Common use of Nuova costruzione Clause in Contracts

Nuova costruzione. Un impianto è considerato di nuova costruzione se realizzato in un sito sul quale, prima dell’inizio dei lavori, non era presente da almeno 5 anni un altro impianto di produzione di energia elettrica alimentato dalla stessa fonte rinnovabile o le principali parti di esso. Sulla base della precedente definizione, la presenza sul sito di realizzazione dell’intervento di “principali parti” di un preesistente impianto, ancora individuabili e recuperabili nella loro funzione, secondo ordinari criteri tecnico-scientifici e di economicità, non consente il riconoscimento della categoria di nuova costruzione. Per le principali tipologie di fonti previste, sono di seguito riportate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alcune casistiche per le quali non può essere riconosciuta la categoria di nuova costruzione. Nel caso di un intervento effettuato su un sito in cui era installato un precedente impianto fotovoltaico, anche se dismesso, del quale siano sostituiti i soli moduli, non è possibile riconoscere la categoria di nuova costruzione. Parimenti, non può essere considerato nuova costruzione un intervento per la cui realizzazione siano stati sostituiti anche integralmente i componenti principali (moduli, gruppo/i di conversione della corrente continua in corrente alternata e altri componenti elettrici minori) nel caso gli stessi o parte di essi siano in precedenza stati installati in altri impianti. Nel caso di un intervento realizzato su un sito sul quale era precedentemente installato un impianto eolico, anche se dismesso, del quale sono ancora presenti e recuperate le fondazioni dell’/degli aerogeneratore/i e/o le infrastrutture elettriche, non è possibile riconoscere la categoria di nuova costruzione. Un intervento realizzato in un sito in cui sono presenti opere idrauliche (quali, ad es., una traversa o una briglia) di un preesistente impianto, riutilizzate anche solo parzialmente tal quali o dopo un intervento di recupero, non può essere considerato di nuova costruzione, anche nel caso in cui i valori di salto e portata previsti dalla concessione di derivazione differiscano da quelli della precedente concessione. Con riferimento a una traversa/briglia idraulica, presente nel sito di realizzazione dell’intervento e già utilizzata da un precedente impianto idroelettrico, anche dismesso, si precisa che un criterio guida per valutare se la stessa debba essere ritenuta recuperabile nella sua funzione, secondo ordinari criteri tecnico-scientifici e di economicità, è quello di verificare se, prima dell’avvio dei lavori dell’intervento, svolgesse la funzione di sbarramento del corpo idrico, innalzando il pelo libero dell’acqua. Ne deriva che, se prima dell’avvio dei lavori, la traversa/briglia idraulica svolge la funzione di sbarramento del corso d’acqua e genera pertanto un rialzamento del pelo libero, un impianto idroelettrico che ne faccia uso non potrà essere riconosciuto come impianto di nuova realizzazione, anche nel caso in cui la stessa venisse restaurata o ricostruita per esigenze impiantistiche. Un impianto alimentato a gas di depurazione che è realizzato recuperando, ad esempio, i digestori o le sole fondazioni, le tubazioni di convogliamento del gas o di trasferimento del digestato, nonché il sistema di stoccaggio di quest’ultimo, di un preesistente impianto che effettuava nel sito in questione il recupero energetico del gas prodotto dalla digestione anaerobica dei fanghi di depurazione, non può essere considerato un impianto di nuova costruzione. Di contro, se nella realizzazione del suddetto impianto sono recuperati esclusivamente dei componenti preesistenti in sito necessari per la funzionalità del processo di depurazione dei fanghi, lo stesso può essere considerato un impianto di nuova costruzione.

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Samples: Cessione Dei Crediti, Cessione Dei Crediti, www.mase.gov.it

Nuova costruzione. Un impianto è considerato di nuova costruzione se realizzato in un sito sul quale, prima dell’inizio dell9inizio dei lavori, non era presente da almeno 5 anni un altro impianto di produzione di energia elettrica alimentato dalla stessa fonte rinnovabile o le principali parti di esso. Sulla base della precedente definizione, la presenza sul sito di realizzazione dell’intervento dell9intervento di <principali parti” parti= di un preesistente impianto, ancora individuabili e recuperabili nella loro funzione, secondo ordinari criteri tecnico-scientifici tecnico−scientifici e di economicità, non consente il riconoscimento della categoria di nuova costruzione. Per le principali tipologie di fonti previste, sono di seguito riportate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alcune casistiche per le quali non può essere riconosciuta la categoria di nuova costruzione. Nel caso di un intervento effettuato su un sito in cui era installato un precedente impianto fotovoltaico, anche se dismesso, del quale siano sostituiti i soli moduli, non è possibile riconoscere la categoria di nuova costruzione. Parimenti, non può essere considerato nuova costruzione un intervento per la cui realizzazione siano stati sostituiti anche integralmente i componenti principali (moduli, gruppo/i di conversione della corrente continua in corrente alternata e altri componenti elettrici minori) nel caso gli stessi o parte di essi siano in precedenza stati installati in altri impianti. Nel caso di un intervento realizzato su un sito sul quale era precedentemente installato un impianto eolico, anche se dismesso, del quale sono ancora presenti e recuperate le fondazioni dell’/degli dell9/degli aerogeneratore/i e/o le infrastrutture elettriche, non è possibile riconoscere la categoria di nuova costruzione. Un intervento realizzato in un sito in cui sono presenti opere idrauliche (quali, ad es., una traversa o una briglia) di un preesistente impianto, riutilizzate anche solo parzialmente tal quali o dopo un intervento di recupero, non può essere considerato di nuova costruzione, anche nel caso in cui i valori di salto e portata previsti dalla concessione di derivazione differiscano da quelli della precedente concessione. Con riferimento a una traversa/briglia idraulica, presente nel sito di realizzazione dell’intervento dell9intervento e già utilizzata da un precedente impianto idroelettrico, anche dismesso, si precisa che un criterio guida per valutare se la stessa debba essere ritenuta recuperabile nella sua funzione, secondo ordinari criteri tecnico-scientifici tecnico−scientifici e di economicità, è quello di verificare se, prima dell’avvio dell9avvio dei lavori dell’interventodell9intervento, svolgesse la funzione di sbarramento del corpo idrico, innalzando il pelo libero dell’acquadell9acqua. Ne deriva che, se prima dell’avvio dell9avvio dei lavori, la traversa/briglia idraulica svolge la funzione di sbarramento del corso d’acqua d9acqua e genera pertanto un rialzamento del pelo libero, un impianto idroelettrico che ne faccia uso non potrà essere riconosciuto come impianto di nuova realizzazione, anche nel caso in cui la stessa venisse restaurata o ricostruita per esigenze impiantistiche. Un impianto alimentato a gas di depurazione che è realizzato recuperando, ad esempio, i digestori o le sole fondazioni, le tubazioni di convogliamento del gas o di trasferimento del digestato, nonché il sistema di stoccaggio di quest’ultimoquest9ultimo, di un preesistente impianto che effettuava nel sito in questione il recupero energetico del gas prodotto dalla digestione anaerobica dei fanghi di depurazione, non può essere considerato un impianto di nuova costruzione. Di contro, se nella realizzazione del suddetto impianto sono recuperati esclusivamente dei componenti preesistenti in sito necessari per la funzionalità del processo di depurazione dei fanghi, lo stesso può essere considerato un impianto di nuova costruzione.

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Samples: www.comune.roma.it