Controllo contabile Clausole campione

Controllo contabile. 9.1 Le Parti devono operare in modo che tutte le scritture (fatture, addebiti, accrediti, rendiconti, ecc.) emesse ed inviate reciprocamente riflettano in modo completo ed accurato le attività e le operazioni eseguite, ai fini di una corretta registrazione delle stesse. 9.2 Le Parti devono tenere un’accurata contabilità, conservando tutta la documentazione concernente l’esecuzione delle presenti Condizioni Generali di Vendita. 9.3 Ciascuna Parte deve prontamente informare l’altra Parte non appena venga a conoscenza di qualsiasi circostanza in cui, per qualsivoglia ragione, i suddetti principi non siano stati rispettati e deve supplire tempestivamente, ove possibile, alle deficienze.
Controllo contabile. 1. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti verifica: a) che l'organizzazione e le procedure interne garantiscano il rispetto degli obblighi di rendicontazione e di registrazione degli ordini e delle operazioni eseguite per conto dei clienti; b) con cadenza almeno trimestrale, la consistenza delle singole posizioni dei clienti e la separazione del loro patrimonio da quello di pertinenza dell'agente di cambio anche sulla base degli estratti conto emessi dai subdepositari. 2. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 155, comma 2, e 156, comma 4, del Testo Unico.
Controllo contabile. Il controllo contabile è esercitato da un revisore contabile, o da una società di revisione, ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del cod. civ. Il controllo contabile può essere attribuito al Collegio sindacale se istituito.
Controllo contabile. Ai sensi dell’articolo 18 dello Statuto, il controllo contabile è esercitato da una società di revisione avente i requisiti di legge.
Controllo contabile. Il controllo contabile è affidato alla Società di revisione EY S.p.A., alla quale spetta, tra l’altro, il compito di accertare che il bilancio di esercizio corrisponda alle risultanze delle scritture contabili e che il medesimo documento sia conforme alle norme che lo disciplinano.
Controllo contabile. Il controllo contabile sulla società è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della giustizia. Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio il controllo contabile è esercitato da una società di revisione iscritta nel registro dei revisori contabili, la quale, limitatamente a tali incarichi, è soggetta alla disciplina dell'attività di revisione prevista per le società emittenti di azioni quotate in mercati regolamentati ed alla vigilanza della Commissione nazionale per le società e la borsa. Lo statuto delle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e che non siano tenute alla redazione del bilancio consolidato può prevedere che il controllo contabile sia esercitato dal collegio sindacale. In tal caso il collegio sindacale è costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della giustizia.
Controllo contabile. 1. Il controllo contabile nei confronti di Xxxxxxxx Acque S.p.A. viene effettuato nel rispetto delle modalità previste dalla specifica normativa applicabile alla Società. Ai fini previsti dall’art. 4, una copia della relazione sul bilancio prevista dall’art. 2409 ter comma 2°, del c.c., viene trasmessa all’assemblea di coordinamento intercomunale al momento del deposito della relazione stessa presso la sede della società a norma di legge.
Controllo contabile. Il controllo contabile della società è esercitato da una società di revisione inpossesso dei requisiti di legge. L’incarico del controllo contabile, sentito il Collegio Sindacale, è conferito per la durata di tre esercizi dall’assemblea ordinaria dei soci la quale determinerà anche il corrispettivo. Articolo 20-bis - Controllo Contabile Il controllo contabile della società è esercitato da una società di revisione in possesso dei requisiti di legge. L’incarico del controllo contabile, sentito il Collegio Sindacale, è conferito per la durata di tre esercizi dall’assemblea ordinaria dei soci la quale determinerà anche il corrispettivo. Per la nomina, la durata, i compiti, i poteri, le responsabilità nonché per la determinazione dei compensi della società di revisione incaricata si applicano le previsioni di legge in materia. [-] Articolo 25 Preposto alla redazione dei documenti contabili Il Consiglio di Amministrazione nomina, previo parere del Collegio Sindacale, un preposto alla redazione dei documenti contabili societari, in conformità alle disposizioni di cui all’articolo 154-bis del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, scegliendolo tra soggetti che abbiano maturato esperienza in materia di amministrazione, finanza e controllo. Il Consiglio di Amministrazione conferisce al preposto alla redazione dei documenti contabili societari adeguati poteri e mezzi per l’esercizio dei compiti attribuiti a tale soggetto ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta vigenti. Al preposto alla redazione dei documenti contabili societari si applicano le disposizioni che regolano la responsabilità degli amministratori in relazione ai compiti loro affidati, salve le azioni esperibili con riferimento al rapporto di lavoro con la Società. Al momento non è possibile fornire indicazioni sulle modalità e sui tempi con cui l’Emittente provvederà ad apportare al proprio statuto le ulteriori modifiche che si rendessero necessarie per adeguarlo ai recenti interventi legislativi. A tal riguardo si precisa peraltro che, ai sensi dell’articolo 18 dello statuto sociale, sono di competenza del Consiglio di Amministrazione, fatti salvi i limiti di legge, tra le altre, le delibere concernenti gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative. Si ricorda inoltre che il termine per l’adeguamento dello statuto sociale ai nuovi interventi legislativi è il 30 giugno 2007. g.4. Offerta pubblica di acquisto residuale e Ricostituzione del Flottante
Controllo contabile. 1. Il controllo contabile nei confronti della società viene effettuato nel rispetto delle modalità previste dalla specifica normativa applicabile allasocietà. 2. Una copia della relazione sul bilancio di esercizio e sull’eventuale bilancio consolidato, unitamente al bilancio ed alla Nota Integrativa, viene trasmessa al Consiglio dei Rappresentanti dei Comuni al momento del deposito di tali documenti contabili presso la sede della società a norma di legge. 3. La Società è tenuta a depositare presso la segreteria del Consiglio dei Rappresentanti dei Comuni, nei termini previsti dalle disposizioni di legge per il deposito presso la sede sociale, le relazioni del Collegio Sindacale relative all’ attività da questo svolta ai sensi dell’art. 2403 Cod. civ., di vigilanza sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sulla correttezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. 4. Secondo le stesse modalità viene depositata la relazione dei Revisori Contabili.
Controllo contabile. 1. Il controllo contabile è esercitato, a scelta dell'assemblea dei soci, salvo quanto è stabilito dall'articolo 2409-bis, comma 2, c.c. da un revisore contabi- le o da una società di revisione. 2. L'assemblea dei soci può altresì deliberare che il controllo contabile sia esercitato dal collegio sindacale.