Common use of Monitoraggio della qualità dei servizi Clause in Contracts

Monitoraggio della qualità dei servizi. 1. Trenitalia fornisce le rilevazioni interne sul rispetto delle condizioni minime di qualità (CMQ) definite nell’Allegato 8, secondo le periodicità rispettivamente ivi indicate. 2. Trenitalia illustra i risultati conseguiti alla Regione in sede di Comitato Tecnico di Gestione del Contratto di cui al successivo art.19. La Regione ha facoltà di chiedere a Trenitalia tutti i chiarimenti e gli approfondimenti necessari per analizzare le motivazioni degli scostamenti accertati rispetto agli impegni assunti, in tema di miglioramento della qualità dei servizi, e per proporre le azioni correttive ritenute necessarie. Il Comitato Tecnico di Gestione valuta il rispetto delle condizioni minime di qualità (CMQ) ed indica le eventuali azioni di miglioramento. 3. La Regione si riserva di verificare il rispetto delle condizioni minime di qualità (CMQ) del servizio ed il livello di soddisfazione della clientela (qualità percepita) tramite proprie strutture o personale esterno appositamente incaricato, attraverso rilevazioni campionarie sulla rete. 4. Relativamente alla verifica della qualità erogata a bordo treno, gli Ispettori regionali, ai fini di un possibile pronto ripristino delle funzionalità, si presentano al Capotreno e comunicano allo stesso gli esiti dell’ispezione anche allo scopo di consentire una più rapida risoluzione delle non conformità. 5. Per l’effettuazione delle suddette verifiche, le Parti concordano che su tutti i treni regionali di competenza della Regione è concessa la libera circolazione a dipendenti della Regione o agli Ispettori regionali individuati dalla Regione stessa, muniti di apposita credenziale di libera circolazione e opportunamente segnalati. Tali credenziali, specifiche per le verifiche di cui sopra, sono nominative, annuali e sono emesse da Trenitalia in un numero massimo annuale pari a 35 unità. Trenitalia è tenuta a fornire i dati relativi alle frequentazioni di tutti i treni, sulla base delle risultanze delle rilevazioni dei passeggeri saliti e discesi, nonché l’indice di affollamento per fascia oraria - misurato come passeggeri in piedi/metri quadrati, considerando la sola superficie utile del vagone per il viaggio in piedi (esclusa quindi la superficie occupata da posti a sedere e gli spazi destinati al deflusso dei passeggeri). Trenitalia effettua dette rilevazioni in modalità manuale, con valutazione dei saliti e discesi a cura del capotreno, su una settimana di riferimento, con frequenza trimestrale (due rilevazioni per ciascuno dei periodi c.d. estivo e invernale per un totale di quattro). I dati devono essere forniti, anche su supporto informatico, secondo un formato da concordare con la Regione. La Regione utilizza tali rilevazioni al fine di programmare la progressiva riduzione dell’indice di affollamento. 6. Trenitalia rende disponibili ogni tre mesi, entro il 15 del mese successivo al trimestre di riferimento, il dato economico relativo ai ricavi da traffico per le tariffe aziendali. 7. Per agevolare il monitoraggio continuo dell’effettuazione e della regolarità dei servizi, Trenitalia cura gli adempimenti presso il Gestore dell'Infrastruttura affinché la Regione sia abilitata con 3 (tre) postazioni per l’accesso alla consultazione via Internet dei sistemi informativi di circolazione del Gestore dell’Infrastruttura con il profilo di “Committente/cliente di Impresa Ferroviaria”.

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Samples: Contratto Di Servizio, Contratto Di Servizio Per Il Trasporto Pubblico Ferroviario Di Interesse Regionale E Locale, Service Agreement

