Common use of Normativa Reg. (UE) 1407/2013 “De minimis” Clause in Contracts

Normativa Reg. (UE) 1407/2013 “De minimis”. Ai sensi del suddetto Regolamento (art.6, par.1) tale regime prevede che il legale rappresentante di ogni impresa richiedente il contributo, nonché do ogni impresa controllante o controllata secondo la definizione di impresa Unica definita ai sensi dell’art. 2.2 del Regolamento, sia tenuto a sottoscrivere una dichiarazione che attesti l’ammontare degli aiuti “de minimis” ottenuti nell’esercizio finanziario in corso e nei due precedenti. Le dichiarazioni saranno oggetto di specifico vaglio in fase istruttoria nonché di eventuale controllo successivo. Il nuovo aiuto potrà essere concesso solo se, sommato a quelli già ottenuti nei tre esercizi finanziari suddetti, non supera la soglia di € 200.000 e nel caso di aiuti “de minimis”. Il periodo di tre anni da prendere in considerazione deve essere valutato su base mobile, nel senso che, in caso di nuova concessione di un aiuto “de minimis”, si deve tener conto dell’importo complessivo degli aiuti “de minimis” concessi nell’esercizio finanziario in questione e nei due esercizi finanziari precedenti. L’aiuto si considera concesso (art. 3.4) nel momento in cui sorge per il beneficiario il diritto a ricevere l’aiuto stesso. In caso di fusioni o acquisizioni, per determinare se gli eventuali nuovi aiuti “de minimis” a favore della nuova impresa o dell’impresa acquirente superino il massimale pertinente, occorre tener conto di tutti gli aiuti “de minimis” precedentemente concessi a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione. Gli aiuti “de minimis” concessi legalmente prima della fusione o dell’acquisizione restano legittimi. In caso di scissione di un’impresa in due o più imprese distinte, l’importo degli aiuti “de minimis” concesso prima della scissione è assegnato all’impresa che ne ha fruito, che in linea di principio è l’impresa che rileva le attività per le quali sono stati utilizzati gli aiuti “de minimis”. Qualora tale attribuzione non sia possibile, l’aiuto “de minimis” è ripartito proporzionalmente sulla base del valore contabile del capitale azionario delle nuove imprese alla data effettiva della scissione. Sono escluse dai benefici finanziari del presente Bando le imprese che rientrano nel campo di esclusione di cui all’art. 1 del reg. (UE) n. 1407/2013 e le imprese che abbiano ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti sui quali pende un ordine di recupero, a seguito di una precedente decisione della Commissione Europea che dichiara l’aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune. Sono escluse altresì le imprese che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione (anche volontaria), di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa statale vigente. AI sensi dell’art. 5 del Reg. (UE) 1407 gli incentivi erogati nell’ambito del presente Bando possono essere cumulati con altri aiuti “de minimis” a condizione che non superino il massimale pertinente. Gli aiuti “de minimis” non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento del rischio se tale cumulo comporta il superamento dell’intensità di aiuto o dell’importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d’esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione. Gli aiuti “de minimis” che non sono concessi per specifici costi ammissibili o non sono a essi imputabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato concessi a norma di un regolamento d’esenzione per categoria o di una decisione adottata dalla Commissione. I contributi: - sono cumulabili con altri incentivi nazionali o regionali, compatibilmente ai vincoli del regime di aiuto in “de minimis”; - non sono cumulabili con altre agevolazioni aventi stessa natura e finalità a valere sul medesimo Fondo Regionale Disabili e con altri eventuali aiuti per i quali non è prevista la cumulabilità.

