Assicurazione a vita intera a premi ricorrenti con rivalutazione del capitale e prestazione aggiuntiva in caso di decesso da infortunio
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti d'investimento assicurativi
(DIP aggiuntivo IBIP)
Impresa che realizza il prodotto: Bipiemme Vita S.p.A. Prodotto: bpmvita accumula 2
Contratto rivalutabile (ramo I)
Data di aggiornamento del DIP Aggiuntivo IBIP: 01/10/2020. Il DIP Aggiuntivo IBIP pubblicato è l'ultimo disponibile.
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle presenti nel Documento contenente le informazioni chiave per i prodotti di investimento assicurativi (KID) per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’Impresa.
Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione del Contratto.
Bipiemme Vita S.p.A. - Via X. Xxxxxxxxx, n. 3 - 20124 – Milano; tel. (+39) 02/00000000; sito internet: xxx.xxxxxxxxxxxx.xx; e-mail: xxxx.xxxxxxxx@xxxxxxx.xx; pec: xxxxxxxxxxxx@xxx.xx, appartiene al Gruppo Covéa ed è soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Covéa Société de Groupe d’Assurance Mutuelle SGAM. L’Impresa è iscritta nell’Albo delle Imprese di Assicurazione con il numero 1.00116 ed è stata autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con D.M. del 17/03/94 e con Provvedimenti ISVAP n. 1208 del 07/07/99 e n. 2023 del 24/01/02.
Con riferimento all’ultimo bilancio d’esercizio redatto ai sensi dell’articolo 91 del C.A.P., il patrimonio netto di Bipiemme Vita S.p.A. è pari a € 307.092.064 di cui il capitale sociale ammonta a € 179.125.000,00 e il totale delle riserve patrimoniali a € 72.154.583. Si rinvia alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell’Impresa (SFCR) di cui all’articolo 47-septies del CAP, disponibile sul sito internet dell’Impresa all’indirizzo xxx.xxxxxxxxxxxx.xx. Il requisito patrimoniale di solvibilità dell'Impresa alla fine del periodo di riferimento è pari a € 145.409.635; il requisito patrimoniale minimo di solvibilità dell'Impresa alla fine del periodo di riferimento è pari a € 65.434.336; i fondi propri ammissibili alla loro copertura sono pari a € 400.918.561; il valore dell’indice di solvibilità (solvency ratio) è pari a 275,72%.
Al Contratto si applica la legge italiana.
Prestazioni rivalutabili collegate ai risultati di una gestione separata: al decesso dell’assicurato l’impresa liquiderà una somma pari al capitale assicurato alla ricorrenza annuale precedente la data di decesso al netto dei riscatti parziali intercorsi tra detta ricorrenza e la data stessa, oltre ai premi aggiuntivi al netto dei costi e del premio relativo alla copertura per il caso di morte da infortunio, corrisposti nello stesso periodo.
Ciascuno di questi importi viene poi rivalutato pro-rata temporis fino alla data di decesso in base alla misura annua di partecipazione ai risultati finanziari realizzati dalla gestione separata BPM Valore.
Coperture complementari: qualora il decesso fosse causato da un infortunio l’impresa liquiderà un importo aggiuntivo pari alla sommatoria dei premi corrisposti fino alla data di decesso al netto dei riscatti parziali effettuati fino a detta data. Qualora il decesso fosse dovuto alle conseguenze di un incidente stradale, l’importo aggiuntivo viene raddoppiato.
L’impresa mette a disposizione il regolamento della gestione separata sul sito internet all’indirizzo: xxx.xxxxxxxxxxxx.xx.
Xxxxxx esclusi | Non vi sono esclusioni dalla copertura per il decesso dell’assicurato. |
Alla copertura non vengono applicate limitazioni temporali o periodi di sospensione della garanzia. L’impresa non liquiderà la maggiorazione della prestazione per i casi di decesso derivanti da:
• dolo del contraente o del beneficiario;
• partecipazione attiva ad atti dolosi;
• partecipazione attiva a operazioni militari, in qualità di appartenente alle Forze Armate dello Stato;
Ci sono limiti di copertura?
• atti di guerra e/o terroristici, insurrezioni, aggressioni, sommosse, tumulti popolari e atti violenti;
• atti di pura temerarietà dell’assicurato;
• atti contro la persona dell’assicurato, in particolare, il suicidio dell’assicurato o l’omicidio dell’assicurato consenziente se avvenuto nei primi due anni dall’entrata in vigore delle garanzie;
• terremoti/maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni/alluvioni/esondazioni, slavine/valanghe;
• incidente di volo se l’assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell’equipaggio;
• guida di mezzi senza idonea abilitazione e comunque in ogni caso qualora il decesso fosse causato dall’uso e/o guida di mezzi subacquei, moto d’acqua, velivoli ultraleggeri e moto slitte;
• pratica di sport a livello professionistico o pratica dilettantistica di sport pericolosi;
• partecipazione a gare e corse di velocità e relative prove e allenamenti, con qualsiasi mezzo a motore;
• conseguenze di operazioni chirurgiche e di ernie di qualunque tipo.
Cosa fare in caso di evento? | Denuncia: è necessario fornire all’impresa, attraverso il distributore o, direttamente, tramite raccomandata A/R o all’indirizzo pec: xxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxx@xxx.xx, i documenti per la liquidazione delle prestazioni assicurate ovvero: • in caso riscatto: la richiesta sottoscritta dal contraente; • in caso di decesso dell’assicurato: la comunicazione di decesso contenente la richiesta di pagamento firmata dai beneficiari; il certificato di morte rilasciato dall’ufficio di stato civile in carta semplice; la documentazione sanitaria relativa al decesso; copia autentica del provvedimento del Giudice Tutelare, che autorizza l’esercente la potestà parentale/tutore alla riscossione della prestazione destinata a minorenni o incapaci. ○ Nel caso di designazione di beneficiari diversi dagli eredi legittimi o testamentari: ○ in assenza di disposizioni testamentarie: dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con firma autenticata da cui risulti, quali sono i beneficiari e che è stato espletato ogni tentativo per accertare la non esistenza di disposizioni testamentarie; ○ qualora siano presenti disposizioni testamentarie: copia autentica o estratto autentico del testamento; dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con firma autenticata da cui risulti, quali sono i beneficiari, che è stato espletato ogni tentativo per accertare che detto testamento è l’unico ritenuto valido e non sono state mosse contestazioni, che oltre ai beneficiari menzionati non ve ne sono altri e che nel testamento non sono presenti revoche di beneficiari. ○ Nel caso di designazione quali beneficiari degli eredi legittimi o testamentari: ○ in assenza di disposizioni testamentarie: dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con firma autenticata da cui risulti che l’assicurato è deceduto senza lasciare testamento; quali sono gli eredi legittimi; ○ qualora siano presenti disposizioni testamentarie: dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con firma autenticata da cui risulti che l’assicurato è deceduto lasciando testamento, che il/i testamento/i sono gli unici conosciuti, validi e non impugnati e quali sono gli eredi testamentari, la loro data di nascita e capacità di agire; copia o estratto autentico dell’atto di ultima volontà. L’impresa potrà chiedere ulteriori documenti in presenza di situazioni per le quali risulti strettamente necessario acquisirli prima di procedere al pagamento. |
Prescrizione: I diritti derivanti dal contratto di assicurazione sulla vita si prescrivono in dieci anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda. Decorso tale termine, la prestazione derivante dal Contratto dovrà essere devoluta da parte dell’Impresa al Fondo per le vittime delle frodi finanziarie, istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze. | |
Erogazione della prestazione: Verificata la sussistenza dell’obbligo di pagamento, l’Impresa liquida la somma dovuta entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione prevista. In difetto, fino alla data dell’effettivo pagamento, l'Impresa riconosce ai Beneficiari gli interessi moratori. | |
Il Contratto non prevede la compilazione di un questionario sanitario o la sottoscrizione di dichiarazioni relative allo stato di salute dell’Assicurato. |
Premio | È prevista la corresponsione di una serie di premi periodici a partire dalla data di decorrenza delle garanzie ma non oltre la data di decesso, pagabili con cadenza annuale o mensile.Ogni premio, che non prevede imposte, se mensile sarà di importo almeno pari a € 50,00, se annuale a € 600,00. In corso di contratto è possibile versare premi aggiuntivi,di importo non inferiore a € 50,00 ciascuno. In ogni caso non non è possibile versare un cumulo di premi superiore a € 500.000,00 sui contratti collegati a BPM Valore nell’arco di ogni anno solare. Inoltre la sommatoria complessiva dei conferimenti effettuati nel tempo in BPM Valore, al netto dei premi corrispondenti a liquidazioni già effettuate, non deve essere superiore a € 1.000.000,00. Il pagamento avviene mediante addebito sul c/c bancario intrattenuto con il distributore. Nel caso in cui il contraente concludesse il proprio rapporto con la banca distributrice ha comunque il diritto a proseguire il contratto effettuando i versamenti residui mediante bonifico bancario con le modalità che l’impresa indicherà. |
Si ha diritto al rimborso dell’intero premio eventualmente già corrisposto, in caso di revoca della proposta prima del perfezionamento del contratto o in caso di recesso. L’impresa, in queste ipotesi, non applica trattenute. | |
Sconti | Il Contratto non prevede sconti. |
Durata | Il contratto ha una durata che coincide con la vita dell’assicurato ed è in vigore nell’arco di tempo che intercorre tra le ore 24 della data di decorrenza delle garanzie e la data di decesso. |
Sospensione | Il Contratto NON può essere risolto sospendendo il versamento del Premio. |
Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto? | |
Revoca | Prima del perfezionamento del Contratto è possibile revocare la proposta tramite comunicazione scritta: • con lettera raccomandata A/R da inviare all'Impresa al seguente recapito: Bipiemme Vita S.p.A. - Gestione Portafoglio - Xxx Xxxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx; • o, se in possesso di un indirizzo pec, all'indirizzo: xxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxx@xxx.xx. La facoltà di revoca può essere esercitata anche recandosi presso la filiale della Banca Distributrice che ha in gestione il Contratto e sottoscrivendo il modulo messo a disposizione dalla Banca stessa. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, completa della documentazione prevista, l’Impresa rimborserà per intero le somme eventualmente già corrisposte. |
È possibile recedere dal contratto entro 30 giorni dal suo perfezionamento, tramite comunicazione scritta: • con lettera raccomandata A/R da inviare all'impresa al seguente recapito: Bipiemme Vita S.p.A. - Gestione Portafoglio – Xxx Xxxxxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxx; • o, se in possesso di un indirizzo pec, all’indirizzo: xxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxx@xxx.xx. Il diritto di recesso può essere esercitato anche recandosi presso la filiale della Banca Distributrice che ha in gestione il Contratto e sottoscrivendo il modulo messo a disposizione dalla Banca stessa. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, completa della documentazione prevista, l’impresa rimborserà per intero il premio corrisposto. | |
Risoluzione | La sospensione del pagamento dei premi non comporta la risoluzione del contratto. |
Il prodotto è adatto a una clientela al dettaglio che desidera investire una parte dei propri risparmi partecipando ai risultati finanziari realizzati dalla gestione separata di attivi BPM Valore ed è idoneo a investitori con capacità di risparmio positiva, con conoscenza ed esperienza medio-bassa, con una tolleranza al rischio di mercato-credito bassa, che desiderano investire un capitale per preservarlo anche a scapito del rendimento.
