Monitoraggio e reportistica Clausole campione

Monitoraggio e reportistica. 1) L’INVALSI si riserva la facoltà di monitorare il corretto adempimento, l’applicazione e l’esecuzione di tutte le attività relative all’Accordo Quadro. A decorrere dalla Data di Attivazione del presente Accordo Quadro e per tutta la durata dello stesso e dei singoli incarichi di Fornitura fino all’emissione dell’ultima fattura emessa dal Fornitore, il Fornitore medesimo su richiesta dell’INVALSI dovrà trasmettere una reportistica mensile relativa agli incarichi di Fornitura ricevuti da consegnare entro il termine del giorno 15 (quindici) del mese successivo al mese oggetto di reportistica, pena l’applicazione delle penali di cui oltre. 2) A seguito della stipula dell’Accordo Quadro, l’INVALSI indicherà al Fornitore il contenuto di dettaglio della reportistica, nonché le modalità di invio della suddetta reportistica. L’INVALSI, nel corso di esecuzione contrattuale, si riserva di modificare gli obblighi di cui al presente comma, senza alcun ulteriore aggravio per il Fornitore (es.: periodicità trimestrale della reportistica, sospensione e/o interruzione della richiesta della reportistica in caso di corrispondenza del monitoraggio). 3) L’INVALSI si riserva di richiedere al Fornitore apposita reportistica contenente i dati riassuntivi relativi alle prestazioni contrattuali eseguite, con le modalità ed i termini di seguito indicati; il Fornitore si impegna a predisporre e trasmettere all’INVALSI in formato elettronico tutti i dati e la documentazione di rendicontazione della fornitura e dei Servizi. 4) In particolare, a decorrere dall’attivazione del presente Accordo Quadro e per tutta la durata dei singoli incarichi di Fornitura, fino all’emissione dell’ultima fattura emessa dal Fornitore, il Fornitore medesimo dovrà trasmettere all’INVALSI la reportistica mensile relativa agli incarichi di Fornitura, pena le applicazioni della penali di cui oltre, salva diversa disposizione, con l’indicazione almeno: - della data di emissione dell’incarico di Fornitura; - della Data di Attivazione della Fornitura; - gli importi fatturati per ogni tipologia di bene consegnato; da consegnare entro il termine del giorno 15 del mese successivo al mese oggetto di reportistica, pena l’applicazione delle penali di cui oltre. 5) In caso di incompletezza e/o difformità dei dati di cui al precedente comma, il Fornitore sarà tenuto a consegnare i dati completi e/o corretti entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla richiesta dell’INVALSI, salva l’applicazione delle penali di cui oltre. ...
Monitoraggio e reportistica. 1) AREUS si riserva la facoltà di monitorare il corretto adempimento, l’applicazione e l’esecuzione di tutte le attività relative al Contratto, utilizzando all’occorrenza il supporto di terzi all’uopo autorizzati. Detto monitoraggio viene svolto anche attraverso l’analisi di apposita Reportistica eventualmente richiesta al Fornitore, il quale dovrà comunque inviare a AREUS i dati aggregati e riassuntivi relativi ai ricavi derivanti dalle vendite della Soluzione Innovativa, con le modalità ed i termini che verranno dalla stessa indicati. 2) Il Fornitore si obbliga sin d’ora a fornire annualmente, un rendiconto attestante le vendite della Soluzione Innovativa (così come fatta evolvere, in termini di miglioramento incrementale), le licenze concesse e altro atto di disposizione dei diritti di proprietà industriale e/o intellettuale, oltre che le condizioni economiche alle quali la Soluzione Innovativa è stata venduta e i diritti sono stati concessi e/o ceduti a terzi. Alle dichiarazioni con i rendiconti resi dalle imprese si applicano le norme vigenti e segnatamente il DPR 445/2000 e ss.mm.ii. 3) AREUS indicherà pertanto al Fornitore il contenuto di dettaglio della reportistica, nonché le modalità di invio della suddetta reportistica. 4) Tutti i report e, comunque, tutta la documentazione di rendicontazione e di monitoraggio del Contratto, anche fornita e/o predisposta e/o realizzata dal Fornitore in esecuzione degli adempimenti contrattuali, nonché tutti i dati e le informazioni ivi contenute, sono e rimarranno nella disponibilità di AREUS che avrà, quindi, facoltà di disporne senza alcuna restrizione la pubblicazione, la diffusione e l’utilizzo, per le proprie finalità istituzionali, fatto salvo quanto previsto nell’articolo 5.