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Normativa Reg. (UE) 1407/2013 “De minimis”. Ai sensi del suddetto Regolamento (art.6, par.1) tale regime prevede che il legale rappresentante di ogni impresa richiedente il contributo, nonché do ogni impresa controllante o controllata secondo la definizione di impresa Unica definita ai sensi dell’art. 2.2 del Regolamento, sia tenuto a sottoscrivere una dichiarazione che attesti l’ammontare degli aiuti “de minimis” ottenuti nell’esercizio finanziario in corso e nei due precedenti. Le dichiarazioni saranno oggetto di specifico vaglio in fase istruttoria nonché di eventuale controllo successivo. Il nuovo aiuto potrà essere concesso solo se, sommato a quelli già ottenuti nei tre esercizi finanziari suddetti, non supera la soglia di € 200.000 e nel caso di aiuti “de minimis”. Il periodo di tre anni da prendere in considerazione deve essere valutato su base mobile, nel senso che, in caso di nuova concessione di un aiuto “de minimis”, si deve tener conto dell’importo complessivo degli aiuti “de minimis” concessi nell’esercizio finanziario in questione e nei due esercizi finanziari precedenti. L’aiuto si considera concesso (art. 3.4) nel momento in cui sorge per il beneficiario il diritto a ricevere l’aiuto stesso. In caso di fusioni o acquisizioni, per determinare se gli eventuali nuovi aiuti “de minimis” a favore della nuova impresa o dell’impresa acquirente superino il massimale pertinente, occorre tener conto di tutti gli aiuti “de minimis” precedentemente concessi a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione. Gli aiuti “de minimis” concessi legalmente prima della fusione o dell’acquisizione restano legittimi. In caso di scissione di un’impresa in due o più imprese distinte, l’importo degli aiuti “de minimis” concesso prima della scissione è assegnato all’impresa che ne ha fruito, che in linea di principio è l’impresa che rileva le attività per le quali sono stati utilizzati gli aiuti “de minimis”. Qualora tale attribuzione non sia possibile, l’aiuto “de minimis” è ripartito proporzionalmente sulla base del valore contabile del capitale azionario delle nuove imprese alla data effettiva della scissione. Sono escluse dai benefici finanziari del presente Bando le imprese che rientrano nel campo di esclusione di cui all’art. 1 del reg. (UE) n. 1407/2013 e le imprese che abbiano ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti sui quali pende un ordine di recupero, a seguito di una precedente decisione della Commissione Europea che dichiara l’aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune. Sono escluse altresì le imprese che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione (anche volontaria), di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa statale vigente. AI sensi dell’art. 5 del Reg. (UEReg.(UE) 1407 gli incentivi erogati nell’ambito del presente Bando possono essere cumulati con altri aiuti “de minimis” a condizione che non superino il massimale pertinente. Gli aiuti “de minimis” non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento del rischio se tale cumulo comporta il superamento dell’intensità di aiuto o dell’importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d’esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione. Gli aiuti “de minimis” che non sono concessi per specifici costi ammissibili o non sono a essi imputabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato concessi a norma di un regolamento d’esenzione per categoria o di una decisione adottata dalla Commissione. I contributi: - sono cumulabili con altri incentivi nazionali o regionali, compatibilmente ai vincoli del regime di aiuto in “de minimis”; - non sono cumulabili con altre agevolazioni aventi stessa natura e finalità a valere sul medesimo Fondo Regionale Disabili e con altri eventuali aiuti per i quali non è prevista la cumulabilità.