A chi è rivolto questo prodotto?
• costi di ingresso: la somma effettivamente investita si calcola riducendo della parte di premio per la copertura del rischio di decesso da infortunio e dei caricamenti, ogni importo corrisposto. I caricamenti sono quanto trattenuto dall’impresa per far fronte ai costi di acquisizione e gestione del contratto:
○ Caricamenti: 2,20%
Quali costi devo sostenere?
tipologia di costo | quota parte percepita dal distributore |
caricamenti | 90,90% |
commissioni di gestione di BPM Valore | max 23,08% |
commissioni di overperformance | 50% |
Il contratto prevede una misura di rivalutazione minima annua delle prestazioni assicurate pari allo 0,0%.
Se superiore al minimo garantito, viene riconosciuta una partecipazione al risultato finanziario realizzato dalla gestione separata che, una volta dichiarata, viene definitivamente acquisita sul contratto.
Il prodotto qui descritto non contempla la possibilità di modificare il tasso di rivalutazione minimo.
La misura annua di rivalutazione si ottiene sottraendo al rendimento di BPM Valore, realizzato nel periodo di osservazione di competenza, la commissione di gestione pari a 1,30% oltre ad una eventuale commissione di overperformance e viene attribuita al capitale assicurato a partire dal 1° gennaio successivo al periodo di osservazione sottoposto a verifica contabile, in occasione della ricorrenza annuale della data di decorrenza del contratto.
Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Sono previsti riscatti o riduzioni? ☑ SI ☐ NO | |
Valori di riscatto e riduzione | Decorso un anno dalla data di decorrenza delle garanzie è possibile riscattare parzialmente o totalmente le prestazioni xxxxxxxxxx.Xx riscatto parziale comporta una riduzione delle prestazioni assicurate pari all’importo riscattato. Il valore di riscatto totale sarà pari al capitale assicurato alla ricorrenza annuale che precede o coincide con la data della richiesta, rivalutato fino alla data della richiesta stessa,in base alla misura annua di partecipazione al rendimento realizzato da BPM Valore. All’ammontare così ottenuto si sommano i premi aggiuntivi, al netto dei costi, corrisposti tra la ricorrenza annuale precedente quella di rivalutazione e la data di rivalutazione stessa, ciascuno dei quali incrementato pro rata temporis. Il valore di riscatto totale potrebbe risultare inferiore all’ammontare dei premi versati. Con il riscatto totale il contratto si risolve. L’assicurazione non prevede riduzione o riattivazione. |
Richiesta di informazioni | Per qualsiasi informazione relativa al Contratto puoi rivolgerti a: Bipiemme Vita S.p.A. - Gestione Portafoglio Xxx Xxxxxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxx - recapito telefonico: 02-77.00.24.05 – fax 02-77.00.51.07 - indirizzo di posta elettronica: xxxx.xxxxxxxx@xxxxxxx.xx. |
• costi correnti: le commissioni di gestione e di overperformance di BPM Valore indicate nella seguente tabella:
○ Commissioni di gestione annue gravanti sul rendimento di BPM Valore: 1,30%
○ Commissioni di overperformance da sottrarre al rendiemnto realizzato annualmente da BPM Valore (se positive): 20% x (max(0%;rendimento della gestione - 3%))
• tabella sui costi per riscatto: non sono previsti costi per l’operazione di riscatto.
• tabella sui costi per l’erogazione della rendita: il contratto non prevede rendita.
• costi per l’esercizio delle opzioni: il contratto non prevede opzioni.
• costi di intermediazione: in relazione ai costi evidenziati, nella tabella di seguito riportata è indicata la quota parte percepita dal distributore:
controversie | xxxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxx/xxx-xxx_xx). |
Trattamento fiscale applicabile al contratto | Trattamento fiscale applicabile al contratto alla data di redazione del presente documento: • regime fiscale dei premi: ○ i premi dei contratti di assicurazione sulla vita sono esenti dall’imposta sulle assicurazioni; ○ la parte di premio pagata per la copertura del rischio di decesso è detraibile in dichiarazione dei redditi nel limite del 19% calcolata su un ammontare massimo pari a € 530,00 da intendersi complessivamente, anche in presenza di una pluralità di contratti (assicurazioni aventi ad oggetto i rischi di morte, invalidità permanente in misura non inferiore al 5%,). • regime fiscale delle prestazioni corrisposte: ○ la differenza, se positiva, tra il capitale maturato ed i premi versati è soggetta a tassazione mediante l’applicazione di un’imposta sostitutiva determinata con aliquota del 26%, ridotta in proporzione alla parte del rendimento eventualmente riferibile ad investimenti in titoli di Stato ed equiparati, assoggettati a tassazione con aliquota del 12,50%; ○ il capitale erogato al decesso dell’assicurato, è esente dall’imposta sulle successioni. |
L’IMPRESA HA L’OBBLIGO DI TRASMETTERTI, ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA CHIUSURA DI OGNI ANNO
SOLARE, IL DOCUMENTO UNICO DI RENDICONTAZIONE ANNUALE DELLA TUA POSIZIONE ASSICURATIVA.
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d.
HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E
UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.
bpmvita accumula 2
Contratto di assicurazione a vita intera a premi unici ricorrenti con rivalutazione annua del capitale assicurato
e prestazione aggiuntiva in caso di decesso da infortunio.
(Tariffa 11AD)
I documenti sono stati redatti secondo le Linee Guida del tavolo tecnico “Contratti Semplici e Chiari”, per la semplificazione dei
contratti assicurativi
I documenti sono stati redatti nel mese di settembre 2019 e i dati in essi contenuti sono
aggiornati a settembre 2019
Sommario
Glossario | 1 di 19 |
Condizioni di assicurazione
Sezione I - | ||
Art. 1 | ||
Art. 2 | Prestazioni assicurate | 7 di 19 |
Art. 3 | Limitazioni ed Esclusioni | 8 di 19 |
Art. 4 | Premi e versamenti aggiuntivi | 8 di 19 |
Sezione II - | Conclusione del contratto e diritto di recesso | |
Art. 5 | ||
Art. 6 | Diritto di recesso | 10 di 19 |
Sezione III - | Regolamentazione in corso di contratto | |
Art. 7 A) B) | Modalità di rivalutazione delle prestazioni assicurate Misura di Rivalutazione Rivalutazione del Capitale Assicurato | 10 di 19 10 di 19 11 di 19 |
Art. 8 | Riscatto | 11 di 19 |
Art. 9 | Opzioni del Contratto | 12 di 19 |
Art. 10 | Cessione, pegno e vincolo | 12 di 19 |
Art. 11 |
Sezione IV - | ||
Art. 12 | Beneficiari | 12 di 19 |
Art. 13 | Documentazione richiesta e pagamenti da parte dell’Impresa | 13 di 19 |
Sezione V - | ||
Art. 14 | ||
Art. 15 | ||
Art. 16 | Tasse e imposte | 16 di 19 |
Art. 17 | Normativa statunitense Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) e Normativa relativa allo Scambio Automatico di Informazioni (AEOI/CRS) | 16 di 19 |
Regolamento della gestione interna separata BPM Valore | 17 di 19 |
Glossario
A | AEOI (Automatic Exchange of Information - CRS) | Normativa internazionale, recepita in Italia dalla Legge 18 giugno 2015, n. 95 e dal relativo Decreto di attuazione del Ministero delle Economie e delle Finanze del 28 dicembre 2015 che prevede lo scambio automatico di informazioni tra paesi aderenti al fine di identificare le attività offshore dei Clienti. A partire dal 1° gennaio 2016 AEOI richiede, in particolare, alle Istituzioni Finanziarie (Banche, Compagnie di Assicurazioni, ecc.) l’identificazione della clientela e la segnalazione all’Agenzia delle Entrate dei soggetti residenti fiscalmente in una delle giurisdizioni aderenti alla normativa e delle relative attività finanziarie detenute. |
Appendice | Documento che forma parte del contratto e che viene emesso per modificarne alcuni aspetti, in ogni caso concordati tra l’Impresa ed il Contraente. | |
Assicurato | Persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto. Le prestazioni previste dal contratto sono determinate in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi attinenti alla sua vita. | |
B | Banca Distributrice | Soggetto che esercita a titolo oneroso attività di presentazione o proposta di contratti di assicurazione svolgendo atti preparatori e/o conclusivi di tali contratti, ovvero presta assistenza e consulenza finalizzate a tale attività. |
Beneficiario | Persona fisica o giuridica designata dal Contraente che riceve la prestazione prevista dal contratto quando si verifica l'evento assicurato. | |
C | Capitale Assicurato | E’ il capitale acquisito con ciascun versamento (premi ricorrenti ed eventuali versamenti aggiuntivi) al netto dei costi applicati, rivalutato in base ai rendimenti ottenuti dalla Gestione separata BPM Valore, al netto del costo di gestione diminuito degli effetti di eventuali riscatti parziali. |
Caricamenti | Parte dei Premi versati dal Contraente e trattenuta dall’Impresa a copertura dei costi commerciali e amministrativi del contratto. |
Cessione Pegno Vincolo | Condizioni secondo cui il Contraente ha la facoltà di cedere a terzi il contratto, così come di darlo in pegno o comunque di vincolare le somme assicurate. In caso di pegno o vincolo, qualsiasi operazione che pregiudichi l’efficacia delle garanzie prestate richiede l’assenso scritto del creditore titolare del pegno o del vincolatario. | |
Commissioni di Gestione | Parte del rendimento che l’Impresa trattiene dal risultato finanziario realizzato dalla Gestione Separata in ogni Periodo di Osservazione. | |
Commissioni di overperformance | Parte del rendimento che l’Impresa trattiene dal risultato finanziario della Gestione Separata al verificarsi delle condizioni previste dal contratto. | |
Compagnia | Vedi “Impresa”. | |
Condizioni di Assicurazione | Insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione. | |
Contraente | Persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione e versa i Premi all’Impresa. | |
Contraenti Collegati | Contraenti Collegati a un medesimo soggetto anche attraverso rapporti partecipativi. Il contratto prevede una limitazione agli investimenti effettuati in una Gestione Separata da Contraenti tra loro collegati. | |
Contratto di assicurazione a vita intera | Contratto di assicurazione sulla vita in cui il pagamento della prestazione è previsto alla morte dell’Assicurato, indipendentemente dal momento in cui essa si verifica. | |
Contratto di assicurazione con partecipazione agli utili | Contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione caratterizzato da un meccanismo di accrescimento delle prestazioni collegato alla partecipazione al rendimento di una gestione interna separata di attivi o agli utili di un conto di gestione. | |
Contratto di assicurazione sulla vita | Contratto con il quale l’Impresa, a fronte del pagamento del premio, si impegna a pagare una prestazione assicurata in forma di capitale o di rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita dell’Assicurato. | |
