Nullità del licenziamento. 1. Il licenziamento è nullo in tutti i casi in cui lo prevedano il codice civile e le leggi sul rapporto di lavoro dei dirigenti di impresa, e in particolare: a) se è dovuto a ragioni politiche, religiose, sindacali, sessuali, di razza o di lingua; b) se è intimato, senza giusta causa, durante i periodi di sospensione previsti dall’art. 2110 del codice civile, salvo quanto previsto dagli artt. 20, comma 3, e 21, comma 2. 2. In tutti i casi di licenziamento discriminatorio dovuto alle ragioni di cui alla lettera a) del comma 1 si applica l’art. 18 della l.n. 300 del 1970.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Nullità del licenziamento. 1. Il licenziamento è nullo in tutti i casi in cui lo prevedano il tale conseguenza è prevista dal codice civile e le dalle leggi sul rapporto di lavoro dei dirigenti di impresa, e in particolare:
a) se è dovuto a ragioni politiche, religiose, sindacali, sessualiovvero riguardanti la diversità di sesso, di razza o di lingua;
b) se è intimato, senza giusta causa, durante i periodi di sospensione previsti dall’artdall’ art. 2110 del codice civile, salvo quanto previsto dagli artt. 20artt.24, comma 3, e 2125, comma 2.
2. In tutti i casi di licenziamento discriminatorio dovuto alle ragioni di cui alla lettera a) del comma 1 si applica l’art. 18 della l.n. legge n. 300 del 1970.
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Nullità del licenziamento. 1. Il licenziamento è nullo in tutti i casi in cui lo prevedano il codice civile e le leggi sul rapporto di lavoro dei dirigenti di impresa, e in particolare:
a) a. se è dovuto a ragioni politiche, religiose, sindacali, sessuali, di razza o di lingua;
b) b. se è intimato, senza giusta causa, durante i periodi di sospensione previsti dall’artdall'art. 2110 del codice civile, salvo quanto previsto dagli artt. 20, comma 3, e 21, comma 2.
2. In tutti i casi di licenziamento discriminatorio dovuto alle ragioni di cui alla lettera a) del comma 1 si applica l’artl' art. 18 della l.n. l. n. 300 del 1970.
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Nullità del licenziamento. 1. Il licenziamento è nullo in tutti i casi in cui lo prevedano il tale conseguenza è prevista dal codice civile e le dalle leggi sul rapporto di lavoro dei dirigenti di impresa, e in particolare:
a) se è dovuto a ragioni politiche, religiose, sindacali, sessualiovvero riguardanti la diversità di sesso, di razza o di lingua;
b) se è intimato, senza giusta causa, durante i periodi di sospensione previsti dall’artdall’ art. 2110 del codice civile, salvo quanto previsto dagli artt. 20artt.20, comma 3, e 21, comma 2.
2. In tutti i casi di licenziamento discriminatorio dovuto alle ragioni di cui alla lettera a) del comma 1 si applica l’art. 18 della l.n. legge n. 300 del 1970.
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Nullità del licenziamento. 1. Il licenziamento è nullo in tutti i casi in cui lo prevedano il codice civile e le leggi sul rapporto di lavoro dei dirigenti di impresa, e in particolare:
a) se è dovuto a ragioni politiche, religiose, sindacali, sessuali, di razza o di lingua;
b) se è intimato, senza giusta causa, durante i periodi di sospensione previsti dall’art. 2110 del codice civile, salvo quanto previsto dagli artt. 2023, comma 3, e 2124, comma 2.
2. In tutti i casi di licenziamento discriminatorio dovuto alle ragioni di cui alla lettera a) ), del comma 1 1, si applica l’art. 18 della l.nL.n. 300 del 1970300/1970.
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Nullità del licenziamento. 1. Il licenziamento è nullo in tutti i casi in cui lo prevedano il tale conseguenza è prevista dal codice civile e le dalle leggi sul rapporto di lavoro dei dirigenti di impresa, e in particolare:
a) se è dovuto a ragioni politiche, religiose, sindacali, sessualiovvero riguardanti la diversità di sesso, di razza o di lingua;
b) se è intimato, senza giusta causa, durante i periodi di sospensione previsti dall’artdall'art. 2110 del codice civile, salvo quanto previsto civile e come regolamentati dagli artt. 2019, comma 3, 20 e 21, comma 221 del presente contratto.
2. In tutti i casi di licenziamento discriminatorio dovuto alle ragioni di cui alla lettera a) del comma 1 si applica l’artl'art. 18 della l.n. legge n. 300 del 1970.
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