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Normativa Reg. (UE) 1407/2013 “De minimis”. Ai sensi del suddetto Regolamento (art.6, par.1) tale regime prevede che il legale rappresentante di ogni impresa richiedente il contributo, nonché do ogni impresa controllante o controllata secondo la definizione di impresa Unica definita ai sensi dell’art. 2.2 del Regolamento, sia tenuto a sottoscrivere una dichiarazione che attesti l’ammontare degli aiuti “de minimis” ottenuti nell’esercizio finanziario in corso e nei due precedenti. Le dichiarazioni saranno oggetto di specifico vaglio in fase istruttoria nonché di eventuale controllo successivo. Il nuovo aiuto potrà essere concesso solo se, sommato a quelli già ottenuti nei tre esercizi finanziari suddetti, non supera la soglia di € 200.000 e nel caso di aiuti “de minimis”. Il periodo di tre anni da prendere in considerazione deve essere valutato su base mobile, nel senso che, in caso di nuova concessione di un aiuto “de minimis”, si deve tener conto dell’importo complessivo degli aiuti “de minimis” concessi nell’esercizio finanziario in questione e nei due esercizi finanziari precedenti. L’aiuto si considera concesso (art. 3.4) nel momento in cui sorge per il beneficiario il diritto a ricevere l’aiuto stesso. In caso di fusioni o acquisizioni, per determinare se gli eventuali nuovi aiuti “de minimis” a favore della nuova impresa o dell’impresa acquirente superino il massimale pertinente, occorre tener conto di tutti gli aiuti “de minimis” precedentemente concessi a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione. Gli aiuti “de minimis” concessi legalmente prima della fusione o dell’acquisizione restano legittimi. In caso di scissione di un’impresa in due o più imprese distinte, l’importo degli aiuti “de minimis” concesso prima della scissione è assegnato all’impresa che ne ha fruito, che in linea di principio è l’impresa che rileva le attività per le quali sono stati utilizzati gli aiuti “de minimis”. Qualora tale attribuzione non sia possibile, l’aiuto “de minimis” è ripartito proporzionalmente sulla base del valore contabile del capitale azionario delle nuove imprese alla data effettiva della scissione. Sono escluse dai benefici finanziari del presente Bando le imprese che rientrano nel campo di esclusione di cui all’art. 1 del reg. (UE) n. 1407/2013 e le imprese che abbiano ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti sui quali pende un ordine di recupero, a seguito di una precedente decisione della Commissione Europea che dichiara l’aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune. Sono escluse altresì le imprese che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione (anche volontaria), di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa statale vigente. AI sensi dell’art. 5 del Reg. (UEReg.(UE) 1407 gli incentivi erogati nell’ambito del presente Bando possono essere cumulati con altri aiuti “de minimis” a condizione che non superino il massimale pertinente. Gli aiuti “de minimis” non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento del rischio se tale cumulo comporta il superamento dell’intensità di aiuto o dell’importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d’esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione. Gli aiuti “de minimis” che non sono concessi per specifici costi ammissibili o non sono a essi imputabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato concessi a norma di un regolamento d’esenzione per categoria o di una decisione adottata dalla Commissione. I contributi: - sono cumulabili con altri incentivi nazionali o regionali, compatibilmente ai vincoli del regime di aiuto in “de minimis”; - non sono cumulabili con altre agevolazioni aventi stessa natura e finalità a valere sul medesimo Fondo Regionale Disabili e con altri eventuali aiuti per i quali non è prevista la cumulabilità.. In caso di accertate violazioni delle previsioni di cui al regolamento (UE) n. n 1407/2013 il beneficio concesso sarà soggetto a decadenza. Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in «de minimis», ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 Il sottoscritto: Il Titolare / legale rappresentante dell'impresa Nome e cognome nata/o il nel Comune di Prov Comune di residenza CAP Via n. Prov In qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa: Impresa Denominazione/Ragione sociale dell’impresa Forma giuridica Sede legale Comune CAP Via n. prov Dati impresa Codice fiscale Partita IVA In relazione a quanto previsto dal Bando Dote Impresa Collocamento Mirato Bando/Avviso Titolo: Estremi provvedimento di approvazione Pubblicato in BUR ………………………………................... Es: DGR n. … del …… n. ….. del ……… Per la concessione di aiuti «de minimis» di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. L 352./1 del 24 dicembre 2013), Nel rispetto di quanto previsto dai seguenti Regolamenti della Commissione: - Regolamento n. 1407/2013 de minimis generale - Regolamento n. 1408/2013 de minimis nel settore agricolo - Regolamento n. 717/2014 de minimis nel settore pesca - Regolamento n. 360/2012 de minimis SIEG PRESA VISIONE delle istruzioni per la predisposizione della presente dichiarazione (Allegato I); CONSAPEVOLE delle responsabilità anche penali assunte in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, formazione di atti falsi e loro uso, e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), 🞏 Che l’impresa non è controllata né controlla, direttamente o indirettamente3, altre imprese. 