Costi o spese | Oneri a carico del Contraente gravanti sui premi versati o, laddove previsto dal contratto, sulle risorse finanziarie gestite dall’Impresa. | |
D | Data di Decorrenza o Decorrenza delle garanzie | Data indicata in polizza in cui le garanzie divengono efficaci ed in cui il contratto ha effetto, a condizione che siano state pagate le somme pattuite. |
Detraibilità fiscale | Parte dei premi versati per determinate tipologie di contratti e garanzie assicurative che, secondo la normativa vigente, può essere portato in detrazione dalle imposte sui redditi. |
Periodo temporale durante il quale il contratto è efficace. Corrisponde all’arco di tempo che intercorre tra le ore ventiquattro della Data di Decorrenza delle garanzie e la data di decesso dell’Assicurato | ||
E | Esclusioni | Rischi esclusi dalla copertura assicurativa prestata dall’Impresa, elencati in apposite clausole del contratto di assicurazione, |
Esercizio di competenza | Periodo di riferimento in base al quale viene determinato il rendimento finanziario della Gestione Separata. | |
Età assicurativa | Modalità di calcolo dell’età dell’Assicurato che prevede che lo stesso mantenga la medesima età nei sei mesi che precedono e seguono il suo compleanno. | |
F | FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) | Normativa Statunitense finalizzata a contrastare l’evasione fiscale da parte dei contribuenti americani attraverso il supporto delle istituzioni finanziarie non statunitensi. I Governi di Italia e Stati Uniti hanno sottoscritto un accordo (Intergovernmental Agreement) per l’applicazione di tale normativa in data 10 gennaio 2014. In virtù di tale accordo e della successiva normativa di attuazione (Legge 18 giugno 2015, n. 95 e Decreto di attuazione del Ministero delle Economie e delle Finanze del 06 agosto 2015), a partire dal 1° luglio 2014, le Istituzioni Finanziarie (Banche, Compagnie di Assicurazioni, ecc.) sono tenute, in particolare, ad identificare i Clienti e successivamente a segnalare all’Agenzia delle Entrate i soggetti aventi cittadinanza statunitense e le relative attività finanziarie detenute. |
G | Garanzia | Copertura del rischio che viene individuato dal contratto. |
Gestione Interna Separata o Gestione Separata | BPM Valore: un portafoglio di investimenti creato dall’Impresa e separato dal complesso delle altre attività gestite dalla Compagnia, in cui confluiscono i Premi Investiti. | |
Impignorabilità Insequestrabilità | Xxxxxxxxx secondo cui le somme dovute dall’Impresa al Contraente o al Beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare. | |
I | Imposta sostitutiva | Imposta applicata alle prestazioni che sostituisce quella sul reddito delle persone fisiche; gli importi ad essa assoggettati non rientrano più nel reddito imponibile e quindi non devono venire indicati nella dichiarazione dei redditi. |
Impresa o Compagnia | Società autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa con la quale il Contraente stipula il contratto di assicurazione. Nella fattispecie: Bipiemme Vita S.p.A. – xxx X. Xxxxxxxxx 0 – 00000 Xxxxxx. |
Infortunio | Ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili. | |
L | Limitazioni | Vedi “Esclusioni”. |
Liquidazione | Pagamento ai Beneficiari della prestazione dovuta al verificarsi dell’evento assicurato. | |
M | Misura di Rivalutazione | La misura di partecipazione agli utili realizzati dalla Gestione Separata che l’Impresa riconosce alle prestazioni assicurate, rivalutandole. |
Il decesso a seguito di un evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili. | ||
P | Pegno | Vedi “cessione”. |
Perfezionamento del Contratto | È il momento in cui, previa sottoscrizione della documentazione contrattuale, avviene il pagamento del Premio pattuito. | |
Periodo di osservazione | Periodo di riferimento in base al quale viene determinato il rendimento finanziario della Gestione Separata | |
Premio (o Premio lordo) | Importo periodico o unico, da versare all’Impresa quale corrispettivo delle prestazioni previste dal contratto. | |
Premio Aggiuntivo | Importo che il Contraente ha facoltà di versare per integrare il piano dei versamenti previsto dal contratto di assicurazione. | |
Premio al Perfezionamento | Importo il cui pagamento comporta il perfezionamento del contratto. | |
Premio Investito | Ciascun Premio e Premio Aggiuntivo che, al netto dei caricamenti e dell’importo per la copertura del rischio di decesso da infortunio, viene investito nella Gestione Separata. | |
Premio ricorrente | Importo periodico corrisposto dal Contraente all’Impresa a intervalli di tempo prefissati. Ciascun Premio ricorrente concorre a definire, indipendentemente dagli altri, una parte della prestazione assicurata. | |
Prescrizione | Estinzione del diritto al pagamento delle prestazioni assicurate per mancato esercizio del diritto stesso entro i termini stabiliti dalla legge. I diritti derivanti dai contratti di assicurazione sulla vita si prescrivono nel termine di dieci anni. | |
Prestazioni assicurate |
Principio di adeguatezza | Principio in base al quale l’Impresa è tenuta ad acquisire dal Contraente in fase precontrattuale ogni informazione utile a valutare l’adeguatezza del prodotto offerto in relazione alle sue esigenze e alla sua propensione al rischio. | |||||
Proposta/Polizza | Documento, sottoscritto dalle parti che, pagato il Premio al perfezionamento, fornisce la prova dell’esistenza del contratto di assicurazione. | |||||
Pro rata temporis | È Il meccanismo di applicazione della rivalutazione o dell’adeguamento della prestazione “in proporzione al tempo trascorso”. | |||||
R | Recesso o Ripensamento | Diritto del Contraente di recedere dal contratto e farne cessare gli effetti. | ||||
Regolamento della Gestione Interna Separata | L’insieme delle norme che regolano la Gestione Separata BPM Valore. | |||||
Rendimento della Gestione Separata o Rendimento della Gestione | Risultato finanziario ottenuto dalla Gestione Separata BPM Valore nel Periodo di Osservazione previsto dal Regolamento. | |||||
Diritto del Proponente di revocare la Proposta/Polizza prima della conclusione del contratto. | ||||||
L’anniversario annuale della contratto di assicurazione. | Data | di | Decorrenza | del | ||
Ricorrenza Annuale | L’anniversario annuale della contratto di assicurazione. | Data | di | Decorrenza | del | |
Ricorrenza Mensile | L’anniversario mensile della contratto di assicurazione. | Data | di | Decorrenza | del | |
Riscatto Totale | Facoltà del Contraente di risolvere anticipatamente il contratto, chiedendo la liquidazione delle somme maturate al momento della richiesta. | |||||
Riscatto Parziale | Facoltà del Contraente di riscuotere anticipatamente una parte delle somme maturate sul contratto. | |||||
Xxxxxxx | Xxxxxxx che si verifichi un evento futuro e incerto attinente la vita dell’Assicurato, caratteristica essenziale di un’assicurazione sulla vita. È al verificarsi dell’evento attinente alla vita dell’Assicurato che si ricollega l'impegno dell’Impresa di erogare la prestazione assicurata. | |||||
Riserva matematica o tecnica | Importo che deve essere accantonato dall’Impresa per fare fronte agli impegni, assunti contrattualmente, nei confronti dei Contraenti. La legge impone alle imprese assicurative particolari obblighi relativi a tale riserva e alle attività finanziarie in cui essa viene investita. |
Rivalutazione | Maggiorazione delle prestazioni assicurate attraverso la retrocessione di una quota del Rendimento della Gestione Separata BPM Valore secondo la periodicità stabilita dalle condizioni contrattuali. | |
Rivalutazione minima garantita | Garanzia finanziaria che consiste nel riconoscere una Rivalutazione delle prestazioni assicurate ad ogni ricorrenza periodica stabilita dal contratto in base a un tasso di interesse minimo garantito. Rappresenta la soglia al di sotto della quale la Misura di Rivalutazione applicata alle prestazioni non può scendere. | |
S | Set informativo | L’insieme dei documenti contrattuali e precontrattuali predisposti da Bipiemme Vita S.p.A., consegnati unitariamente al Contraente, prima della sottoscrizione del contratto, e pubblicati nel sito internet dell’Impresa. |
Sinistro | Verificarsi dell’evento di rischio assicurato oggetto del contratto, per il quale viene prestata la garanzia ed erogata la relativa prestazione assicurata. | |
Società di revisione | Società diversa dall’Impresa di assicurazione che controlla e certifica i risultati della Gestione Separata. | |
T | Tasso di premio di tariffa | Importo di Premio per unità (o migliaia di unità) di prestazione che viene utilizzato per determinare il Capitale Assicurato. |
Tasso minimo garantito | Rendimento finanziario annuo minimo, che l’Impresa riconosce alle prestazioni assicurate. | |
V | Valore di Riscatto | Importo liquidabile in caso di Riscatto, |
Valuta di denominazione | Valuta o moneta in cui sono espresse le prestazioni contrattuali. | |
Vincolo | Vedi “cessione” |
Condizioni di Assicurazione
Sezione I – Oggetto del contratto
Articolo 1 - Caratteristiche del contratto
Bpmvita accumula 2 è un contratto di assicurazione a vita intera a premi unici ricorrenti con Rivalutazione annua del Capitale Assicurato e prestazione aggiuntiva in caso di decesso da Infortunio dell’Assicurato, emesso da Bipiemme Vita S.p.A.
Le prestazioni del Contratto sono direttamente collegate ai risultati finanziari conseguiti dalla Gestione Separata denominata BPM Valore il cui Regolamento è allegato alle presenti Condizioni di Assicurazione e ne costituisce parte integrante e sostanziale.
Articolo 2 - Prestazioni assicurate
Il Contratto prevede l’erogazione delle seguenti prestazioni:
✓ Prestazione al decesso dell’Assicurato
In caso di decesso dell’Assicurato la Compagnia si impegna a riconoscere ai Beneficiari designati il Capitale Assicurato maturato alla data di comunicazione di decesso.
Tale capitale è costituito dai premi investiti rivalutati fino alla data di comunicazione di decesso in base ai rendimenti della Gestione Separata così come riportato all’Articolo 7 e diminuito degli effetti di eventuali riscatti parziali.
✓ Prestazione aggiuntiva in caso di Morte da Infortunio
Qualora il decesso dell’Assicurato fosse causato da Infortunio l’Impresa liquiderà agli aventi diritto un importo aggiuntivo pari alla sommatoria dei premi corrisposti dal Contraente fino alla data di decesso al netto dei riscatti parziali effettuati fino alla data di decesso stessa;
✓ Prestazione aggiuntiva in caso di Morte da Infortunio causato da incidente stradale
Qualora il decesso dell’Assicurato fosse causato da Infortunio determinatosi a seguito di incidente stradale, l’Impresa liquiderà agli aventi diritto un importo aggiuntivo pari a due volte la Prestazione aggiuntiva in caso di Morte da infortunio.