Monitoraggio della qualità dei servizi. 1. Trenitalia fornisce le rilevazioni interne sul rispetto delle condizioni minime di qualità (CMQ) qualità, definite nell’Allegato 83 del Contratto, secondo le periodicità rispettivamente ivi indicate. 2. Trenitalia illustra i risultati conseguiti alla Regione in sede di Comitato Tecnico di Gestione del Contratto Contratto, di cui al successivo art.19art 18 del Contratto. La Regione ha facoltà di chiedere a Trenitalia tutti i chiarimenti e gli approfondimenti necessari per analizzare le motivazioni degli scostamenti accertati rispetto agli impegni assunti, in tema di miglioramento della qualità dei servizi, e per proporre le azioni correttive ritenute necessarie. Il Comitato Tecnico di Gestione valuta il rispetto delle condizioni minime di qualità (CMQ) CMQ ed indica le eventuali azioni di miglioramento. 3. La Regione si riserva di verificare il rispetto delle condizioni minime di qualità (CMQ) CMQ del servizio servizio, ivi inclusa la puntualità, ed il livello di soddisfazione della clientela (qualità percepita) tramite proprie strutture strutture, o personale esterno appositamente incaricato, attraverso rilevazioni campionarie sulla rete. Le verifiche sono formalizzate in contraddittorio con i rappresentanti di Trenitalia. 4. Relativamente alla verifica della qualità erogata a bordo trenoerogata, gli Ispettori regionali, ai fini di un possibile pronto ripristino delle funzionalità, si presentano comunicano al Capotreno e comunicano allo stesso personale di Trenitalia le evidenze negative dell’ispezione, redigendo, a conclusione della visita ispettiva, un verbale di accertamento controfirmato da entrambe le Parti, con riportate eventuali diverse indicazioni da parte del Personale di Accompagnamento Trenitalia. La Regione provvederà ad inoltrare via pec (posta elettronica certificata) a Trenitalia gli esiti dell’ispezione anche allo scopo di consentire una più rapida risoluzione delle non conformitàverifiche, secondo le modalità stabilite al successivo articolo 17 comma 6 del Contratto. 5. Per l’effettuazione delle suddette verifiche, le Parti concordano che su tutti i treni regionali di competenza della Regione è concessa la libera circolazione a dipendenti della Regione Regione, o agli Ispettori regionali a rilevatori individuati dalla Regione stessa, muniti di apposita credenziale di libera circolazione e opportunamente segnalati. Tali credenziali, specifiche per le verifiche di cui sopra, sono nominative, annuali e sono emesse da Trenitalia in un numero massimo annuale pari a 35 unità10 (dieci). 6. Trenitalia è tenuta a fornire i dati relativi alle frequentazioni di tutti i treni, sulla base delle risultanze delle rilevazioni dei passeggeri saliti e discesi, nonché l’indice di affollamento per fascia oraria - misurato come passeggeri in piedi/metri quadratimetro quadrato, considerando la sola superficie utile del vagone per il viaggio in piedi (esclusa quindi esclusa, quindi, la superficie occupata da posti a sedere e gli spazi destinati al deflusso dei passeggeri). Trenitalia effettua dette rilevazioni in modalità manuale, con valutazione dei saliti e discesi a cura del capotreno, su una settimana di riferimento, con frequenza trimestrale (due rilevazioni per ciascuno dei periodi c.d. estivo e invernale per un totale di quattro). I dati devono essere forniti, anche su supporto informatico, secondo un formato da concordare con la Regione. La Regione utilizza tali rilevazioni al fine di programmare la progressiva riduzione dell’indice di affollamento. 6. Trenitalia rende disponibili ogni tre mesi, entro il 15 del mese successivo al trimestre di riferimento, il dato economico relativo ai ricavi da traffico per le tariffe aziendali. 7. Per agevolare il monitoraggio continuo dell’effettuazione e della regolarità dei servizi, Trenitalia cura gli adempimenti presso il Gestore dell'Infrastruttura dell'Infrastruttura, affinché la Regione sia abilitata con 3 n. 1 (treuna) postazioni postazione per l’accesso alla consultazione via Internet dei sistemi informativi di circolazione del Gestore dell’Infrastruttura con il profilo di “Committente/cliente di Impresa Ferroviaria”.

