bpmvita accumula
bpmvita accumula
Contratto di assicurazione a vita intera a premi unici ricorrenti con rivalutazione annua del capitale assicurato
e prestazione aggiuntiva in caso di decesso da infortunio.
(Tariffa 11AC)
Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Scheda Sintetica,
la Nota Informativa e le Condizioni di Assicurazione.
Il presente Fascicolo Informativo contenente la Scheda Sintetica, Nota Informativa, le Condizioni di Assicurazione, comprensive del regolamento della Gestione Separata, il Glossario, il fac simile del modulo di Proposta/Polizza e l’informativa sul trattamento dei dati personali, deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della Proposta/Polizza.
Modello 11AC/B17 BPMVITA S.p.A.
Gruppo Covéa
Il presente Fascicolo Informativo è stato redatto nel mese dicembre 2017 e i dati in esso contenuti sono aggiornati al 15/12/2017
Scheda Sintetica
bpmvita accumula
Contratto di assicurazione a vita intera a premi unici ricorrenti con rivalutazione annua del capitale assicurato e prestazione aggiuntiva in caso di decesso da infortunio
(Tariffa 11AC)
Il contenuto della presente Scheda Sintetica non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS
ATTENZIONE: LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO
La presente Scheda Sintetica è volta a fornire al Contraente un’informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi presenti nel contratto e deve essere letta congiuntamente alla Nota Informativa
1. INFORMAZIONI GENERALI
1.a) Impresa di assicurazione
Bipiemme Vita S.p.A. è una Impresa di Assicurazione italiana, capogruppo del Gruppo assicurativo Bipiemme Vita, appartenente al più ampio Gruppo Covéa ed è soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Covéa Société de Groupe d’Assurance Mutuelle SGAM.
1.b) Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa
Sulla base dei dati relativi all’ultimo bilancio approvato alla data di redazione del presente fascicolo, relativo all’esercizio 2016, il patrimonio netto di Bipiemme Vita S.p.A. è pari a € 271.121.447 di cui il capitale sociale ammonta a € 179.125.000 e il totale delle riserve patrimoniali a € 92.016.447.
Si rammenta che a seguito dell’entrata in vigore della Direttiva Solvency (Direttiva Quadro 2009/138/UE che riporta i principi fondamentali del nuovo regime e Regolamento 2015/35/UE che reca previsioni di dettaglio sul nuovo regime, di recente modificato dal Regolamento delegato UE 2016/467), la Compagnia ha calcolato i nuovi ratio patrimoniali conformemente alla disciplina di settore. In particolare il Solvency Capital Requirement Ratio calcolato sulla base dei dati ad oggi disponibili è pari a 272%, mentre il Minimum Capital Requirement Ratio è pari a 605%.
Il Solvency Capital Requirement (SCR) deve riflettere e misurare il livello di capitale che consente all’impresa di assicurazione di assorbire significative perdite inattese e fornire una ragionevole sicurezza agli assicurati. Rappresenta il capitale che deve esser detenuto dall’impresa di assicurazione per garantire che la stessa sia in grado di soddisfare tutti gli impegni esistenti (e a quelli che si presuppone vengano assunti nei 12 mesi successivi) su un dato orizzonte temporale con un predefinito livello di confidenza (un anno e 140%).
Il Minimum Capital Requirement (MCR) rappresenta il livello di capitale minimo al di sotto del quale l’operatività di un’impresa assicurativa presenta un rischio inaccettabile per gli assicurati, tale da rendere necessari interventi di Vigilanza più gravi.
1.c) Denominazione del contratto
Il nome commerciale del contratto è: bpmvita accumula
1.d) Tipologia del contratto
bpmvita accumula è un contratto di assicurazione a vita intera a premi unici ricorrenti con rivalutazione annua del capitale assicurato e prestazione aggiuntiva in caso di decesso da infortunio.
Le prestazioni assicurate dal presente contratto sono contrattualmente garantite dall’Impresa e si rivalutano annualmente in base al rendimento di una gestione separata di attivi.
1.e) Durata
Il contratto è a vita intera e la sua durata coincide con la vita dell’Assicurato.
Il contratto, previa la corresponsione del premio al perfezionamento e la sottoscrizione del modulo di proposta/polizza da parte del Contraente, è in vigore nell’arco di tempo che intercorre tra le ore ventiquattro della data di decorrenza delle garanzie e la data di decesso dell’Assicurato, fatta salva la sua anticipata risoluzione nelle ipotesi previste dalle Condizioni di Assicurazione.
È possibile esercitare il diritto di riscatto decorso un anno dalla data di decorrenza delle garanzie.
1.f) Pagamento dei premi
A fronte del pagamento delle prestazioni assicurate, è dovuta una serie di premi periodici anticipati, o premi unici ricorrenti, pagabili, con cadenza annuale o mensile in funzione della scelta effettuata dal Contraente alla sottoscrizione del contratto, fintanto che l’Assicurato sia in vita.
Il pagamento del premio previsto al perfezionamento del contratto deve essere corrisposto alla data di decorrenza delle garanzie. I premi successivi ad ogni ricorrenza anniversaria annuale di detta data di decorrenza.
L’importo di ciascun premio pagabile con cadenza annuale non potrà essere inferiore a € 600,00, mentre l’importo di ciascun premio pagabile con cadenza mensile non potrà essere inferiore a € 50,00.
In qualsiasi momento nel corso della durata contrattuale, il Contraente può versare premi aggiuntivi, ciascuno dei quali di importo non inferiore a € 50,00.
Il presente contratto non prevede meccanismi di adeguamento automatico dei premi.
2. CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO
bpmvita accumula è un contratto indicato per i risparmiatori che desiderano investire capitali, anche modesti, beneficiando di una partecipazione agli utili realizzati da una gestione separata di attivi denominata BPM Consolida.
bpmvita accumula consente di variare la cadenza di pagamento e l’ammontare dei premi, con la possibilità anche di sospenderne i versamenti ed eventualmente riprenderli successivamente alla sospensione, nel rispetto dei limiti stabiliti dalle Condizioni di Assicurazione.
Una parte dei premi versati dal Contraente viene utilizzata dall’Impresa per far fronte ai costi di gestione ed acquisizione del contratto e alla copertura del rischio di morte da infortunio dell’Assicurato, di conseguenza, il capitale liquidabile al verificarsi degli eventi previsti dal contratto è il risultato della capitalizzazione delle somme versate, al netto di detti costi.
Si rinvia al progetto esemplificativo dello sviluppo delle prestazioni e del valore di riscatto contenute nella sezione E della Nota Informativa per la comprensione del meccanismo di partecipazione agli utili.
L’Impresa è tenuta a consegnare il Progetto Esemplificativo elaborato in forma personalizzata al più tardi al momento in cui il Contraente è informato che il contratto è concluso.
3. PRESTAZIONI ASSICURATIVE E GARANZIE OFFERTE
Il contratto prevede le seguenti tipologie di prestazioni:
a) Prestazione in caso di decesso
Capitale | al decesso dell’Assicurato è previsto il pagamento, del capitale assicurato rivalutato fino alla data di decesso ai Beneficiari designati dal Contraente |
b) Coperture complementari
Capitale | qualora il decesso dell’Assicurato fosse stato causato da infortunio è prevista una maggiorazione delle prestazioni liquidabili |
c) Opzioni contrattuali
Rendite | il contratto, decorso almeno un anno dalla data di decorrenza consente, in caso di riscatto totale, la conversione del valore di riscatto in una rendita vitalizia |
Il contratto garantisce una rivalutazione annua minima delle prestazioni assicurate pari allo 0,0% (la rivalutazione annua delle prestazioni non può di conseguenza risultare mai negativa).
Le partecipazioni agli utili eccedenti la predetta misura minima di rivalutazione contrattualmente garantita, una volta dichiarate al Contraente, risultano definitivamente acquisite sul contratto.
In caso di riscatto il Contraente potrebbe ricevere un importo inferiore ai versamenti effettuati.
Maggiori informazioni sono fornite in Nota Informativa alla sezione B. In ogni caso le coperture assicurative ed i meccanismi di rivalutazione delle prestazioni sono regolati dagli articoli 2 e 7 delle Condizioni di Assicurazione.
4. COSTI
L’Impresa, al fine di svolgere l’attività di collocamento e di gestione dei contratti e di incasso dei premi, preleva dei costi secondo la misura e le modalità dettagliatamente illustrate in Nota Informativa alla sezione C.
I costi gravanti sui premi e quelli prelevati dalla gestione separata riducono l’ammontare delle prestazioni.
Per fornire un’indicazione complessiva dei costi che gravano a vario titolo sul contratto viene di seguito riportato l’indicatore sintetico “Costo percentuale medio annuo” che indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il tasso di rendimento del contratto rispetto a quello di una analoga operazione non gravata da costi.
Il predetto indicatore ha una valenza orientativa in quanto calcolato su parametri prefissati.
Il costo percentuale medio annuo (CPMA) è calcolato con riferimento al premio della prestazione principale e non tiene pertanto conto dei premi delle coperture complementari e/o accessorie. Il costo percentuale medio annuo in caso di riscatto nei primi anni di durata contrattuale può risultare significativamente superiore al costo riportato in corrispondenza del 5° anno.
Indicatore Sintetico “Costo percentuale medio annuo” Ipotesi adottate:
Gestione separata: BPM Consolida Età: indifferente
Sesso: indifferente
Tasso annuo di rendimento degli attivi: 2%
Premio €: | 1.200.000 | Premio €: | 1.500.000 | Premio €: | 3.000.000 | ||
Anni trascorsi | CPMA | Anni trascorsi | CPMA | Anni trascorsi | CPMA | ||
5 | 1,90% | 5 | 1,90% | 5 | 1,90% | ||
10 | 1,54% | 10 | 1,54% | 10 | 1,54% | ||
15 | 1,40% | 15 | 1,40% | 15 | 1,40% | ||
20 | 1,33% | 20 | 1,33% | 20 | 1,33% | ||
25 | 1,28% | 25 | 1,28% | 25 | 1,28% |
Il Costo percentuale medio annuo, per questa tipologia contrattuale è indipendente dal sesso e dall'età dell’Assicurato.
5. ILLUSTRAZIONE DEI DATI STORICI DI RENDIMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA
In questa sezione è rappresentato il tasso di rendimento realizzato dalla gestione separata BPM Consolida negli ultimi 5 anni ed il corrispondente tasso di rendimento minimo riconosciuto agli Assicurati.
Il dato è confrontato con il tasso di rendimento medio dei titoli di Stato e con l’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai.
L’informativa viene prodotta in base alla seguente rappresentazione esemplificativa:
Anno* | Rendimento realizzato dalla gestione separata | Rendimento minimo riconosciuto agli assicurati | Rendimento medio dei titoli di Stato e delle obbligazioni | Inflazione |
2012 | 3,48% | 2,08% | 4,64% | 2,97% |
2013 | 4,10% | 2,58% | 3,35% | 1,17% |
2014 | 3,29% | 1,93% | 2,08% | 0,21% |
2015 | 2,64% | 1,34% | 1,19% | -0,17% |
2016 | 2,35% | 2,05% | 0,91% | 0,09% |
*Anno: riferito al periodo compreso tra il mese di novembre dell’anno precedente a quello indicato e il mese di ottobre dell’anno indicato
Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri
6. DIRITTO DI RIPENSAMENTO
Il Contraente ha la facoltà di revocare la proposta/polizza o di recedere dal contratto. Per le relative modalità leggere la sezione D della Nota Informativa.
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Bipiemme Vita S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Scheda Sintetica.
Il Rappresentante legale Xxxxxxxx Xxxxx
bpmvita accumula – Tariffa 11AC
Modello 11AC/B17
Nota Informativa
bpmvita accumula
Contratto di assicurazione a vita intera a premi unici ricorrenti con rivalutazione annua del capitale assicurato e prestazione aggiuntiva in caso di decesso da infortunio
(Tariffa 11AC)
La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS
Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione del contratto
A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
1 – Informazioni generali
Bipiemme Vita S.p.A. è la Società Capogruppo del Gruppo assicurativo Bipiemme Vita, iscritto all’Albo dei gruppi assicurativi al n. 045.
Bipiemme Vita S.p.A. appartiene al Gruppo Covéa ed è soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Covéa Société de Groupe d’Assurance Mutuelle SGAM.
Sede legale e direzione generale: | xxx xxx Xxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx - Xxxxxx |
Recapito telefonico: | 02 -77.00.24.05 |
Sito internet: | |
Indirizzo di posta elettronica: | |
Indirizzo di posta elettronica certificata: |
Bipiemme Vita S.p.A. è stata autorizzata dall’IVASS all’esercizio dell’attività assicurativa con D.M. 17/3/1994 (G.U. n. 68 del 23/03/1994) esteso con provvedimenti ISVAP n. 1208 del 07/07/1999 (G.U. n. 164 del 15/07/1999) e n. 2023 del 24/01/02 (G.U. n. 31 del 06/02/2002).
Bipiemme Vita S.p.A. è iscritta alla Sezione I dell’Albo delle Imprese di assicurazione al n. 1.00116.
B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE
2 – Prestazioni assicurative e garanzie offerte
bpmvita accumula (tariffa 11AC) è un contratto di assicurazione a vita intera a premi unici ricorrenti con rivalutazione annua del capitale assicurato e prestazione aggiuntiva in caso di decesso da infortunio.
La durata del contratto coincide con la vita dell’Assicurato.
L’assicurazione, sempre che sia stato corrisposto il premio al perfezionamento del contratto è in vigore nell’arco di tempo che intercorre tra le ore ventiquattro della decorrenza delle garanzie e la data di decesso dell’Assicurato, fatta salva la sua anticipata risoluzione nelle ipotesi previste dalle Condizioni di Assicurazione.
Il contratto prevede le seguenti prestazioni assicurative:
a) Prestazione in caso di decesso
Capitale | al decesso dell’Assicurato è previsto il pagamento, del capitale assicurato rivalutato fino alla data di decesso ai Beneficiari designati dal Contraente |
b) Coperture complementari
Capitale | qualora il decesso dell’Assicurato fosse stato causato da infortunio è prevista la liquidazione di un importo aggiuntivo pari alla sommatoria dei premi corrisposti fino alla data di decesso, al netto dei riscatti parziali effettuati fino alla data di decesso stessa. Qualora il decesso dell’Assicurato fosse provocato dalle conseguenze di un infortunio determinatosi a seguito di un incidente stradale, l’ammontare dell’importo aggiuntivo raddoppia |
c) Opzioni contrattuali
Rendite | il contratto, decorso almeno un anno dalla data di decorrenza consente, in caso di riscatto totale, la conversione del valore di riscatto in una rendita vitalizia |
Si rinvia agli articoli 2, 5 e 7 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
Una parte dei premi versati dal Contraente viene utilizzata dall’Impresa per far fronte ai costi di gestione ed acquisizione del contratto e alla copertura del rischio di morte da infortunio, pertanto tale parte non concorre alla formazione del capitale che sarà pagato al verificarsi degli eventi previsti dal contratto. Il capitale liquidabile a fronte degli eventi previsti dal contratto è il risultato della capitalizzazione dei premi versati al netto dei costi.
