NORMATIVA COMUNITARIA IN MATERIA DI AIUTI DI STATO Clausole campione

NORMATIVA COMUNITARIA IN MATERIA DI AIUTI DI STATO. Si definisce “Aiuto di Stato” qualsiasi contributo finanziato con risorse pubb liche che ha per oggetto la copertura parziale di una o più spese che, altrimenti, l’impresa beneficiaria dovrebbe sostenere nella normale gestione della sua attività. Per questo motivo, i contributi erogati sulla base del presente AVVISO a titolo di incen tivi all’assunzione e voucher formativi si configurano come “Aiuti di Stato” e devono, quindi, rispettare la normativa comunitaria in materia. La normativa comunitaria applicata nel presente AVVISO è il Regolamento CE n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 rela tivo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti «de minimis». Secondo quanto disposto dal Regolamento citato, possono beneficiare degli Aiuti inclusi nel regime di cui al Regolamento CE n. 1407/2 013, le imprese grandi, medie e piccole. L’impresa beneficiaria di un aiuto “de minimis” non può, nell’arco di un periodo di tre esercizi finanziari, quello in corso più i due precedenti, ricevere più di 200.000 Euro, incluso l’aiuto in oggetto, di sovvenz ioni pubbliche erogate a titolo di “de minimis”. Per le imprese attive nel settore del trasporto su strada la soglia massima ammessa all’esenzione “de minimis” è di 100.000 Euro. Ai fini della dichiarazione che le imprese devono rilasciare in merito al ris petto della regola del “de minimis”, i contributi “de minimis” ricevuti nell’esercizio finanziario in corso e nei due precedenti vanno calcolati con riferimento alla specifica impresa che richiede il contributo pubblico e, dunque, alla sua attuale realtà e conomico- giuridica. Gli aiuti “de minimis” sono considerati concessi nel momento in cui all’impresa è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto di ricevere gli aiuti, indipendentemente dalla data di erogazione degli aiuti “de minimis” all’impresa. I massimali si applicano a prescindere dalla forma dell’aiuto “de minimis” o dall’obiettivo perseguito e indipendentemente dal fatto che l’aiuto concesso dallo Stato membro sia finanziato interamente o parzialmente con risorse pr ovenienti dall’Unione. Il periodo di tre esercizi finanziari viene determinato facendo riferimento agli esercizi finanziari utilizzati dall’impresa nello Stato membro interessato. In caso di fusioni o acquisizioni, per determinare se gli eventuali nuovi aiuti “de minimis” a favore della nuova impresa o dell’impresa acquirente superino il massimale pertinente, occorr...

Related to NORMATIVA COMUNITARIA IN MATERIA DI AIUTI DI STATO

  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).