Common use of MORTE DA INFORTUNIO Clause in Contracts

MORTE DA INFORTUNIO. Se l’infortunio provoca il decesso dell’Assicurato, viene pagata la somma scelta e indicata sul modulo di polizza. Se l’infortunio ha per conseguenza la morte dell’Assicurato e questa si verifica, anche successivamente alla scadenza della polizza, entro 2 anni dal giorno nel quale l’infortunio è avvenuto, la Compagnia paga la somma assicurata per il caso di Morte agli aventi diritto previsti dal contratto di lavoro se la polizza è stipulata in ottemperanza al contratto stesso oppure alle persone designate dall’Assicurato o in assenza di dichiarazioni, agli eredi legittimi e/o testamentari. Lo stato dichiarato di “coma irreversibile” conseguente a infortunio viene parificato alla morte. La somma assicurata per il caso di morte da infortunio non è cumulabile con quella prevista per la garanzia Invalidità Permanente da infortunio. Se però l’Assicurato muore dopo aver ricevuto l’indennizzo per la garanzia Invalidità Permanente da infortunio e per cause riconducibili allo stesso, la Compagnia paga la differenza tra l’indennizzo pagato e la somma assicurata per la morte da infortunio.

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MORTE DA INFORTUNIO. Se l’infortunio provoca il decesso dell’Assicurato, viene pagata la somma scelta e indicata sul modulo indennizzabile a termini di polizza. Se l’infortunio polizza ha per conseguenza la morte dell’Assicurato e questa si verifica, anche successivamente alla scadenza della polizza, entro 2 anni dal giorno nel quale l’infortunio è avvenutodell’Assicurato, la Compagnia paga Società liquida la somma assicurata per il caso di Morte agli aventi diritto previsti dal contratto di lavoro se la polizza è stipulata morte in ottemperanza al contratto stesso oppure alle persone designate dall’Assicurato o in assenza di dichiarazioni, parti uguali agli eredi legittimi e/o testamentaritestamentari dell’Assicurato o, in alternativa, ai beneficiari, intesi quale persona fisica o giuridica espressamente indicati in polizza. Lo stato dichiarato Qualora a seguito di “coma irreversibile” conseguente infortunio indennizzabile a infortunio viene parificato alla morte. La termini di polizza il corpo dell’Assicurato scompaia o non venga ritrovato e si presume sia avvenuto il decesso, la Società liquida la somma assicurata prevista per il caso di morte. La liquidazione, sempre che non siano nel frattempo emersi elementi tali da rendere il danno non indennizzabile, non avverrà prima che siano trascorsi 180 giorni dalla presentazione dell’istanza per la dichiarazione di morte presunta proposta a termini degli artt. 60 e 62 Codice Civile. Nel caso in cui, successivamente al pagamento, risulti che la morte non si è verificata o che comunque non è dipesa da infortunio non è cumulabile con quella prevista per la garanzia Invalidità Permanente da infortunio. Se però l’Assicurato muore dopo aver ricevuto l’indennizzo per la garanzia Invalidità Permanente da infortunio e per cause riconducibili allo stessoindennizzabile, la Compagnia paga la differenza tra l’indennizzo pagato e la Società avrà diritto al rimborso dell’intera somma assicurata liquidata. A restituzione avvenuta dell’intera somma liquidata, l’Assicurato potrà far valere i propri diritti per la morte da infortuniol’invalidità permanente eventualmente subita.

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MORTE DA INFORTUNIO. Se l’infortunio provoca il decesso dell’Assicurato, viene pagata la somma scelta e indicata sul modulo di polizza. Se l’infortunio l'infortunio ha per conseguenza la morte dell’Assicurato dell'Assicurato e questa si verifica, anche successivamente alla scadenza della polizza, verifica entro 2 due anni dal giorno nel quale l’infortunio l'infortunio è avvenuto, la Compagnia paga Società liquida ai beneficiari la somma assicurata per il caso di Morte agli aventi diritto previsti dal contratto morte. Per beneficiari si intendono, salvo diversa designazione da parte dell'Assicurato, gli eredi legittimi e/o testamentari. In caso di lavoro se la polizza è stipulata in ottemperanza al contratto stesso oppure alle persone designate dall’Assicurato premorienza o in assenza di dichiarazionicommorienza dei beneficiari designati, detta somma sarà liquidata agli eredi legittimi e/o testamentari. Lo stato Vengono parificati al caso di morte il caso in cui l'Assicurato venga dichiarato disperso dalle competenti Autorità ed il caso di “coma irreversibile” conseguente a infortunio viene parificato alla mortesentenza di morte presunta, ai sensi dell’Art. La somma assicurata 60 comma 3 del Codice Civile. L'indennizzo per il caso di morte da infortunio non è cumulabile con quella prevista quello per la garanzia Invalidità Permanente da infortuniol’invalidità permanente. Se però l’Assicurato Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell'infortunio ed in conseguenza di questo, l'Assicurato muore, gli eredi dell'Assicurato non sono tenuti ad alcun rimborso, mentre i beneficiari hanno diritto soltanto alla differenza tra l'indennizzo per morte (se superiore) e quello già pagato per invalidità permanente. Il diritto all’indennità per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l’assicurato muore per causa indipendente dall’infortunio dopo aver ricevuto l’indennizzo per la garanzia Invalidità Permanente da infortunio e per cause riconducibili allo stessoche l’indennità sia stata liquidata o comunque offerta in misura determinata, la Compagnia Società paga la differenza tra l’indennizzo pagato e la somma assicurata per la morte da infortunioagli eredi l’importo liquidato od offerto, secondo le norme della successione testamentaria o legittima.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Infortuni, www.anp.it

MORTE DA INFORTUNIO. Se l’infortunio provoca il decesso la morte dell’Assicurato, viene pagata la somma scelta indicata nel Modulo o nell’Appendice contrattuale. La garanzia è valida anche dopo la scadenza delle coperture del Modulo Infortuni, a condizione che l’infortunio si verifichi nel periodo di validità di polizza e indicata sul modulo di polizza. Se l’infortunio ha per conseguenza la morte dell’Assicurato e questa si verifica, anche successivamente alla scadenza della polizza, da infortunio sopraggiunga entro 2 anni dal giorno nel quale l’infortunio in cui è avvenuto, la avvenuto l’infortunio. riferimenti normativi: artt. 726 e 727 del Codice di Procedura Civile (articoli 60 n.3 e 62 del Codice Civile) riferimenti normativi: art. 60 comma 3 e 62 del Codice Civile La Compagnia paga la somma assicurata per il caso di Morte in parti uguali agli aventi diritto previsti dal contratto di lavoro se la polizza è stipulata eredi testamentari o, in ottemperanza al contratto stesso oppure alle persone designate dall’Assicurato o in assenza di dichiarazioni, mancanza agli eredi legittimi e/o testamentaridell’Assicurato. Lo stato dichiarato di “coma irreversibile” conseguente a infortunio viene parificato L’Assicurato, può modificare i beneficiari comunicandolo per iscritto alla morteCompagnia. La somma assicurata per il caso di morte da infortunio non è cumulabile con quella prevista per la garanzia Invalidità Permanente permanente da infortunio. Se Infortunio; se però l’Assicurato muore dopo aver ricevuto che sia già stato pagato l’indennizzo per la garanzia Invalidità Permanente permanente da infortunio Infortunio e per cause riconducibili allo stessoal medesimo sinistro, la Compagnia paga verrà corrisposta la differenza tra l’indennizzo pagato per quest’ultima e la somma assicurata per la morte da infortunioil caso morte, se questa risulta maggiore.

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