Norme transitorie per i procedimenti disciplinari. 1. I procedimenti disciplinari in corso alla data di stipulazione del presente contratto vanno portati a termine secondo le procedure vigenti alla data del loro inizio. 2. Alle infrazioni disciplinari accertate ai sensi del comma 1, si applicano le sanzioni previste dall’art. 13, qualora più favorevoli, in luogo di quelle previste dal medesimo art. 30 del CCNL 1 settembre 1995. 3. Eventuali riferimenti contenuti negli articoli non modificati alla normativa disapplicata o modificata sono ora riferiti al nuovo testo in quanto attuali.
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Norme transitorie per i procedimenti disciplinari. 1. I procedimenti disciplinari in corso alla data di stipulazione del presente contratto vanno portati a termine secondo le procedure vigenti alla data del loro inizio.
2. Alle infrazioni disciplinari accertate ai sensi del comma 1, si applicano le sanzioni previste dall’art. 1338 del CCNL del 5 aprile 1996 come rinovellato dal presente contratto, qualora più favorevoli, in luogo di quelle previste dal medesimo art. 30 del CCNL 1 settembre 199538.
3. Eventuali riferimenti contenuti negli articoli non modificati alla normativa disapplicata o modificata sono ora riferiti al nuovo testo in quanto attuali.
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