I risultati economici del contratto qui descritto sono collegati ai rendimenti finanziari realizzati da BPM Consolida, una gestione separata di attivi.
Il contratto descritto nella presente Nota Informativa garantisce una rivalutazione del capitale assicurato non inferiore allo 0,0% annuo.
Le partecipazioni agli utili realizzati dalla gestione separata eccedenti la predetta misura minima contrattualmente garantita, una volta dichiarate al Contraente, risultano definitivamente acquisite sul contratto.
3 – Premi
L’assicurazione prevede il pagamento di una serie di premi periodici anticipati pagabili, a partire dalla data di decorrenza del contratto e fintanto che l’Assicurato sia in vita, con cadenza annuale o con cadenza mensile in funzione delle esigenze e delle scelte effettuate dal Contraente.
L’importo di ciascun premio annuale non potrà essere inferiore a € 600,00, mentre l’importo di ciascun premio mensile non potrà essere inferiore a € 50,00.
In ogni momento è possibile effettuare il versamento di premi aggiuntivi di importo non inferiore a € 50,00 ciascuno.
Al fine di garantire l’equilibrio e la stabilità della gestione separata, ogni singolo Contraente - o più Contraenti collegati a un medesimo soggetto anche attraverso rapporti partecipativi - non può versare un cumulo di premi superiore a € 2.000.000,00 sul presente contratto o su altri collegati alla medesima gestione separata nell’arco di ciascun anno solare.
Inoltre la sommatoria complessiva della “posizione” di ciascun Contraente e o più Contraenti collegati, sulla gestione separata, considerando tutti gli importi versati nel tempo al netto dei premi corrispondenti a liquidazioni già effettuate, non deve essere superiore a € 5.000.000,00.
La scelta effettuata dal Contraente di corrispondere rate mensili in luogo del pagamento annuale non comporta costi aggiuntivi rispetto a quanto indicato al seguente punto 5.
Il contratto descritto nella presente Nota Informativa matura un valore di riscatto dopo un anno dalla decorrenza delle garanzie.
Il contratto descritto nella presente Nota Informativa non prevede meccanismi automatici di adeguamento del premio.
Nel corso della durata contrattuale è facoltà del Contraente:
(a) variare la cadenza del pagamento dei premi con il vincolo che tale cadenza sia comunque annuale o mensile;
(b) variare l’ammontare dei premi con il vincolo che il loro importo non sia inferiore a € 50,00 ciascuno se la cadenza di pagamento è mensile, oppure € 600,00 ciascuno se la cadenza di pagamento è annuale;
(c) sospendere il pagamento dei premi;
(d) riprendere il pagamento dei premi ad una qualsiasi ricorrenza anniversaria della data di decorrenza del contratto, annuale o mensile, successiva a quella di sospensione;
Per esercitare quanto previsto ai precedenti punti il Contraente deve inviare richiesta scritta alla Compagnia con un preavviso di almeno novanta giorni.
Ogni versamento viene effettuato mediante addebito sul conto corrente intrattenuto dal Contraente presso la Banca Intermediaria.
Nel caso in cui il Contraente concludesse il proprio rapporto con la Banca Intermediaria, ha comunque il diritto a proseguire il contratto assicurativo. In questa ipotesi i versamenti dovranno essere effettuati mediante bonifico a favore di Bipiemme Vita S.p.A., sul conto corrente bancario che la Compagnia indicherà, previa richiesta scritta da parte del Contraente. Quale giorno di pagamento si considererà quello dell’accredito di ciascun versamento sul conto corrente bancario della Compagnia.
Si rinvia all’articolo 4 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
Il Contraente, prima della sottoscrizione del contratto, deve valutare con particolare attenzione l’impegno che sta assumendo, sia in termini di durata che di entità del premio.
4 – Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili
I risultati economici del contratto qui descritto sono direttamente collegati ai rendimenti finanziari realizzati da BPM Consolida, le cui attività sono separate dalle altre attività della Compagnia e disciplinate dal “Regolamento della gestione separata BPM Consolida”, che costituisce parte integrante delle Condizioni di Assicurazione.
I premi versati dal Contraente, al netto dei costi illustrati alla seguente sezione C, confluiscono nella gestione separata e vengono investiti dalla Compagnia in attività mobiliari (titoli di stato, obbligazioni, azioni ecc.) producendo un risultato finanziario ovvero il rendimento della gestione.
La Compagnia, ad ogni ricorrenza annuale della data di decorrenza del contratto, attribuisce alle prestazioni assicurate la misura di rivalutazione, ovvero la misura annua di partecipazione al risultato finanziario di BPM Consolida.
Il risultato finanziario annuale della gestione utile per la quantificazione della misura di rivalutazione da attribuire al contratto, è determinato in base ai dodici rendimenti mensili realizzati dalla gestione separata in ciascun esercizio di competenza ovvero nei dodici periodi di osservazione intercorrenti tra il mese di novembre e il mese di ottobre successivo.
La misura di rivalutazione da imputare al capitale assicurato, si ottiene sottraendo 1,30% al rendimento finanziario della gestione realizzato in ciascun esercizio di competenza annuale, oltre all’eventuale commissione di overperformance pari al 20% della differenza, se positiva, tra il rendimento finanziario della gestione e 3%.
Il rendimento finanziario realizzato da BPM Consolida in ciascun periodo di osservazione mensile non potrà mai essere negativo. La misura di rivalutazione una volta dichiarata, si consolida e il beneficio finanziario ottenuto viene definitivamente acquisito da parte del Contraente.
La correttezza del risultato finanziario e dei conseguenti tassi di rendimento sono sottoposti a verifica contabile da parte di una società di revisione.
Si rinvia all’articolo 7 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
Gli effetti del meccanismo di rivalutazione delle prestazioni e del valore di riscatto sono illustrati alla seguente sezione E.
La Compagnia si impegna a consegnare al Contraente, al più tardi al momento in cui il contratto è concluso, il Progetto Esemplificativo, elaborato in forma personalizzata.
C. INFORMAZIONI SU COSTI, SCONTI E REGIME FISCALE
5 – Costi
5.1 – Costi gravanti direttamente sul Contraente
Gli importi effettivamente investiti che determinano l’ammontare delle prestazioni assicurate si calcolano riducendo i premi corrisposti del costo della copertura per il caso di decesso da infortunio e dei caricamenti.
5.1.1 – Costi gravanti sul premio
I caricamenti, pari alla misura indicata nella seguente tabella, sono la parte di ciascun premio trattenuta dalla Compagnia per far fronte ai costi relativi all’acquisizione, alla gestione del contratto.
Caricamenti | 2,20% |
Il costo della copertura per il caso di decesso da infortunio è un importo pari al premio versato, moltiplicato per il valore percentuale riportato nella tabella seguente:
Costo della copertura per il caso di decesso da infortunio | 0,18% |
5.1.2 – Costi per riscatto
Il contratto descritto nella presente Nota Informativa non prevede costi per l’operazione di riscatto.
5.2 – Costi applicati in funzione delle modalità di partecipazione agli utili
Commissioni di gestione da sottrarre al rendimento realizzato da BPM Consolida nell’ambito di ogni esercizio di competenza | 1,30% |
Commissioni di overperformance da sottrarre, se positive, al rendimento realizzato da BPM Consolida nell’ambito di ogni esercizio di competenza | 20% x (max (0% ; rendimento della gestione – 3%)) |
Il rendimento conseguito dalla gestione separata tiene conto dei proventi e degli oneri finanziari di competenza dell’esercizio, al netto dei costi inerenti l’attività di negoziazione e la certificazione rilasciata dalla società di revisione.
L’entità di tali costi è esplicitata annualmente nel rendiconto riepilogativo della gestione separata.
5.3 – Quota parte dei costi percepiti in media dall’Intermediario
In relazione ai costi illustrati ai precedenti punti nella tabella di seguito riportata si evidenzia la quota parte percepita in media dall’intermediario.
Tipologia di Costo | Quota parte percepita dall’intermediario |
Caricamenti | 90,90% |
Costo per la copertura caso morte da infortunio | 90,90% |
Commissioni di gestione da sottrarre al rendimento realizzato da BPM Consolida | 23,08% |
Commissioni di overperformance | 50% |
6 –Sconti
Avvertenza: la Compagnia si riserva la facoltà di prevedere specifici sconti a determinate categorie di soggetti, così come tempo per tempo individuate. In tal caso informazioni dettagliate sulla loro misura e sulle relative modalità di applicazione verranno messe a disposizione presso la rete di distribuzione della Compagnia medesima.
7 – Regime fiscale
Si riporta di seguito il trattamento fiscale applicabile al contratto in base alla normativa in vigore al momento della redazione della presente Nota Informativa ma non intende fornire una descrizione esaustiva di tutti i possibili aspetti fiscali che potrebbero rilevare, direttamente o indirettamente, in relazione all’acquisto delle polizze. Rimane riservata agli Assicurati ogni valutazione e considerazione più specifica relativamente al regime fiscale applicabile derivante dalla sottoscrizione del contratto di assicurazione qui descritto.
Per le somme corrisposte in dipendenza dell’assicurazione sulla vita sin qui descritta, la differenza, se positiva, tra il capitale rivalutato fino a quel momento e i premi versati è soggetta a tassazione mediante l’applicazione di una imposta sostitutiva determinata con aliquota del 26%, ridotta in proporzione alla parte del rendimento eventualmente riferibile ad investimenti in titoli di Stato ed equiparati, assoggettati a tassazione con aliquota del 12,50% (aliquota applicata secondo i criteri previsti dal Decreto Legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, e successive modificazioni, dall’Art. 2 del Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, e dagli Artt. 3 e 4 del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89).
In seguito al decesso dell’Assicurato, il capitale è esente da imposta sulle successioni.
L’imposta sostitutiva non è applicata sui proventi corrisposti a soggetti che esercitano attività d’impresa. Per i proventi corrisposti a persone fisiche o ad enti non commerciali in relazione a contratti di assicurazione sulla vita stipulati nell’ambito dell’attività commerciale, La Compagnia. non applica
l’imposta sostitutiva qualora gli interessati presentino alla stessa una dichiarazione sulla esistenza di tale requisito.
La Legge di ratifica del 18 giugno 2015, n. 95 e il decreto attuativo emanato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze in data 6 agosto 2015 finalizzato a migliorare la compliance fiscale internazionale e ad applicare la normativa F.A.T.C.A. (Foreign Account Tax Compliance Act) richiedono che la Compagnia identifichi la residenza fiscale di tutta la propria clientela non residente ed acquisiscano il codice identificativo estero, nonché inviino una comunicazione periodica tramite l’Agenzia delle Entrate italiana all’autorità erariale statunitense (Internal Revenue Service) per quanto concerne l’identificazione dei soggetti in possesso anche della residenza fiscale statunitense; negli altri casi all’Autorità fiscale del Paese presso cui il contraente detiene la residenza fiscale se diversa o aggiuntiva a quella italiana. L’identificazione avverrà attraverso la compilazione di un questionario mediante autocertificazione da parte dei contraenti, in fase di apertura di un nuovo rapporto (sottoscrizione di un contratto o cambio di contraenza su un contratto già in essere), e da parte dei beneficiari terzi delle prestazioni, in fase di richiesta di pagamento delle prestazioni maturate. Nel caso in cui vengano rilevate incongruenze nei dati forniti, la Compagnia si riserverà di richiedere ulteriori informazioni all’interessato volte a confermare o confutare gli eventuali indizi di residenza fiscale negli Stati Uniti d’America o in altro Paese aderente ai protocolli internazionali OCSE (AEOI – Authomatic Exchange of Information) e comunitari (Direttiva 2014/107/UE o DAC2)
La Compagnia si riserva altresì la facoltà di richiedere una nuova autocertificazione ogni qual volta intervengano, nel corso del contratto, elementi nuovi rispetto a quelli dichiarati in precedenza.
Si rinvia all’articolo 17 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
D. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
8 – Modalità di perfezionamento del contratto
Si rinvia all’articolo 5 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio delle modalità di perfezionamento del contratto e la decorrenza delle coperture assicurative.
9 – Risoluzione del contratto per sospensione del pagamento dei premi
La tipologia contrattuale descritta nella presente Nota Informativa non prevede la risoluzione del contratto per sospensione del pagamento dei premi
10 – Riscatto e riduzione
Il Contraente, decorso almeno un anno dalla data di decorrenza, può chiedere la liquidazione totale o parziale delle prestazioni maturate esercitando il diritto di riscatto.
La liquidazione totale delle prestazioni assicurate per riscatto estingue il contratto definitivamente. Il riscatto parziale comporta una riduzione del capitale assicurato pari all’importo lordo riscattato.
In caso di riscatto il Contraente potrebbe ricevere un importo inferiore alle somme versate
Per le modalità di esercizio del diritto di riscatto e la determinazione del relativo valore si rinvia all’articolo 8 delle Condizioni di Assicurazione.
Nel Progetto Esemplificativo di cui alla sezione E è riportata l’evoluzione dei valori di riscatto determinati con riferimento alle ipotesi ivi considerate. I valori riferiti alle caratteristiche richieste dal Contraente saranno contenuti nel progetto personalizzato.
Il Contraente che intende richiedere informazioni sul valore di riscatto della propria assicurazione può rivolgersi a:
Bipiemme Vita S.p.A. Gestione Portafoglio
Xxx xxx Xxxxx, 0 – 00000 Xxxxxx
recapito telefonico: 02-77.00.24.05 – fax 02-77.00.51.07 indirizzo di posta elettronica: xxxx.xxxxxxxx@xxxxxxx.xx
Il Contraente in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata può inviare la richiesta anche all’indirizzo di posta elettronica certificata della Compagnia:
xxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxx@xxx.xx
Nel caso in cui il contratto sia stato dato in pegno o comunque vincolato, oppure quando il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Compagnia rispettivamente la rinuncia al potere di revoca e l’accettazione del beneficio, le operazioni di riscatto richiedono l’assenso scritto del Creditore o Vincolatario e/o del Beneficiario.