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Samples: Service Agreement

Monitoraggio della qualità dei servizi. 1. Trenitalia fornisce le rilevazioni interne sul rispetto delle condizioni minime degli standard di qualità (CMQ) definite nell’Allegato 8qualità, secondo le periodicità rispettivamente ivi indicatee le modalità specificate negli allegati 7 e 8. 2. Trenitalia illustra i risultati conseguiti alla Regione in sede di Comitato Tecnico di Gestione del Contratto di cui al successivo art.19art. 23. La Regione ha facoltà di chiedere a Trenitalia tutti i chiarimenti e gli approfondimenti necessari per analizzare le motivazioni degli scostamenti accertati rispetto agli impegni assunti, in tema di miglioramento della qualità dei servizi, e per proporre le azioni correttive ritenute necessarie. Il Comitato Tecnico di Gestione valuta il rispetto delle condizioni minime degli standard di qualità (CMQ) ed indica le eventuali azioni di miglioramento. 3. La Regione si riserva di verificare il rispetto delle condizioni minime degli standard di qualità (CMQ) del servizio ed il livello di soddisfazione della clientela (qualità percepita) tramite proprie strutture o personale esterno appositamente incaricatoincaricato dalla Regione, attraverso rilevazioni campionarie sulla rete. Le verifiche sono formalizzate in contraddittorio, ove possibile, con i rappresentanti di Trenitalia. 4. Relativamente alla verifica della qualità erogata a bordo trenoerogata, gli Ispettori i controllori regionali, ai fini di un possibile pronto ripristino delle funzionalità, si presentano comunicano al Capotreno e comunicano allo stesso gli esiti dell’ispezione anche allo scopo personale di consentire una più rapida risoluzione delle non conformitàTrenitalia le evidenze negative rilevate. 5. Per l’effettuazione delle suddette verifiche, le Parti concordano che su tutti i treni regionali di competenza pertinenza della Regione è concessa la libera circolazione a dipendenti della Regione o agli Ispettori regionali a rilevatori individuati dalla Regione stessa, muniti di apposita credenziale di libera circolazione e opportunamente segnalati. Tali credenziali, specifiche per le verifiche di cui sopra, sono nominative, annuali e sono emesse da Trenitalia in un numero massimo annuale pari a 35 unità15 a seguito della comunicazione annuale dei nominativi effettuata dalla Regione Liguria. Per l’anno 2018 restano valide le tessere rilasciate dalla Regione Liguria con decreto n. 2996 del 28 giugno 2017 e comunicato a Trenitalia, fino alla data del 30 giugno 2018. 6. Trenitalia è tenuta a fornire i dati relativi alle frequentazioni di tutti i treni, sulla base delle risultanze delle di rilevazioni dei passeggeri saliti che devono essere effettuate, in periodi significativi, almeno due volte l’anno, ricomprendendo comunque il periodo estivo (luglio) e discesi, nonché l’indice di affollamento per fascia oraria - misurato come passeggeri in piedi/metri quadrati, considerando la sola superficie utile del vagone per il viaggio in piedi quello invernale (esclusa quindi la superficie occupata da posti a sedere e gli spazi destinati al deflusso dei passeggeri). Trenitalia effettua dette rilevazioni in modalità manuale, con valutazione dei saliti e discesi a cura del capotreno, su una settimana di riferimento, con frequenza trimestrale (due rilevazioni per ciascuno dei periodi c.d. estivo e invernale per un totale di quattronovembre). I dati devono essere forniti, anche su supporto informatico, secondo un formato da concordare con la Regione. La Regione utilizza tali rilevazioni si impegna a mantenere la riservatezza dei dati di cui al fine presente comma e ad utilizzarli ai soli fini di programmare la progressiva riduzione dell’indice di affollamento. 6. Trenitalia rende disponibili ogni tre mesi, entro il 15 del mese successivo al trimestre di riferimento, il dato economico relativo ai ricavi da traffico per le tariffe aziendalipianificazione e programmazione regionali. 7. Su specifica richiesta della Regione, da effettuarsi almeno 60 giorni prima del periodo interessato, Trenitalia fornisce i dati relativi alle frequentazioni relativi a particolari tratte e/o collegamenti del servizio regionale oppure per periodi di rilevante interesse turistico (ponti/festività). 8. Per agevolare il monitoraggio continuo dell’effettuazione e della regolarità dei servizi, Trenitalia cura gli adempimenti presso il Gestore dell'Infrastruttura affinché la Regione sia abilitata con 3 1 (treuna) postazioni postazione per l’accesso alla consultazione via Internet dei sistemi informativi di circolazione del Gestore dell’Infrastruttura di RFI con il profilo di “Committente/cliente di Impresa Ferroviaria”, i cui costi sono ricompresi nel PEF allegato.

