Common use of Obblighi del collaboratore Clause in Contracts

Obblighi del collaboratore. Sono a carico del Farmacista Collaboratore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all’integrale espletamento dell’oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi. Il Farmacista Collaboratore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d’arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall’osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico del Farmacista Collaboratore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. Il Farmacista Collaboratore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti del Comune. Il Farmacista Collaboratore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne il Comune da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti. Il Farmacista Collaboratore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dal Comune, nonché di dare immediata comunicazione al Comune di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione del contratto. Il Comune si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto. Farmacista Collaboratore si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. Tutta la documentazione creata o predisposta dal Farmacista Collaboratore nell’esecuzione del presente contratto non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi, senza la preventiva approvazione espressa da parte del Comune. In caso di inadempimento da parte del Farmacista Collaboratore a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, il Comune avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto.

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Samples: Contratto Libero Professionale Per l'Attività Di Farmacista, Contratto Libero Professionale

Obblighi del collaboratore. Sono 5. Il Collaboratore è tenuto a carico del Farmacista Collaboratoresvolgere l’incarico di cui al punto 3 che precede personalmente e gestendo in forma autonoma e indipendente l’incarico, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattualeespressa esclusione di ogni vincolo di subordinazione e in base alle indicazioni programmatiche di massima della Committente. Lo svolgimento delle attività di cui al punto 3 che precede, tutti gli oneri quindi, non implica alcun rapporto di dipendenza nei confronti della Committente e i rischi relativi non è riferibile, ad alcun effetto di legge, alle disposizioni (anche previdenziali ed assistenziali) dettate dalla disciplina legale e contrattuale collettiva in materia di rapporto di lavoro subordinato. Il Collaboratore sarà, pertanto, libero di esercitare eventuali, ulteriori attività e agli adempimenti occorrenti all’integrale espletamento dell’oggetto contrattualelavorative, ivi compresipurché le stesse non risultino incompatibili con l’impegno assunto nel presente contratto ovvero in concorrenza con l’attività svolta dalla Committente. Il Collaboratore si obbliga, sin da ora, ad eseguire quanto previsto dal presente contratto, a mero titolo esemplificativo favore della committente, nel rispetto dei criteri di correttezza, diligenza e non esaustivo, gli oneri relativi alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazionebuona fede, nonché i connessi oneri assicurativi. Il Farmacista Collaboratore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto a tenere a proprio carico ogni rischio connesso all’esecuzione del presente contratto ovvero conseguente dalla stessa ed a perfetta regola d’arte e nel rispetto manlevare la Committente da qualsiasi azione o pretesa che, nei confronti della stessa, anche successivamente alla cessazione (per qualunque causa intervenuta) del rapporto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del cui al presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati. Resta espressamente convenuto venisse avanzata da terzi in relazione all’operato posto in essere da esso Collaboratore nell’ambito delle attività che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall’osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico del Farmacista Collaboratore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. Il Farmacista Collaboratore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti del Comune. Il Farmacista Collaboratore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne il Comune da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti. Il Farmacista Collaboratore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dal Comune, nonché di dare immediata comunicazione al Comune di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione del contratto. Il Comune si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione formano oggetto del presente contratto. Farmacista Il Collaboratore si impegnaè tenuto a mantenere il riserbo più assoluto su notizie, altresìdati, a prestare informazioni e segreti di qualsiasi natura e specie, dei quali abbia acquisito scienza diretta o indiretta nell'ambito delle attività connesse all’esecuzione del presente contratto. Il Collaboratore dichiara, sotto la propria collaborazione per consentire lo responsabilità, con riferimento all’incarico ricevuto, di non avere ragioni ostative allo svolgimento dello stesso e di non trovarsi in alcuna incompatibilità prevista dalle norme vigenti. Il Collaboratore potrà avvalersi delle strutture ed attrezzature societarie, senza assumere alcuna facoltà e responsabilità organizzativa e gestionale sul personale della medesima. Nel caso di utilizzo dei locali, attrezzature o beni di proprietà dell’Associazione/Società Sportiva o di terzi, il Collaboratore – previamente messo a conoscenza delle caratteristiche d’uso e delle corrette modalità di utilizzo di tali verifiche. Tutta la documentazione creata locali, attrezzature o predisposta dal Farmacista Collaboratore nell’esecuzione del presente contratto non potrà esserebeni -, in alcun modorisponderà dei danni tutti derivanti all’Associazione/Società Sportiva, comunicata o diffusa nonché a terzi, senza la preventiva approvazione espressa da parte del Comune. In caso di inadempimento da parte del Farmacista Collaboratore a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, il Comune avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contrattoun erroneo utilizzo degli stessi.