🞏 Che l’impresa controlla, anche indirettamente, le imprese seguenti aventi sede legale in Italia, per ciascuna delle quali presenta la dichiarazione di cui all’allegato II: (Ragione sociale e dati anagrafici) (ripetere tabella se necessario) Impresa Denominazione/Ragione sociale dell’impresa Forma giuridica Sede legale Comune CAP Via n. prov Dati impresa Codice fiscale Partita IVA 🞏 Che l’impresa è controllata, anche indirettamente, dalle imprese seguenti aventi sede legale o unità operativa in Italia, per ciascuna delle quali presenta la dichiarazione di cui all’allegato II: (Ragione sociale e dati anagrafici) (ripetere tabella se necessario) Impresa Denominazione/Ragione sociale dell’impresa Forma giuridica Sede legale Comune CAP Via n. prov Dati impresa Codice fiscale Partita IVA

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Samples: Bando/Avviso Titolo

Normativa Reg. (UE) 1407/2013 “De minimis”. Ai sensi del suddetto Regolamento (art.6, par.1) tale regime prevede che il legale rappresentante di ogni impresa richiedente il contributo, nonché do ogni impresa controllante o controllata secondo la definizione di impresa Unica definita ai sensi dell’art. 2.2 del Regolamento, sia tenuto a sottoscrivere una dichiarazione che attesti l’ammontare degli aiuti “de minimis” ottenuti nell’esercizio finanziario in corso e nei due precedenti. Le dichiarazioni saranno oggetto di specifico vaglio in fase istruttoria nonché di eventuale controllo successivo. Il nuovo aiuto potrà essere concesso solo se, sommato a quelli già ottenuti nei tre esercizi finanziari suddetti, non supera la soglia di € 200.000 e nel caso di aiuti “de minimis”. Il periodo di tre anni da prendere in considerazione deve essere valutato su base mobile, nel senso che, in caso di nuova concessione di un aiuto “de minimis”, si deve tener conto dell’importo complessivo degli aiuti “de minimis” concessi nell’esercizio finanziario in questione e nei due esercizi finanziari precedenti. L’aiuto si considera concesso (art. 3.4) nel momento in cui sorge per il beneficiario il diritto a ricevere l’aiuto stesso. In caso di fusioni o acquisizioni, per determinare se gli eventuali nuovi aiuti “de minimis” a favore della nuova impresa o dell’impresa acquirente superino il massimale pertinente, occorre tener conto di tutti gli aiuti “de minimis” precedentemente concessi a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione. Gli aiuti “de minimis” concessi legalmente prima della fusione o dell’acquisizione restano legittimi. In caso di scissione di un’impresa in due o più imprese distinte, l’importo degli aiuti “de minimis” concesso prima della scissione è assegnato all’impresa che ne ha fruito, che in linea di principio è l’impresa che rileva le attività per le quali sono stati utilizzati gli aiuti “de minimis”. Qualora tale attribuzione non sia possibile, l’aiuto “de minimis” è ripartito proporzionalmente sulla base del valore contabile del capitale azionario delle nuove imprese alla data effettiva della scissione. Sono escluse dai benefici finanziari del presente Bando le imprese che rientrano nel campo di esclusione di cui all’art. 1 del reg. (UE) n. 1407/2013 e le imprese che abbiano ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti sui quali pende un ordine di recupero, a seguito di una precedente decisione della Commissione Europea che dichiara l’aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune. Sono escluse altresì le imprese che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione (anche volontaria), di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa statale vigente. AI sensi dell’art. 5 del Reg. (UEReg.(UE) 1407 gli incentivi erogati nell’ambito del presente Bando possono essere cumulati con altri aiuti “de minimis” a condizione che non superino il massimale pertinente. Gli aiuti “de minimis” non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento del rischio se tale cumulo comporta il superamento dell’intensità di aiuto o dell’importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d’esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione. Gli aiuti “de minimis” che non sono concessi per specifici costi ammissibili o non sono a essi imputabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato concessi a norma di un regolamento d’esenzione per categoria o di una decisione adottata dalla Commissione. I contributi: - sono cumulabili con altri incentivi nazionali o regionali, compatibilmente ai vincoli del regime di aiuto in “de minimis”; - non sono cumulabili con altre agevolazioni aventi stessa natura e finalità a valere sul medesimo Fondo Regionale Disabili e con altri eventuali aiuti per i quali non è prevista la cumulabilitàcomulabilità.