Articolo 3 - Limitazioni ed Esclusioni
Gli importi aggiuntivi per il caso di Morte da Infortunio dell’Assicurato NON vengono riconosciuti qualora il decesso sia provocata da:
! dolo del Contraente o del Beneficiario;
! partecipazione attiva dell’Assicurato ad atti dolosi compiuti o tentati;
! partecipazione dell’Assicurato ad operazioni militari in qualità di appartenente alle Forze Armate dello
Stato;
! partecipazione dell’Assicurato, attiva e non, ad atti di guerra, dichiarata o non dichiarata, guerra civile,
atti di terrorismo, rivoluzioni, sommosse, tumulti popolari, insurrezioni, aggressioni, missioni di pace e atti
violenti in genere;
! atti di pura temerarietà dell’Assicurato;
! atti contro la persona dell’Assicurato, in particolare, il suicidio o l’omicidio dell’Assicurato consenziente
se avvenuto nei primi due anni dall’entrata in vigore delle garanzie;
! movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, maremoti, inondazioni, alluvioni, esondazioni e straripamenti,
slavine e valanghe;
! incidente di volo se l’Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non
titolare di brevetto idoneo;
! guida di veicoli o natanti per i quali l’Assicurato non sia regolarmente abilitato a norma delle disposizioni
vigenti. È tuttavia inclusa la copertura in caso di possesso di patente scaduta da non più di sei mesi. In ogni caso è esclusa la copertura assicurativa qualora il decesso fosse causato dall’uso e/o guida di mezzi subacquei e moto d’acqua, dall’uso e/o guida di velivoli ultraleggeri, dall’uso e/o guida di
motoslitte;
! pratica di sport a livello professionistico;
! pratica dilettantistica di sport pericolosi (ad esempio: pugilato, atletica pesante, lotta, culturismo, in
genere sport che prevedano l’utilizzo di armi da fuoco, arti marziali, scalata di roccia o ghiaccio, arrampicata indoor e outdoor, bob, slittino, sci alpinismo, sci acrobatico, sci fuori pista, salto dal trampolino con sci o idrosci, downhill, speleologia, sport subacquei in genere, rafting, torrentismo (canyoning), canoa fluviale, paracadutismo e parapendio, sport aerei in genere effettuati con mezzi a motore e non, bungee jumping, rugby, american football, hockey su ghiaccio, sport equestri in genere
ecc.);
! partecipazione a gare e corse di velocità e relative prove e allenamenti, con qualsiasi mezzo a motore;
! conseguenze di operazioni chirurgiche e di ernie di qualunque tipo.
! infortunio conseguente all’esercizio delle seguenti attività professionali: acrobata/trapezista, artista
controfigura; membro dell’equipaggio di mezzi aerei pubblici e/o privati; collaudatore di veicoli a motore, guida alpina; artificiere; vigile del fuoco; sommozzatore; palombaro; speleologo; addetto alla sicurezza privata (guardia giurata); addetto alla sicurezza pubblica (personale operativo di Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Polizia Penitenziaria); mansioni che comportino il contatto con corrente elettrica ad alta tensione; mansioni che comportino il contatto con materiale esplodente, venefico o nucleare; mansioni che comportino attività lavorative su piattaforme petrolifere o in miniere e/o cave; in genere mansioni che comportino attività lavorative su impalcature, ponteggi, trabattelli, piattaforme aeree, tetti, all’esterno di balconi o terrazze, cornicioni, scale: a uno o due staggi a pioli o
gradini.
! infortunio sofferto in conseguenza di abuso di alcoolici, psicofarmaci o per uso di sostanze stupefacenti,
dopanti o allucinogene.
Articolo 4 – Premi e versamenti aggiuntivi
Il Contratto prevede la corresponsione di Premi Ricorrenti con cadenza annuale o mensile (a scelta del Contraente) a partire dalla Data di Decorrenza. L’importo del Premio Ricorrente è almeno pari a € 50,00 se la cadenza è mensile e a € 600,00 se la cadenza è annuale.
Il Contratto prevede la possibilità di effettuare versamenti aggiuntivi di importo non inferiore a € 50,00.
Al fine di garantire l’equilibrio e la stabilità della Gestione Separata, ogni singolo Contraente o Contraenti Collegati - non può/possono versare un cumulo di premi superiore a € 500.000,00 sul presente Contratto o su altri collegati alla medesima Gestione Separata nell’arco di ciascun anno solare.
Inoltre, la sommatoria complessiva della “posizione” di ciascun Contraente e Contraenti Collegati, sulla Gestione Separata, considerando tutti gli importi versati nel tempo al netto dei premi corrispondenti a liquidazioni già effettuate, non deve essere superiore a € 1.000.000,00.
Ciascun Premio Investito, si determina diminuendo ciascun Premio lordo dei Caricamenti previsti dal Contratto e del costo per la copertura del rischio di Morte da Infortunio e Infortunio a seguito d’incidente stradale dell’Assicurato, rispettivamente pari a:
CARICAMENTI | 2,20% del Premio |
COSTO PER LA COPERTURA DEL RISCHIO DI DECESSO DA INFORTUNIO | 0,18% del Premio |
✓ Esempio di calcolo di Premio Investito:
Premio versato: € 1.000,00, di cui: Caricamenti e importo a copertura del rischio di Morte da Infortunio € 23,80. Nell’ipotesi qui riportata il Premio Investito ammonta a € 976,20.
Il Contraente ha sempre il diritto di sospendere il pagamento dei Premi. Il Contraente ha inoltre la facoltà:
• di riprendere i versamenti ad una qualsiasi Ricorrenza Annuale o Ricorrenza Mensile, in funzione della cadenza di pagamento prescelta, successiva alla data di sospensione;
• ad ogni Ricorrenza Annuale di variare la cadenza di pagamento dei Premi o il loro ammontare con il vincolo di restare comunque nei parametri temporali e di importo illustrati in precedenza.
Per esercitare queste facoltà il Contraente deve inviare richiesta scritta all’Impresa con un preavviso di almeno novanta giorni.
Ogni versamento viene effettuato mediante addebito sul conto corrente intrattenuto dal Contraente presso la Banca Intermediaria.
Nel caso in cui il Contraente concludesse il proprio rapporto con la Banca Intermediaria ha comunque il diritto a proseguire il Contratto.
In questa ipotesi, i versamenti dovranno essere corrisposti tramite bonifico sul conto corrente bancario che l’Impresa indicherà, previa richiesta scritta da parte del Contraente. Quale giorno di ricevimento di ogni versamento si considererà quello del relativo accredito.
Sezione II – Conclusione del contratto e diritto di recesso
Articolo 5 - Conclusione, Perfezionamento e Durata del Contratto
Il Contratto è concluso nel giorno in cui la Proposta/Xxxxxxx è sottoscritta dal Contraente e, se diverso da questo, anche dall’Assicurato e si perfeziona il giorno in cui viene corrisposto dal Contraente il Premio al Perfezionamento.
La sottoscrizione può avvenire mediante firma autografa sul documento cartaceo ovvero - previo specifico consenso del Contraente e dell’Assicurato - mediante firma elettronica avanzata, messa a disposizione dalla Banca Intermediaria, apposta su tablet.
In tale ultimo caso, la Proposta/Xxxxxxx viene emessa sotto forma di documento informatico tali da soddisfare i requisiti della forma scritta nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia.
La valuta di addebito del Premio al Perfezionamento corrisponde alla Data di Decorrenza del contratto.
La copertura assicurativa entra in vigore dalla Data di Decorrenza, a condizione che sia stato versato il Premio al Perfezionamento.
La valuta di addebito di ciascun Premio ricorrente è quella della Ricorrenza Annuale o della Ricorrenza Mensile, in funzione della cadenza di pagamento prescelta dal Contraente.
L’età del soggetto Assicurato alla Data di Decorrenza non può essere superiore a 99 anni e sei mesi.
Per Durata Contrattuale si intende l’arco di tempo che intercorre tra le ore ventiquattro della Data di Decorrenza delle garanzie e la data di decesso dell’Assicurato.
Articolo 6 - Diritto di Recesso
Il Recesso ha l’effetto di liberare il Contraente e l’Impresa da qualsiasi obbligazione derivante dal Contratto a decorrere dalle ore ventiquattro del giorno dell’invio comunicazione, sia in caso di notifica alla Banca distributrice che in caso di spedizione della richiesta di recesso direttamente all’Impresa mediante lettera raccomandata (quale risulta dal timbro postale d’invio), che in caso di invio della richiesta all’indirizzo di posta elettronica certificata sopra indicato.
Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di Recesso l’Impresa rimborserà al Contraente il Premio da questi corrisposto con le modalità e nei tempi previsti all’articolo13.5.
Nel caso in cui il Contratto sia stato dato in Pegno o comunque vincolato, oppure quando il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto all’Impresa, rispettivamente la rinuncia al potere di revoca e l’accettazione del beneficio; le operazioni di recesso richiedono l’assenso scritto del Creditore o Vincolatario e/o del Beneficiario.
Sezione III – Regolamentazione in corso di contratto
Articolo 7 - Modalità di Rivalutazione del capitale assicurato
Il Contratto prevede la Rivalutazione annuale del Capitale Assicurato in funzione del rendimento realizzato dalla Gestione Separata BPM Valore.
La Compagnia effettua la Rivalutazione del Capitale Assicurato ad ogni Ricorrenza annuale del contratto applicando la Misura di Rivalutazione.
La Misura di Rivalutazione è pari al rendimento annuo della Gestione Separata BPM Valore in vigore dal 1 gennaio dell’anno di calcolo della stessa, diminuito:
• del costo di gestione annuo pari all’1,3%;
• della commissione di overperformance del 20% della differenza, se positiva, tra il rendimento della Gestione separata e il tasso di riferimento del 3%.
La Misura di Rivalutazione non può risultare negativa.
✓ Esempio di calcolo della Misura di Rivalutazione:
1. Rendimento della Gestione: 2,00%; Commissioni di Gestione: 1,30%; Commissioni di overperformance: 0%. Misura di Rivalutazione : 0,70%.
2. Rendimento della Gestione: 3,40%; Commissioni di Gestione: 1,30%; Commissioni di overperformance: 0,1%. Misura di Rivalutazione : 2,00%.
B) Rivalutazione del Capitale Assicurato
Ad ogni Ricorrenza Annuale, il Capitale Assicurato maturato alla Ricorrenza Annuale precedente viene rivalutato applicando la Misura di Rivalutazione per un intero anno, tenuto conto degli effetti di eventuali Riscatti Parziali.
Per la Rivalutazione dei Premi Investiti in corso d’anno, si applica la Misura di Rivalutazione in proporzione al periodo di tempo trascorso (in pro rata temporis) dalla data d’investimento fino alla Ricorrenza Annuale.
Per la rivalutazione dei capitali disinvestiti in corso d’anno, si applica la misura di rivalutazione in proporzione al periodo di tempo trascorso (in pro rata temporis) dalla data di ricorrenza annuale del contratto fino alla data di richiesta di disinvestimento.
La Rivalutazione alla prima Ricorrenza Annuale del contratto ha come base di calcolo i Premi Investiti. La Misura di Rivalutazione attribuita non può essere negativa.