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Samples: Service Agreement

Monitoraggio della qualità dei servizi. 1. Trenitalia fornisce le rilevazioni interne sul rispetto delle condizioni minime degli standard di qualità (CMQ) definite nell’Allegato 8, definiti nell’allegato n° 2 con le modalità indicate nel protocollo di comunicazione e secondo le periodicità rispettivamente ivi indicateindicate nelle singole schede dell'allegato citato. 2. Trenitalia illustra i risultati conseguiti alla Regione in sede di Comitato Tecnico di Gestione del Contratto di cui al successivo art.19art. 18. La Regione ha facoltà di chiedere a Trenitalia tutti i chiarimenti e gli approfondimenti necessari per analizzare le motivazioni degli scostamenti accertati rispetto agli impegni assunti, assunti in tema di miglioramento della qualità dei servizi, servizi e per proporre le azioni correttive ritenute necessarie. Il Comitato Tecnico di Gestione valuta il rispetto delle condizioni minime degli standard di qualità (CMQ) ed indica le eventuali azioni di miglioramento. 3. La Regione si riserva di verificare il rispetto delle condizioni minime degli standard di qualità (CMQ) del servizio servizio, ivi inclusa la puntualità, ed il livello di soddisfazione della clientela dell’utenza (qualità percepita) tramite proprie strutture o personale esterno appositamente incaricato, attraverso rilevazioni campionarie sulla rete. Le verifiche verranno formalizzate in contraddittorio con i rappresentanti di 44 pagina 3333pagina Trenitalia. 4. Relativamente alla verifica della qualità erogata a bordo treno, gli Ispettori regionali, ai fini di un possibile pronto ripristino delle funzionalità, si presentano funzionalità comunicano al Capotreno e comunicano allo stesso gli esiti dell’ispezione anche allo scopo personale di consentire una più rapida risoluzione delle non conformitàTrenitalia le evidenze negative dell’ispezione. 5. Per l’effettuazione delle suddette verifiche, le Parti concordano che su tutti i treni regionali di competenza pertinenza della Regione è concessa la libera circolazione a dipendenti della Regione Marche o agli Ispettori regionali a rilevatori individuati dalla Regione stessa, muniti di apposita credenziale di libera circolazione e opportunamente segnalati. Tali credenziali, specifiche per le verifiche di cui sopra, sono nominative, annuali limitato al periodo temporale della campagna di rilevazione (eventualmente rinnovabile) e sono emesse da Trenitalia in un numero massimo annuale per ciascuna rilevazione pari a 35 unità30. 6. Trenitalia, su espressa richiesta della Regione, è altresì tenuta a fornire informazioni sulle segnalazioni ed i reclami pervenuti, unitamente ad un’analisi riguardante le azioni correttive intraprese, nell’ambito del nuovo servizio incrociato di gestione dei reclami che la Regione Marche ha istituito. 7. Trenitalia è tenuta a fornire i dati relativi alle frequentazioni di tutti i treni, sulla base delle risultanze delle di rilevazioni dei passeggeri saliti che dovranno essere effettuate, in periodi significativi, almeno due volte l’anno, ricomprendendo comunque il periodo estivo (luglio) e discesi, nonché l’indice di affollamento per fascia oraria - misurato come passeggeri in piedi/metri quadrati, considerando la sola superficie utile del vagone per il viaggio in piedi quello invernale (esclusa quindi la superficie occupata da posti a sedere e gli spazi destinati al deflusso dei passeggeri). Trenitalia effettua dette rilevazioni in modalità manuale, con valutazione dei saliti e discesi a cura del capotreno, su una settimana di riferimento, con frequenza trimestrale (due rilevazioni per ciascuno dei periodi c.d. estivo e invernale per un totale di quattronovembre). I dati devono dovranno essere forniti, anche su supporto informatico, secondo un formato da concordare con la Regione. La Regione utilizza tali rilevazioni al fine di programmare la progressiva riduzione dell’indice di affollamento. 6. Trenitalia rende disponibili ogni tre mesi, entro il 15 del mese successivo al trimestre di riferimento, il dato economico relativo ai ricavi da traffico per le tariffe aziendali. 78. Per agevolare il monitoraggio continuo dell’effettuazione e della regolarità dei servizi, Trenitalia cura gli adempimenti presso il Gestore dell'Infrastruttura affinché la Regione sia abilitata con 3 1 (treuna) postazioni postazione per l’accesso alla pagina 3434pagina consultazione via Internet dei sistemi informativi di circolazione del Gestore dell’Infrastruttura di RFI con il profilo di “Committente/cliente di Impresa Ferroviaria”.