La presente tipologia contrattuale non prevede la riduzione del contratto.
11 – Revoca della proposta/polizza
Nella fase che precede la conclusione del contratto, il Contraente ha sempre la facoltà di revocare la proposta/polizza di assicurazione.
In questa ipotesi la Compagnia è tenuta alla restituzione delle somme eventualmente già pagate dal Contraente entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca.
12 – Diritto di recesso
Il Contraente ha diritto di recedere dal contratto entro trenta giorni dal momento in cui lo stesso è perfezionato.
Il contratto si considera perfezionato nel momento in cui, sottoscritta la proposta/polizza, l’importo del premio al perfezionamento viene corrisposto dal Contraente.
Per le modalità di esercizio del diritto di recesso e la quantificazione dell’ammontare liquidabile si rinvia all’articolo 6 delle Condizioni di Assicurazione.
Il recesso ha l’effetto di liberare la Compagnia ed il Contraente da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto nei tempi previsti dalle Condizioni di Assicurazione.
Nel caso in cui il contratto sia stato dato in pegno o comunque vincolato, oppure quando il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Compagnia, rispettivamente la rinuncia al potere di revoca e l’accettazione del beneficio le operazioni di recesso richiedono l’assenso scritto del Creditore o Vincolatario e/o del Beneficiario.
13 – Documentazione da consegnare alla Compagnia per la liquidazione delle prestazioni e termini di prescrizione
La Compagnia esegue i pagamenti delle somme dovute previa consegna della documentazione necessaria a verificare l’effettiva esistenza dell’obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto. L’elenco della documentazione che deve essere consegnata è riportato all’articolo 13 delle Condizioni di Assicurazione.
La Compagnia esegue tutti i pagamenti entro trenta giorni dalla data di ricevimento della documentazione completa. Decorso tale termine sono dovuti, a favore degli aventi diritto, gli interessi moratori pari al saggio legale di interesse in vigore a quel momento, a partire dal termine stesso con esclusione della risarcibilità dell’eventuale maggior danno.
I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in dieci anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda.
Decorso tale termine, la prestazione derivante dal contratto dovrà essere devoluta da parte della Compagnia allo specifico Fondo, istituito in seno al Ministero dell’Economia e delle Finanze (Legge n. 255 del 23.12.2005 e successive modificazioni e integrazioni).
Si rammenta che ANIA (Associazione Nazionale delle Imprese di Assicurazione) ha istituito un servizio gratuito che consente di verificare, in caso di decesso di un familiare, l’eventuale esistenza di una polizza di assicurazione.
A N I A
Servizio Ricerca Coperture Assicurative Vita Xxx xx Xxx Xxxxxx xx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx
Fax: 00.00.00.000
indirizzo di posta elettronica: xxxxxxx_xxxx@xxxx.xx
14 – Legge applicabile al contratto
Al contratto si applica la Legge italiana.
15 – Lingua in cui è redatto il contratto
Il contratto ed ogni documento inerente vengono redatti in lingua italiana.
16 – Reclami
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Compagnia e precisamente a:
Bipiemme Vita S.p.A. Gestione Reclami
Xxx xxx Xxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx Fax 00.00.00.00.00
Coloro i quali siano in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata possono inviare eventuali reclami anche all’indirizzo di posta elettronica certificata della Compagnia:
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo, o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi a:
I V A S S
Servizio Tutela del Consumatore Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx Fax: 00.00.00.00.00 o 00.00.00.00.00
utilizzando il Modulo predisposto dall’Istituto (scaricabile al seguente link: xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx_xxx/xxxx/X0000/Xxxxxxxx0_Xxxxx ai reclami.pdf) e corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia ovvero:
- nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
- breve descrizione del motivo di lamentela;
- copia del reclamo presentato all’Impresa di assicurazione e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.
La presentazione del reclamo all’IVASS può avvenire anche via PEC all'indirizzo:
In tal caso, per velocizzarne la trattazione, è opportuno che gli eventuali allegati al messaggio PEC siano in formato PDF.
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET.
Il sistema competente è individuabile accedendo al sito internet:
xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxx_xxxxxx/xxxxxxxxxxx-xxxxxx/xxxxxx/xxxxx_xx.xxx
In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l’attribuzione della responsabilità, si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.
Qualora una delle parti del contratto descritto nella presente Nota informativa intenda agire in giudizio per una controversia avente ad oggetto gli obblighi contrattuali dovrà preliminarmente esperire la procedura di mediazione obbligatoria prevista dal D. Lgs. n. 28/2010 e successive modificazioni ed integrazioni.
In tal caso la richiesta di mediazione, depositata presso uno degli organismi di mediazione iscritti nell’apposito registro presso il Ministero della Giustizia, dovrà essere fatta pervenire a:
Bipiemme Vita S.p.A. Servizio Legale e Societario
Xxx xxx Xxxxx 0, - 00000 Xxxxxx
anche a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo:
ovvero a mezzo fax al numero di telefono:
00.000.000.00
17 – informativa in corso di contratto
La Compagnia si impegna a trasmettere entro sessanta giorni dalla chiusura di ogni anno solare, l’estratto conto annuale della posizione assicurativa contenente le seguenti informazioni:
a) cumulo dei premi versati dal perfezionamento del contratto;
b) dettaglio dei premi versati nell’anno di riferimento;
c) l’ammontare della parte dei premi pagati a copertura del caso di morte da infortunio nell’anno di riferimento;
d) valore dei riscatti parziali rimborsati nell’anno di riferimento;
e) il valore di riscatto maturato alla data di riferimento dell’estratto conto;
f) valore della prestazione maturata alla data di riferimento;
g) il tasso annuo di rendimento della gestione separata, l’aliquota di retrocessione del rendimento riconosciuto e la corrispondente misura di rivalutazione con evidenza del rendimento minimo trattenuto dall’Impresa.
Al fine di consentire la corretta trasmissione di ogni comunicazione in corso di contratto, sarà cura del Contraente comunicare per iscritto alla Compagnia l’eventuale variazione del proprio recapito fornito all’atto della sottoscrizione della proposta/polizza.
In occasione dell’invio dell’estratto conto annuale la Compagnia si impegna, qualora, nel corso della durata del contratto, quanto riportato nella presente Nota Informativa dovesse subire variazioni anche per effetto di modifiche alla normativa, a fornire tempestivamente per iscritto al Contraente le eventuali modifiche intervenute.
18 – Conflitto di interessi
Si richiama l'attenzione del Contraente sulla circostanza che il contratto descritto nella presente Nota informativa è promosso e distribuito da Banca Popolare di Milano S.p.A. appartenente al Gruppo Bancario Banco BPM.
Il soggetto distributore ha, direttamente o indirettamente, un proprio interesse alla promozione ed alla distribuzione del contratto, sia in virtù della partecipazione detenuta da Banco BPM S.p.A. nel capitale sociale di Bipiemme Vita S.p.A., sia perché percepisce, quale compenso per l'attività di distribuzione del contratto, parte delle commissioni che Bipiemme Vita S.p.A. trattiene dai premi versati.
Si segnala che Bipiemme Vita S.p.A. può affidare la gestione patrimoniale e/o depositare gli attivi compresi nella gestione separata, a società facenti parte del Gruppo Bancario Banco BPM e/o del Gruppo Covéa, a normali condizioni di mercato e nel rispetto delle disposizioni in tema di operazioni con parti correlate.
Eventuali retrocessioni di commissioni da terze parti a Bipiemme Vita S.p.A. saranno poste a beneficio dei Contraenti ed il rendiconto annuale della gestione separata darà evidenza delle utilità ricevute e retrocesse ai Contraenti.
Si precisa che Bipiemme Vita S.p.A., nell'adempimento dei propri obblighi derivanti dal contratto, anche in presenza di conflitto di interesse, opera in modo da non arrecare pregiudizio ai Contraenti e si impegna, in ogni caso, ad ottenere per i Contraenti il miglior risultato possibile.
In particolare, la Compagnia può effettuare operazioni in cui ha, direttamente o indirettamente, un interesse in conflitto, a condizione che sia comunque assicurato un equo trattamento dei Contraenti e sia data assicurazione che l’investimento non sia gravato da alcun costo altrimenti evitabile.
La Compagnia dispone di una propria politica e di procedure operative atte a individuare e a gestire le situazioni di conflitto di interesse originate da rapporti di gruppo o da rapporti di affari propri o di Società del Gruppo.
Tramite le funzioni preposte, effettua un’attività periodica di monitoraggio sulla presenza di situazioni e/o operazioni in conflitto di interesse, in relazione sia all’offerta dei prodotti alla clientela sia all’esecuzione dei contratti con riferimento alla gestione finanziaria degli attivi a cui sono legate le prestazioni.
Qualora non sia possibile evitare situazioni in cui la Compagnia abbia in via diretta o indiretta un conflitto di interesse, la stessa ha previsto l’adozione di idonee misure organizzative volte a limitare e gestire tali conflitti operando in ogni caso in modo da non recare pregiudizio ai contraenti e nell’ottica di ottenere il miglior risultato possibile per gli stessi.
19 – Informazioni sull’area riservata del sito internet della compagnia
Il Contraente può accedere, gratuitamente e da qualsiasi postazione internet, a un’apposita Area Riservata del sito internet della Compagnia all’interno della quale sarà possibile consultare alcune informazioni concernenti la propria posizione assicurativa, tra cui:
▪ le coperture assicurative in essere;
▪ le condizioni contrattuali sottoscritte;
▪ lo stato dei pagamenti dei premi.
Il Contraente può accedere all’Area Riservata direttamente dalla home page del sito internet:
dove in un’apposita sezione può registrarsi inserendo il codice fiscale, un numero di polizza attiva, un indirizzo e-mail di riferimento, una username ed esprimendo il consenso al trattamento dei dati e all’eventuale attivazione dei messaggi pubblicitari sul proprio profilo.
Al termine della registrazione il Contraente riceverà, all’indirizzo e-mail indicato, delle credenziali provvisorie, da modificare al primo accesso, con le quali poter consultare la propria posizione assicurativa.
Nel caso di sottoscrizione di contratti in forma collettiva in cui gli Aderenti/Assicurati sostengono in tutto o in parte l’onere economico connesso al pagamento dei premi o sono portatori di un interesse alla prestazione, l’accesso all’Area Riservata è consentito anche agli stessi.
Bipiemme Vita S.p.A. garantisce la tutela della riservatezza e la protezione dei dati e delle informazioni rese disponibili nell’Area Riservata.
E. PROGETTO ESEMPLIFICATIVO DELLE PRESTAZIONI
La presente elaborazione viene effettuata in base ad una predefinita combinazione di premio, durata e periodicità di versamenti ma non è influenzata dal sesso e dall’età dell’Assicurato.
Gli sviluppi delle prestazioni rivalutate e del valore di riscatto di seguito riportati sono calcolati sulla base di due diversi valori:
A) il tasso di rendimento minimo garantito contrattualmente;
B) una ipotesi di rendimento annuo costante stabilito dall’IVASS e pari, al momento di redazione del presente progetto, al 2,0%.
I valori sviluppati in base al tasso minimo garantito rappresentano le prestazioni certe che l’Impresa è tenuta a corrispondere, laddove il contratto sia in regola con il versamento dei premi, in base alle Condizioni di Assicurazione e non tengono pertanto conto di ipotesi su future partecipazioni agli utili.
I valori sviluppati in base al tasso di rendimento stabilito dall’IVASS sono meramente indicativi e non impegnano in alcun modo l’Impresa.
Non vi è infatti nessuna certezza che le ipotesi di sviluppo delle prestazioni applicate si realizzeranno effettivamente. I risultati conseguibili dalla gestione degli investimenti potrebbero discostarsi dalle ipotesi di rendimento impiegate.
SVILUPPO DEI PREMI, DELLE PRESTAZIONI E DEI VALORI DI RISCATTO IN BASE A:
A) TASSO DI RENDIMENTO MINIMO GARANTITO
Tasso di rendimento minimo garantito: | 0% |
Cadenza di pagamento dei premi : | annuale |
Durata ipotetica: | 20 anni |
Età e sesso dell’Assicurato: | indifferenti |
Pagamento di un premio ricorrente annuo costante di: | € 1.200,00 |
Xxxx trascorsi | Cumulo dei premi annui | Capitale assicurato rivalutato valori a fine anno | Valore di riscatto valori a fine anno | Capitale assicurato in caso di decesso valori a fine anno | Capitale assicurato in caso di decesso da infortunio valori a fine anno | Capitale assicurato in caso di decesso da infortunio stradale valori a fine anno |
1 | 1.200,00 | 1.171,44 | 1.171,44 | 1.171,44 | 2.371,44 | 3.571,44 |
2 | 2.400,00 | 2.342,88 | 2.342,88 | 2.342,88 | 4.742,88 | 7.142,88 |
3 | 3.600,00 | 3.514,32 | 3.514,32 | 3.514,32 | 7.114,32 | 10.714,32 |
4 | 4.800,00 | 4.685,76 | 4.685,76 | 4.685,76 | 9.485,76 | 14.285,76 |
5 | 6.000,00 | 5.857,20 | 5.857,20 | 5.857,20 | 11.857,20 | 17.857,20 |
6 | 7.200,00 | 7.028,64 | 7.028,64 | 7.028,64 | 14.228,64 | 21.428,64 |
7 | 8.400,00 | 8.200,08 | 8.200,08 | 8.200,08 | 16.600,08 | 25.000,08 |
8 | 9.600,00 | 9.371,52 | 9.371,52 | 9.371,52 | 18.971,52 | 28.571,52 |
9 | 10.800,00 | 10.542,96 | 10.542,96 | 10.542,96 | 21.342,96 | 32.142,96 |
10 | 12.000,00 | 11.714,40 | 11.714,40 | 11.714,40 | 23.714,40 | 35.714,40 |
11 | 13.200,00 | 12.885,84 | 12.885,84 | 12.885,84 | 26.085,84 | 39.285,84 |
12 | 14.400,00 | 14.057,28 | 14.057,28 | 14.057,28 | 28.457,28 | 42.857,28 |
13 | 15.600,00 | 15.228,72 | 15.228,72 | 15.228,72 | 30.828,72 | 46.428,72 |
14 | 16.800,00 | 16.400,16 | 16.400,16 | 16.400,16 | 33.200,16 | 50.000,16 |
15 | 18.000,00 | 17.571,60 | 17.571,60 | 17.571,60 | 35.571,60 | 53.571,60 |
16 | 19.200,00 | 18.743,04 | 18.743,04 | 18.743,04 | 37.943,04 | 57.143,04 |
17 | 20.400,00 | 19.914,48 | 19.914,48 | 19.914,48 | 40.314,48 | 60.714,48 |
18 | 21.600,00 | 21.085,92 | 21.085,92 | 21.085,92 | 42.685,92 | 64.285,92 |
19 | 22.800,00 | 22.257,36 | 22.257,36 | 22.257,36 | 45.057,36 | 67.857,36 |
20 | 24.000,00 | 23.428,80 | 23.428,80 | 23.428,80 | 47.428,80 | 71.428,80 |
L’operazione di riscatto comporta una penalizzazione economica. Come si evince dalla tabella, il recupero dei premi versati sulla base del tasso di rendimento minimo contrattualmente garantito, ad esclusione delle prestazioni liquidate in caso di morte da infortunio, non potrà mai avvenire.