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Normativa Reg. (UE) 1407/2013 “De minimis”. Ai sensi del suddetto Regolamento (art.6, par.1) tale regime prevede che il legale rappresentante di ogni impresa richiedente il contributo, nonché do ogni impresa controllante o controllata secondo la definizione di impresa Unica definita ai sensi dell’art. 2.2 del Regolamento, sia tenuto a sottoscrivere una dichiarazione che attesti l’ammontare degli aiuti “de minimis” ottenuti nell’esercizio finanziario in corso e nei due precedenti. Le dichiarazioni saranno oggetto di specifico vaglio in fase istruttoria nonché di eventuale controllo successivo. Il nuovo aiuto potrà essere concesso solo se, sommato a quelli già ottenuti nei tre esercizi finanziari suddetti, non supera la soglia di € 200.000 e nel caso di aiuti “de minimis”. Il periodo di tre anni da prendere in considerazione deve essere valutato su base mobile, nel senso che, in caso di nuova concessione di un aiuto “de minimis”, si deve tener conto dell’importo complessivo degli aiuti “de minimis” concessi nell’esercizio finanziario in questione e nei due esercizi finanziari precedenti. L’aiuto si considera concesso (art. 3.4) nel momento in cui sorge per il beneficiario il diritto a ricevere l’aiuto stesso. In caso di fusioni o acquisizioni, per determinare se gli eventuali nuovi aiuti “de minimis” a favore della nuova impresa o dell’impresa acquirente superino il massimale pertinente, occorre tener conto di tutti gli aiuti “de minimis” precedentemente concessi a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione. Gli aiuti “de minimis” concessi legalmente prima della fusione o dell’acquisizione restano legittimi. In caso di scissione di un’impresa in due o più imprese distinte, l’importo degli aiuti “de minimis” concesso prima della scissione è assegnato all’impresa che ne ha fruito, che in linea di principio è l’impresa che rileva le attività per le quali sono stati utilizzati gli aiuti “de minimis”. Qualora tale attribuzione non sia possibile, l’aiuto “de minimis” è ripartito proporzionalmente sulla base del valore contabile del capitale azionario delle nuove imprese alla data effettiva della scissione. Sono escluse dai benefici finanziari del presente Bando le imprese che rientrano nel campo di esclusione di cui all’art. 1 del reg. (UE) n. 1407/2013 e le imprese che abbiano ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti sui quali pende un ordine di recupero, a seguito di una precedente decisione della Commissione Europea che dichiara l’aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune. Sono escluse altresì le imprese che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione (anche volontaria), di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa statale vigente. AI sensi dell’art. 5 del Reg. (UEReg.(UE) 1407 gli incentivi erogati nell’ambito del presente Bando possono essere cumulati con altri aiuti “de minimis” a condizione che non superino il massimale pertinente. Gli aiuti “de minimis” non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento del rischio se tale cumulo comporta il superamento dell’intensità di aiuto o dell’importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d’esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione. Gli aiuti “de minimis” che non sono concessi per specifici costi ammissibili o non sono a essi imputabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato concessi a norma di un regolamento d’esenzione per categoria o di una decisione adottata dalla Commissione. I Ι contributi: - sono cumulabili con altri incentivi nazionali o regionali, compatibilmente ai vincoli del regime di aiuto in “de minimis”; - non sono cumulabili con altre agevolazioni aventi stessa natura e finalità a valere sul medesimo Fondo Regionale Disabili e con altri eventuali aiuti per i quali non è prevista la cumulabilità.

