Monitoraggio e reportistica Clausole campione

Monitoraggio e reportistica. 1) AREUS si riserva la facoltà di monitorare il corretto adempimento, l’applicazione e l’esecuzione di tutte le attività relative al Contratto, utilizzando all’occorrenza il supporto di terzi all’uopo autorizzati. Detto monitoraggio viene svolto anche attraverso l’analisi di apposita Reportistica eventualmente richiesta al Fornitore, il quale dovrà comunque inviare a AREUS i dati aggregati e riassuntivi relativi ai ricavi derivanti dalle vendite della Soluzione Innovativa, con le modalità ed i termini che verranno dalla stessa indicati. 2) Il Fornitore si obbliga sin d’ora a fornire annualmente, un rendiconto attestante le vendite della Soluzione Innovativa (così come fatta evolvere, in termini di miglioramento incrementale), le licenze concesse e altro atto di disposizione dei diritti di proprietà industriale e/o intellettuale, oltre che le condizioni economiche alle quali la Soluzione Innovativa è stata venduta e i diritti sono stati concessi e/o ceduti a terzi. Alle dichiarazioni con i rendiconti resi dalle imprese si applicano le norme vigenti e segnatamente il DPR 445/2000 e ss.mm.ii. 3) AREUS indicherà pertanto al Fornitore il contenuto di dettaglio della reportistica, nonché le modalità di invio della suddetta reportistica. 4) Tutti i report e, comunque, tutta la documentazione di rendicontazione e di monitoraggio del Contratto, anche fornita e/o predisposta e/o realizzata dal Fornitore in esecuzione degli adempimenti contrattuali, nonché tutti i dati e le informazioni ivi contenute, sono e rimarranno nella disponibilità di AREUS che avrà, quindi, facoltà di disporne senza alcuna restrizione la pubblicazione, la diffusione e l’utilizzo, per le proprie finalità istituzionali, fatto salvo quanto previsto nell’articolo 5.
Monitoraggio e reportistica. Il monitoraggio del servizio, finalizzato a che l’operatore sia assolutamente consapevole ed eserciti un perfetto presidio del servizio erogato, e la reportistica che tale monitoraggio dovrà alimentare, da trasmettere a Infomobility, specie in fase di prima sperimentazione assumono una valenza fondamentale. Ciascun operatore dovrà garantire a Infomobility, con effetto dall’avvio del servizio, un monitoraggio completo del servizio e una trasmissione regolare e completa, con cadenza mensile, entro il giorno 10 del mese successivo, in formato digitale editabile, file .txt o altro, della seguente reportistica minima: ♣ numero di abbonati iscritti, con dettaglio della data di iscrizione, di eventuale cessazione e del CAP di residenza; ♣ numero di utilizzatori, fra gli abbonati iscritti, nel mese; ♣ numero e localizzazione dei prelievi e dei rilasci (articolati per aree e per fasce orarie), nel mese; ♣ numero di utilizzi, durata media e percorrenza chilometrica media, nel mese; ♣ anagrafica dei veicoli con dettaglio del codice identificativo aziendale (esposto sul veicolo in modo leggibile), del numero di targa, del modello, della data di immissione nel parco e della data di eventuale estrazione, per manutenzione o per altro motivo. Si auspica che gli operatori mettano a disposizione di Infomobility inoltre: ♣ una modalità di connessione al sistema di gestione del servizio che consenta di conoscere in tempo reale l’ubicazione e lo stato di utilizzo dei veicoli in servizio. Le modalità di connessione e i dettagli tecnici saranno definiti nella fase di avvio del servizio; ♣ le heatmap delle origini, delle destinazioni e dei percorsi mensili, eventualmente articolati per feriale/festivo, punta/morbida, … Inoltre, con cadenza trimestrale, in occasione della trasmissione della reportistica mensile, ciascun operatore dovrà trasmettere a Infomobility una relazione sull’andamento del servizio, che sintetizzi gli aspetti di rilevanza per le parti interessate. La manifestazione di interesse dovrà anticipare un esempio di reportistica, eventualmente integrandone le previsioni, nonché evidenziando ogni eventuale problematica che imponga la revisione delle informazioni e/o delle tempistiche previsti al presente punto.
