Punti di connessione. 2–2.1.1 Punti di connessione sul territorio nazionale
Punti di connessione. I punti di connessione dei clienti finali e degli impianti di produzione appartenenti alle configurazioni descritte al paragrafo 2 Parte I, devono ricadere nell’area sottesa alla medesima cabina primaria. In fase di richiesta di accesso al servizio per l’autoconsumo diffuso il Referente dovrà indicare il codice identificativo dell’area sottesa alla cabina primaria presa a riferimento. Nel caso delle isole minori non interconnesse, l’area sottesa alla medesima cabina primaria coincide con l’intero territorio isolano. Le aree sottese alle singole cabine primarie sono pubblicate sul sito internet del GSE che ha reso disponibile un’unica interfaccia nazionale per la consultazione di tali aree che saranno aggiornate con frequenza biennale dalle imprese distributrici competenti, al fine di tenere conto delle evoluzioni delle reti elettriche. Al fine della verifica dei punti appartenenti all’area sottesa alla cabina primaria verrà presa in considerazione la versione delle aree valida alla data di invio della richiesta di accesso al servizio per l’autoconsumo diffuso per il singolo punto di connessione. Tali aree saranno ritenute valide per l’intero periodo di incentivazione. Si specifica, infine, che una stessa utenza di consumo o di produzione non può far parte di più di una delle configurazioni definite al paragrafo 2 Parte I.
Punti di connessione. I punti di connessione dei clienti finali e degli impianti di produzione appartenenti alle configurazioni descritte al paragrafo 2 Parte I, devono ricadere nell9area sottesa alla medesima cabina primaria. In fase di richiesta di accesso al servizio per l9autoconsumo diffuso il Referente dovrà indicare il codice identificativo dell9area sottesa alla cabina primaria presa a riferimento. Nel caso delle isole minori non interconnesse, l9area sottesa alla medesima cabina primaria coincide con l9intero territorio isolano. Le aree sottese alle singole cabine primarie sono pubblicate sul sito internet del GSE che ha reso disponibile un9unica interfaccia nazionale per la consultazione di tali aree che saranno aggiornate con frequenza biennale dalle imprese distributrici competenti, al fine di tenere conto delle evoluzioni delle reti elettriche. Al fine della verifica dei punti appartenenti all9area sottesa alla cabina primaria verrà presa in considerazione la versione delle aree valida alla data di invio della richiesta di accesso al servizio per l9autoconsumo diffuso per il singolo punto di connessione. Tali aree saranno ritenute valide per l9intero periodo di incentivazione. Si specifica, infine, che una stessa utenza di consumo o di produzione non può far parte di più di una delle configurazioni definite al paragrafo 2 Parte I. 1.1.E Accumuli e infrastrutture di ricarica elettrica I sistemi di accumulo possono essere installati in conformità alle norme CEI 0−16 e CEI 0−21 e nel rispetto di quanto previsto dalla regolazione di riferimento e contenuto nelle <Regole Operative per l’attuazione delle disposizioni relative all’integrazione di sistemi di accumulo di energia elettrica nel sistema elettrico nazionale= (nel seguito anche, <Regole=), pubblicate dal GSE ai sensi della deliberazione 574/2014/R/eel e ss.mm.ii. Si rimanda alle suddette Regole, in via di aggiornamento, per quanto concerne le configurazioni installative ammissibili e il posizionamento dei contatori, secondo la normativa vigente, e per le modalità di trattazione dell9energia elettrica prelevata, assorbita e reimmessa dai sistemi di accumulo ai fini della determinazione dell9energia elettrica condivisa nell9ambito del servizio per l9autoconsumo diffuso. In fase di presentazione della richiesta di accesso al servizio per l9autoconsumo diffuso, qualora nella configurazione risultino presenti anche sistemi di accumulo, dovranno essere riportate tutte le informazioni tecniche necessarie a caratterizza...
Punti di connessione. Il punto di connessione è relativo all’assetto d’impianto utilizzato nell’ordinario esercizio. Punti di connessione di emergenza causati da disservizi della rete per cause accidentali o impreviste ovvero per interventi di manutenzione saranno comunque riferiti convenzionalmente al punto di connessione ordinario. Ai fini della misura, un punto di connessione è definito come: • punto di prelievo nel caso in cui si tratti di un punto di connessione, nella titolarità di un cliente finale, attraverso il quale avvengono anche prelievi di energia elettrica diversi da quelli finalizzati ad alimentare i servizi ausiliari di generazione o a soddisfare consumi a essi equiparati; • punto di immissione pura, nel caso in cui si tratti di un punto di connessione, nella titolarità del produttore, asservito esclusivamente a impianti di produzione attraverso il quale avvengono le immissioni di energia elettrica in rete e i soli prelievi sono finalizzati ad alimentare i servizi ausiliari di generazione o a soddisfare consumi a essi equiparati.