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Normativa Reg. (UE) 1407/2013 “De minimis”. Ai sensi del suddetto Regolamento (art.6, par.1) tale regime prevede che il legale rappresentante di ogni impresa richiedente il contributo, nonché do di ogni impresa controllante o controllata secondo la definizione di impresa Unica definita ai sensi dell’artdell'art. 2.2 del Regolamento, sia tenuto a sottoscrivere una dichiarazione che attesti l’ammontare l'ammontare degli aiuti "de minimis" ottenuti nell’esercizio nell'esercizio finanziario in corso e nei due precedenti. Le dichiarazioni saranno oggetto di specifico vaglio in fase istruttoria nonché di eventuale controllo successivo. Il nuovo aiuto potrà essere concesso solo se, sommato a quelli già ottenuti nei tre esercizi finanziari suddetti, non supera la soglia di Euro 200.000 e nel caso di aiuti "de minimis". Il periodo di tre anni da prendere in considerazione deve essere valutato su base mobile, nel senso che, in caso di nuova concessione di un aiuto "de minimis", si deve tener conto dell’importo dell'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi nell’esercizio nell'esercizio finanziario in questione e nei due esercizi finanziari precedenti. L’aiuto L'aiuto si considera concesso (art. 3.4) nel momento in cui sorge per il beneficiario il diritto a ricevere l’aiuto l'aiuto stesso. In caso di fusioni o acquisizioni, per determinare se gli eventuali nuovi aiuti "de minimis" a favore della nuova impresa o dell’impresa dell'impresa acquirente superino il massimale pertinente, occorre tener conto di tutti gli aiuti "de minimis" precedentemente concessi a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione. Gli aiuti "de minimis" concessi legalmente prima della fusione o dell’acquisizione dell'acquisizione restano legittimi. In caso di scissione di un’impresa un'impresa in due o più imprese distinte, l’importo l'importo degli aiuti "de minimis" concesso prima della scissione è assegnato all’impresa all'impresa che ne ha fruito, che in linea di principio è l’impresa l'impresa che rileva le attività per le quali sono stati utilizzati gli aiuti "de minimis". Qualora tale attribuzione non sia possibile, l’aiuto “l'aiuto "de minimis" è ripartito proporzionalmente sulla base del valore contabile del capitale azionario delle nuove imprese alla data effettiva della scissione. Sono escluse dai benefici finanziari del presente Bando bando le imprese che rientrano nel campo di esclusione di cui all’artall'art. 1 del reg. (UE) n. 1407/2013 e le imprese che abbiano ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti sui quali pende un ordine di recupero, a seguito di una precedente decisione della Commissione Europea che dichiara l’aiuto l'aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune. Sono escluse altresì le imprese che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione (anche volontaria), di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa statale vigente. AI Ai sensi dell’artdell'art. 5 del Reg. (UEReg.(UE) 1407 gli incentivi erogati nell’ambito nell'ambito del presente Bando bando possono essere cumulati con altri aiuti "de minimis" a condizione che non superino il massimale pertinente. Gli aiuti "de minimis" non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento del rischio se tale cumulo comporta il superamento dell’intensità dell'intensità di aiuto o dell’importo dell'importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d’esenzione d'esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione. Gli aiuti "de minimis" che non sono concessi per specifici costi ammissibili o non sono a essi imputabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato concessi a norma di un regolamento d’esenzione d'esenzione per categoria o di una decisione adottata dalla Commissione. I contributi: - sono cumulabili con altri incentivi nazionali o regionali, compatibilmente ai vincoli del regime di aiuto in "de minimis"; - non sono cumulabili con altre agevolazioni aventi stessa natura e finalità a valere sul medesimo Fondo Regionale Disabili e con altri eventuali aiuti per i quali non è prevista la cumulabilitàcomulabilità. In caso di accertate violazioni delle previsioni di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 il beneficio concesso sarà soggetto a decadenza.