Monitoraggio e reportistica. Il Fornitore dovrà inviare trimestralmente a ciascuna Centrale d’acquisto regionale, entro e non oltre il giorno 15 (quindici) del mese successivo a quello del trimestre solare di pertinenza, i dati aggregati e riassuntivi relativi alle prestazioni contrattuali e alle forniture effettuate. Tali dati dovranno essere inviati a mezzo PEC in un formato elettronico utilizzabile (ad esempio .”xls”) e dovranno contenere almeno le seguenti informazioni: • Ordinativo di fornitura e Azienda ordinante; • Numero e data di riferimento della Richiesta di Consegna e Azienda ordinante; • Luogo di consegna; • Lotto di riferimento; • Prodotto ordinato e denominazione commerciale; • Quantitativi ordinati (compresi materiali di consumo); • Prezzi unitari del materiale ordinato; • Importo complessivo della Richiesta di consegna; • Data di consegna; • Fatturazione; • Eventuali penali applicate dalle Aziende contraenti. Ciascuna Centrale può richiedere al Fornitore l’elaborazione di report specifici in formato elettronico.
Monitoraggio e reportistica. Ciascuna ASL Contraente concorderà con il Fornitore le modalità ed i tempi di trasmissione dei report contenenti i dati riassuntivi relativi alle forniture effettuate.
Monitoraggio e reportistica. L’offerente deve prevedere un servizio di monitoraggio degli SLA erogati e fornire una reportistica quadrimestrale con le seguenti indicazioni: • classificazione dell’evento in base ai livelli di criticità di cui sopra; • indicazione di data/ora di apertura del disservizio; • segnalazione di ritorno; • tempo di ripristino del servizio.
Monitoraggio e reportistica. I nostri Fornitori dovranno costantemente monitorare e documentare la propria adesione al presente Codice di Condotta e conservare la documentazione necessaria che attesti il rispetto delle disposizioni e degli standard in esso contenuti nonché della normativa vigente. I Fornitori dovranno informare immediatamente ▇▇▇▇▇▇ di qualsiasi inadempimento e delle relative misure correttive pianificate al riguardo. Zordan incoraggia, comunque, i Fornitori e i partner aziendali a comunicare qualsiasi misura adottata per migliorare le loro pratiche aziendali al fine di raggiungere (o incrementare) la conformità alle disposizioni previste dal presente ▇▇▇▇▇▇. I Fornitori non dovranno mai celare alcuna criticità né appellarsi all’ignoranza per giustificare delle aree di non conformità. I Fornitori dovranno sempre consegnare a ▇▇▇▇▇▇, su richiesta, la documentazione attestante l’ottemperanza al presente ▇▇▇▇▇▇ di Condotta.
Monitoraggio e reportistica. L'Amministrazione utilizza un sistema di monitoraggio per la valutazione complessiva dei risultati conseguiti in termini di obiettivi raggiunti nel periodo considerato e/o per la misurazione della produttività delle attività svolte dai dipendenti in smart-working, in termini sia quantitativi che qualitativi, dando comunque piena attuazione al concetto di autonomia e responsabilizzazione, ferme restando le regole della subordinazione. L’Amministrazione altresì, provvede all’attivazione di un sistema bilanciato di reportistica interna ai fini dell’ottimizzazione della produttività anche in un’ottica di progressiva integrazione con il sistema di misurazione e valutazione della performance. Si applicano, pertanto, le disposizioni in vigore previste dalle disposizioni legislative e contrattuali in materia di sistema di valutazione delle prestazioni.
Monitoraggio e reportistica. Il Fornitore dovrà prevedere un servizio di monitoraggio dei livelli di servizio erogati e fornire una reportistica trimestrale con le seguenti indicazioni: • indicazione di data/ora di apertura del disservizio; • segnalazione di ritorno; • tempo di ripristino del servizio.
Monitoraggio e reportistica. Il Fornitore dovrà inviare per posta elettronica a ciascuna ASL Contraente e su base mensile i dati riassuntivi relativi alle forniture effettuate in formato file .xls. I report devono contenere al minimo il seguente elenco di informazioni: • indicazione del lotto di gara; • AIC; • nome commerciale del prodotto farmaceutico ordinato; • ASL Contraente; • numero prodotti ordinati con relativo importo; • importi fatturati alla stessa ASL Contraente; • eventuali penali applicate.
Monitoraggio e reportistica. L’Operatore Economico aggiudicatario deve predisporre, su base mensile e con trasmissione entro il decimo giorno del mese successivo a quello di riferimento, un adeguato servizio di reportistica e monitoraggio, consistente nell’elaborazione dei dati aggregati di rendicontazione specifici delle attività espletate, da inviarsi in via telematica. La verifica dell’andamento del servizio assume rilievo anche ai fini di rilevazione di eventuali criticità che dovessero emergere nella temporalità contrattuale. Il non rispetto della presentazione di cui sopra, può configurarsi quale inadempimento contrattuale e conseguire l’applicazione delle penalità previste dal presente Capitolato Tecnico.