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Samples: Service Agreement

Monitoraggio della qualità dei servizi. 1. Trenitalia fornisce le rilevazioni interne sul rispetto delle condizioni minime degli standard di qualità (CMQ) definite definiti nell’Allegato 8, secondo le periodicità rispettivamente ivi indicate. 2. Trenitalia illustra i risultati conseguiti alla Regione in sede di Comitato Tecnico di Gestione del Contratto di cui al successivo art.19art 18. La Regione ha facoltà di chiedere a Trenitalia tutti i chiarimenti e gli approfondimenti necessari per analizzare le motivazioni degli scostamenti accertati rispetto agli impegni assunti, in tema di miglioramento della qualità dei servizi, e per proporre le azioni correttive ritenute necessarie. Il Comitato Tecnico di Gestione valuta il rispetto delle condizioni minime degli standard di qualità (CMQ) ed indica le eventuali azioni di miglioramento. 3. La Regione si riserva di verificare il rispetto delle condizioni minime degli standard di qualità (CMQ) del servizio servizio, ivi inclusa la puntualità, ed il livello di soddisfazione della clientela (qualità percepita) tramite proprie strutture o personale esterno appositamente incaricato, attraverso rilevazioni campionarie sulla rete. Le verifiche sono formalizzate in contraddittorio con i rappresentanti di Trenitalia. 4. Relativamente alla verifica della qualità erogata a bordo trenoerogata, gli Ispettori regionali, ai fini di un possibile pronto ripristino delle funzionalità, si presentano comunicano al Capotreno e comunicano allo stesso gli esiti dell’ispezione anche allo scopo personale di consentire una più rapida risoluzione delle non conformitàTrenitalia le evidenze negative dell’ispezione. 5. Per l’effettuazione delle suddette verifiche, le Parti concordano che su tutti i treni regionali di competenza della Regione è concessa la libera circolazione a dipendenti della Regione o agli Ispettori regionali a rilevatori individuati dalla Regione stessa, muniti di apposita credenziale di libera circolazione e opportunamente segnalati. Tali credenziali, specifiche per le verifiche di cui sopra, sono nominative, annuali e sono emesse da Trenitalia in un numero massimo annuale pari a 35 unità10. 6. Trenitalia è tenuta a fornire i dati relativi alle frequentazioni di tutti i treni, sulla base delle risultanze delle rilevazioni dei passeggeri saliti e discesi, nonché l’indice di affollamento per fascia oraria - misurato come passeggeri in piedi/metri quadratimetro quadrato, considerando la sola superficie utile del vagone per il viaggio in piedi (esclusa quindi la superficie occupata da posti a sedere e gli spazi destinati al deflusso dei passeggeri). Trenitalia effettua dette rilevazioni in modalità manuale, con valutazione dei saliti e discesi a cura del capotreno, su una settimana di riferimento, con frequenza trimestrale (due rilevazioni per ciascuno dei periodi c.d. estivo e invernale per un totale di quattro). I dati devono essere forniti, anche su supporto informatico, secondo un formato da concordare con la Regione. 7. La Regione utilizza tali rilevazioni al fine di programmare la progressiva riduzione dell’indice di affollamento. 6. Trenitalia rende disponibili ogni tre mesi, entro il 15 del mese successivo al trimestre di riferimento, il dato economico relativo ai ricavi da traffico per le tariffe aziendali. 7. Per agevolare il monitoraggio continuo dell’effettuazione e della regolarità dei servizi, Trenitalia cura gli adempimenti presso il Gestore dell'Infrastruttura affinché la Regione sia abilitata con 3 1 (treuna) postazioni postazione per l’accesso alla consultazione via Internet dei sistemi informativi di circolazione del Gestore dell’Infrastruttura con il profilo di “Committente/cliente di Impresa Ferroviaria”.