Il Rendimento annuo della Gestione Separata in vigore dall’1 gennaio dell’anno di calcolo della rivalutazione è quello realizzato nei dodici mesi che vanno dall’1 novembre al 31 ottobre dell’anno precedente.
L’aumento del Capitale Assicurato per effetto delle rivalutazioni riconosciute sarà annualmente comunicato al Contraente per iscritto.
La Misura di Rivalutazione dichiarata al Contraente si consolida e viene definitivamente acquisita sul Contratto.
Il Contraente, decorso almeno un anno dalla data di Decorrenza delle Garanzie, in caso di vita dell’Assicurato, ha il diritto di riscattare totalmente o parzialmente le prestazioni del Contratto.
Il diritto di riscatto può essere esercitato dal Contraente, alternativamente:
- presentando una richiesta scritta direttamente presso la Banca Distributrice;
- inviando una lettera raccomandata A/R a: Bipiemme Vita S.p.A. – Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx – Xxx X. Xxxxxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxx;
In ogni caso, il Contraente deve allegare alla richiesta di riscatto tutta la documentazione necessaria prevista all’articolo 13 delle presenti Condizioni di Assicurazione.
Qualora la richiesta non fosse completata dalla documentazione di cui sopra e/o dalle informazioni indispensabili per dare esecuzione alle disposizioni degli aventi diritto, la richiesta stessa si considera recepita dall’Impresa al momento della ricezione della documentazione completa.
Nel caso in cui il Contratto sia stato dato in Pegno o comunque vincolato, oppure quando il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto all’Impresa, rispettivamente la rinuncia al potere di revoca e l’accettazione del beneficio, le operazioni di riscatto richiedono l’assenso scritto del Creditore o Vincolatario e/o del Beneficiario.
! In caso di riscatto il Contraente potrebbe ricevere un importo inferiore alle somme versate.
In caso di richiesta di riscatto totale, la Compagnia riconosce al Contraente il Capitale Assicurato maturato alla data di richiesta del riscatto. Tale capitale è costituito dai premi investiti rivalutati fino alla data di richiesta di riscatto in base ai rendimenti della Gestione Separata BPM Valore così come riportato all’Articolo 7, e diminuito degli effetti di eventuali riscatti parziali.
Il Riscatto Totale estingue definitivamente il Contratto.
Il Riscatto Parziale comporta una riduzione del Capitale Assicurato pari all’importo riscattato.
Nel caso in cui siano stati effettuati versamenti aggiuntivi, la richiesta di riscatto parziale andrà ad incidere in prima istanza sulle somme corrisposte a titolo di primo Premio Aggiuntivo e, in caso di incapienza, da quello successivo fino all’ultimo.
Articolo 9 - Opzioni del Contratto
Il contratto non prevede opzioni.
Articolo 10 – Cessione, Pegno e Vincolo
Il Contraente può cedere ad altri il Contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare le somme assicurate. Xxxx atti diventano efficaci soltanto quando l’Impresa ne abbia fatto annotazione sull’originale di polizza o su appendice a seguito di comunicazione scritta del Contraente.
L’Impresa può opporre al cessionario e al creditore pignoratizio tutte le eccezioni derivanti dal presente Contratto che spettano verso il Contraente originario, secondo quanto previsto dal codice civile.
Nel caso di Pegno o Vincolo, le operazioni di Recesso, Riscatto e Liquidazione per decesso richiedono l’assenso scritto del creditore pignoratizio o del vincolatario.
In nessun caso nel corso della durata del Contratto, la Banca distributrice, ovvero qualsiasi società ad essa collegata tramite rapporti partecipativi, potrà essere indicata come beneficiaria o vincolataria delle prestazioni assicurative.
Articolo 11 – Duplicato della Proposta/Polizza
In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione dell’originale della Proposta/Polizza, se emesso in modalità cartacea, il Contraente o gli aventi diritto possono ottenerne un duplicato a proprie spese e responsabilità, presentando all’Impresa copia della relativa denuncia effettuata presso la competente autorità.
Sezione IV – Beneficiari e pagamenti dell’Impresa
Il Contraente designa i Beneficiari e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione.
La designazione dei Beneficiari NON può essere revocata o modificata nei seguenti casi:
- dopo che il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto all’Impresa, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l’accettazione del beneficio;
- dopo il decesso del Contraente;
- dopo che, verificatosi l’evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto all’Impresa di volersi avvalere del beneficio.
La designazione dei Beneficiari ed eventuali revoche o modifiche devono essere comunicate per iscritto all’Impresa ovvero disposte per testamento.
In caso di disposizioni testamentarie queste sono efficaci solo se la relativa clausola testamentaria fa espresso riferimento alla polizza vita.
La comunicazione della nomina o revoca o modifica del Beneficiario, in qualunque forma effettuata (anche testamentaria) costituisce un atto unilaterale recettizio, che, come tale, non potrà essere opposto all’Impresa fino a che la nomina o revoca o modifica del Beneficiario non sia stata comunicata all’Impresa medesima.
Nel caso in cui i beneficiari della polizza risultino di numero superiore ad uno, l’ammontare della liquidazione, effettuata ai sensi dell’art. 1920, comma 3, del codice civile, verrà suddiviso in parti uguali fra tutti i Beneficiari, salvo l’espressa indicazione di percentuali diverse da parte del Contraente, non trovando applicazione la disciplina successoria.
Nell’ipotesi di designazione a beneficiari degli eredi (legittimi o testamentari), ai fini del presente contratto, si intenderanno quali beneficiari i soggetti che rivestano, al momento della morte dell’Assicurato la qualità di chiamati all’eredità di costui, risultando irrilevante, al fine, la successiva rinunzia o accettazione dell’eredità da parte degli stessi.
Qualora, per qualsiasi ragione, risulti mancante la designazione del Beneficiario per il caso di morte, si intenderanno come tali l’erede o gli eredi testamentari o, in assenza, gli eredi legittimi (in entrambi i casi, in parti uguali).
Articolo 13 – Documentazione richiesta e pagamenti da parte dell’Impresa
Per verificare l’effettiva esistenza dell’obbligo di pagamento e individuare gli aventi diritto l’Impresa deve ricevere, tramite la Banca distributrice o direttamente, i documenti necessari.
I documenti da fornire all’Impresa nei vari casi, sono di seguito elencati:
a) Recesso:
- comunicazione firmata dal Contraente, inviata con le modalità di cui alle presenti Condizioni di Assicurazione;
b) Riscatto:
- comunicazione firmata dal Contraente, inviata con le modalità di cui alle presenti Condizioni di Assicurazione;
c) Decesso:
- comunicazione di decesso dell’Assicurato contenente la richiesta di pagamento firmata dai Beneficiari, anche disgiuntamente fra loro;
- certificato di morte dell’Assicurato rilasciato dall’Ufficio di Stato Civile in carta semplice;
- in caso di decesso conseguente a causa violenta (es. incidente stradale, infortunio, omicidio o suicidio) copia del verbale dell’Autorità Giudiziaria che ha effettuato gli accertamenti;
- copia autentica del/i provvedimento/i del Giudice Tutelare, con il quale si autorizza l’esercente la potestà parentale/Tutore/Curatore/Amministratore di sostegno alla riscossione della prestazione destinata a Beneficiari minorenni o incapaci.
- Documentazione sulla designazione beneficiaria, ossia:
Nel caso di una designazione di beneficiari effettuata in modo diverso dal riferimento alla qualità di eredi legittimi o testamentari (ad esempio, beneficiario individuato nominativamente):
- nel caso in cui l’Assicurato sia deceduto senza lasciare testamento:
(i) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con firma autenticata da cui risulti, sotto la propria responsabilità, che il Beneficiario ha espletato ogni tentativo e ha compiuto quanto in suo potere per accertare la non esistenza di disposizioni testamentarie nonché l’indicazione di tutte le persone nominate come beneficiari;
- nel caso siano presenti disposizioni testamentarie:
(i) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con firma autenticata da cui risulti, sotto la propria responsabilità, quali sono i beneficiari e che il Beneficiario ha espletato ogni tentativo e ha compiuto quanto in suo potere per accertare che il testamento presentato è l’unico o, nel caso di più testamenti, quale sia ritenuto valido, che non sono state mosse contestazioni avverso il testamento o i testamenti, che oltre ai beneficiari menzionati nella dichiarazione stessa non ve ne sono altri e che nel testamento non sono presenti revoche di beneficiari;
(ii) copia autentica o estratto autentico dell’atto di ultima volontà.
Nel caso di una designazione di beneficiari effettuata con il riferimento alla qualità di eredi testamentari o legittimi:
- nel caso in cui l’Assicurato sia deceduto senza lasciare testamento:
(i) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con firma autenticata da cui risulti che, per quanto a conoscenza del dichiarante, l’Assicurato è deceduto senza lasciare testamento e quali sono gli eredi legittimi, il loro grado di parentela con l’Assicurato, la loro data di nascita e capacità di agire;
- nel caso in cui l’Assicurato sia deceduto lasciando uno o più testamenti:
(i) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con firma autenticata da cui risulti:
- che, per quanto a conoscenza del dichiarante, l’Assicurato è deceduto lasciando testamento e che il/i testamento/i sono gli unici conosciuti, validi e non impugnati;
- quali sono gli eredi testamentari, la loro data di nascita e capacità di agire;
13.2 Ulteriori documenti necessari
In caso di Recesso o Riscatto, qualora la richiesta pervenga direttamente all’Impresa, è richiesta copia del documento d’identità del Contraente.
In caso di decesso è richiesta copia del documento d’identità e codice fiscale di tutti i Beneficiari.
In presenza di procura è richiesta, oltre a copia della procura stessa, copia del documento d’identità e codice fiscale del procuratore. Analogamente, se il Beneficiario è persona giuridica, è richiesta copia del documento d’identità e del codice fiscale del rappresentante legale, nonché di un documento attestante i relativi poteri.
Nel caso di Pegno o Vincolo, per i pagamenti dell’Impresa è richiesto il benestare scritto dell’eventuale creditore pignoratizio o del vincolatario, in difetto del quale il pagamento sarà effettuato a detto creditore o al vincolatario.
Al fine di ottemperare alle vigenti disposizioni normative, a ciascun Beneficiario sarà richiesta la compilazione dello specifico modulo per l’identificazione e l’adeguata verifica ai fini antiriciclaggio e il modulo di autocertificazione FATCA e AEOI/CRS.
13.3 Richieste motivate di altri documenti
Eventuali ulteriori documenti potranno essere richiesti dall’Impresa, specificandone la motivazione, solo in presenza di situazioni particolari, per le quali risulti strettamente necessario acquisirli prima di procedere al pagamento, in considerazione di particolari esigenze istruttorie ovvero al fine di dare adempimento a specifiche disposizioni normative.
In particolare, l’Impresa si riserva di chiedere la produzione dell’originale della polizza qualora il Beneficiario intenda far valere condizioni contrattuali difformi rispetto a quanto previsto nella documentazione dell’Impresa o quando l’Impresa stessa contesti l’autenticità della polizza o di altra documentazione contrattuale che il Beneficiario intenda far valere.