B) IPOTESI DI RENDIMENTO FINANZIARIO
Tasso di rendimento finanziario: | 2,0% (su base annua) |
Il tasso del 2% costituisce un’ipotesi di rendimento annuo costante ed è meramente indicativo. Pertanto non vi è nessuna certezza che le ipotesi di sviluppo delle prestazioni applicate si realizzeranno effettivamente. | |
Aliquota di retrocessione | 100% |
Prelievi sul rendimento: | 1,30% (su base annua) |
Tasso di rendimento retrocesso: | 0,70% (su base annua) |
Età e sesso dell’Assicurato: | indifferenti |
Cadenza di pagamento dei premi : | annuale |
Durata ipotetica: | 20 anni |
Pagamento di un premio ricorrente annuo costante di: | € 1.200,00 |
Xxxx trascorsi | Cumulo dei premi annui | Capitale assicurato rivalutato valori a fine anno | Valore di riscatto valori a fine anno | Capitale assicurato in caso di decesso valori a fine anno | Capitale assicurato in caso di decesso da infortunio valori a fine anno | Capitale assicurato in caso di decesso da infortunio stradale valori a fine anno |
1 | 1.200,00 | 1.179,64 | 1.179,64 | 1.179,64 | 2.379,64 | 3.579,64 |
2 | 2.400,00 | 2.367,54 | 2.367,54 | 2.367,54 | 4.767,54 | 7.167,54 |
3 | 3.600,00 | 3.563,75 | 3.563,75 | 3.563,75 | 7.163,75 | 10.763,75 |
4 | 4.800,00 | 4.768,34 | 4.768,34 | 4.768,34 | 9.568,34 | 14.368,34 |
5 | 6.000,00 | 5.981,36 | 5.981,36 | 5.981,36 | 11.981,36 | 17.981,36 |
6 | 7.200,00 | 7.202,87 | 7.202,87 | 7.202,87 | 14.402,87 | 21.602,87 |
7 | 8.400,00 | 8.432,93 | 8.432,93 | 8.432,93 | 16.832,93 | 25.232,93 |
8 | 9.600,00 | 9.671,60 | 9.671,60 | 9.671,60 | 19.271,60 | 28.871,60 |
9 | 10.800,00 | 10.918,94 | 10.918,94 | 10.918,94 | 21.718,94 | 32.518,94 |
10 | 12.000,00 | 12.175,01 | 12.175,01 | 12.175,01 | 24.175,01 | 36.175,01 |
11 | 13.200,00 | 13.439,88 | 13.439,88 | 13.439,88 | 26.639,88 | 39.839,88 |
12 | 14.400,00 | 14.713,60 | 14.713,60 | 14.713,60 | 29.113,60 | 43.513,60 |
13 | 15.600,00 | 15.996,24 | 15.996,24 | 15.996,24 | 31.596,24 | 47.196,24 |
14 | 16.800,00 | 17.287,85 | 17.287,85 | 17.287,85 | 34.087,85 | 50.887,85 |
15 | 18.000,00 | 18.588,50 | 18.588,50 | 18.588,50 | 36.588,50 | 54.588,50 |
16 | 19.200,00 | 19.898,26 | 19.898,26 | 19.898,26 | 39.098,26 | 58.298,26 |
17 | 20.400,00 | 21.217,19 | 21.217,19 | 21.217,19 | 41.617,19 | 62.017,19 |
18 | 21.600,00 | 22.545,35 | 22.545,35 | 22.545,35 | 44.145,35 | 65.745,35 |
19 | 22.800,00 | 23.882,81 | 23.882,81 | 23.882,81 | 46.682,81 | 69.482,81 |
20 | 24.000,00 | 25.229,63 | 25.229,63 | 25.229,63 | 49.229,63 | 73.229,63 |
Le prestazioni indicate nelle tabelle sopra riportate sono al lordo degli oneri fiscali.
*****************************************************************************************
Bipiemme Vita S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.
Il Rappresentante legale Xxxxxxxx Xxxxx
Condizioni di Assicurazione
bpmvita accumula
Contratto di assicurazione a vita intera a premi unici ricorrenti con rivalutazione annua del capitale assicurato
e prestazione aggiuntiva in caso di decesso da infortunio
(Tariffa 11AC)
SEZIONE I – OGGETTO DEL CONTRATTO
Articolo 1 - Caratteristiche del contratto
bpmvita accumula (di seguito anche “Contratto”) è un contratto di assicurazione a vita intera a premi unici ricorrenti con rivalutazione annua del capitale assicurato e prestazione aggiuntiva in caso di decesso da infortunio dell’Assicurato, emesso da Bipiemme Vita S.p.A. (di seguito anche “Compagnia”). Le prestazioni del Contratto, sono direttamente collegate ai risultati finanziari conseguiti dalla gestione interna separata di attivi denominata BPM Consolida (la “Gestione Separata”) il cui regolamento (il “Regolamento”) è allegato alle presenti Condizioni di Assicurazione costituendone parte integrante e sostanziale.
Articolo 2 - Prestazioni assicurate
Il Contratto prevede l’erogazione delle seguenti prestazioni:
• al decesso dell’Assicurato (la “Data di Decesso”) in qualsiasi epoca esso avvenga, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di liquidazione delle prestazioni e previa consegna della documentazione indicata al seguente articolo 13, il Contratto prevede la corresponsione agli aventi diritto, di un importo pari al capitale assicurato (il “Capitale Assicurato”) alla ricorrenza anniversaria annuale della data di decorrenza immediatamente precedente la Data di Decesso, al netto degli importi dei riscatti parziali intercorsi tra detta ricorrenza e la Data di Decesso stessa, rivalutato, limitatamente alla frazione di anno intercorrente tra la ricorrenza anniversaria annuale della data di decorrenza del contratto immediatamente precedente la Data di Decesso e la Data di Decesso stessa in base alla misura di rivalutazione, definita al seguente articolo 7.
All’ammontare così ottenuto si sommano i versamenti aggiuntivi al netto dei costi, corrisposti tra la ricorrenza annuale immediatamente precedente la Data di Decesso e la Data di Decesso stessa, ciascuno rivalutato, limitatamente alla frazione di anno intercorrente tra il giorno di accredito a favore della Compagnia del relativo versamento e la Data di Decesso in base alla misura di rivalutazione, definita al seguente articolo 7.
Qualora il decesso dell’Assicurato fosse causato da un evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che abbia prodotto lesioni corporali obiettivamente constatabili e abbia avuto per conseguenza la morte (“Infortunio”), la Compagnia liquiderà agli aventi diritto un importo aggiuntivo pari alla sommatoria dei premi corrisposti dal Contraente fino alla Data di Decesso al netto dei riscatti parziali effettuati fino alla Data di Decesso stessa.
Qualora invece, il decesso dell’Assicurato fosse provocato dalle conseguenze di un Infortunio determinatosi a seguito di un incidente stradale, verrà corrisposto, oltre a quanto in precedenza quantificato, un ulteriore importo aggiuntivo pari alla sommatoria dei premi corrisposti dal Contraente fino alla Data di Decesso al netto dei riscatti parziali effettuati fino alla Data di Decesso stessa.
Articolo 3 - Limitazioni ed esclusioni
Gli importi aggiuntivi per il caso di morte da infortunio dell’Assicurato non vengono riconosciuti qualora il decesso sia provocata da:
• dolo del Contraente o del Beneficiario;
• partecipazione attiva dell’Assicurato ad atti dolosi;
• partecipazione attiva dell’Assicurato ad operazioni militari, in qualità di appartenente alle Forze Armate dello Stato, al di fuori dei confini nazionali;
• atti di guerra e/o terroristici:
• insurrezioni, aggressioni, sommosse, tumulti popolari e atti violenti, sia nel caso in cui l’Assicurato vi abbia preso parte attiva che nel caso in cui l’Assicurato non vi abbia preso parte attiva;
• atti di pura temerarietà dell’Assicurato;
• atti contro la persona dell’Assicurato - in particolare, il suicidio dell’Assicurato o l’omicidio dell’Assicurato consenziente se avvenuto nei primi due anni dall’entrata in vigore delle garanzie;
• movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, maremoti, inondazioni, alluvioni, esondazioni e straripamenti, slavine e valanghe;
• incidente di volo se l’Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell’equipaggio;
• guida di veicoli o natanti per i quali l’Assicurato non è abilitato a norma delle disposizioni vigenti e comunque in ogni caso qualora il decesso fosse causato dall’uso e/o guida di mezzi subacquei e moto d’acqua, dall’uso e/o guida di velivoli ultraleggeri, dall’uso e/o guida di moto slitte;
• pratica di sport a livello professionistico;
• pratica dilettantistica di sport pericolosi (ad esempio: pugilato, atletica pesante, lotta, culturismo, in genere sport che prevedano l’utilizzo di armi da fuoco, arti marziali, scalata di roccia o ghiaccio, arrampicata indoor e outdoor, bob, slittino, sci alpinismo, sci acrobatico, sci fuori pista, salto dal trampolino con sci o idrosci, downhill, speleologia, sport subacquei in genere, rafting, torrentismo (canyoning), canoa fluviale, paracadutismo e parapendio, sport aerei in genere effettuati con mezzi a motore e non, bungee jumping, rugby, american football, hockey su ghiaccio, sport equestri in genere ecc.);
• partecipazione a gare e corse di velocità e relative prove e allenamenti, con qualsiasi mezzo a motore;
• conseguenze di operazioni chirurgiche e di ernie di qualunque tipo.
In ogni caso non sono coperti i decessi da infortunio sofferto in conseguenza di abuso di alcoolici, psicofarmaci e per uso di sostanze stupefacenti e allucinogene.
Articolo 4 – Premi e versamenti aggiuntivi
L’assicurazione richiede la corresponsione di una serie di premi periodici (i “Premi” o, ciascuno al singolare, il “Premio”) a partire dalla data di decorrenza delle garanzie (la “Data di Decorrenza”) ma non oltre la Data di Decesso. I versamenti dovranno avere cadenza annuale o mensile rispetto alla Data di Decorrenza in funzione della scelta effettuata dal Contraente alla sottoscrizione del Contratto.
Ogni Premio sarà di importo almeno pari a € 50,00 se la cadenza di versamento è mensile o a € 600,00 se la cadenza di versamento è annuale.
Il Contraente può inoltre effettuare in qualsiasi momento versamenti aggiuntivi (i “Premi Aggiuntivi” o ciascuno al singolare il “Premio Aggiuntivo”) ognuno dei quali di importo non inferiore a € 50,00.
Al fine di garantire l’equilibrio e la stabilità della Gestione Separata, ogni singolo Contraente o più contraenti collegati a un medesimo soggetto anche attraverso rapporti partecipativi (i “Contraenti Collegati”) - non può versare un cumulo di premi superiore a € 2.000.000,00 sul presente Contratto o su altri collegati alla medesima Gestione Separata nell’arco di ciascun anno solare.
Inoltre la sommatoria complessiva della “posizione” di ciascun Contraente e Contraenti Collegati, sulla Gestione Separata, considerando tutti gli importi versati nel tempo al netto dei premi corrispondenti a liquidazioni già effettuate, non deve essere superiore a € 5.000.000,00.
Ogni somma effettivamente conferita nella Gestione Separata (il “Premio Investito”), si determina diminuendo ciascun Premio e Premio Aggiuntivo dei costi previsti dal Contratto ovvero dei costi per far fronte all’acquisizione e alla gestione del Contratto (i “Caricamenti”) e del costo per la copertura del rischio di decesso da infortunio dell’Assicurato, rispettivamente pari a:
Caricamenti | 2,20% del Premio |
Costo per la copertura del rischio di decesso da infortunio | 0,18% del Premio |
Ad ogni ricorrenza anniversaria annuale della Data di Decorrenza (la “Ricorrenza Annuale o al plurale le “Ricorrenze Annuali”), il Contraente può variare la cadenza dei versamenti o il loro importo con il vincolo di restare comunque nei parametri temporali e di importo illustrati in precedenza.
Il Contraente ha inoltre la facoltà di sospendere il pagamento dei Premi e riprenderlo ad una qualsiasi ricorrenza anniversaria della Data di Decorrenza successiva a quella di sospensione, annuale o mensile in funzione della cadenza di pagamento prescelta.
Per esercitare queste facoltà il Contraente deve inviare richiesta scritta alla Compagnia con un preavviso di almeno novanta giorni.
Ogni versamento viene effettuato mediante addebito sul conto corrente intrattenuto dal Contraente presso la Banca Intermediaria.
Nel caso in cui il Contraente concludesse il proprio rapporto con la Banca Intermediaria ha comunque il diritto a proseguire il Contratto.
In questa ipotesi i versamenti dovranno essere corrisposti tramite bonifico bancario sul conto corrente bancario che la Compagnia indicherà, previa richiesta scritta da parte del Contraente. Quale giorno di ricevimento di ogni versamento si considererà quello del relativo accredito sul conto corrente bancario della Compagnia.
SEZIONE II – CONCLUSIONE DEL CONTRATTO E DIRITTO DI RECESSO
Articolo 5 - Conclusione, perfezionamento e durata del Contratto
Il Contratto è concluso nel giorno in cui la Proposta/Xxxxxxx è sottoscritta da parte del Contraente e, se diverso dal Contraente, anche dall’Assicurato e si perfeziona il giorno in cui l’importo del premio di perfezionamento (il “Premio al Perfezionamento”) viene corrisposto dal Contraente.
La sottoscrizione può avvenire mediante firma autografa sul documento cartaceo ovvero - previo specifico consenso del Contraente e dell’Assicurato - mediante firma elettronica avanzata, messa a disposizione dalla Banca Intermediaria, apposta su tablet.
