MORTE DA INFORTUNIO. Se l’infortunio ha per conseguenza la morte dell’Assicurato o questa si verifica entro due anni dal giorno nel quale l’infortunio è avvenuto, l’Impresa liquida ai beneficiari la somma assicurata per il caso di morte. Per beneficiari si intendono, salvo diversa designazione da parte dell’Assicurato, gli eredi legittimi e/o testamentari. In caso di premorienza o commorienza dei beneficiari designati, detta somma sarà liquidata agli eredi legittimi e/o testamentari. Vengono parificati al caso di morte il caso in cui l’Assicurato venga dichiarato disperso dalle competenti Autorità ed il caso di sentenza di morte presunta, ai sensi dell’art. 60 n. 3 CC.
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MORTE DA INFORTUNIO. Se l’infortunio ha per conseguenza la morte dell’Assicurato o questa si verifica entro due anni dal giorno nel quale l’infortunio è avvenuto, l’Impresa liquida ai beneficiari la somma assicurata per il caso di morte. Per beneficiari si intendono, salvo diversa designazione da parte dell’Assicurato, gli eredi legittimi e/o testamentari. In caso di premorienza o commorienza dei beneficiari designati, detta somma sarà liquidata agli eredi legittimi e/o testamentari. Vengono parificati al caso di morte il caso in cui l’Assicurato venga dichiarato disperso dalle competenti Autorità ed il caso di sentenza di morte presunta, ai sensi dell’art. 60 n. comma 3 CC.
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MORTE DA INFORTUNIO. Se l’infortunio ha per conseguenza la morte dell’Assicurato o e questa si verifica entro due anni dal giorno nel quale l’infortunio è avvenuto, l’Impresa liquida ai beneficiari Beneficiari la somma assicurata per il caso di morte. Per beneficiari si intendono, salvo diversa designazione da parte dell’Assicurato, gli eredi legittimi e/o testamentari. In caso di premorienza o commorienza dei beneficiari designati, detta somma sarà liquidata agli eredi legittimi e/o testamentari. Vengono parificati Viene parificato al caso di morte il caso in cui l’Assicurato l’Infortunato venga dichiarato disperso dalle competenti Autorità ed il caso di con sentenza di morte presunta, ai sensi dell’artdi legge (Art. 60 n. 3 CC60, comma 3, del Codice Civile ed eventuali s.m.i.).
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MORTE DA INFORTUNIO. Se l’infortunio ha per conseguenza la morte dell’Assicurato o e questa si verifica entro due anni dal giorno nel quale l’infortunio è avvenuto, l’Impresa liquida ai beneficiari la somma assicurata per il caso di morte. Per beneficiari si intendono, salvo diversa designazione da parte dell’Assicurato, gli eredi legittimi e/o testamentari. In caso di premorienza o commorienza dei beneficiari designati, detta somma sarà liquidata agli eredi legittimi e/o testamentari. Vengono parificati Viene parificato al caso di morte il caso in cui l’Assicurato l’Infortunato venga dichiarato disperso dalle competenti Autorità ed il caso di con sentenza di morte presunta, ai sensi dell’artdell’ART. 60 n. comma 3 CCdel Codice Civile.
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