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Normativa Reg. (UE) 1407/2013 “De minimis”. Ai sensi del suddetto Regolamento (art.6, par.1) tale regime prevede che il legale rappresentante di ogni impresa richiedente il contributo, nonché do di ogni impresa controllante o controllata secondo la definizione di impresa Unica definita ai sensi dell’art. 2.2 del Regolamento, sia tenuto a sottoscrivere una dichiarazione che attesti l’ammontare degli aiuti “de minimis” ottenuti nell’esercizio finanziario in corso e nei due precedenti. Le dichiarazioni saranno oggetto di specifico vaglio in fase istruttoria nonché di eventuale controllo successivo. Il nuovo aiuto potrà essere concesso solo se, sommato a quelli già ottenuti nei tre esercizi finanziari suddetti, non supera la soglia di € 200.000 e nel caso di aiuti “de minimisdeminimis”. Il periodo di tre anni da prendere in considerazione deve essere valutato su base mobile, nel senso che, in caso di nuova concessione di un aiuto “de minimis”, si deve tener conto dell’importo complessivo degli aiuti “de minimis” concessi nell’esercizio finanziario in questione e nei due esercizi finanziari precedenti. L’aiuto si considera concesso (art. 3.4) nel momento in cui sorge per il beneficiario il diritto a ricevere l’aiuto stesso. In caso di fusioni o acquisizioni, per determinare se gli eventuali nuovi aiuti “de minimis” a favore della nuova impresa o dell’impresa acquirente superino il massimale pertinente, occorre tener conto di tutti gli aiuti “de minimis” precedentemente concessi a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione. Gli aiuti “de minimis” concessi legalmente prima della fusione o dell’acquisizione restano legittimi. In caso di scissione di un’impresa in due o più imprese distinte, l’importo degli aiuti “de minimis” concesso prima della scissione è assegnato all’impresa che ne ha fruito, che in linea di principio è l’impresa che rileva le attività per le quali sono stati utilizzati gli aiuti “de minimis”. Qualora tale attribuzione non sia possibile, l’aiuto “de minimis” è ripartito proporzionalmente sulla base del valore contabile del capitale azionario delle nuove imprese alla data effettiva della scissione. Sono escluse dai benefici finanziari del presente Bando le imprese che rientrano nel campo di esclusione di cui all’art. 1 del reg. (UE) n. 1407/2013 e le imprese che abbiano ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti sui quali pende un ordine di recupero, a seguito di una precedente decisione della Commissione Europea che dichiara l’aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune. Sono escluse altresì le imprese che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione (anche volontaria), di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa statale vigente. AI sensi dell’art. 5 del Reg. (UEReg.(UE) 1407 gli incentivi erogati nell’ambito del presente Bando possono essere cumulati con altri aiuti “de minimis” a condizione che non superino il massimale pertinente. Gli aiuti “de minimis” non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento del rischio se tale cumulo comporta il superamento dell’intensità di aiuto o dell’importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d’esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione. Gli aiuti “de minimis” che non sono concessi per specifici costi ammissibili o non sono a essi imputabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato concessi a norma di un regolamento d’esenzione per categoria o di una decisione adottata dalla Commissione. I contributi: - sono cumulabili con altri incentivi nazionali o regionali, compatibilmente ai vincoli del regime di aiuto in “de minimis”; - non sono cumulabili con altre agevolazioni aventi stessa natura e finalità a valere sul medesimo Fondo Regionale Disabili e con altri eventuali aiuti per i quali non è prevista la cumulabilità.. In caso di accertate violazioni delle previsioni di cui al regolamento (UE) n. n 1407/2013 il beneficio concesso sarà soggetto a decadenza. Firmato IL DIRIGENTE RESPONSABILE