Al fine di ridurre gli oneri a carico dei clienti, l’Impresa e la Banca distributrice adottano una gestione della documentazione tale per cui non venga richiesta, in fase di sottoscrizione del contratto o di liquidazione, documentazione non necessaria o di cui già dispongono, avendola acquisita in occasione di precedenti rapporti con il medesimo Contraente, e che risulti ancora in corso di validità.
Verificata la sussistenza dell’obbligo di pagamento, l’Impresa effettua il pagamento della somma dovuta entro 30 giorni dal ricevimento di tutti i documenti, secondo quanto indicato ai punti che precedono. Decorso tale termine, ed a partire dal medesimo fino alla data dell’effettivo pagamento, sono riconosciuti ai Beneficiari gli interessi moratori calcolati, secondo i criteri della capitalizzazione semplice, al tasso annuo pari al tasso legale in vigore, con esclusione della risarcibilità dell’eventuale maggior danno.
Ogni pagamento erogato dall’Impresa viene effettuato mediante bonifico bancario a favore degli aventi diritto (la relativa scrittura contabile di addebito sul conto corrente dell’Impresa costituisce prova di pagamento). Per tale motivo è richiesta l’indicazione delle coordinate bancarie (codice IBAN) su cui effettuare il pagamento.
L’Impresa non darà corso alle richieste di liquidazione che prevedono il pagamento delle somme dovute in “Paesi o territori a rischio”, intendendosi tutti i Paesi o i territori non annoverati in quelli a regime antiriciclaggio equivalente (elencati dal Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 10 aprile 2015 e successive modificazioni e integrazioni) e, in ogni caso, quelli indicati da organismi internazionali competenti (ad es. GAFI, OCSE) esposti a rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo ovvero non cooperativi nello scambio di informazioni anche in materia fiscale
.! AVVERTENZA: le richieste di pagamento incomplete o il mancato rilascio delle autorizzazioni sopra menzionate possono comportare tempi di liquidazione più lunghi.
I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono nel termine di 10 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui i diritti stessi si fondano.
Ai sensi della normativa vigente, la Compagnia devolverà ad un apposito Fondo per le vittime delle frodi finanziarie, istituito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, gli importi dovuti che non siano stati richiesti entro il richiamato termine di prescrizione decennale.
Sezione V – Legge applicabile e fiscalità
Articolo 14 – Rinvio alle norme di legge
Il Contratto è regolato dalla legge italiana. Per tutto quanto non previsto dalle presenti Condizioni di Assicurazione valgono le norme di legge.
Articolo 15 - Foro competente e procedimento di mediazione
Per ogni controversia relativa al presente Contratto è competente l’Autorità Giudiziaria del Comune di residenza o di domicilio del Contraente, dell’Assicurato, del Beneficiario o degli aventi diritto, previo esperimento del procedimento di Mediazione di cui al D. Lgs. 28/2010 (così come da ultimo modificato dal D.L. n. 69/2013, convertito con modificazioni in Legge n.98/2013) salvo diverse disposizioni di legge tempo per tempo vigenti.
Le tasse e le imposte relative al Contratto (qualora previste) sono a carico del Contraente o dei Beneficiari ed aventi diritto.
Articolo 17 – Normativa statunitense Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) e Normativa relativa allo Scambio Automatico di Informazioni (AEOI/CRS)
17.1 Obblighi di identificazione
La Legge 18 giugno 2015, n. 95 ed il decreto attuativo emanato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 agosto 2015, finalizzata a migliorare la compliance fiscale internazionale e ad applicare la normativa FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act), richiedono che l’Impresa svolga la due diligence di tutta la propria clientela al fine di identificare i soggetti in possesso anche della residenza fiscale statunitense e del loro relativo codice fiscale (TIN – Taxpayer Identification Numbers), nonché invii una comunicazione annuale all’Agenzia delle Entrate per quanto concerne i clienti così identificati; per quanto riguarda invece il decreto attuativo emanato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze del 28 dicembre 2015 relativo allo Scambio Automatico di Informazioni (AEOI – Automatic Exchange of Information), lo stesso richiede che l’Impresa svolga la due diligence della clientela al fine di identificare i soggetti in possesso di residenza fiscale estera (diversa o aggiuntiva a quella italiana) e del loro relativo codice fiscale estero (TIN – Tax Identification Number) nonché l’invio annuale all’Agenzia delle Entrate dei clienti così individuati.
L’identificazione del cliente, anche attraverso i soggetti incaricati della distribuzione dei prodotti assicurativi dell’Impresa, richiederà la raccolta dei dati necessari alla due diligence e la sottoscrizione di un’autocertificazione da parte dei contraenti, in fase di apertura di un nuovo rapporto (sottoscrizione di un contratto o cambio di contraenza su un contratto già in essere), e da parte dei beneficiari terzi delle prestazioni, in fase di liquidazione delle prestazioni maturate.
Nel caso in cui vengano rilevate incongruenze e/o nuovi indizi nei dati forniti, l’Impresa si riserverà di richiedere ulteriori informazioni all’interessato, anche in forma di nuova autocertificazione, volte a confermare o confutare gli eventuali indizi di residenza fiscale negli Stati Uniti d’America o in altro Paese aderente allo Scambio Automatico di Informazioni (AEOI – Authomatic Exchange of Information), sia al momento della sottoscrizione del contratto, sia nel corso della durata dello stesso, sia al momento della liquidazione della prestazione.
La non corretta comunicazione dei dati necessari alla due diligence e/o la mancata sottoscrizione dell’autocertificazione da parte del Contraente o del Beneficiario in caso di liquidazione, comporterà che questi possa essere considerato fiscalmente residente nel Paese desunto dagli indizi rilevati e successivamente segnalato all’Agenzia delle Entrate nelle modalità previste.
Il Contraente ha l’obbligo di comunicare all’Impresa, in forma scritta ed entro 60 (sessanta) giorni dal
verificarsi delle stesse, ogni variazione rispetto a quanto dichiarato e rilevato in fase di sottoscrizione del
contratto di assicurazione, in merito alla propria residenza fiscale statunitense e/o residenza fiscale estera.
Regolamento della Gestione Interna Separata BPM Valore
Articolo 1
Viene attuata una speciale forma di gestione patrimoniale, separata da quella delle altre attività di Bipiemme Vita S.p.A. (di seguito anche “Compagnia”), che viene contraddistinta con il nome di BPM Valore, in seguito anche “Gestione interna separata” ovvero in breve “Gestione”.
La valuta di denominazione della Gestione è l’EURO.
Articolo 2
La Gestione è finalizzata alla conservazione ed alla crescita nel tempo del capitale investito nella prospettiva di fornire agli assicurati livelli di copertura assicurativa più elevati e la garanzia di un rendimento minimo.
Nella Gestione confluiranno le attività relative alle forme di assicurazione sulla vita che prevedono una clausola di rivalutazione legata al rendimento della Gestione medesima.
Il valore delle attività della Gestione non potrà essere inferiore alle riserve matematiche costituite per i contratti a prestazioni rivalutabili in base ai rendimenti realizzati dalla Gestione medesima.
La Gestione è conforme alle norme stabilite dall’ISVAP con il Regolamento n. 38 del 3 giugno 2011 e si atterrà ad eventuali successive disposizioni.
Lo stile gestionale adottato dalla Gestione interna separata è finalizzato a perseguire la sicurezza, la redditività, la liquidità degli investimenti e mira ad ottimizzare il portafoglio e a limitare le perdite potenziali dovute alle oscillazioni dei tassi di rendimento, dei corsi azionari e dei tassi di cambio.
Le scelte gestionali sono effettuate tenendo presente le garanzie offerte dai contratti collegati alla Gestione medesima, garantendo una equa partecipazione degli assicurati ai risultati finanziari ottenuti. Le operazioni di negoziazione effettuate sulla Gestione sono orientate al massimo contenimento dei costi gestionali a carico dei clienti.
La Gestione finanziaria di BPM Valore si caratterizza prevalentemente per investimenti sul comparto obbligazionario, senza tuttavia escludere l'utilizzo di altre attività ammissibili ai sensi della vigente normativa. Gli strumenti finanziari oggetto di investimento devono comunque essere denominati in Euro, indipendentemente dalla nazionalità dell'Ente Emittente.
Per quanto concerne la componente obbligazionaria, le scelte di investimento sono mirate al controllo della durata media finanziaria dei titoli in portafoglio, della loro redditività, del relativo merito creditizio e del rischio paese.
Le risorse della Gestione interna separata sono investite principalmente nelle seguenti tipologie di attività:
• Titoli di debito
- Governativi (titoli emessi o garantiti da Stati membri dell'Unione Europea o appartenenti all'Ocse ovvero emessi da enti locali o da enti pubblici di Stati membri o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più Stati membri);
- Corporate (comprensivi di obbligazioni od altri titoli di debito negoziati in un mercato regolamentato; obbligazioni non negoziate in un mercato regolamentato, emesse da società o enti creditizi aventi la sede legale in uno Stato membro dell'Unione Europea o appartenenti all'Ocse, il cui bilancio sia da almeno tre anni certificato da parte di una società di revisione debitamente autorizzata);
- Fondi obbligazionari (Quote di OICR armonizzati che investono in prevalenza nel comparto obbligazionario).
• Titoli di capitale
- Azioni negoziate su mercati regolamentati; azioni di società o enti creditizi aventi la sede legale in uno Stato membro dell'Unione Europea o appartenenti all'Ocse.
- Fondi azionari (quote di OICR armonizzati che investono in prevalenza nel comparto azionario).
• Investimenti monetari
- Depositi bancari;
- Pronti contro termine;
- Fondi monetari.
AI fine di contenere l'esposizione al rischio mercato, nelle sue diverse configurazioni, vengono definiti i seguenti limiti relativi al portafoglio titoli.
Azioni | 0 % | 9 % |
Obbligazioni | 0 % | 100 % |
- di cui Corporates | 0 % | 50 % |
Immobili | 0 % | 10 % |
Strumenti Alternativi (*) | 0 % | 3 % |
(*) Azioni non negoziate su mercati regolamentati o quote di OICR aperti non armonizzati, azioni o quote di fondi mobiliari chiusi non negoziate su mercati regolamentati nonché fondi riservati e speculativi.
Con riferimento alla componente obbligazionaria del portafoglio investita in titoli corporate si precisa che la Gestione può acquistare titoli di debito aventi rating, assegnato da una primaria Agenzia di rating, superiore o uguale all'investment grade; qualora le primarie Agenzie di rating quali Standard & Poor's, Moody's e Fitch non abbiano attribuito un rating specifico a singole emissioni, al fine di valutarne il grado di affidabilità, è utilizzato il merito creditizio attribuito all'emittente degli strumenti finanziari stessi. In caso di downgrading di strumenti finanziari presenti nella Gestione si porranno in essere idonee misure di riequilibrio della composizione della Gestione, compatibilmente con le condizioni di mercato e tenendo conto degli interessi dei clienti.
Con riferimento alla componente azionaria del portafoglio (titoli di capitale) si precisa che l'esposizione azionaria non dovrà essere superiore al 9% del portafoglio della Gestione.