In tale ultimo caso, la Proposta/Xxxxxxx viene emessa sotto forma di documento informatico tali da soddisfare i requisiti della forma scritta nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia.
La valuta di addebito del Premio al Perfezionamento è previsto alla Data di Decorrenza del contratto.
La copertura assicurativa entra in vigore dalla Data di Decorrenza, a condizione che sia stato versato il Premio al Perfezionamento.
La valuta di addebito dei Premi è prevista alla Data di Decorrenza e ad ogni successiva ricorrenza anniversaria della stessa, mensile o annuale, in funzione della cadenza di pagamento prescelta dal Contraente.
L’età del soggetto Assicurato alla Data di Decorrenza non può essere superiore a 99 anni e sei mesi.
Per durata del Contratto si intende l’arco di tempo che intercorre tra le ore ventiquattro della Data di Decorrenza delle garanzie e la Data di Decesso dell’Assicurato.
Articolo 6 - Diritto di recesso
Il recesso ha l’effetto di liberare la Compagnia ed il Contraente da qualsiasi obbligazione derivante dal Contratto a decorrere dalle ore ventiquattro del giorno della comunicazione, sia in caso di notifica alla Banca Intermediaria che in caso di spedizione della richiesta di recesso direttamente alla Compagnia
mediante lettera raccomandata (quale risulta dal timbro postale d’invio), che in caso di inoltro della richiesta all’indirizzo di posta elettronica certificata sopra indicato, previa consegna della documentazione prevista al seguente articolo 13.
Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, completa della documentazione prevista al seguente articolo 13, la Compagnia rimborserà al Contraente il Premio da questi corrisposto con le modalità e nei tempi previsti al medesimo articolo.
Qualora la richiesta non fosse corredata dalla documentazione di cui sopra e/o dalle informazioni indispensabili per dare esecuzione alle disposizioni degli aventi diritto, la richiesta stessa si considera recepita dalla Compagnia al momento della ricezione della documentazione completa.
Nel caso in cui il Contratto sia stato dato in pegno o comunque vincolato, oppure quando il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Compagnia, rispettivamente la rinuncia al potere di revoca e l’accettazione del beneficio; le operazioni di recesso richiedono l’assenso scritto del Creditore o Vincolatario e/o del Beneficiario.
SEZIONE III – REGOLAMENTAZIONE IN CORSO DI CONTRATTO
Articolo 7 - Modalità di rivalutazione delle prestazioni assicurate
A fronte degli impegni assunti con il presente contratto, la Compagnia ha istituito una specifica forma di gestione degli investimenti (la “Gestione Separata”), denominata BPM Consolida, disciplinata dal “Regolamento della Gestione Interna Separata BPM Consolida” (il “Regolamento”), di seguito allegato, che costituisce parte integrante delle presenti Condizioni di Assicurazione.
Ciascun Premio Investito, confluisce nella Gestione Separata e viene investito dalla Compagnia in attività mobiliari (titoli di stato, obbligazioni, azioni ecc.) producendo un risultato finanziario (il ”Rendimento della Gestione”).
A) Misura della rivalutazione
La Compagnia riconosce al Capitale Assicurato una partecipazione al Rendimento della Gestione (la “Misura di Rivalutazione”) in base alle condizioni successivamente indicate e, a tal fine, gestirà secondo quanto previsto dal Regolamento di BPM Consolida, attività di importo non inferiore alle relative riserve matematiche.
Il Rendimento della Gestione, utile per la quantificazione della Misura di Rivalutazione, è determinato in base alla sommatoria dei rendimenti realizzati dalla Gestione Separata nei dodici periodi di osservazione mensili intercorrenti tra il mese di novembre e il mese di ottobre successivo (l’”Esercizio di Competenza”). Ai fini del calcolo di ciascun rendimento mensile, ogni periodo di osservazione decorre dal primo all’ultimo giorno di ogni mese.
La correttezza del risultato finanziario e dei conseguenti tassi di rendimento sono sottoposti alla verifica contabile da parte di una società di revisione.
La Misura di Rivalutazione si ottiene sottraendo al Rendimento della Gestione realizzato nell’Esercizio di Competenza, la commissione annua di gestione pari a 1,30% oltre all’eventuale commissione di overperformance pari allo 20% della differenza, se positiva, tra il Rendimento della Gestione e 3%.
Il risultato finanziario realizzato da BPM Consolida in ciascun periodo di osservazione mensile non potrà mai essere inferiore a 0,0%.
La Compagnia dichiara entro il 31 dicembre di ciascun anno il Rendimento della Gestione relativo all’Esercizio di Competenza.
Ai fini del calcolo di ciascun rendimento mensile, ogni periodo di osservazione decorre dal primo all’ultimo giorno di ogni mese.
B) Rivalutazione del capitale assicurato
La Misura di Rivalutazione, se positiva, viene attribuita, al Capitale Assicurato, a partire dal 1° gennaio successivo all’Esercizio di Competenza sottoposto a verifica contabile, in occasione della Ricorrenza Annuale della Data di Decorrenza, ed il necessario aumento della riserva matematica sarà a totale carico della Compagnia.
Al Capitale Assicurato in vigore alla Ricorrenza Annuale precedente la data di calcolo, al netto degli eventuali riscatti parziali effettuati entro la data di calcolo stessa, si aggiunge una cifra ottenuta moltiplicando detto importo per la Misura di Rivalutazione, definita al precedente punto “A) Misura della rivalutazione”.
All’ammontare così ottenuto si sommano i Premi Investiti corrisposti tra la Ricorrenza Annuale precedente la data di calcolo della rivalutazione e la data di calcolo stessa, ciascuno dei quali rivalutato, in base alla Misura di Rivalutazione, definita al precedente punto “A) Misura della rivalutazione” limitatamente alla frazione di anno che intercorre tra la data di accredito a favore della Compagnia del relativo versamento e la data di calcolo della rivalutazione stessa.
La suddetta modalità si applica anche per la rivalutazione del Capitale Assicurato al momento del decesso dell’Assicurato.
In questa ipotesi le prestazioni assicurate alla Ricorrenza Annuale precedente la data di calcolo della somma liquidabile per il decesso dell’Assicurato, al netto degli importi dei riscatti parziali intercorsi tra detta Ricorrenza Annuale e la data di calcolo, si rivalutano limitatamente al periodo intercorrente tra detta Ricorrenza Annuale e la Data di Decesso.
L’aumento del Capitale Assicurato per effetto delle rivalutazioni riconosciute sarà annualmente comunicato al Contraente per iscritto.
La Misura di Rivalutazione dichiarata al Contraente si consolida e viene definitivamente acquisita sul Contratto.
Articolo 8 – Riscatto
Il Contraente, decorso almeno un anno dalla data di decorrenza delle garanzie, in caso di vita dell’Assicurato, ha il diritto di riscattare le prestazioni del Contratto.
In caso di riscatto totale il Contratto si risolve e si estingue definitivamente.
In ogni caso, il Contraente deve corredare la richiesta di riscatto con la documentazione prevista all’articolo 13 delle presenti Condizioni di Assicurazione.
Qualora la richiesta non fosse corredata dalla documentazione di cui sopra e/o dalle informazioni indispensabili per dare esecuzione alle disposizioni degli aventi diritto, la richiesta stessa si considera recepita dalla Compagnia al momento della ricezione della documentazione completa.
Il valore di riscatto (il “Valore di Riscatto”) sarà pari al Capitale Assicurato alla Ricorrenza Annuale che precede o coincide con la data della relativa richiesta, al netto delle somme riscattate tra detta Ricorrenza Annuale e la data di calcolo. L’importo così ottenuto viene rivalutato, limitatamente al periodo che intercorre tra la Ricorrenza Annuale precedente la data di calcolo e la data della richiesta stessa, in base alla Misura di Rivalutazione prevista al precedente articolo 7.
All’ammontare così ottenuto si sommano poi i Premi ed i Premi Aggiuntivi, al netto dei caricamenti e del costo per la copertura per il caso di morte da infortunio, versati tra la Ricorrenza Annuale precedente la richiesta di riscatto e la data della richiesta stessa, ciascuno rivalutato limitatamente al periodo che
intercorre tra la data di accredito a favore della Compagnia del relativo importo e la data di richiesta di riscatto.
Decorso un anno dalla Data di Decorrenza è consentito anche il riscatto parziale del Capitale Assicurato.
Il riscatto parziale, comporta una riduzione del Capitale Assicurato pari all’importo riscattato.
Alla richiesta di riscatto parziale e nel caso siano stati effettuati versamenti aggiuntivi, le somme da liquidarsi andranno, in prima istanza, a decurtazione delle prestazioni derivanti dalla corresponsione del primo Premio Aggiuntivo e, in caso di incapienza, dal successivo fino all’ultimo. In caso di ulteriore incapienza verrà riscattato anche parte del Capitale Assicurato derivante dal versamento del Premio al Perfezionamento.
Il riscatto parziale non dà diritto all’esercizio delle opzioni illustrate al seguente articolo 9.
Nel caso in cui il Contratto sia stato dato in pegno o comunque vincolato, oppure quando il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Compagnia, rispettivamente la rinuncia al potere di revoca e l’accettazione del beneficio, le operazioni di riscatto richiedono l’assenso scritto del Creditore o Vincolatario e/o del Beneficiario.
In caso di riscatto il Contraente potrebbe ricevere un importo inferiore alle somme versate.
Articolo 9 - Opzioni del Contratto
Il Contraente che, decorso almeno un anno dalla Data di Decorrenza ed essendo in vita l’Assicurato, chieda la liquidazione integrale delle prestazioni assicurate esercitando il diritto di riscatto, ha la possibilità di convertirne l’importo in una delle seguenti forme:
• una rendita annua vitalizia rivalutabile, pagabile vita natural durante dell'Assicurato;
• una rendita annua rivalutabile pagabile in modo certo nei primi 5 o 10 anni, e successivamente vitalizia;
• una rendita su due teste, ossia una rendita vitalizia pagabile fino al decesso dell'Assicurato e successivamente reversibile a favore di un’altra persona fino a che questa è in vita.
I coefficienti di conversione e le condizioni che regolano le menzionate prestazioni di rendita saranno quelli in vigore alla data di conversione.
Tali richieste devono essere inoltrate alla Compagnia contestualmente alla richiesta di riscatto totale del Contratto.
Articolo 10 – Cessione, pegno e vincolo
Il Contraente può cedere ad altri il Contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare le somme assicurate. Xxxx atti diventano efficaci soltanto quando la Compagnia, a seguito di comunicazione scritta del Contraente, ne abbia fatto annotazione sull’originale di polizza o su appendice.
La Compagnia può opporre al cessionario e al creditore pignoratizio tutte le eccezioni derivanti dal presente Contratto che spettano verso il Contraente originario, secondo quanto previsto dal codice civile.
Nel caso di pegno o vincolo, le operazioni di recesso, riscatto e liquidazione per decesso richiedono l’assenso scritto del creditore pignoratizio o del vincolatario.
In nessun caso nel corso della durata del Contratto, la Banca Intermediaria, ovvero qualsiasi società ad essa collegata tramite rapporti partecipativi, potrà essere indicato come beneficiaria, vincolataria delle prestazioni assicurative.
Articolo 11 – Duplicato della Proposta/Polizza
In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione dell’originale della Proposta/Polizza, se emesso in modalità cartacea, il Contraente o gli aventi diritto possono ottenerne un duplicato a proprie spese e
responsabilità, presentando alla Compagnia copia della relativa denuncia effettuata presso la competente autorità.
SEZIONE IV – BENEFICIARI E PAGAMENTI DELLA COMPAGNIA
Articolo 12 - Beneficiari
Il Contraente designa i beneficiari e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione.
La designazione dei beneficiari non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:
- dopo che il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Compagnia, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l’accettazione del beneficio;
- dopo il decesso del Contraente;
- dopo che, verificatosi l’evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Compagnia di volersi avvalere del beneficio.
La designazione dei beneficiari ed eventuali revoche o modifiche devono comunicate per iscritto alla Compagnia ovvero disposte per testamento.
In tale ultimo caso, per essere efficaci, la relativa clausola testamentaria deve fare espresso riferimento alla polizza vita.
La comunicazione della nomina o revoca o modifica del beneficiario, in qualunque forma effettuata, anche testamentaria, costituisce un atto unilaterale recettizio, che, come tale, non potrà essere opposto alla Compagnia fino a che la nomina o revoca o modifica del beneficiario non sia stata comunicata alla Compagnia medesima.
Nel caso in cui i beneficiari della polizza risultino di numero superiore ad uno, l’ammontare della liquidazione, effettuata ai sensi dell’art. 1920, comma 3, del codice civile, verrà suddiviso in parti uguali fra tutti i Beneficiari, salvo l’espressa indicazione di percentuali diverse da parte del Contraente, non trovando applicazione la disciplina successoria.
Nell’ipotesi di designazione a beneficiari degli eredi (legittimi o testamentari), ai fini del presente contratto, si intenderanno quali beneficiari i soggetti che rivestano, al momento della morte dell’Assicurato la qualità di chiamati all’eredità di costui, risultando irrilevante, al fine, la successiva rinunzia o accettazione dell’eredità da parte degli stessi.
Qualora, per qualsiasi ragione, risulti mancante la designazione del beneficiario per il caso di morte, si intenderanno come tali l’erede o gli eredi testamentari o, in assenza, gli eredi legittimi (in entrambi i casi, in parti uguali).
Articolo 13 –Documentazione richiesta e pagamenti da parte della Compagnia
13.1 Documenti da consegnare
Per verificare l’effettiva esistenza dell’obbligo di pagamento e individuare gli aventi diritto la Compagnia deve ricevere, tramite la Banca intermediaria o direttamente, i documenti necessari.
I documenti da fornire nei vari casi sono di seguito elencati:
a) Recesso:
- comunicazione firmata dal Contraente, inviata con le modalità di cui alle presenti Condizioni di Assicurazione;
b) Riscatto:
- comunicazione firmata dal Contraente, inviata con le modalità di cui alle presenti Condizioni di Assicurazione;
c) Decesso:
- comunicazione di decesso dell’Assicurato contenente la richiesta di pagamento firmata dai Beneficiari, anche disgiuntamente fra loro;
- Certificato di morte dell’Assicurato rilasciato dall’Ufficio di Stato Civile in carta semplice;
- In caso di decesso conseguente a causa violenta (es. incidente stradale, infortunio, omicidio o suicidio) copia del verbale dell’Autorità Giudiziaria che ha effettuato gli accertamenti;
- Copia autentica del/i provvedimento/i del Giudice Tutelare, con il quale si autorizza l’esercente la potestà parentale/Tutore/Curatore/Amministratore di sostegno alla riscossione della prestazione destinata a Beneficiari minorenni o incapaci.
