Obblighi di interposizione di terzi Clausole campione

Obblighi di interposizione di terzi. I clienti finali riforniti nell’ambito dei servizi di vendita dell’energia elettrica di ultima istanza di cui al Testo Integrato Vendita (TIV) delegano la firma del contratto di dispacciamento e la firma del contratto per il servizio di trasmissione e distribuzione di energia elettrica al relativo esercente del servizio. I clienti finali ricompresi nel servizio di maggior tutela: • delegano la firma del contratto di dispacciamento all’Acquirente Unico (AU) • delegano la firma del contratto per il servizio di trasmissione e distribuzione di energia elettrica all’esercente la maggior tutela. Per le unità di produzione in ritiro dedicato, le UP in scambio sul posto e le UP con tariffa fissa onnicomprensiva, i relativi produttori delegano la firma del contratto di dispacciamento al Gestore dei Servizi Energetici (GSE). La conclusione del contratto di dispacciamento costituisce condizione necessaria per l’attivazione della connessione delle UP e delle UI. La conclusione del contratto di dispacciamento e del contratto per il servizio di trasmissione e distribuzione di energia elettrica costituisce condizione necessaria per l’attivazione della connessione delle UC e delle UE e il conseguente accesso al servizio di trasmissione e al servizio di distribuzione di cui all’Articolo 2 del Testo Integrato Trasporto (TIT). L’assenza di un contratto di dispacciamento attivo è monitorata da TERNA per le immissioni e dall’AU tramite il SII per il prelievo secondo criteri disciplinati al di fuori del TIDE.
Obblighi di interposizione di terzi. I clienti finali ricompresi nel servizio di maggior tutela: • delegano la firma del contratto di dispacciamento all’Acquirente Unico (AU) • delegano la firma del contratto per il servizio di trasmissione e distribuzione di energia elettrica all’esercente la maggior tutela. Per le unità di produzione in ritiro dedicato, le UP in scambio sul posto e le UP con tariffa fissa onnicomprensiva, i relativi produttori delegano la firma del contratto di dispacciamento al Gestore dei Servizi Energetici (GSE). La conclusione del contratto di dispacciamento costituisce condizione necessaria per l’attivazione della connessione delle UP e delle UI. La conclusione del contratto di dispacciamento e del contratto per il servizio di trasmissione e distribuzione di energia elettrica costituisce condizione necessaria per l’attivazione della connessione delle UC e delle UE e il conseguente accesso al servizio di trasmissione e al servizio di distribuzione di cui all’Articolo 2 del Testo Integrato Trasporto (TIT). L’assenza di un contratto di dispacciamento attivo è monitorata da TERNA per le immissioni e dall’AU tramite il SII per il prelievo secondo criteri disciplinati al di fuori del TIDE.

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