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Samples: Contratto Di Servizio

Monitoraggio della qualità dei servizi. 1. Trenitalia fornisce le rilevazioni interne sul rispetto delle condizioni minime di qualità (CMQ) definite nell’Allegato 8, secondo le periodicità rispettivamente ivi indicate. 2. Trenitalia illustra i risultati conseguiti alla Regione in sede di Comitato Tecnico di Gestione del Contratto di cui al successivo art.19. La Regione ha facoltà di chiedere a Trenitalia tutti i chiarimenti e gli approfondimenti necessari per analizzare le motivazioni degli scostamenti accertati rispetto agli impegni assunti, in tema di miglioramento della qualità dei servizi, e per proporre le azioni correttive ritenute necessarie. Il Comitato Tecnico di Gestione valuta il rispetto delle condizioni minime di qualità (CMQ) ed indica le eventuali azioni di miglioramento. 3. La Regione si riserva di verificare il rispetto delle condizioni minime di qualità (CMQ) del servizio ed il livello di soddisfazione della clientela (qualità percepita) tramite proprie strutture o personale esterno appositamente incaricato, attraverso rilevazioni campionarie sulla rete. 4. Relativamente alla verifica della qualità erogata a bordo treno, gli Ispettori regionali, ai fini di un possibile pronto ripristino delle funzionalità, si presentano al Capotreno e comunicano allo stesso gli esiti dell’ispezione anche allo scopo di consentire una più rapida risoluzione delle non conformità. 5. Per l’effettuazione delle suddette verifiche, le Parti concordano che su tutti i treni regionali di competenza della Regione è concessa la libera circolazione a dipendenti della Regione o agli Ispettori regionali individuati dalla Regione stessa, muniti di apposita credenziale di libera circolazione e opportunamente segnalati. Tali credenziali, specifiche per le verifiche di cui sopra, sono nominative, annuali e sono emesse da Trenitalia in un numero massimo annuale pari a 35 unità. Trenitalia è tenuta a fornire i dati relativi alle frequentazioni di tutti i treni, sulla base delle risultanze delle rilevazioni dei passeggeri saliti e discesi, nonché l’indice di affollamento per fascia oraria - misurato come passeggeri in piedi/metri quadrati, considerando la sola superficie utile del vagone per il viaggio in piedi (esclusa quindi la superficie occupata da posti a sedere e gli spazi destinati al deflusso dei passeggeri). Trenitalia effettua dette rilevazioni in modalità manuale, con valutazione dei saliti e discesi a cura del capotreno, su una settimana di riferimento, con frequenza trimestrale (due rilevazioni per ciascuno dei periodi c.d. estivo e invernale per un totale di quattro). I dati devono essere forniti, anche su supporto informatico, secondo un formato da concordare con la Regione. La Regione utilizza tali rilevazioni al fine di programmare finediprogrammare la progressiva riduzione dell’indice di affollamento. 6diaffollamento. Trenitalia rende disponibili ogni tre mesi, entro il 15 del mese successivo al trimestre di riferimento, il dato economico relativo ai ricavi da traffico per le tariffe aziendali. 7. Per agevolare il monitoraggio continuo dell’effettuazione e della regolarità dei servizi, Trenitalia cura gli adempimenti presso il Gestore dell'Infrastruttura affinché la Regione sia abilitata con 3 (tre) postazioni per l’accesso alla consultazione via Internet dei sistemi informativi di circolazione del Gestore dell’Infrastruttura con il profilo di “Committente/cliente di Impresa Ferroviaria”.