- Documentazione sulla designazione beneficiaria, ossia:
Nel caso di una designazione di beneficiari effettuata in modo diverso dal riferimento alla qualità di eredi legittimi o testamentari (ad esempio, beneficiario individuato nominativamente):
- nel caso in cui l’Assicurato sia deceduto senza lasciare testamento:
(i) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con firma autenticata da cui risulti, sotto la propria responsabilità, che il beneficiario ha espletato ogni tentativo e ha compiuto quanto in suo potere per accertare la non esistenza di disposizioni testamentarie nonché l’indicazione di tutte le persone nominate come beneficiari;
- nel caso siano presenti disposizioni testamentarie:
(i) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con firma autenticata da cui risulti, sotto la propria responsabilità, quali sono i beneficiari e che il beneficiario ha espletato ogni tentativo e ha compiuto quanto in suo potere per accertare che il testamento presentato è l’unico o, nel caso di più testamenti, quale sia ritenuto valido, che non sono state mosse contestazioni avverso il testamento o i testamenti, che oltre ai beneficiari menzionati nella dichiarazione stessa non ve ne sono altri e che nel testamento non sono presenti revoche di beneficiari;
(ii) copia autentica o estratto autentico dell’atto di ultima volontà.
Nel caso di una designazione di beneficiari effettuata con il riferimento alla qualità di eredi testamentari o legittimi:
- nel caso in cui l’Assicurato sia deceduto senza lasciare testamento:
(i) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con firma autenticata da cui risulti che, per quanto a conoscenza del dichiarante, l’Assicurato è deceduto senza lasciare testamento e quali sono gli eredi legittimi, il loro grado di parentela con l’Assicurato, la loro data di nascita e capacità di agire;
- nel caso in cui l’Assicurato sia deceduto lasciando uno o più testamenti:
(i) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con firma autenticata da cui risulti:
- che, per quanto a conoscenza del dichiarante, l’Assicurato è deceduto lasciando testamento e che il/i testamento/i sono gli unici conosciuti, validi e non impugnati;
- quali sono gli eredi testamentari, la loro data di nascita e capacità di agire;
13.2 Ulteriori documenti necessari
In caso di recesso o riscatto qualora la richiesta pervenga direttamente alla Compagnia, è richiesta copia del documento d’identità del Contraente.
In caso di decesso è richiesta copia del documento d’identità e codice fiscale del denunciante e di tutti i Beneficiari.
In presenza di procura è richiesta, oltre a copia della procura stessa, copia del documento d’identità e codice fiscale del procuratore. Analogamente, se il Beneficiario è persona giuridica, è richiesta copia del documento d’identità e del codice fiscale del rappresentante legale, nonché di un documento attestante i relativi poteri.
Nel caso di pegno o vincolo, per i pagamenti della Compagnia è richiesto il benestare scritto dell’eventuale creditore pignoratizio o del vincolatario, in difetto del quale il pagamento sarà effettuato a detto creditore o al vincolatario.
Al fine di ottemperare le vigenti disposizioni normative, a ciascun beneficiario sarà richiesta la compilazione lo specifico modulo per l’identificazione e l’adeguata verifica ai fini antiriciclaggio e il modulo di autocertificazione FATCA.
13.3 Richieste motivate di altri documenti
Eventuali ulteriori documenti potranno essere richiesti dalla Compagnia, specificandone la motivazione, solo in presenza di situazioni particolari, per le quali risulti strettamente necessario acquisirli prima di procedere al pagamento, in considerazione di particolari esigenze istruttorie ovvero al fine di dare adempimento a specifiche disposizioni normative.
In particolare, la Compagnia si riserva di chiedere la produzione dell’originale della polizza qualora il beneficiario intenda far valere condizioni contrattuali difformi rispetto a quanto previsto nella documentazione della Compagnia o quando la Compagnia stessa contesti l’autenticità della polizza o di altra documentazione contrattuale che il beneficiario intenda far valere.
13.4 Gestione dei documenti
Al fine di ridurre gli oneri a carico dei clienti, la Compagnia e la Banca intermediaria adottano una gestione della documentazione tale per cui non venga richiesta, in fase di sottoscrizione del contratto o di liquidazione, documentazione non necessaria o di cui già dispongono, avendola acquisita in occasione di precedenti rapporti con il medesimo Contraente, e che risulti ancora in corso di validità.
13.5 Termine di pagamento
Verificata la sussistenza dell’obbligo di pagamento, la Compagnia effettua il pagamento della somma dovuto entro 30 giorni dal ricevimento di tutti i documenti, secondo quanto indicato ai punti che precedono. Decorso tale termine, ed a partire dal medesimo fino alla data dell’effettivo pagamento, sono riconosciuti ai Beneficiari gli interessi moratori calcolati, secondo i criteri della capitalizzazione semplice, al tasso annuo pari al saggio legale in vigore, con esclusione della risarcibilità dell’eventuale maggior danno.
13.6 Modalità dei pagamenti
Ogni pagamento erogato dalla Compagnia viene effettuato mediante bonifico bancario a favore degli aventi diritto (la relativa scrittura contabile di addebito sul conto corrente della Compagnia costituisce prova di pagamento). Per tale motivo è richiesta l’indicazione delle coordinate bancarie (codice IBAN) su cui effettuare il pagamento.
La Compagnia non darà corso alle richieste di liquidazione che prevedono il pagamento delle somme assicurate in “Paesi o territori a rischio”, intendendosi tutti i Paesi o i territori non annoverati in quelli a regime antiriciclaggio equivalente (elencati dal Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del
10 aprile 2015 e successive modificazioni e integrazioni) e, in ogni caso, quelli indicati da organismi internazionali competenti (ad es. GAFI, OCSE) esposti a rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo ovvero non cooperativi nello scambio di informazioni anche in materia fiscale.
AVVERTENZA: Le richieste di pagamento incomplete possono comportare tempi di liquidazione più lunghi.
SEZIONE V – LEGGE APPLICABILE E FISCALITA’
Articolo 14 – Rinvio alle norme di legge
Il Contratto è regolato dalla Legge italiana. Per tutto quanto non previsto dalle presenti Condizioni di Assicurazione valgono le norme di legge.
Articolo 15 - Foro competente e procedimento di mediazione
Per ogni controversia relativa al presente Contratto è competente l’Autorità Giudiziaria del Comune di residenza o di domicilio del Contraente, dell’Assicurato, del Beneficiario o degli aventi diritto, previo esperimento del procedimento di Mediazione di cui al D. Lgs. 28/2010 (così come da ultimo modificato dal D.L. n. 69/2013, convertito con modificazioni in Legge n.98/2013) salvo diverse disposizioni di legge tempo per tempo vigenti.
Articolo 16 – Tasse e imposte
Le tasse e le imposte relative al Contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari ed aventi diritto.
Articolo 17 – Normativa statunitense Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)
17.1 Obblighi di identificazione
La Legge 18 giugno 2015, n. 95 ed il decreto attuativo emanato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 agosto 2015, finalizzata a migliorare la compliance fiscale internazionale e ad applicare la normativa FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act), richiedono che la Compagnia svolga la due diligence di tutta la propria clientela al fine di identificare i soggetti in possesso anche della residenza fiscale statunitense e del loro relativo codice fiscale (TIN – Taxpayer Identification Numbers), nonché invii una comunicazione annuale all’Agenzia delle Entrate per quanto concerne i clienti così identificati; per quanto riguarda invece il decreto attuativo emanato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze del 28 dicembre 2015 relativo allo Scambio Automatico di Informazioni (AEOI – Automatic Exchange of Information), lo stesso richiede che la Compagnia svolga la due diligence della clientela al fine di identificare i soggetti in possesso di residenza fiscale estera (diversa o aggiuntiva a quella italiana) e del loro relativo codice fiscale estero (TIN – Tax Identification Number) nonché l’invio annuale all’Agenzia delle Entrate dei clienti così individuati.
L’identificazione del cliente, anche attraverso i soggetti incaricati della distribuzione dei prodotti assicurativi della Compagnia, richiederà la raccolta dei dati necessari alla due diligence e la sottoscrizione di un’autocertificazione da parte dei contraenti, in fase di apertura di un nuovo rapporto (sottoscrizione di un contratto o cambio di contraenza su un contratto già in essere), e da parte dei beneficiari terzi delle prestazioni, in fase di liquidazione delle prestazioni maturate.
Nel caso in cui vengano rilevate incongruenze e/o nuovi indizi nei dati forniti, la Compagnia si riserverà di richiedere ulteriori informazioni all’interessato, anche in forma di nuova autocertificazione, volte a confermare o confutare gli eventuali indizi di residenza fiscale negli Stati Uniti d’America o in altro Paese aderente allo Scambio Automatico di Informazioni (AEOI – Authomatic Exchange of Information), sia al momento della sottoscrizione del contratto, sia nel corso della durata dello stesso, sia al momento della liquidazione della prestazione.
La non corretta comunicazione dei dati necessari alla due diligence e/o la mancata sottoscrizione dell’autocertificazione da parte del Contraente o del Beneficiario in caso di liquidazione, comporterà che questi possa essere considerato fiscalmente residente nel Paese desunto dagli indizi rilevati e successivamente segnalato all’Agenzia delle Entrate nelle modalità previste.
17.2 Obbligo di comunicazione
Il Contraente ha l’obbligo di comunicare alla Compagnia, in forma scritta ed entro 60 (sessanta) giorni dal verificarsi delle stesse, ogni variazione rispetto a quanto dichiarato e rilevato in fase di sottoscrizione del contratto di assicurazione, in merito alla propria residenza fiscale statunitense e/o residenza fiscale estera in uno dei paesi aderenti allo Scambio Automatico di Informazioni.
Regolamento della Gestione Interna Separata
BPM Consolida
Articolo 1
Viene attuata una speciale forma di gestione patrimoniale, separata da quella delle altre attività di Bipiemme Vita S.p.A. (di seguito anche “Compagnia”), che viene contraddistinta con il nome di BPM Consolida, in seguito anche “Gestione interna separata” ovvero in breve “Gestione”.
La valuta di denominazione della Gestione è l’EURO.
Articolo 2
La Gestione è finalizzata alla conservazione ed alla crescita nel tempo del capitale investito nella prospettiva di fornire agli assicurati livelli di copertura assicurativa più elevati e la garanzia di un rendimento minimo.
Nella Gestione confluiranno le attività relative alle forme di assicurazione sulla vita che prevedono una clausola di rivalutazione legata al rendimento della Gestione medesima.
Il valore delle attività della Gestione non potrà essere inferiore alle riserve matematiche costituite per i contratti a prestazioni rivalutabili in base ai rendimenti realizzati dalla Gestione medesima.
La Gestione è conforme alle norme stabilite dall’ISVAP con il Regolamento n. 38 del 3 giugno 2011 e si atterrà ad eventuali successive disposizioni.
Lo stile gestionale adottato dalla Gestione interna separata è finalizzato a perseguire la sicurezza, la redditività, la liquidità degli investimenti e mira ad ottimizzare il portafoglio e a limitare le perdite potenziali dovute alle oscillazioni dei tassi di rendimento, dei corsi azionari e dei tassi di cambio.
Le scelte gestionali sono effettuate tenendo presente le garanzie offerte dai contratti collegati alla Gestione medesima, garantendo una equa partecipazione degli assicurati ai risultati finanziari ottenuti. Le operazioni di negoziazione effettuate sulla Gestione sono orientate al massimo contenimento dei costi gestionali a carico dei clienti.
La Gestione finanziaria di BPM Consolida si caratterizza prevalentemente per investimenti sul comparto obbligazionario, senza tuttavia escludere l'utilizzo di altre attività ammissibili ai sensi della vigente normativa. Gli strumenti finanziari oggetto di investimento devono comunque essere denominati in Euro, indipendentemente dalla nazionalità dell'Ente Emittente.
Per quanto concerne la componente obbligazionaria, le scelte di investimento sono mirate al controllo della durata media finanziaria dei titoli in portafoglio, della loro redditività, del relativo merito creditizio e del rischio paese.
Le risorse della Gestione interna separata sono investite principalmente nelle seguenti tipologie di attività:
• Titoli di debito
- Governativi (titoli emessi o garantiti da Stati membri dell'Unione Europea o appartenenti all'Ocse ovvero emessi da enti locali o da enti pubblici di Stati membri o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più Stati membri);
- Corporate (comprensivi di obbligazioni od altri titoli di debito negoziati in un mercato regolamentato; obbligazioni non negoziate in un mercato regolamentato, emesse da società o enti creditizi aventi la sede legale in uno Stato membro dell'Unione Europea o appartenenti all'Ocse, il cui bilancio sia da almeno tre anni certificato da parte di una società di revisione debitamente autorizzata);
- Fondi obbligazionari (Quote di OICR armonizzati che investono in prevalenza nel comparto obbligazionario).
• Titoli di capitale
- Azioni negoziate su mercati regolamentati; azioni di società o enti creditizi aventi la sede legale in uno Stato membro dell'Unione Europea o appartenenti all'Ocse.
- Fondi azionari (quote di OICR armonizzati che investono in prevalenza nel comparto azionario).
• Investimenti monetari
- Depositi bancari;
- Pronti contro termine;
- Fondi monetari.
AI fine di contenere l'esposizione al rischio mercato, nelle sue diverse configurazioni, vengono definiti i seguenti limiti relativi al portafoglio titoli.
ESPOSIZIONE MIN | ESPOSIZIONE MAX | |
Azioni | 0 % | 9 % |
Obbligazioni | 0 % | 100 % |
- di cui Corporates | 0 % | 50 % |
Immobili | 0 % | 10 % |
Strumenti Alternativi (*) | 0 % | 3 % |
(*) Azioni non negoziate su mercati regolamentati o quote di OICR aperti non armonizzati, azioni o quote di fondi mobiliari chiusi non negoziate su mercati regolamentati nonché fondi riservati e speculativi.
Con riferimento alla componente obbligazionaria del portafoglio investita in titoli corporate si precisa che la Gestione può acquistare titoli di debito aventi rating, assegnato da una primaria Agenzia di rating, superiore o uguale all'investment grade; qualora le primarie Agenzie di rating quali Standard & Poor's, Moody's e Fitch non abbiano attribuito un rating specifico a singole emissioni, al fine di valutarne il grado di affidabilità, è utilizzato il merito creditizio attribuito all'emittente degli strumenti finanziari stessi. In caso di downgrading di strumenti finanziari presenti nella Gestione si porranno in essere idonee misure di riequilibrio della composizione della Gestione, compatibilmente con le condizioni di mercato e tenendo conto degli interessi dei clienti.
Con riferimento alla componente azionaria del portafoglio (titoli di capitale) si precisa che l'esposizione azionaria non dovrà essere superiore al 9% del portafoglio della Gestione.
È prevista la possibilità di investire nel comparto immobiliare nel limite massimo del 10% del portafoglio.
È prevista la possibilità di investire in investimenti alternativi (azioni non negoziate su mercati regolamentati o quote di OICR aperti non armonizzati, azioni o quote di fondi mobiliari chiusi non negoziate su mercati regolamentati nonché fondi riservati e speculativi) nel limite massimo del 3% del portafoglio.
La Società si riserva inoltre la possibilità di utilizzare strumenti finanziari derivati in coerenza con le caratteristiche della Gestione Separata e nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa vigente in materia di attivi a copertura delle riserve tecniche con lo scopo sia di realizzare un'efficace gestione del portafoglio, sia di ridurre la rischiosità delle attività finanziarie presenti nella Gestione stessa.
Nell'ambito della politica d'investimento relativa alla Gestione Separata, non è esclusa la possibilità di investire in strumenti finanziari o altri attivi emessi o gestiti dalle controparti di cui all'art. 5 del Regolamento ISVAP del 27 maggio 2008, n. 25.
A tutela dei Contraenti, l’esposizione complessiva a strumenti finanziari emessi o gestiti da suddette controparti non può superare il limite del 20%.
Articolo 3
La Gestione interna separata BPM Consolida è annualmente soggetta alla verifica da parte di una Società di Revisione iscritta all'albo speciale tenuto dalla Consob ai sensi dell'art. 161 del D.Lgs. 24.02.1998 n. 58, la quale attesta la rispondenza della Gestione stessa al presente regolamento. In particolare sono verificati e certificati:
- la corretta valutazione delle attività attribuite alla Gestione;
- i dodici rendimenti conseguiti dalla Gestione;
- l’adeguatezza dell’ammontare delle attività stesse a fronte degli impegni assunti sulla base delle riserve matematiche.
Articolo 4
Il tasso medio di rendimento della Gestione, relativo al periodo di osservazione specificato al successivo articolo, è determinato rapportando il risultato finanziario della gestione di competenza di ciascun mese, al valore medio della gestione stessa del corrispondente periodo.
Il risultato finanziario della Gestione è costituito dai proventi finanziari di competenza conseguiti dalla Gestione stessa, comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione di competenza, dagli utili realizzati e dalle perdite sofferte nel periodo di osservazione. Gli utili realizzati comprendono anche quelli derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi eventualmente ricevuti dalla Compagnia in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della Gestione separata.
Le plusvalenze e le minusvalenze saranno prese in considerazione, nel calcolo del risultato finanziario, solo se effettivamente realizzate nel periodo di osservazione.
Il risultato finanziario è calcolato al netto delle spese effettivamente sostenute per l’acquisto e la vendita delle attività, per l’attività di verifica contabile ed al lordo delle ritenute di acconto fiscale. Gli utili e le perdite da realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nella Gestione e cioè al prezzo d’acquisto.
La giacenza media delle attività della Gestione separata è pari alla somma delle giacenze medie nel periodo di osservazione dei depositi in numerario, degli investimenti e di ogni altra attività della Gestione separata. La giacenza media nel periodo di osservazione degli investimenti e delle altre attività è determinata in base al valore di iscrizione nella Gestione.
Sulla Gestione separata gravano unicamente le spese relative all’attività di verifica contabile effettuata dalla società di revisione e quelle effettivamente sostenute per l’acquisto e la vendita delle attività della Gestione. Non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate.
Articolo 5
Ai fini della determinazione di ciascun rendimento mensile il periodo di osservazione decorre dal primo all’ultimo giorno del mese nell’ambito di ogni esercizio che decorre dal 1° novembre dell’anno precedente al 31 ottobre dell’anno di certificazione.
Articolo 6
Bipiemme Vita S.p.A. si riserva la facoltà di apportare modifiche al presente Regolamento derivanti dall’adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione, in tale ultimo caso, di quelle meno favorevoli per gli assicurati.
Articolo 7
Il presente regolamento costituisce parte integrante delle condizioni di assicurazione dei contratti a prestazioni rivalutabili in base ai rendimenti realizzati dalla Gestione interna separata.
Glossario
DEFINIZIONI GENERALI
AEOI (Automatic Exchange of Information - CRS)
Normativa internazionale, recepita in Italia dalla Legge 18 giugno 2015, n. 95 e dal relativo Decreto di attuazione del Ministero delle Economie e delle Finanze del 28 dicembre 2015 che prevede lo scambio automatico di informazioni tra paesi aderenti al fine di identificare le attività offshore dei Clienti. A partire dal 1° gennaio 2016 AEOI richiede, in particolare, alle Istituzioni Finanziarie (Banche, Compagnie di Assicurazioni, ecc.) l’identificazione della clientela e la segnalazione all’Agenzia delle Entrate dei soggetti residenti fiscalmente in una delle giurisdizioni aderenti alla normativa e delle relative attività finanziarie detenute.
appendice
Documento che forma parte del contratto e che viene emesso unitamente o in seguito a questo per modificarne alcuni aspetti in ogni caso concordati tra la società ed il contraente.
assicurato
Persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto, che può coincidere o no con il contraente e con il beneficiario. Le prestazioni previste dal contratto sono determinate in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi attinenti alla sua vita.
beneficiario
Persona fisica o giuridica designata in polizza dal contraente, che può coincidere o no con il contraente stesso e con l’assicurato, e che riceve la prestazione prevista dal contratto quando si verifica l'evento assicurato.
caricamenti
Parte del premio versato dal contraente destinata a coprire i costi commerciali e amministrativi della società.
cessione, pegno e vincolo
Condizioni secondo cui il contraente ha la facoltà di cedere a terzi il contratto, così come di darlo in pegno o comunque di vincolare le somme assicurate. Tali atti divengono efficaci solo quando la società, a seguito di comunicazione scritta del contraente, ne fa annotazione sul contratto o su un’appendice dello stesso. In caso di pegno o vincolo, qualsiasi operazione che pregiudichi l’efficacia delle garanzie prestate richiede l’assenso scritto del creditore titolare del pegno o del vincolatario.
compagnia
Vedi “società”.
conflitto di interessi
Insieme di tutte quelle situazioni in cui l’interesse della società può collidere con quello del contraente.
condizioni di assicurazione
Le clausole previste da un contratto di assicurazione.
contraente
Persona fisica o giuridica, che può coincidere o no con l’assicurato o il beneficiario, che stipula il contratto di assicurazione e si impegna al versamento dei premi alla società.
costi (o spese)
Oneri a carico del contraente gravanti sui premi versati o, laddove previsto dal contratto, sulle risorse finanziarie gestite dalla società.
costo percentuale medio annuo
Indicatore sintetico di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi prelevati dai premi ed eventualmente dalle risorse gestite dalla società, il potenziale tasso di rendimento della polizza rispetto a quello di un’ipotetica operazione non gravata da costi.
decorrenza della garanzia
Momento in cui le garanzie divengono efficaci ed in cui il contratto ha effetto, a condizione che sia stato pagato il premio pattuito.
detraibilità fiscale (del premio versato)
Misura del premio versato per determinate tipologie di contratti e garanzie assicurative che secondo la normativa vigente può essere portata in detrazione delle imposte sui redditi.
durata contrattuale
Periodo durante il quale il contratto è efficace.
esclusioni
Rischi esclusi o limitazioni relativi alla copertura assicurativa prestata dalla società, elencati in apposite clausole del contratto di assicurazione.
fascicolo informativo
L’insieme della documentazione informativa da consegnare al potenziale cliente, composto da:
− scheda sintetica;
− nota informativa;
− condizioni di assicurazione, comprensive del regolamento della gestione separata per le polizze rivalutabili;
− glossario;
− informativa sul trattamento dei dati personali;
− fac simile del modulo di proposta/polizza.
FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act)
Normativa Statunitense finalizzata a contrastare l’evasione fiscale da parte dei contribuenti americani attraverso il supporto delle istituzioni finanziarie non statunitensi. I Governi di Italia e Stati Uniti hanno sottoscritto un accordo (Intergovernmental Agreement) per l’applicazione di tale normativa in data 10 gennaio 2014. In virtù di tale accordo e della successiva normativa di attuazione (Legge 18 giugno 2015,
n. 95 e Decreto di attuazione del Ministero delle Economie e delle Finanze del 06 agosto 2015), a partire dal 1° luglio 2014, le Istituzioni Finanziarie (Banche, Compagnie di Assicurazioni, ecc.) sono tenute, in particolare, ad identificare i Clienti e successivamente a segnalare all’Agenzia delle Entrate i soggetti aventi cittadinanza statunitense e le relative attività finanziarie detenute.
impignorabilità e insequestrabilità
Principio secondo cui le somme dovute dalla società al contraente o al beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare.
imposta sostitutiva
Imposta applicata alle prestazioni che sostituisce quella sul reddito delle persone fisiche; gli importi ad essa assoggettati non rientrano più nel reddito imponibile e quindi non devono venire indicati nella dichiarazione dei redditi.
impresa
Vedi “società”.
intermediario
Soggetto che esercita a titolo oneroso attività di presentazione o proposta di contratti di assicurazione svolgendo atti preparatori e/o conclusivi di tali contratti, ovvero presta assistenza e consulenza finalizzate a tale attività.
ipotesi di rendimento
Rendimento finanziario ipotetico fissato dall’IVASS per l’elaborazione dei progetti personalizzati da parte della società.
ISVAP (dal 1 gennaio 2013 IVASS)
Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo fino al 31 dicembre 2012.
IVASS (fino al 31 dicembre 2012 ISVAP)
Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, che svolgerà funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo a decorrere dal 1 gennaio 2013.
liquidazione
Pagamento al beneficiario della prestazione dovuta al verificarsi dell’evento assicurato.
nota informativa
Documento redatto secondo le disposizioni dell’IVASS che la società deve consegnare al contraente prima della sottoscrizione del contratto di assicurazione, e che contiene informazioni relative alla società, al contratto stesso e alle caratteristiche assicurative e finanziarie della polizza.
opzione
Clausola del contratto di assicurazione secondo cui il contraente può scegliere che la prestazione liquidabile a scadenza sia corrisposta in una modalità diversa da quella originariamente prevista. Ad esempio, l’opportunità di scegliere che il capitale liquidabile alla scadenza contrattuale sia convertito in una rendita vitalizia oppure, viceversa, di chiedere che la rendita vitalizia sia convertita in un capitale da pagare in soluzione unica.
pegno
Vedi “cessione”.
perfezionamento del contratto
È il momento in cui avviene il pagamento del premio pattuito.
prescrizione
Estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge. I diritti derivanti dai contratti di assicurazione sulla vita si prescrivono nel termine di dieci anni.
principio di adeguatezza
Principio in base al quale la società è tenuta ad acquisire dal contraente in fase precontrattuale ogni informazione utile a valutare l’adeguatezza della polizza offerta in relazione alle sue esigenze e alla sua propensione al rischio.
proposta/polizza
Documento contrattuale, sottoscritto dal contraente e dalla società, che dà conferma del perfezionamento e dell’attivazione delle garanzie.
recesso (o ripensamento)
Diritto del contraente di recedere dal contratto e farne cessare gli effetti.
revoca
Diritto del proponente di revocare la proposta prima della conclusione del contratto.
ricorrenza annuale
L’anniversario della data di decorrenza del contratto di assicurazione.
riscatto
Facoltà del contraente di interrompere anticipatamente il contratto, richiedendo la liquidazione del valore maturato risultante al momento della richiesta e determinato in base alle condizioni contrattuali.
riscatto parziale
Facoltà del contraente di riscuotere anticipatamente una parte del valore di riscatto maturato sulla polizza alla data della richiesta.
rischio
Xxxxxxx che si verifichi un evento futuro e incerto attinente alla vita dell’assicurato, caratteristica essenziale del contratto di assicurazione sulla vita: infatti, è al verificarsi dell’evento attinente alla vita dell’assicurato che si ricollega l'impegno della società di erogare la prestazione assicurata.
riserva matematica
Importo che deve essere accantonato dalla società per fare fronte agli impegni nei confronti degli assicurati assunti contrattualmente. La legge impone alle società particolari obblighi relativi a tale riserva e alle attività finanziaria in cui essa viene investita.
scadenza
Data in cui cessano gli effetti del contratto.
scheda sintetica
Documento informativo sintetico redatto secondo le disposizioni dell’IVASS che la società deve consegnare al potenziale contraente prima della conclusione del contratto, descrivendone le principali caratteristiche in maniera sintetica per fornire al contraente uno strumento semplificato di orientamento, in modo da consentirgli di individuare le tipologie di prestazioni assicurate, le garanzie di rendimento, i costi e i dati storici di rendimento delle gestioni separate o dei fondi a cui sono collegate le prestazioni.
sinistro
Verificarsi dell’evento di rischio assicurato oggetto del contratto e per il quale viene prestata la garanzia ed erogata la relativa prestazione assicurata, come ad esempio il decesso dell’assicurato.
società (di assicurazione)
Società autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa, definita alternativamente anche compagnia o impresa di assicurazione, con la quale il contraente stipula il contratto di assicurazione.
sostituto d'imposta
Soggetto obbligato, all’atto della corresponsione di emolumenti, all’effettuazione di una ritenuta, che può essere a titolo di acconto o a titolo definitivo, e al relativo versamento.
valuta di denominazione
Valuta o moneta in cui sono espresse le prestazioni contrattuali.
vincolo
Vedi “cessione”.