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Samples: Contratto Di Collaborazione Coordinata E Continuativa

Obblighi del collaboratore. Sono 3.1. Il Collaboratore dichiara di non essere attualmente vincolato da alcun patto di non concorrenza e di non aver comunque assunto qualsivoglia impegno che possa pregiudicare, anche indirettamente, l’adempimento delle obbligazioni previste in questo contratto. 3.2. Il Collaboratore è libero di svolgere attività identica e/o analoga, nei confronti di altri committenti, fermo restando l’impegno a carico comunicarlo tempestivamente alla Committente. 3.3. Il Collaboratore si impegna, per tutto il periodo di durata del Farmacista rapporto con la Committente, a non utilizzare, per sé o per altri, e a non rivelare, in qualsiasi forma o modo, informazioni di qualsiasi natura acquisite o comunque resegli accessibili in occasione del rapporto con la Committente e a non compiere in qualsiasi altro modo atti in pregiudizio della Committente. 3.4. Il Collaboratore si impegna, per il periodo successivo alla cessazione per qualsivoglia causa del rapporto con la Committente, a non utilizzare, per sé o per altri, e a non rivelare, in qualsiasi forma e modo, informazioni aziendali appartenenti alla Committente e aventi valore economico in quanto segrete o comunque riservate. 3.5. Il Collaboratore si impegna a non depositare, né a far depositare in Italia o altrove domande di registrazione di marchio aventi ad oggetto i segni distintivi della Committente o di altri segni con quelli confondibili. 3.6. Il Collaboratore comunicherà alla Committente ogni eventuale variazione dello stato di fatto dichiarato al punto E) delle premesse, entro sette giorni dal momento in cui tale variazione si verifichi. 3.7. Il Collaboratore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattualesenza l’autorizzazione scritta della Committente, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all’integrale espletamento dell’oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle eventuali spese potrà fare copia di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativialcun documento, 3.8. Il Farmacista Collaboratore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto impegna a perfetta regola d’arte non rilasciare comunicati stampa, sia in versione scritta che orale lesivi dell’immagine della società o altri comunicati legati agli affari della Committente 3.9. Il Collaboratore si impegna a non scrivere articoli o memorandum destinati al pubblico riguardanti l’attività della Committente. 3.10. Il Collaboratore, ogni volta che verrà richiesto dalla Committente, e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata ogni caso alla cessazione del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall’osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico del Farmacista Collaboratore, intendendosi in è tenuto a consegnare alla Committente stessa ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. Il Farmacista Collaboratore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, materiale messo a tale titolo, nei confronti del Comune. Il Farmacista Collaboratore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne il Comune da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti. Il Farmacista Collaboratore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dal Comune, nonché di dare immediata comunicazione al Comune di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione del contratto. Il Comune si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto. Farmacista Collaboratore si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione sua disposizione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. Tutta la documentazione creata o predisposta dal Farmacista Collaboratore nell’esecuzione del presente contratto non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi, senza la preventiva approvazione espressa da parte del Comune. In caso di inadempimento da parte del Farmacista Collaboratore a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, il Comune avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contrattol’espletamento dell’attività.

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Samples: Legislative Changes