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Samples: Service Agreement

Monitoraggio della qualità dei servizi. 1. Trenitalia XXX fornisce le rilevazioni interne sul rispetto delle condizioni minime di qualità (CMQ) qualità, definite nell’Allegato 83 del Contratto, secondo le periodicità rispettivamente ivi indicateindicate;inoltre FAL trasmette annualmente la relazione illustrativa di cui alla Deliberazione ART n. 120/2018, nella quale sono adeguatamente evidenziate le performance e individuate le eventuali opportune azioni correttive e, ove possibile, quelle preventive. 2. Trenitalia FAL illustra annualmente alla Regione i risultati conseguiti alla Regione in sede di Comitato Tecnico di Gestione del Contratto di cui al successivo art.19conseguiti. La Regione ha facoltà di chiedere a Trenitalia FAL tutti i chiarimenti e gli approfondimenti necessari per analizzare le motivazioni degli scostamenti accertati rispetto agli impegni assunti, in tema di miglioramento della qualità dei servizi, e per proporre le azioni correttive ritenute necessarie. Il Comitato Tecnico di Gestione valuta Le Parti valutano il rispetto delle condizioni minime di qualità (CMQ) CMQ ed indica indicano le eventuali azioni di miglioramento. 3. La Regione si riserva di verificare il rispetto delle condizioni minime di qualità (CMQ) CMQ del servizio servizio, ivi inclusa la puntualità, ed il livello di soddisfazione della clientela (qualità percepita) tramite proprie strutture strutture, o personale esterno appositamente incaricato, attraverso rilevazioni campionarie sulla rete. 4. Le verifiche sono formalizzate in contraddittorio con i rappresentanti di FAL. 5. Relativamente alla verifica della qualità erogata a bordo trenoerogata, gli Ispettori regionali, ai fini di un possibile pronto ripristino delle funzionalità, si presentano comunicano al Capotreno e comunicano allo stesso personale di FAL le evidenze negative dell’ispezione, redigendo, a conclusione della visita ispettiva, un verbale di accertamento controfirmato da entrambe le Parti, con riportate eventuali diverse indicazioni da parte del Personale di Accompagnamento FAL. La Regione provvederà ad inoltrare via pec (posta elettronica certificata) a FAL gli esiti dell’ispezione anche allo scopo di consentire una più rapida risoluzione delle non conformitàverifiche, secondo le modalità stabilite al successivo articolo 17 comma 6 del Contratto. 56. Per l’effettuazione delle suddette verifiche, le Parti concordano che su tutti i treni regionali di competenza della Regione è concessa la libera circolazione a dipendenti della Regione Regione, o agli Ispettori regionali a rilevatori individuati dalla Regione stessa, muniti di apposita credenziale di libera circolazione e opportunamente segnalati. Tali credenziali, specifiche per le verifiche di cui sopra, sono nominative, annuali nominative e sono emesse da Trenitalia in un numero massimo annuale pari a 35 unitàannuali. 7. Trenitalia FAL è tenuta a fornire i dati relativi alle frequentazioni di tutti i treni, sulla base delle risultanze delle rilevazioni dei passeggeri saliti e discesi, nonché l’indice di affollamento per fascia oraria - misurato come passeggeri in piedi/metri quadratimetro quadrato, considerando la sola superficie utile del vagone per il viaggio in piedi (esclusa quindi esclusa, quindi, la superficie occupata da posti a sedere e gli spazi destinati al deflusso dei passeggeri). Trenitalia FAL effettua dette rilevazioni in modalità manuale, con valutazione dei saliti e discesi a cura del capotreno, su una settimana di riferimento, con frequenza trimestrale (due rilevazioni per ciascuno dei periodi c.d. estivo e invernale per un totale di quattro). I dati devono essere fornitiFAL effettua giornalmente dette rilevazioni sui treni equipaggiati con sistemi conta passeggeri e si impegna a fornire i dati, a richiesta della Regione, anche su supporto informatico, secondo un formato da concordare con la Regione. 8. La Regione utilizza tali rilevazioni al fine di programmare la progressiva riduzione dell’indice di affollamento. 6. Trenitalia rende disponibili ogni tre mesi, entro il 15 del mese successivo al trimestre di riferimento, il dato economico relativo ai ricavi da traffico per le tariffe aziendali. 79. Per agevolare il monitoraggio continuo dell’effettuazione e della regolarità dei servizi, Trenitalia FAL cura gli adempimenti presso il Gestore dell'Infrastruttura dell'Infrastruttura, affinché la Regione sia abilitata con 3 n. 1 (treuna) postazioni postazione per l’accesso alla consultazione via Internet internet dei sistemi informativi di circolazione del Gestore dell’Infrastruttura con il profilo di “Committente/cliente di Impresa Ferroviaria”. Per la rete gestita da FAL, la Parte si impegna entro 12 mesi dalla sottoscrizione del presente contratto a garantire il suddetto adempimento.

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Samples: Contratto Di Servizio