APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO Clausole campione
APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO. 1. Il presente regolamento si applica alla procedura di mediazione a fini conciliativi (Mediazione ai sensi del DI 180/2010 come modificato dal DI 145/2011 e DI 139/2014 ).
2. Il Regolamento si applica alle mediazioni amministrate dall’organismo di mediazione in relazione a controversie nazionali. Le controversie internazionali possono essere soggette ad altro regolamento.
3. In caso di sospensione o cancellazione dal registro, i procedimenti di mediazione in corso proseguono presso l’organismo scelto dalle parti, entro 15 giorni dalla data di sospensione o cancellazione. 0.Xx Mediazione ha una durata non superiore a 3 mesi dal deposito dell’istanza. In caso di ricorso alla procedura su invito del giudice, il termine decorre dalla scadenza fissata d al giudice per il deposito dell’istanza. 5.l’organismo comunica l’avvenuta ricezione dell’istanza e ogni altro elemento necessario allo svolgimento della procedura. L’istante, in aggiunta all’organismo, può farsi parte attiva, con ogni mezzo idoneo, per effettuare le comunicazioni alla controparte.
APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO. 1. Il Regolamento è applicato se richiamato con qualsiasi espressione dalla convenzione arbitrale o altro accordo tra le parti. Se la convenzione fa rinvio alla Camera Arbitrale o alla Camera di Com- mercio di Milano, alla Camera di Commercio di Lodi, alla Camera di Commercio di Monza e Brianza o alla Camera di Commercio di Milano, Monza-Brianza e Lodi comunque denominate, tale rinvio è interpretato come previsione di applicazione del Regolamento.
2. Il Regolamento è altresì applicato se così previsto nell’accordo tra la Camera Arbitrale e l’ente cui fa riferimento la convenzione di arbitrato o il successivo accordo tra le parti.
3. Al di fuori di quanto previsto dai commi precedenti, il Regolamento è applicato se:
a. una parte deposita una domanda di arbitrato contenente la proposta di applicazione del Rego- lamento; e
b. l’altra parte accetta tale proposta entro il termine indicato dalla Segreteria Generale.
4. Se una parte contesta l’applicabilità del Regolamento prima della costituzione del Tribunale Arbi- trale, il Consiglio Arbitrale dichiara la procedibilità o l’improcedibilità dell’arbitrato.
5. Se il Consiglio Arbitrale dichiara la procedibilità dell’arbitrato, rimane impregiudicata ogni decisio- ne del Tribunale Arbitrale al riguardo.
APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO. 1. Il presente regolamento si applica a tutte le procedure arbitrali demandate alla competenza di un Tribunale Arbitrale istituito presso RECONCILIA, in base ad una convenzione di arbitrato (clausola compromissoria o compromesso), redatta per iscritto, che si riferisca espressamente a RECONCILIA, ovvero quando le Parti concordemente facciano espressamente richiesta di arbitrato a RECONCILIA.
2. Fatto salvo quanto previsto agli artt. 33 e 34 del presente regolamento, tutte le controversie alla cui risoluzione si applichi il presente regolamento sono risolte mediante arbitrato rituale secondo diritto, salvo che la convenzione arbitrale o le Parti non abbiano autorizzato il Tribunale a pronunciarsi secondo equità.
3. Qualora non esista fra le parti una convenzione di arbitrato, oppure essa non faccia riferimento a RECONCILIA e al presente Regolamento, la Parte che voglia promuovere un arbitrato davanti a RECONCILIA può farne richiesta nella domanda di arbitrato, secondo quanto stabilito dall’articolo 9; se l’adesione di tutte le Parti convocate non perviene a RECONCILIA entro un termine di giorni 30 dalla data in cui le controparti hanno ricevuto la domanda, la Segreteria di RECONCILIA informa tutte le Parti che hanno aderito che l’arbitrato non può avere luogo.
APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO. 1. Il presente regolamento (“Regolamento”) si applica alla procedura di mediazione a fini conciliativi (“Mediazione”) delle controversie, gestite da ADR Center Srl (“ADR Center”, ovvero “l’Organismo”) che le parti intendono risolvere bonariamente.
2. Il Regolamento si applica alle Mediazioni amministrate da ADR Center in relazione a controversie nazionali ai sensi del D. Lgs. n. 28/10 e successive modifiche. Di intesa tra l’Organismo e le Parti, le controversie nazionali e internazionali possono essere soggette ad altro regolamento di mediazione.
3. In caso di sospensione o cancellazione di ADR Center dal registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione, i procedimenti in corso proseguono presso l’organismo scelto dalle parti entro 15 giorni dalla data di sospensione o cancellazione. In mancanza, l’organismo è scelto dal Presidente del Tribunale del luogo in cui il procedimento è in corso.
APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO. Il convitto è ordinato in modo da assicurare ai ragazzi un regime di vita sano, sereno, con doveri e diritti uguali. In tale spirito, le norme del presente regolamento sono applicate a tutti i convittori, sia minorenni che maggiorenni. Per i convittori l’osservanza di quanto scritto nel presente regolamento vale nel convitto e durante le attività esterne connesse ad esso. Risiedere nel convitto comporta l’integrale accettazione del presente regolamento. Il regolamento è a disposizione presso la segreteria dell’Istituto in orario d’ufficio, fornito alle famiglie prima dell’accesso alla struttura per controfirma d’accettazione e sempre reperibile su indirizzo apposito del sito web degli Istituti Vinci. In caso di approvazione di un nuovo regolamento di convitto o di modifica dello stesso in vigore verrà data pubblicità attraverso apposita comunicazione da controfirmare dai convittori e dalle proprie famiglie.
APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO. 1. Il presente regolamento si applica alla procedura di MEDIAZIONE, attività svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con la formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa.
2. Il Regolamento si applica alle mediazioni amministrate dall’organismo di mediazione in relazione a controversie nazionali. Le controversie internazionali possono essere soggette ad altro regolamento.
3. In caso di sospensione o cancellazione dal registro, i procedimenti di mediazione in corso proseguono presso l’organismo scelto dalle parti entro 15 giorni dalla data di sospensione o cancellazione. In mancanza, l’organismo è scelto dal Presidente del Tribunale del luogo in cui la procedura è in corso.
APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO. 1. La procedura di arbitrato disciplinata nel presente Regolamento si basa
a) sulla clausola compromissoria stabilita nel Manuale e/o negli atti sottoscritti in attuazione dello stesso e si applica per la risoluzione di ogni controversia, di qualsiasi natura, che insorga tra una società di calcio professionistico affiliata alla Federazione (la “Società”) e la Federazione, afferente all’interpretazione ed applicazione del Manuale ed avente ad oggetto la concessione, il diniego o la revoca della Licenza UEFA da parte della Federazione; ovvero
b) sulla clausola compromissoria sottoscritta dalla Società nella domanda di iscrizione ai campionati nazionali di calcio professionistico e si applica per la risoluzione di ogni controversia, di qualsiasi natura, che insorga tra una Società e la Federazione ovvero tra una Società ed altra Società ed avente ad oggetto la concessione, il diniego o la revoca da parte della Federazione della iscrizione ai campionati nazionali di calcio professionistico.
2. Ogni controversia relativa alla applicabilità del presente Regolamento sarà risolta dal Collegio arbitrale, ovvero, se insorta prima della costituzione del Collegio arbitrale, dal Presidente della Camera, con decisione assunta prima facie, succintamente motivata e soggetta a conferma da parte del Collegio arbitrale.
APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO. 1. Il Regolamento è applicato se la convenzione arbitrale o altra con- venzione tra le parti ne prevede l’applicazione. Se la convenzione fa rinvio alla Camera Arbitrale di Milano o alla Camera di Commercio di Milano, tale rinvio è interpretato come previsione di applicazione del Regolamento.
2. Al di fuori di quanto previsto dal comma 1, il Regolamento è appli- cato se ricorrono le seguenti condizioni:
a. una parte deposita una domanda di arbitrato sottoscritta perso- nalmente dalla parte stessa e contenente la proposta di ricorrere ad un arbitrato disciplinato dal Regolamento;
b. l’altra parte accetta tale proposta, con dichiarazione sottoscritta per- sonalmente, entro il termine indicatole dalla Segreteria Generale.
APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO. 1. Con riferimento alle premesse e ai casi di cui all’art.1.1, l’intero corpus normativo C.I.M.E.P. vigente al momento dello scioglimento del consorzio viene fatto proprio dal Comune di Pregnana Milanese e adottato come normativa comunale di riferimento in materia, per la gestione di tutti gli interventi di Edilizia Convenzionata C.I.M.E.P. esistenti, con particolare riferimento agli obblighi convenzionali tuttora vigenti, fatte salve le modifiche apportate alle stesse norme dal presente regolamento.
2. Con riferimento alle premesse e ai casi di cui all’art.1.2, l’intero corpus normativo C.I.M.E.P. vigente al momento dello scioglimento del consorzio viene fatto proprio dal Comune di Pregnana Milanese e adottato come normativa comunale di riferimento in materia, per la gestione di tutti gli interventi di Edilizia Convenzionata non C.I.M.E.P. esistenti, salvo palese incompatibilità con le rispettive convenzioni approvate, con particolare riferimento agli obblighi convenzionali tuttora vigenti, fatte salve le modifiche apportate alle stesse norme dal presente regolamento.
3. Con riferimento alle premesse e ai casi di cui all’art.1.3, l’intero corpus normativo C.I.M.E.P. vigente al momento dello scioglimento del consorzio viene fatto proprio dal Comune di Pregnana Milanese e adottato come normativa comunale di riferimento in materia, per l’attuazione e la gestione di tutti gli interventi di Edilizia Convenzionata previsti dal P.G.T. che verranno realizzati, fatte salve le modifiche apportate alle stesse norme dal presente regolamento.
APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO. 1. Il presente regolamento si applica alla procedura di mediazione a fini conciliativi (Mediazione ai sensi del DI 180/2010 e successive modifiche).
2. Il Regolamento si applica alle mediazioni amministrate dall’organismo di mediazione in relazione a controversie nazionali. Le controversie internazionali possono essere soggette ad altro regolamento.
3. In caso di sospensione o cancellazione dal registro, i procedimenti di mediazione in corso proseguono presso l’organismo scelto dalle parti entro 15 giorni dalla data di sospensione o cancellazione. In mancanza, l’organismo è scelto dal Presidente del Tribunale del luogo in cui la procedura è in corso.