizzazione e le procedure interne garantiscano il rispetto degli obblighi di rendicontazione e di registrazione degli ordini e delle operazioni eseguite per conto dei clienti;
b) con cadenza almeno trimestrale, la consistenza delle singole posizioni dei clienti e la separazione del loro patrimonio da quello di pertinenza dell'agente di cambio anche sulla base degli estratti conto emessi dai subdepositari.
2. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 155, comma 2, e 156, comma 4, del Testo Unico.
Controllo contabile. Il controllo contabile e esercitato da una societa di revisione avente i requisiti di legge. Il conferimento e la revoca dell'incarico alla societa di revisione e la determinazione del relativo compenso sono di competenza dell'assemblea. La durata dell'incarico, i diritti, i compiti e le prerogative della societa di revisione sono regolati dalla legge.
Controllo contabile. Il controllo contabile sulla società è esercitato da PricewaterhouseCoopers S.p.A., società di revisione iscritta nel registro dei revisori contabili. b.2.6 Sintetica descrizione del gruppo che fa capo all’EMITTENTE BENI STABILI è nata dall’evoluzione dell’Istituto Romano dei Beni Stabili S.p.A., costituito nel 1904 e successivamente incorporato nella Bastogi IRBS S.p.A., società quotata alla Borsa Valori di Milano facente capo al gruppo Romagnoli. Il patrimonio immobiliare proveniente dall’Istituto Romano dei Beni Stabili S.p.A. è stato in seguito trasferito alla SACIP Società Anonima Commerciale Padovana S.p.A. - costituita nel 1940 e acquisita dal gruppo Romagnoli nel 1986 - che nel 1987 ha assunto la denominazione di Beni Stabili S.p.A.. Nel 1990 il gruppo Romagnoli ha ceduto il controllo di BENI STABILI alla Unione Operatori Holding S.p.A. facente capo ad una pluralità di imprenditori italiani e ad alcuni partner finanziari. Nel 1996 BENI STABILI è entrata a far parte del gruppo Sanpaolo IMI che ne ha acquistato progressivamente circa il 100% del capitale sociale. Nel 1999, nell’ambito di un piano di riorganizzazione societaria, il gruppo Sanpaolo IMI ha proceduto ad una scissione parziale di un proprio compendio patrimoniale (costituto principalmente da immobili) a favore della stessa BENI STABILI e alla successiva quotazione delle azioni presso la Borsa di Milano con decorrenza 2 novembre 1999. Come già indicato nel precedente Paragrafo b.1.8, nel giugno 2001, si è registrato un cambiamento significativo nella compagine azionaria di BENI STABILI, con l’ingresso nel capitale sociale di CFI, che ha acquistato una partecipazione pari a circa il 29%. A seguito dell’acquisizione del controllo totalitario in CFI e dell’acquisto sul mercato dei blocchi in data 6 settembre 2004 del 3,51% delle azioni BENI STABILI da parte di LEONARDO, la stessa risulta, al momento attuale, l’azionista di riferimento del gruppo BENI STABILI con una partecipazione complessiva, diretta e indiretta, del 32,97% del capitale sociale della stessa. Di seguito è riportata una rappresentazione grafica della struttura del gruppo che fa capo all’EMITTENTE al 15 settembre 2004.
Controllo contabile. 1. Il controllo contabile è esercitato, a scelta dell'assemblea dei soci, salvo quanto è stabilito dall'articolo 2409-bis, comma 2, c.c. da un revisore contabi- le o da una società di revisione.
2. L'assemblea dei soci può altresì deliberare che il controllo contabile sia esercitato dal collegio sindacale.
Controllo contabile. Il controllo contabile è esercitato da un revisore contabile, o da una società di revisione, ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del cod. civ. Il controllo contabile può essere attribuito al Collegio sindacale se istituito.
Controllo contabile. Il controllo contabile di cui all'art. 2409 bis del codice civile può essere affidato ad un revisione contabile o ad una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia. L'incarico ha durata triennale.
Controllo contabile. 1. Il controllo contabile nei confronti di ▇▇▇▇▇▇▇▇ Acque S.p.A. viene effettuato nel rispetto delle modalità previste dalla specifica normativa applicabile alla Società. Ai fini previsti dall’art. 4, una copia della relazione sul bilancio prevista dall’art. 2409 ter comma 2°, del c.c., viene trasmessa all’assemblea di coordinamento intercomunale al momento del deposito della relazione stessa presso la sede della società a norma di legge.
Controllo contabile. Il controllo contabile della società è esercitato da una società di revisione inpossesso dei requisiti di legge. L’incarico del controllo contabile, sentito il Collegio Sindacale, è conferito per la durata di tre esercizi dall’assemblea ordinaria dei soci la quale determinerà anche il corrispettivo. Articolo 20-bis - Controllo Contabile Il controllo contabile della società è esercitato da una società di revisione in possesso dei requisiti di legge. L’incarico del controllo contabile, sentito il Collegio Sindacale, è conferito per la durata di tre esercizi dall’assemblea ordinaria dei soci la quale determinerà anche il corrispettivo. Per la nomina, la durata, i compiti, i poteri, le responsabilità nonché per la determinazione dei compensi della società di revisione incaricata si applicano le previsioni di legge in materia. [-] Articolo 25 Preposto alla redazione dei documenti contabili Il Consiglio di Amministrazione nomina, previo parere del Collegio Sindacale, un preposto alla redazione dei documenti contabili societari, in conformità alle disposizioni di cui all’articolo 154-bis del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, scegliendolo tra soggetti che abbiano maturato esperienza in materia di amministrazione, finanza e controllo. Il Consiglio di Amministrazione conferisce al preposto alla redazione dei documenti contabili societari adeguati poteri e mezzi per l’esercizio dei compiti attribuiti a tale soggetto ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta vigenti. Al preposto alla redazione dei documenti contabili societari si applicano le disposizioni che regolano la responsabilità degli amministratori in relazione ai compiti loro affidati, salve le azioni esperibili con riferimento al rapporto di lavoro con la Società. Al momento non è possibile fornire indicazioni sulle modalità e sui tempi con cui l’Emittente provvederà ad apportare al proprio statuto le ulteriori modifiche che si rendessero necessarie per adeguarlo ai recenti interventi legislativi. A tal riguardo si precisa peraltro che, ai sensi dell’articolo 18 dello statuto sociale, sono di competenza del Consiglio di Amministrazione, fatti salvi i limiti di legge, tra le altre, le delibere concernenti gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative. Si ricorda inoltre che il termine per l’adeguamento dello statuto sociale ai nuovi interventi legislativi è il 30 giugno 2007.
g.4. Offerta pubblica di acquisto residuale e Ricostituzione del Flottante
Controllo contabile. Il controllo contabile sulla società è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della giustizia. Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio il controllo contabile è esercitato da una società di revisione iscritta nel registro dei revisori contabili, la quale, limitatamente a tali incarichi, è soggetta alla disciplina dell'attività di revisione prevista per le società emittenti di azioni quotate in mercati regolamentati ed alla vigilanza della Commissione nazionale per le società e la borsa. Lo statuto delle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e che non siano tenute alla redazione del bilancio consolidato può prevedere che il controllo contabile sia esercitato dal collegio sindacale. In tal caso il collegio sindacale è costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della giustizia.
