Natura giuridica. Le Casse/Enti bilaterali sono da considerarsi come una struttura organizzata (ente bilaterale) creata dalle associazioni datoriali e sindacali firmatarie della contrattazione collettiva di lavoro agricola al fine di attuare un interesse collettivo derivante dalla contrattazione. La configurazione giuridica che le Casse/Enti bilaterali dovrebbero assumere è quella delle associazioni non riconosciute di cui agli articoli 36 e seguenti del codice civile. Tra le norme che disciplinano questo tipo di associazioni merita di essere ricordata quella relativa alla responsabilità patrimoniale (art. 38 del codice civile) secondo la quale, sebbene le associazioni non riconosciute godano di autonomia patrimoniale, coloro che hanno agito in nome e per conto dell’associazione rispondono personalmente e solidalmente delle obbligazioni assunte dall’associazione medesima.
Appears in 2 contracts
Samples: Verbale Di Accordo, Verbale Di Accordo
Natura giuridica. Le Casse/Enti bilaterali sono da considerarsi come una struttura organizzata (ente Ente bilaterale) creata dalle associazioni Associazioni datoriali e sindacali firmatarie della contrattazione collettiva di lavoro agricola al fine di attuare un interesse collettivo derivante dalla contrattazione. La configurazione giuridica che le Casse/Enti bilaterali dovrebbero assumere è quella delle associazioni Associazioni non riconosciute di cui agli articoli 36 e seguenti del codice civile. Tra le norme che disciplinano questo tipo di associazioni Associazioni merita di essere ricordata quella relativa alla responsabilità patrimoniale (art. 38 del codice civile) secondo la quale, sebbene le associazioni Associazioni non riconosciute godano di autonomia patrimoniale, coloro che hanno agito in nome e per conto dell’associazione dell'Associazione rispondono personalmente e solidalmente delle obbligazioni assunte dall’associazione dall'Associazione medesima.
Appears in 1 contract
Natura giuridica. Le Casse/Enti bilaterali sono da considerarsi come una struttura organizzata (ente bilateralebila- terale) creata dalle associazioni datoriali e sindacali firmatarie della contrattazione collettiva colletti- va di lavoro agricola al fine di attuare un interesse collettivo derivante dalla contrattazione. La configurazione giuridica che le Casse/Enti bilaterali dovrebbero assumere è quella quel- la delle associazioni non riconosciute di cui agli articoli 36 e seguenti del codice civile. Tra le norme che disciplinano questo tipo di associazioni merita di essere ricordata quella relativa alla responsabilità patrimoniale (art. 38 del codice civile) secondo la qualequa- le, sebbene le associazioni non riconosciute godano di autonomia patrimoniale, coloro che hanno agito in nome e per conto dell’associazione rispondono personalmente e solidalmente delle obbligazioni assunte dall’associazione medesima.
Appears in 1 contract
Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per Gli Operai Agricoli E Florovivaisti