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Normativa Reg. (UE) 1407/2013 “De minimis”. Ai sensi del suddetto Regolamento (art.6, par.1) tale regime prevede che il legale rappresentante di ogni impresa richiedente il contributo, nonché do di ogni impresa controllante o controllata secondo la definizione di impresa Unica definita ai sensi dell’art. 2.2 del Regolamento, sia tenuto a sottoscrivere una dichiarazione che attesti l’ammontare degli aiuti “de minimis” ottenuti nell’esercizio finanziario in corso e nei due precedentiprece- denti. Le dichiarazioni saranno oggetto di specifico vaglio in fase istruttoria nonché di eventuale controllo successivo. Il nuovo aiuto potrà essere concesso solo se, sommato a quelli già ottenuti nei tre esercizi finanziari suddettisuddet- ti, non supera la soglia di € 200.000 e nel caso di aiuti “de minimis”. Il periodo di tre anni da prendere in considerazione deve essere valutato su base mobile, nel senso che, in caso di nuova concessione di un aiuto “de minimis”, si deve tener conto dell’importo complessivo degli aiuti “de minimis” concessi nell’esercizio finanziario in questione e nei due esercizi finanziari precedenti. L’aiuto si considera concesso (art. 3.4) nel momento in cui sorge per il beneficiario il diritto a ricevere l’aiuto stesso. In caso di fusioni o acquisizioni, per determinare se gli eventuali nuovi aiuti “de minimis” a favore della nuova impresa o dell’impresa acquirente superino il massimale pertinente, occorre tener conto di tutti gli aiuti “de minimis” precedentemente concessi a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione. Gli aiuti “de minimis” concessi legalmente prima della fusione o dell’acquisizione restano legittimi. In caso di scissione scis- sione di un’impresa in due o più imprese distinte, l’importo degli aiuti “de minimis” concesso prima della scissione è assegnato all’impresa che ne ha fruito, che in linea di principio è l’impresa che rileva le attività per le quali sono stati utilizzati gli aiuti “de minimis”. Qualora tale attribuzione non sia possibile, l’aiuto “de minimis” è ripartito proporzionalmente sulla base del valore contabile del capitale azionario delle nuove imprese alla data effettiva della scissione. Sono escluse dai benefici finanziari del presente Bando le imprese che rientrano nel campo di esclusione di cui all’art. 1 del reg. (UE) n. 1407/2013 e le imprese che abbiano ricevuto e successivamente non rimborsato rimborsa- to o depositato in un conto bloccato gli aiuti sui quali pende un ordine di recupero, a seguito di una precedente prece- dente decisione della Commissione Europea che dichiara l’aiuto illegale e incompatibile con il mercato comuneco- mune. Sono escluse altresì le imprese che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione (anche volontaria), di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa statale vigente. AI sensi dell’art. 5 del Reg. (UEReg.(UE) 1407 gli incentivi erogati nell’ambito del presente Bando possono essere cumulati con altri aiuti “de minimis” a condizione che non superino il massimale pertinente. Gli aiuti “de minimis” non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento del rischio se tale cumulo comporta il superamento dell’intensità di aiuto o dell’importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d’esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione. Gli aiuti “de minimismi- nimis” che non sono concessi per specifici costi ammissibili o non sono a essi imputabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato concessi a norma di un regolamento d’esenzione per categoria o di una decisione de- cisione adottata dalla Commissione. I contributi: - sono cumulabili con altri incentivi nazionali o regionali, compatibilmente ai vincoli del regime di aiuto in “de minimis”; - non sono cumulabili con altre agevolazioni aventi stessa natura e finalità a valere sul medesimo Fondo Regionale Disabili e con altri eventuali aiuti per i quali non è prevista la cumulabilitàlacumulabilità.

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