Common use of Obblighi di identificazione Clause in Contracts

Obblighi di identificazione. La Legge 18 giugno 2015, n. 95 ed il decreto attuativo emanato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 agosto 2015, finalizzata a migliorare la compliance fiscale internazionale e ad applicare la normativa FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act), richiedono che l’Impresa svolga la due diligence di tutta la propria clientela al fine di identificare i soggetti in possesso anche della residenza fiscale statunitense e del loro relativo codice fiscale (TIN – Taxpayer Identification Numbers), nonché invii una comunicazione annuale all’Agenzia delle Entrate per quanto concerne i clienti così identificati; per quanto riguarda invece il decreto attuativo emanato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze del 28 dicembre 2015 relativo allo Scambio Automatico di Informazioni (AEOI – Automatic Exchange of Information), lo stesso richiede che l’Impresa svolga la due diligence della clientela al fine di identificare i soggetti in possesso di residenza fiscale estera (diversa o aggiuntiva a quella italiana) e del loro relativo codice fiscale estero (TIN – Tax Identification Number) nonché l’invio annuale all’Agenzia delle Entrate dei clienti così individuati. L’identificazione del cliente, anche attraverso i soggetti incaricati della distribuzione dei prodotti assicurativi dell’Impresa, richiederà la raccolta dei dati necessari alla due diligence e la sottoscrizione di un’autocertificazione da parte dei contraenti, in fase di apertura di un nuovo rapporto (sottoscrizione di un contratto o cambio di contraenza su un contratto già in essere), e da parte dei beneficiari terzi delle prestazioni, in fase di liquidazione delle prestazioni maturate. Nel caso in cui vengano rilevate incongruenze e/o nuovi indizi nei dati forniti, l’Impresa si riserverà di richiedere ulteriori informazioni all’interessato, anche in forma di nuova autocertificazione, volte a confermare o confutare gli eventuali indizi di residenza fiscale negli Stati Uniti d’America o in altro Paese aderente allo Scambio Automatico di Informazioni (AEOI – Authomatic Exchange of Information), sia al momento della sottoscrizione del contratto, sia nel corso della durata dello stesso, sia al momento della liquidazione della prestazione. La non corretta comunicazione dei dati necessari alla due diligence e/o la mancata sottoscrizione dell’autocertificazione da parte del Contraente o del Beneficiario in caso di liquidazione, comporterà che questi possa essere considerato fiscalmente residente nel Paese desunto dagli indizi rilevati e successivamente segnalato all’Agenzia delle Entrate nelle modalità previste.

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Samples: Contratto Di Assicurazione a Vita Intera, Contratto Di Assicurazione a Vita Intera

Obblighi di identificazione. La Legge 18 giugno 2015, n. 95 ed il decreto attuativo emanato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 agosto 2015, finalizzata a migliorare la compliance fiscale internazionale e ad applicare la normativa FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act), richiedono che l’Impresa la Compagnia svolga la due diligence di tutta la propria clientela al fine di identificare i soggetti in possesso anche della residenza fiscale statunitense e del loro relativo codice fiscale (TIN – Taxpayer Identification Numbers), nonché invii una comunicazione annuale all’Agenzia delle Entrate per quanto concerne i clienti così identificati; per quanto riguarda invece il decreto attuativo emanato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze del 28 dicembre 2015 relativo allo Scambio Automatico di Informazioni (AEOI – Automatic Exchange of Information), lo stesso richiede che l’Impresa la Compagnia svolga la due diligence della clientela al fine di identificare i soggetti in possesso di residenza fiscale estera (diversa o aggiuntiva a quella italiana) e del loro relativo codice fiscale estero (TIN – Tax Identification Number) nonché l’invio annuale all’Agenzia delle Entrate dei clienti così individuati. L’identificazione del cliente, anche attraverso i soggetti incaricati della distribuzione dei prodotti assicurativi dell’Impresadella Compagnia, richiederà la raccolta dei dati necessari alla due diligence e la sottoscrizione di un’autocertificazione da parte dei contraenti, in fase di apertura di un nuovo rapporto (sottoscrizione di un contratto o cambio di contraenza su un contratto già in essere), e da parte dei beneficiari terzi delle prestazioni, in fase di liquidazione delle prestazioni maturate. Nel caso in cui vengano rilevate incongruenze e/o nuovi indizi nei dati forniti, l’Impresa la Compagnia si riserverà di richiedere ulteriori informazioni all’interessato, anche in forma di nuova autocertificazione, volte a confermare o confutare gli eventuali indizi di residenza fiscale negli Stati Uniti d’America o in altro Paese aderente allo Scambio Automatico di Informazioni (AEOI – Authomatic Exchange of Information), sia al momento della sottoscrizione del contratto, sia nel corso della durata dello stesso, sia al momento della liquidazione della prestazione. La non corretta comunicazione dei dati necessari alla due diligence e/o la mancata sottoscrizione dell’autocertificazione da parte del Contraente o del Beneficiario in caso di liquidazione, comporterà che questi possa essere considerato fiscalmente residente nel Paese desunto dagli indizi rilevati e successivamente segnalato all’Agenzia delle Entrate nelle modalità previste.

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Samples: www.bancobpmvita.it, www.bancobpmvita.it