NORME DI COMPORTAMENTO GENERALI PER L’ESECUZIONE DI ATTIVITÀ IN AUTOSTRADA IN PRESENZA DI TRAFFICO Clausole campione

NORME DI COMPORTAMENTO GENERALI PER L’ESECUZIONE DI ATTIVITÀ IN AUTOSTRADA IN PRESENZA DI TRAFFICO. Tutte le attività del presente capitolo possono essere eseguite sia dal personale della Società (es.: Ausiliari della Viabilità, Addetti della Manutenzione, etc.) che dal personale delle imprese esterne o da lavoratori autonomi. Le disposizioni e le norme che seguono devono essere rispettate durante la realizzazione di tutti i cantieri autostradali, sia nel caso di cantieri installati in condizioni di emergenza (non programmati) sia di cantieri programmati. I comportamenti e le manovre necessarie possono essere effettuate quando sussistono effettive esigenze di servizio previa adozione delle cautele necessarie alla sicurezza propria e del traffico. Le stesse sono consentite esclusivamente sulle sedi stradali di competenza della S.p.A. Autovie Venete. É fatto divieto di svolgere qualsiasi attività nel caso di scarsa o limitata visibilità, come ad esempio per presenza di nebbia o di condizioni meteo avverse ovvero in tutte quelle condizioni che possono limitare a meno di 500 m la visibilità. Qualora tali condizioni sfavorevoli sopravvenissero successivamente dall’inizio dei lavori, questi dovranno essere immediatamente sospesi, con conseguente rimozione del cantiere e della relativa segnaletica, a meno che, l’area interessata dai lavori, non si trovi in uno stato tale da pregiudicare l’incolumità degli utenti, una volta tolto il cantiere stesso. Deroga a tale indicazione può essere concessa dalla Società, tramite la Direzione Esercizio della S.p.A. Autovie Venete. in ragione di interventi aventi carattere di assoluta indifferibilità nel tempo o somma urgenza.

Related to NORME DI COMPORTAMENTO GENERALI PER L’ESECUZIONE DI ATTIVITÀ IN AUTOSTRADA IN PRESENZA DI TRAFFICO

  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).