È prevista la possibilità di investire nel comparto immobiliare nel limite massimo del 10% del portafoglio.
È prevista la possibilità di investire in investimenti alternativi (azioni non negoziate su mercati regolamentati o quote di OICR aperti non armonizzati, azioni o quote di fondi mobiliari chiusi non negoziate su mercati regolamentati nonché fondi riservati e speculativi) nel limite massimo del 3% del portafoglio.
La Società si riserva inoltre la possibilità di utilizzare strumenti finanziari derivati in coerenza con le caratteristiche della Gestione Separata e nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa vigente in materia di attivi a copertura delle riserve tecniche con lo scopo sia di realizzare un'efficace gestione del portafoglio, sia di ridurre la rischiosità delle attività finanziarie presenti nella Gestione stessa.
Nell'ambito della politica d'investimento relativa alla Gestione Separata, non è esclusa la possibilità di investire in strumenti finanziari o altri attivi emessi o gestiti dalle controparti di cui all'art. 5 del Regolamento ISVAP del 27 maggio 2008, n. 25.
A tutela dei Contraenti, l’esposizione complessiva a strumenti finanziari emessi o gestiti da suddette controparti non può superare il limite del 15%.
Articolo 3
La Gestione interna separata BPM Valore è annualmente soggetta alla verifica da parte di una società di revisione iscritta all'albo speciale tenuto dalla Consob ai sensi dell'art. 161 del D.Lgs. 24.02.1998 n. 58, la quale attesta la rispondenza della Gestione stessa al presente regolamento. In particolare sono verificati e certificati:
- la corretta valutazione delle attività attribuite alla Gestione;
- il rendimento annuo conseguito dalla Gestione quale descritto al successivo art. 4;
- l’adeguatezza dell’ammontare delle attività stesse a fronte degli impegni assunti sulla base delle riserve matematiche.
Articolo 4
Il tasso medio di rendimento della Gestione, relativo al Periodo di Osservazione specificato al successivo articolo, è determinato rapportando il risultato finanziario della Gestione alla giacenza media delle attività della Gestione stessa.
Il risultato finanziario della Gestione è costituito dai proventi finanziari di competenza conseguiti dalla Gestione stessa, comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione di competenza, dagli utili realizzati e dalle perdite sofferte nel Periodo di Osservazione. Gli utili realizzati comprendono anche quelli derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi eventualmente ricevuti dalla Compagnia in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della Gestione separata.
Le plusvalenze e le minusvalenze saranno prese in considerazione, nel calcolo del risultato finanziario, solo se effettivamente realizzate nel Periodo di Osservazione.
Il risultato finanziario è calcolato al netto delle spese effettivamente sostenute per l’acquisto e la vendita delle attività, per l’attività di verifica contabile ed al lordo delle ritenute di acconto fiscale. Gli utili e le perdite da realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nella Gestione e cioè al prezzo d’acquisto.
La giacenza media delle attività della Gestione separata è pari alla somma delle giacenze medie nel Periodo di Osservazione dei depositi in numerario, degli investimenti e di ogni altra attività della Gestione separata. La giacenza media nel Periodo di Osservazione degli investimenti e delle altre attività è determinata in base al valore di iscrizione nella Gestione.
Sulla Gestione separata gravano unicamente le spese relative all’attività di verifica contabile effettuata dalla società di revisione e quelle effettivamente sostenute per l’acquisto e la vendita delle attività della Gestione. Non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate.
Articolo 5
Il Periodo di Osservazione per la determinazione del tasso medio di rendimento della Gestione separata è annuale e decorre dal 1° novembre al 31 ottobre successivo.
Articolo 6
Bipiemme Vita S.p.A. si riserva la facoltà di apportare modifiche al presente Regolamento derivanti dall’adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione, in tale ultimo caso, di quelli meno favorevoli per gli assicurati.
Articolo 7
Il presente regolamento costituisce parte integrante delle Condizioni di Assicurazione dei contratti a prestazioni rivalutabili in base ai rendimenti realizzati dalla Gestione interna separata.
Sede Sociale Milano 20124 Xxx Xxxxxxxxx 0 Tel. (+39) 02/00000000 Fax. (x00) 00.00000000 | Capitale Sociale € 179.125.000,00 int. vers., Rappresentante del Gruppo IVA “Gruppo assicurativo Bipiemme Vita” Partita IVA 10541960968, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 10769290155, REA n. 1403170. Iscritta all’Albo Imprese presso l’IVASS al numero 1.00116 | Iscritta all’Albo Imprese presso l’Ivass al numero 1.00116 Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con D.M. del 17/3/94 e con Provvedimenti ISVAP n. 1208 del 7/7/99 e n. 2023 del 24/1/02. Capogruppo del Gruppo assicurativo Bipiemme Vita Iscritta all’albo dei Gruppi Assicurativi al n. 045. Direzione e coordinamento: Covéa Société de Groupe d’Assurance Mutuelle |
SERIE:
PROPOSTA/POLIZZA N° | BANCA | AGENZIA | IBAN |
CONTRAENTE (COGNOME E NOME) | CODICE FISCALE | DATA DI NASCITA | SESSO | ETÀ |
INDIRIZZO | CAP | COMUNE DI RESIDENZA | PROV. |
NUMERO DOCUMENTO DI IDENTITÀ | TIPO DOCUMENTO* | ENTE DI RILASCIO | DATA DI RILASCIO |
INDIRIZZO A CUI INVIARE LA CORRISPONDENZA (SE DIVERSO DA QUELLO DI RESIDENZA) | COD. FISCALE RAPPRESENTANTE LEGALE (PER CONTRAENTE PERSONA GIURIDICA) |
INDIRIZZO E-MAIL DEL CONTRAENTE | NR TELEFONO CONTRAENTE |
ASSICURATO (COGNOME E NOME) | CODICE FISCALE | DATA DI NASCITA | SESSO | ETÀ |
CON LA SOTTOSCRIZIONE DELLA PRESENTE PROPOSTA/POLIZZA IL CONTRAENTE INTENDE STIPULARE IL SEGUENTE CONTRATTO DI ASSICURAZIONE:
TARIFFA | NOME COMMERCIALE | DATA DI DECORRENZA | DATA DI SCADENZA | DURATA ANNI |
AL CONTRATTO SI APPLICANO LE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE DI CUI AL MODELLO
DESCRIZIONE CONTRATTO
PRESTAZIONI ASSICURATE
PRESTAZIONE INIZIALE € | GESTIONE INTERNA SEPARATA |
(*) Legenda: 1 - carta d’identità; 2 - patente di guida; 3 - passaporto; 4 - porto d’armi; 5 - tessera postale; 6 - altro documento
P R E M I
TERMINE PAGAMENTO PREMI | CADENZA RATE PREMIO |
PREMIO AL PERFEZIONAMENTO
PREMIO NETTO AL PERFEZIONAMENTO € | DI CUI PER IL CASO MORTE € | SPESE € | TOTALE PREMIO AL PERFEZIONAMENTO € |
PREMI SUCCESSIVI (per le tariffe che lo prevedono)
PREMIO NETTO € | DI CUI PER IL CASO MORTE € | SPESE € | TOTALE PREMIO SUCCESSIVO € |
IL PAGAMENTO DEI PREMI VIENE EFFETTUATO MEDIANTE ADDEBITO SUL CONTO CORRENTE INTRATTENUTO DAL CONTRAENTE PRESSO LA BANCA DISTRIBUTRICE. LA VALUTA DI ADDEBITO DEL PREMIO AL PERFEZIONAMENTO È PREVISTA ALLA DATA DI DECORRENZA DEL CONTRATTO.
I PREMI SUCCESSIVI, SE PREVISTI, VERRANNO CORRISPOSTI FINO AL TERMINE PAGAMENTO PREMI CON LA CADENZA SOPRA INDICATA.
IL CONTRAENTE DESIGNA I SEGUENTI SOGGETTI QUALI BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI IN CASO DI DECESSO DELL’ASSICURATO PRIMA DELLA DATA DI SCADENZA DEL CONTRATTO
COGNOME E NOME | COD. FISC./PARTITA IVA | INDIRIZZO | CAP | COMUNE DI RESIDENZA | |
IN CASO DI MANCATA COMPILAZIONE DELLE INFORMAZIONI DI CUI SOPRA, L’IMPRESA POTRÀ INCONTRARE MAGGIORI DIFFICOLTÀ NELL’IDENTIFICAZIONE E NELLA RICERCA DEI BENEFICIARI.
LA MODIFICA O LA REVOCA DEI BENEFICIARI DEVE ESSERE COMUNICATA ALL’IMPRESA.
IL CONTRAENTE DESIGNA QUALI BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI IN CASO DI DECESSO DELL’ASSICURATO PRIMA DELLA DATA DI SCADENZA DEL CONTRATTO (DA COMPILARE QUALORA IL CONTRAENTE NON DESIDERASSE INDICARE I BENEFICIARI NOMINATIVAMENTE).
IL CONTRAENTE ESCLUDE, PRIMA DELL'EVENTO, L'INVIO DI COMUNICAZIONI AI BENEFICIARI SE INDICATI IN FORMA NOMINATIVA?
SI NO
IN CASO DI SPECIFICHE ESIGENZE DI RISERVATEZZA, IL CONTRAENTE DESIGNA QUALE REFERENTE TERZO DIVERSO DAI BENEFICIARI:
COGNOME E NOME | INDIRIZZO | CAP | COMUNE DI RESIDENZA |
A CUI L’IMPRESA POTRÀ FARE RIFERIMENTO IN CASO DI DECESSO DELL’ASSICURATO.
PROPOSTA/POLIZZA EMESSA | A | IL |
IL PRESENTE DOCUMENTO È EMESSO IN FORMA CARTACEA OVVERO, PREVIO SPECIFICO CONSENSO DEL CONTRAENTE RACCOLTO DAL DISTRIBUTORE, SOTTO FORMA DI DOCUMENTO INFORMATICO TALE DA SODDISFARE I REQUISITI DELLA FORMA SCRITTA NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA VIGENTE.
La sottoscrizione della presente Proposta/Polizza può avvenire mediante firma autografa apposta dal Contraente e, ove persona diversa, dall’Assicurato sul documento cartaceo ovvero mediante firma elettronica avanzata, messa a disposizione dal distributore, apposta su tablet. Il contratto si considera perfezionato nel momento in cui, sottoscritta la presente Proposta/Polizza, l’importo del premio al perfezionamento viene corrisposto dal Contraente.
AUTORIZZAZIONE AD ADDEBITO SU CONTO CORRENTE
Il Contraente con la presente sottoscrizione autorizza espressamente la Banca ad addebitare sul conto corrente il cui codice IBAN è indicato a pagina 1 del presente modulo l’importo del premio pattuito, senza necessità per la Banca stessa di inviare la relativa contabile di addebito.
A tal fine dichiara di essere consapevole e di accettare che la Banca eseguirà l’addebito solo se il conto corrente avrà un saldo disponibile e sufficiente a coprire per l’addebito l’intero importo del premio e che, altrimenti, non verrà eseguito in parte.