Monitoraggio e reportistica. 1) L’INVALSI si riserva la facoltà di monitorare il corretto adempimento, l’applicazione e l’esecuzione di tutte le attività relative all’Accordo Quadro. A decorrere dalla Data di Attivazione del presente Accordo Quadro e per tutta la durata dello stesso e dei singoli incarichi di Fornitura fino all’emissione dell’ultima fattura emessa dal Fornitore, il Fornitore medesimo su richiesta dell’INVALSI dovrà trasmettere una reportistica mensile relativa agli incarichi di Fornitura ricevuti da consegnare entro il termine del giorno 15 (quindici) del mese successivo al mese oggetto di reportistica, pena l’applicazione delle penali di cui oltre. 2) A seguito della stipula dell’Accordo Quadro, l’INVALSI indicherà al Fornitore il contenuto di dettaglio della reportistica, nonché le modalità di invio della suddetta reportistica. L’INVALSI, nel corso di esecuzione contrattuale, si riserva di modificare gli obblighi di cui al presente comma, senza alcun ulteriore aggravio per il Fornitore (es.: periodicità trimestrale della reportistica, sospensione e/o interruzione della richiesta della reportistica in caso di corrispondenza del monitoraggio). 3) L’INVALSI si riserva di richiedere al Fornitore apposita reportistica contenente i dati riassuntivi relativi alle prestazioni contrattuali eseguite, con le modalità ed i termini di seguito indicati; il Fornitore si impegna a predisporre e trasmettere all’INVALSI in formato elettronico tutti i dati e la documentazione di rendicontazione della fornitura e dei Servizi. 4) In particolare, a decorrere dall’attivazione del presente Accordo Quadro e per tutta la durata dei singoli incarichi di Fornitura, fino all’emissione dell’ultima fattura emessa dal Fornitore, il Fornitore medesimo dovrà trasmettere all’INVALSI la reportistica mensile relativa agli incarichi di Fornitura, pena le applicazioni della penali di cui oltre, salva diversa disposizione, con l’indicazione almeno: - della data di emissione dell’incarico di Fornitura; - della Data di Attivazione della Fornitura; - gli importi fatturati per ogni tipologia di bene consegnato; da consegnare entro il termine del giorno 15 del mese successivo al mese oggetto di reportistica, pena l’applicazione delle penali di cui oltre. 5) In caso di incompletezza e/o difformità dei dati di cui al precedente comma, il Fornitore sarà tenuto a consegnare i dati completi e/o corretti entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla richiesta dell’INVALSI, salva l’applicazione delle penali di cui oltre. ...
Monitoraggio e reportistica. Il Fornitore dovrà inviare trimestralmente a ciascuna Centrale d’acquisto regionale, entro e non oltre il giorno 15 (quindici) del mese successivo a quello del trimestre solare di pertinenza, i dati aggregati e riassuntivi relativi alle prestazioni contrattuali e alle forniture effettuate. Tali dati dovranno essere inviati a mezzo PEC in un formato elettronico utilizzabile (ad esempio .”xls”) e dovranno contenere almeno le seguenti informazioni: • Ordinativo di fornitura e Azienda ordinante; • Numero e data di riferimento della Richiesta di Consegna e Azienda ordinante; • Luogo di consegna; • Lotto di riferimento; • Prodotto ordinato e denominazione commerciale; • Quantitativi ordinati (compresi materiali di consumo); • Prezzi unitari del materiale ordinato; • Importo complessivo della Richiesta di consegna; • Data di consegna; • Fatturazione; • Eventuali penali applicate dalle Aziende contraenti. Ciascuna Centrale può richiedere al Fornitore l’elaborazione di report specifici in formato elettronico.
Monitoraggio e reportistica. Ciascuna ASL Contraente concorderà con il Fornitore le modalità ed i tempi di trasmissione dei report contenenti i dati riassuntivi relativi alle forniture effettuate.
Monitoraggio e reportistica. L’offerente deve prevedere un servizio di monitoraggio degli SLA erogati e fornire una reportistica trimestrale con le seguenti indicazioni: • classificazione dell’evento in base ai livelli di criticità di cui sopra; • indicazione di data/ora di apertura del disservizio; • segnalazione di ritorno; • tempo di ripristino del servizio.
Monitoraggio e reportistica. L’Operatore Economico aggiudicatario deve predisporre, su base mensile e con trasmissione entro il decimo giorno del mese successivo a quello di riferimento, un adeguato servizio di reportistica e monitoraggio, consistente nell’elaborazione dei dati aggregati di rendicontazione specifici delle attività espletate, da inviarsi in via telematica. La verifica dell’andamento del servizio assume rilievo anche ai fini di rilevazione di eventuali criticità che dovessero emergere nella temporalità contrattuale. Il non rispetto della presentazione di cui sopra, può configurarsi quale inadempimento contrattuale e conseguire l’applicazione delle penalità previste dal presente Capitolato Tecnico.
Monitoraggio e reportistica. Il Fornitore dovrà prevedere un servizio di monitoraggio dei livelli di servizio erogati e fornire una reportistica trimestrale con le seguenti indicazioni: • indicazione di data/ora di apertura del disservizio; • segnalazione di ritorno; • tempo di ripristino del servizio.
Monitoraggio e reportistica. 1. Il Broker deve provvedere alla produzione di reportistica con file informatici ed elaborabili per ogni polizza, con frequenza trimestrale (31 marzo – 30 giugno – 30 settembre – 31 dicembre), relativamente alla situazione dei sinistri attivi e passivi contenente almeno quanto segue: (a) numero complessivo dei sinistri, per trimestre, distinguendo gli attivi dai passivi; (b) per ogni sinistro devono essere indicati: (b.1) polizza di riferimento;
Monitoraggio e reportistica. Il Proponente dovrà indicare le azioni di monitoraggio sull’intero progetto e nello specifico sulle singole attività ove richiesto, dando evidenza della cadenza e della opportunità di svolgere il monitoraggio secondo le modalità indicate. Dovrà anche indicare le modalità e i tempi con cui trasmette gli aggiornamenti sia sul monitoraggio che sull’intero progetto al Registro e in quale modalità, ancora una volta evidenziando i vantaggi della scelta proposta.