DEFINIZIONI PARTICOLARI: POLIZZA E PREMIO
contratto (di assicurazione sulla vita)
Contratto con il quale la società, a fronte del pagamento del premio, si impegna a pagare una prestazione assicurata in forma di capitale o di rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita dell’assicurato.
polizza
Documento che fornisce la prova dell’esistenza del contratto di assicurazione.
polizza con partecipazione agli utili
Contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione caratterizzato da vari meccanismi di accrescimento delle prestazioni quali ad esempio la partecipazione al rendimento di una gestione interna separata o agli utili di un conto di gestione.
premio aggiuntivo
Importo che il contraente ha facoltà di versare per integrare il piano dei versamenti previsto dal contratto di assicurazione.
premio lordo
Importo complessivo, eventualmente rateizzabile, da versare alla società quale corrispettivo delle prestazioni previste dal contratto.
premio al perfezionamento
Premio pattuito contrattualmente il cui pagamento comporta il perfezionamento del contratto.
premio unico ricorrente
Importo che il contraente si impegna a corrispondere per tutta la durata del pagamento dei premi, in cui ciascun premio concorre a definire, indipendentemente dagli altri, una quota di prestazione assicurata.
tasso di premio
Importo indicativo di premio per unità (o migliaia di unità) di prestazione.
DEFINIZIONI PARTICOLARI: PRESTAZIONI E GARANZIE, POLIZZE CON PARTECIPAZIONE AGLI UTILI
aliquota di retrocessione (o di partecipazione)
La percentuale del rendimento conseguito dalla gestione separata degli investimenti che la società riconosce agli assicurati.
consolidamento
Meccanismo in base al quale il rendimento attribuito secondo la periodicità stabilita dal contratto (annualmente, mensilmente, ecc.), e quindi la rivalutazione delle prestazioni assicurate, sono definitivamente acquisiti dal contratto e conseguentemente le prestazioni stesse possono solo aumentare e mai diminuire.
dati storici
Risultato ottenuto in termini di rendimento finanziario realizzato dalla gestione separata negli ultimi anni.
estratto conto annuale
Riepilogo annuale dei dati relativi alla situazione del contratto di assicurazione, che contiene l’aggiornamento annuale delle informazioni relative al contratto, quali il valore della prestazione maturata, i premi versati e quelli in arretrato e il valore di riscatto maturato. Per i contratti con prestazioni collegate a gestioni separate, il riepilogo comprende inoltre il tasso di rendimento finanziario realizzato dalla gestione separata, l’aliquota di retrocessione riconosciuta e il tasso di rendimento retrocesso con l’evidenza di eventuali rendimenti minimi trattenuti. Per i contratti con forme di partecipazione agli utili diverse, il riepilogo comprende gli utili attribuiti alla polizza.
gestione interna separata (o speciale)
Fondo appositamente creato dalla società di assicurazione e gestito separatamente rispetto al complesso delle attività, in cui confluiscono i premi al netto dei costi versati dai contraenti che hanno sottoscritto polizze rivalutabili. Dal rendimento ottenuto dalla gestione separata e dall’aliquota di retrocessione deriva la rivalutazione da attribuire alle prestazioni assicurate.
morte da infortunio
ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili e che abbia per conseguenza la morte
periodo di osservazione
Periodo di riferimento in base al quale viene determinato il rendimento finanziario della gestione separata.
prestazione assicurata
Somma pagabile sotto forma di capitale o di rendita che la società garantisce al beneficiario al verificarsi dell'evento assicurato.
prestazione minima garantita
Valore minimo della prestazione assicurata sotto il quale la stessa non può scendere.
progetto personalizzato
Ipotesi di sviluppo, effettuata in base al rendimento finanziario ipotetico indicato dall’IVASS, delle prestazioni assicurate e dei valori di riduzione e riscatto, redatta secondo lo schema previsto dall’IVASS e consegnato al potenziale contraente.
prospetto annuale della composizione della gestione interna separata
Riepilogo aggiornato annualmente dei dati sulla composizione degli strumenti finanziari e degli attivi in cui è investito il patrimonio della gestione separata.
regolamento della gestione separata
L’insieme delle norme, riportate nelle condizioni contrattuali, che regolano la gestione separata.
rendiconto annuale della gestione separata
Riepilogo aggiornato annualmente dei dati relativi al rendimento finanziario conseguito dalla gestione separata e all’aliquota di retrocessione di tale rendimento attribuita dalla società al contratto.
rendita vitalizia
Pagamento di una rendita vitalizia finché l'assicurato è in vita.
rendimento finanziario
Risultato finanziario della gestione separata nel periodo previsto dal regolamento della gestione stessa.
rendimento minimo trattenuto
Rendimento finanziario fisso che la società può trattenere dal rendimento finanziario della gestione separata.
rivalutazione
Maggiorazione delle prestazioni assicurate attraverso la retrocessione di una quota del rendimento della gestione separata secondo la periodicità (annuale, mensile, ecc.) stabilita dalle condizioni contrattuali.
rivalutazione minima garantita
Garanzia finanziaria che consiste nel riconoscere una rivalutazione delle prestazioni assicurate ad ogni ricorrenza periodica stabilita dal contratto (annuale, mensile, ecc.) in base al tasso di interesse minimo garantito previsto dal contratto. Rappresenta la soglia al di sotto della quale non può scendere la misura di rivalutazione applicata alle prestazioni.
società di revisione
Società diversa dalla società di assicurazione, prescelta nell’ambito di un apposito albo cui tali società possono essere iscritte soltanto se godono di determinati requisiti, che controlla e certifica i risultati della gestione separata.
tasso minimo garantito
Rendimento finanziario, annuo e composto, che la società di assicurazione garantisce alle prestazioni assicurate. Può essere già conteggiato nel calcolo delle prestazioni assicurate iniziali oppure riconosciuto anno per anno tenendo conto del rendimento finanziario conseguito dalla gestione separata.
Informativa sul trattamento dei dati personali1
ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196
1 Valida per i soggetti persone fisiche. Ai sensi della L. 214/2011 le norme Privacy non si applicano infatti a persone giuridiche, enti e associazioni
Gentile Cliente, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, desideriamo informarLa che Bipiemme Vita S.p.A. (di seguito denominata Società), in qualità di Titolare del trattamento, dovrà raccogliere ed utilizzare alcuni dati2 che La riguardano.
A. Trattamento dei dati personali per finalità assicurative3
Al fine di fornirLe i servizi e le prestazioni assicurative da Lei richieste o previsti in Suo favore, la Società è tenuta a raccogliere i dati personali che La riguardano presso di Lei o presso altri soggetti4 o raccolti presso di Lei e riferiti a terzi (conviventi, familiari, conducenti, beneficiari, etc. ed i cui dati verranno
trattati limitatamente alle finalità assicurative) e/o dati che devono essere forniti da Lei o da terzi per
obblighi di legge in esecuzione e nello svolgimento dei Suoi rapporti con la Società, nel quadro delle finalità assicurative.
In caso di conferimento da parte Sua di dati personali relativi a terzi, è responsabile della suddetta comunicazione ed è tenuto ad informarli e ad acquisire il preventivo consenso espresso di detti terzi all’utilizzo dei loro dati, in esecuzione e nello svolgimento dei rapporti con la Società, con gli altri soggetti appartenenti alla catena assicurativa e con le altre società del Gruppo Bipiemme Vita.
Le chiediamo, di conseguenza, di esprimere il consenso per il trattamento dei Suoi dati per la fornitura dei suddetti servizi e le prestazioni assicurative da parte della Società e di terzi, di norma designati Responsabili, a cui tali dati saranno pertanto comunicati, o in operazioni necessarie per l’adempimento degli obblighi connessi all’attività assicurativa5 e, in alcuni casi, obbligatori per legge, regolamento, normativa comunitaria od in base alle disposizioni impartite da soggetti quali l’Autorità Giudiziaria o le
autorità di vigilanza di settore6.
2 Come ad esempio: nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, professione, recapito telefonico, indirizzo di posta elettronica, targa/telaio del veicolo ecc.; dati amministrativi e contabili.
3 e quindi per finalità strettamente connesse e strumentali all’instaurazione, alla gestione e all’esecuzione dei rapporti contrattuali da parte del Titolare, a titolo esemplificativo: per attività preliminari (quali la stesura di preventivi) o strumentali alle predette (quali ad esempio la registrazione, l’organizzazione e l’archiviazione dei dati raccolti per i trattamenti in argomento); predisposizione e stipulazione di polizze assicurative, raccolta dei premi, liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni; riassicurazione e coassicurazione; prevenzione e individuazione, di concerto con le altre compagnie del Gruppo, delle frodi assicurative e relative azioni legali; costituzione, esercizio o difesa dei diritti della Società, adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali (es. attività di antiriciclaggio e vigilanza assicurativa anche sui sinistri, ecc.); analisi di nuovi mercati assicurativi, gestione e controllo interno, attività statistico-tariffarie.
4 Ad esempio, altri soggetti inerenti al rapporto che La riguarda (contratti di assicurazioni in cui Lei risulti assicurato o beneficiario, eventuali coobbligati); altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, imprese di assicurazione, ecc.); soggetti che, per soddisfare le sue richieste (quali il rilascio di una copertura, la liquidazione di un sinistro, ecc.) forniscono informazioni commerciali; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo; altri soggetti pubblici.
5 In particolare, i Suoi dati potranno essere comunicati e trattati, in Italia o anche all’estero (ove richiesto), da soggetti che fanno parte della c.d. “catena assicurativa” come: altri assicuratori; coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori, mediatori di assicurazione e di riassicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche; SIM; Società di gestione del risparmio; medici, periti, legali; società di servizi per il quietanzamento; cliniche convenzionate; nonché ad enti ed organismi del settore assicurativo aventi natura pubblica o assicurativa per l’adempimento di obblighi normativi e di vigilanza.
6 Ad esempio: IVASS, CONSOB, COVIP, Banca d’Italia, AGCM, Garante Privacy, oppure per gli adempimenti in materia di accertamenti fiscali con le relative comunicazioni all’Amministrazione Finanziaria, nonché per gli obblighi di identificazione, registrazione ed adeguata verifica della clientela ai sensi della normativa in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo (D. Lgs. 231/07), nonché per segnalazione di eventuali operazioni ritenute sospette all’UIF presso Banca d’Italia, ecc.
Il consenso potrà, altresì, riguardare la raccolta di eventuali dati sensibili o giudiziari7 inerenti alla fornitura dei servizi e delle prestazioni assicurative citate, il trattamento dei quali sarà circoscritto entro i limiti strettamente necessari, stabiliti dalle autorizzazioni di carattere generale rilasciate dal Garante per la protezione dei dati personali.
Si precisa che senza i suoi dati la Società non potrà essere in grado di fornirLe correttamente, in tutto o in parte, i servizi e le prestazioni assicurative citate.
B. Trattamento dei dati personali per finalità promozionali e/o di marketing
Se acconsente, i Suoi dati saranno trattati dalla Società ai sensi degli artt. 23 e 130, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., al fine di rilevare la qualità dei servizi o i bisogni della clientela e di effettuare indagini statistiche, anche attraverso soggetti terzi di norma designati Responsabili, nonché di svolgere
attività promozionali di servizi e/o prodotti propri o di altre società del Gruppo8, tramite attività svolte oltre che con interviste personali, questionari, posta ordinaria, telefono - anche cellulare – tramite operatore, anche mediante l’utilizzo di sistemi automatizzati di chiamata, posta elettronica, telefax, messaggi del tipo Mms o Sms o di altro tipo.
Se acconsente, esclusivamente per le medesime finalità, i dati potranno essere comunicati anche ad altri soggetti che operano in qualità di autonomi xxxxxxxx0 del trattamento dei dati personali.
Si precisa che il consenso è, in questo caso, del tutto facoltativo e che il Suo eventuale rifiuto non
produrrà alcun effetto circa la fornitura di servizi e/o prodotti assicurativi indicati nella presente Informativa.
C. Modalità di trattamento dei dati personali
I Suoi dati saranno trattati10 con idonee modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, solo da personale, appositamente designato quale Incaricato o Responsabile, ovvero impegnato alla riservatezza, appartenente alle strutture della nostra Società preposte alla fornitura dei servizi e/o dei prodotti assicurativi richiesti o in Suo favore previsti, ovvero, qualora vi abbia acconsentito, per ricerche di mercato, indagini statistiche e attività promozionali.
7 L’art. 4, comma 1, lett. D) del D. Lgs. 196/2003 definisce sensibili, ad esempio, i dati relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche e sindacali e alle convinzioni religiose; il medesimo art. 4, comma 1, lett. E) del D. Lgs. 196/2003 definisce giudiziari i dati inerenti il casellario giudiziale, l’anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato o dei carichi pendenti e la qualità di imputato o di indagato.
8 Gruppo Assicurativo Bipiemme Vita, iscritto all’albo dei gruppi assicurativi presso l’ISVAP con il n. 045 e a sua volta appartenente al più ampio gruppo Covéa.
9 I dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti: società del Gruppo (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); Società specializzate per informazione e promozione commerciale. L’elenco completo e aggiornato dei suddetti soggetti è disponibile gratuitamente facendo richiesta alla Società.
10 Il trattamento può comportare le operazioni previste dall’art. 4, comma 1, lett. a) del Codice: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, distruzione di dati.
Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia, di norma designati Responsabili, che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica od organizzativa11. I dati sono conservati in archivi cartacei ed elettronici con piena assicurazione delle misure di sicurezza previste dal legislatore.
D. Diritti dell’interessato
L’interessato potrà far valere i propri diritti come espressi dagli artt. 7, 8, 9, 10 e 130 del D. Lgs. n.196/2003 (quali ad esempio quello di avere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile, l’indicazione dell’origine dei dati, delle finalità e modalità del trattamento, degli estremi identificativi del Titolare, dei Responsabili, dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o incaricati, di ottenere l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati
nelle ipotesi previste, etc.)12.Per l’esercizio dei Suoi diritti, nonché per informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati sono comunicati o che ne vengono a conoscenza in qualità di Responsabili o incaricati, Lei può rivolgersi direttamente al Responsabile del Trattamento, ovvero all’Amministratore Delegato di Bipiemme Vita S.p.A., sig. Xxxxxxxx Xxxxx – Xxx xxx Xxxxx 0 – 00000 Xxxxxx (sito internet xxx.xxxxxxxxxxxx.xx).
11 Ad esempio, società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; società di supporto alle attività di gestione ivi comprese le società di servizi postali; società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti.
12 Questi diritti sono previsti dall’art. 7 del D. Lgs. 196/2003. L’integrazione presuppone un interesse. La cancellazione ed il blocco riguardano i dati trattati in violazione della legge. Il diritto di opposizione può essere sempre esercitato nei riguardi del materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato; negli altri casi l’opposizione presuppone un motivo legittimo.
Fac simile
del modulo di Proposta/Polizza
bpmvita accumula – Tariffa 11AC
Modello 11AC/B17
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