Ai sensi del D. Lgs. n. 209/2005, nella fase che precede il perfezionamento del contratto, il Contraente ha sempre la facoltà di revocare la proposta. In tale ipotesi Bipiemme Vita S.p.A. è tenuta alla restituzione delle somme eventualmente già pagate dal Contraente entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca.
DIRITTO DI RECESSO DEL CONTRAENTE
Ai sensi del D. Lgs. n. 209/2005, il Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dalla data di perfezionamento. In tal caso entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, completa della documentazione indicata nelle Condizioni di Assicurazione, Bipiemme Vita S.p.A., rimborsa al Contraente una somma pari al premio versato, al netto dell’importo indicato alla voce “Spese” riportato in seconda pagina.
Il Contraente dichiara di aver ricevuto il Documento contenente le informazioni chiave, il Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo, le Condizioni di Assicurazione comprensive del Glossario e del regolamento della Gestione Interna Separata.
Il Contraente dichiara di aver compreso e di accettare le Condizioni di Assicurazione e, con il consenso dell’Assicurato (se persona diversa), di voler stipulare il presente contratto di assicurazione.
Il Contraente dichiara di approvare espressamente i seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione: articolo 2 “Prestazioni assicurate”, articolo 3 “Limitazioni ed esclusioni”, articolo 4 “Premi e versamenti aggiuntivi”, articolo 5 “Conclusione, perfezionamento e durata del contratto”, articolo 6 “Diritto di recesso”, articolo 8 “Riscatto”, articolo 12 “Beneficiari” e articolo 13 “Documentazione richiesta e pagamenti da parte dell’Impresa”.
Firma del Contraente
DICHIARAZIONI DELL’ASSICURATO (se persona diversa dal Contraente)
L’Assicurato (se persona diversa dal Contraente) in base al disposto dell’articolo 1919 del codice civile dà il consenso alla conclusione del presente contratto di assicurazione.
Firma dell’Assicurato
(se persona diversa dal Contraente)
Per Assicurati minorenni o incapaci
il Tutore o il Genitore esercente la Potestà
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il Contraente e l’Assicurato dichiarano di aver ricevuto l’Informativa in materia di protezione dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo n. 679/2016 e di prendere atto che il trattamento dei dati personali, anche “particolari”, propri o di terzi, conferiti in sede di stipula del contratto è obbligatorio per l’adempimento degli obblighi precontrattuali e contrattuali.
Inoltre, con riferimento alle ulteriori finalità di cui all’Informativa, ed in particolare per le attività di marketing, per l’invio di comunicazioni commerciali e per lo svolgimento di iniziative promozionali relative a prodotti e/o servizi assicurativi offerti da Bipiemme Vita S.p.A. o da società appartenenti al Gruppo assicurativo Bipiemme Vita,
□ ACCONSENTONO □ NON ACCONSENTONO
al trattamento dei propri dati personali, ivi compresi l'indirizzo di posta elettronica ed il numero di telefono cellulare.
Firma del Contraente
Firma dell’Assicurato
(se persona diversa dal Contraente)
Polizza emessa sulla base delle Condizioni di Assicurazione e delle dichiarazioni rilasciate dal Contraente e dall’Assicurato.
Bipiemme Vita S.p.A.
L’Amministratore Delegato
SPAZIO RISERVATO AL DISTRIBUTORE
Il sottoscritto incaricato della Banca:
- attesta l’autenticità delle firme apposte sul presente modulo e la corretta identificazione del Contraente (anche ai sensi della normativa Antiriciclaggio);
- attesta che, a fronte del pagamento del premio relativo al presente contratto, è stato disposto l’addebito sul conto corrente indicato in prima pagina.
Numero di matricola e firma dell’Operatore
INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE E SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo n. 679/2016)
Gentile Cliente, desideriamo informarLa che Bipiemme Vita S.p.A. (di seguito “Impresa”) per l’instaurazione e l’esecuzione del rapporto assicurativo dovrà raccogliere ed utilizzare alcuni dati che La riguardano. Nel rispetto della vigente normativa, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016 (“GDPR”), Le rilasciamo pertanto le seguenti
informazioni:
A. NATURA DEI DATI TRATTATI, FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
I Suoi dati personali (anagrafici, fiscali, di natura economica, eventualmente anche relativi alla Sua salute, biometrici, genetici, giudiziari) comunicati direttamente da Lei o reperiti dall’Impresa da fonti pubbliche, siti web o da soggetti terzi, quali società di informazione commerciale e creditizia o di servizi, tramite banche dati, elenchi tematici o settoriali, nonché gli eventuali dati personali riferiti a soggetti terzi da Lei comunicati (di seguito anche i “Dati Personali”) saranno raccolti e trattati dall’Impresa per le finalità di seguito riportate.
Nel caso in cui Lei comunichi all’Impresa Dati Personali riferiti a soggetti terzi (come, ad esempio, nel caso di Beneficiari indicati in forma nominativa o di indicazione di un Referente Terzo) sarà Sua cura consegnare copia della presente informativa a tali soggetti.
A.1 FINALITÀ CONNESSE ALLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI E ALLA GESTIONE ED ESECUZIONE DEL RAPPORTO ASSICURATIVO/CONTRATTUALE
Il conferimento dei Dati Personali necessari per prestare i servizi richiesti ed eseguire i contratti (ivi compresi gli atti in fase precontrattuale) non è obbligatorio, ma il rifiuto a fornire tali Dati Personali comporta l’impossibilità di instaurare, proseguire e/o ottenere le prestazioni contrattuali inerenti al rapporto assicurativo. A titolo esemplificativo, rientra in tale tipologia il trattamento di Dati Personali effettuato per:
- attività preliminari (quali la stesura di preventivi);
- stipula di polizze assicurative, raccolta dei premi, gestione del rapporto assicurativo;
- liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni;
- attività statistico-tariffarie e di profilazione della clientela.
A.2 ADEMPIMENTO A PRESCRIZIONI NORMATIVE NAZIONALI E COMUNITARIE
Il trattamento dei Suoi Dati Personali per adempiere a prescrizioni normative è obbligatorio e non è richiesto il Suo consenso.
Il trattamento è obbligatorio, ad esempio, quando è prescritto dalla normativa antiriciclaggio, fiscale, anticorruzione, di prevenzione delle frodi nei servizi assicurativi o per adempiere a disposizioni o richieste dell’autorità di vigilanza e controllo (ad esempio la normativa in materia di antiriciclaggio e di finanziamento del terrorismo impone la profilazione del rischio di riciclaggio e del confronto con liste pubbliche a contrasto del terrorismo internazionale e la comunicazione dei dati agli intermediari al solo fine di perseguire le finalità connesse all’applicazione della disciplina antiriciclaggio; la regolamentazione IVASS e la Direttiva Europea sulla distribuzione assicurativa (IDD) richiedono la valutazione dell’adeguatezza del contratto offerto per l’intero corso di vita dello stesso; la normativa inerente alla prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo, con specifico riferimento al
furto d’identità, richiede la comunicazione dei dati ai fini dell’alimentazione del relativo archivio
centrale automatizzato - SCIPAFI).
A.3 LEGITTIMO INTERESSE DEL TITOLARE
Il trattamento dei Dati Personali è necessario per perseguire un legittimo interesse dell’Impresa, ossia:
- per svolgere l’attività di prevenzione delle frodi assicurative;
- per la gestione del rischio assicurativo a seguito della stipula di un contratto di assicurazione (a mero titolo esemplificativo la gestione dei rapporti con i coassicuratori e/o riassicuratori);
- per perseguire eventuali ed ulteriori legittimi interessi. In quest’ultimo caso l’Impresa potrà trattare i Suoi Dati Personali solo dopo averla informata e aver appurato che il perseguimento dei propri interessi legittimi o di quelli di terzi non comprometta i Suoi diritti e le Sue libertà fondamentali e non è richiesto il Suo consenso.
A.4 FINALITÀ CONNESSE AD ATTIVITÀ PROMOZIONALI E/O DI MARKETING
L’Impresa può chiedere il consenso al trattamento dei Suoi dati personali al fine conoscere il gradimento in ordine alla qualità dei servizi offerti, rilevare i Suoi fabbisogni assicurativi e tenerLa aggiornato sulle nuove proposte commerciali e/o attività promozionali promosse dall’Impresa o da società del gruppo di appartenenza della stessa, anche tramite questionari, posta ordinaria, telefono, messaggi del tipo sms o di altro tipo.
Tali finalità sono connesse, ma non indispensabili, alle finalità di cui alla lettera A.1 della presente informativa.
Il consenso ai trattamenti in questione è facoltativo e il Suo eventuale rifiuto non produrrà alcun effetto circa la possibilità di instaurare, proseguire e/o ottenere le prestazioni contrattuali inerenti al rapporto assicurativo.
B. MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I Dati Personali saranno trattati con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate al conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa, attraverso idonee modalità e procedure che comportano anche l’utilizzo di strumenti informatici e telematici o comunque automatizzati nonché con l'impiego di algoritmi dedicati.
All’interno dell’Impresa i dati saranno trattati da personale dipendente e/o collaboratore appositamente designato, nell’ambito delle rispettive funzioni ed in conformità alle istruzioni ricevute, così da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti.
Per talune attività l’Impresa potrà utilizzare soggetti terzi che, sempre secondo le istruzioni impartite e
nel rispetto delle misure di sicurezza previste, svolgeranno compiti di natura tecnica e organizzativa.
I Suoi dati saranno conservati per un periodo di tempo compatibile con l'assolvimento degli obblighi di legge e di quelli contrattuali.
C. COMUNICAZIONE DEI DATI A SOGGETTI TERZI
I Dati Personali potranno essere comunicati, per quanto di loro rispettiva e specifica competenza a soggetti terzi pubblici o privati, appartenenti al settore assicurativo o ad esso correlati che concorrono nella costituzione della c.d. “catena assicurativa”.
L’elenco aggiornato dei soggetti costituenti la c.d. “catena assicurativa” potrà essere da Lei richiesto contattando il Responsabile della Protezione dei Dati, ai recapiti indicati alla lettera D della presente informativa.
I Dati Personali, inoltre, potranno essere comunicati per finalità amministrative e contabili a società controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c..
Nell’ambito delle finalità indicate nella presente informativa e nel rispetto delle norme e degli accordi internazionali vigenti, Le comunichiamo che i Suoi dati personali potranno essere trasferiti verso Paesi membri dell'Unione Europea.
D. DIRITTI DELL’INTERESSATO
In qualsiasi momento, avrà il diritto di chiedere:
- la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano e la loro natura;
- l'aggiornamento o la rettifica in caso di inesattezza;
- le finalità e modalità del trattamento;
- in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, la logica applicata al trattamento;
- la cancellazione (“diritto all’oblio”), la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati trattati;
- la portabilità dei dati trattati, ossia ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile i dati personali forniti.
Sarà Suo diritto, inoltre, revocare in qualsiasi momento il conferimento al trattamento dei Suoi dati, nel rispetto degli obblighi di legge e secondo le modalità previste dal GDPR.
E. TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del trattamento è Bipiemme Vita S.p.A., Xxx X. Xxxxxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxx.