OBBLIGHI DI INDENNIZZO PER LA VIOLAZIONE DELLE DICHIARAZIONI E GARANZIE Clausole campione

OBBLIGHI DI INDENNIZZO PER LA VIOLAZIONE DELLE DICHIARAZIONI E GARANZIE. La Società e i Soci Fondatori si impegnano, per quanto di rispettiva competenza, a risarcire, senza duplicazione, l’Investitore dei danni (escluso il mancato guadagno) costi e spese, tra cui le ragionevoli spese legali (le “Perdite”), che siano conseguenza immediata e diretta della non veridicità o accuratezza o correttezza delle dichiarazioni e garanzie della Società di cui al paragrafo 12. La Società e i Soci Fondatori saranno tenuti ad indennizzare l’Investitore ai sensi del presente paragrafo 13 in relazione alle Perdite derivanti da non veridicità o accuratezza delle dichiarazioni e garanzie di cui al paragrafo 12 soltanto qualora tale non veridicità o accuratezza sia contestata entro 60 (sessanta) giorni dopo l’approvazione del bilancio del primo esercizio seguente all'attribuzione della Partecipazione Investitore. Resta inteso inoltre tra le parti che l'ammontare dell'indennizzo dovuto all'Investitore per la non veridicità o accuratezza o correttezza delle dichiarazioni e garanzie della Società di cui al paragrafo 12 non potrà eccedere l'ammontare del Versamento.
OBBLIGHI DI INDENNIZZO PER LA VIOLAZIONE DELLE DICHIARAZIONI E GARANZIE. 13.1. La Società e i Soci Fondatori si impegnano, per quanto di rispettiva competenza, a risarcire, senza duplicazione, l’Investitore dei danni (escluso il mancato guadagno) costi e spese, tra cui le ragionevoli spese legali (le “Perdite”), che siano conseguenza immediata e diretta della non veridicità o accuratezza o correttezza delle dichiarazioni e garanzie della Società di cui al paragrafo 12. 13.2. La Società e i Soci Fondatori saranno tenuti ad indennizzare l’Investitore ai sensi del presente paragrafo 13 in relazione alle Perdite derivanti da non veridicità o accuratezza delle dichiarazioni e garanzie di cui al paragrafo 12 soltanto qualora tale non veridicità o accuratezza sia contestata entro 60 (sessanta) giorni dopo l’approvazione del bilancio del primo esercizio seguente all'attribuzione della Partecipazione Investitore.

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  • Dichiarazioni e garanzie 10.1 Ciascuna delle Parti dichiara e garantisce alle altre Parti: (i) che la sottoscrizione del presente Patto non costituisce inadempimento rispetto ad obbligazioni assunte da, o comunque poste a carico della stessa ai sensi di qualsiasi contratto, accordo, atto, patto; (ii) di essere titolare legittimo delle rispettive Azioni nel capitale sociale delle Società e che le stesse sono libere da Vincoli; (iii) che la sottoscrizione del presente Patto e l’adempimento degli obblighi ivi contenuti non richiede alcuna ulteriore approvazione, Autorizzazione o consenso da parte di qualsivoglia soggetto terzo e/o Autorità; (iv) di non detenere, direttamente o indirettamente (neanche per il tramite di società controllate), Azioni della Società ad eccezione di quelle riportate nella Premessa E che precede; (v) di non aver acquistato, direttamente o indirettamente (neanche per il tramite di società controllate), azioni o strumenti tali da costituire diritti di acquisto sulla Società nei dodici mesi precedenti alla Data di Sottoscrizione. 10.2 In aggiunta a quanto indicato al precedente Articolo 10.1, A2A e LRH dichiarano e garantiscono alle altre Parti: (i) di essere una società regolarmente costituita e validamente esistente ai sensi della Legge italiana e di non versare in stato di scioglimento, di liquidazione o di insolvenza né di essere soggetta a procedure concorsuali o di liquidazione; (ii) che la sottoscrizione del presente Patto e l’adempimento delle obbligazioni nascenti dallo stesso sono stati debitamente approvati, in conformità a ogni richiesto 10.3 In aggiunta a quanto indicato al precedente Articolo 10.1, i Comuni dichiarano e garantiscono che la sottoscrizione del presente Patto e l’adempimento delle obbligazioni nascenti dallo stesso sono stati debitamente approvati, in conformità a ogni Legge e regolamento applicabile, da parte dei loro organi competenti. 10.4 Le dichiarazioni e garanzie di cui al presente Articolo 10 sono veritiere, complete, corrette e non fuorvianti alla Data di Sottoscrizione.