La conclusione del contratto Clausole campione

La conclusione del contratto. Per conclusione del contratto si intende il momento della sottoscrizione della polizza, già firmata dalla Compagnia, da parte del Cliente con le modalità messe a disposizione dall’Intermediario e scelte dal Cliente. La sottoscrizione del contratto può avvenire: - presso i locali della Banca intermediaria (sotto- scrizione in sede) oppure - in luogo diverso dai locali della Banca intermedia- ria (sottoscrizione fuori sede) oppure - con tecniche di comunicazione a distanza (sotto- scrizione tramite internet banking*) tramite l’uti- lizzo della firma digitale messa a disposizione dalla Banca intermediaria. La sottoscrizione del contratto avviene nell’ambito di una Proposta di investimento (nel seguito “Proposta”) inviata dalla Banca intermediaria nella sezione dell’internet banking riservata al Cliente. La Proposta della Banca intermediaria può comprendere anche altre operazioni di investimento e/o di disinvestimento. La Proposta ha carattere unitario e pertanto in caso di impossibilità** da parte della Banca inter- mediaria di dar corso anche ad una sola opera- zione, il contratto si estinguerà e di conseguenza non produrrà alcun effetto. In tal caso il Cliente riceverà nella sezione riservata dell’internet banking apposita comunicazione. * Area del sito internet della Banca intermediaria riservata ai Clienti. ** A titolo esemplificativo ma non esaustivo, l’impossibilità di immettere sui mercati regolamentati ordini o disposizioni di investimento/disinve- stimento.
La conclusione del contratto. Per conclusione del contratto si intende il momento della sottoscrizione della polizza, già firmata dalla Compagnia, da parte del Cliente.
La conclusione del contratto. Poiché il contratto è l’accordo di due o più parti inteso a costituire, modificare o estinguere un rapporto giuridico patrimoniale, esso potrà perfezionarsi, di regola, soltanto quando si sia verificata una corri- spondenza tra le manifestazioni di volontà delle parti. Fino a quando tale corrispondenza non si sia verificata, il contratto non può dirsi per- fezionato. Ad es., se io dichiaro a Xxxxx di voler comprare la sua auto- mobile al prezzo di € 5.000 e Xxxxx si dichiara disposto a venderla, ma al prezzo di € 6.000, il contratto di compravendita non si perfeziona, non essendovi congruenza tra l’una e l’altra manifestazione di volontà e risultando anzi un dissenso tra le stesse. Il tema della conclusione del contratto individua le tecniche attra- verso le quali le parti pervengono alla costituzione del vincolo contrat- tuale; e ne è dunque evidente la rilevanza teorico-pratica, posto che l’intervenuta formazione della fattispecie contrattuale (e, dunque, del- l’accordo, che, secondo la nozione legislativa posta dall’art. 1321, rap- presenta l’essenza stessa del contratto) è il presupposto perché si possa Perfeziona- mento del contratto verificare che la medesima sia conforme ai criteri di valutazione del- l’atto, predisposti dall’ordinamento e, a seguire, perché si ponga un problema di ricostruzione della portata del contratto, di integrazione del regolamento, di esecuzione e, dunque, di eventuale inadempimento del contratto. L’esatta determinazione del momento e del luogo in cui il contratto può dirsi concluso assume, poi, rilevanza anche sotto profili ed a fini ulteriori rispetto a quelli poc’anzi tratteggiati. Infatti, fissare il momento del tempo ed il luogo in cui può dirsi concluso il contratto rileva ai fini della individuazione della legge ap- plicabile, in relazione alla previsione dell’art. 4 della Convenzione di Roma sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (secondo il quale, in difetto di scelta delle parti in ordine alla legge da applicare, il contratto è regolato dalla legge del paese con il quale presenta il colle- gamento più stretto, con la presunzione che “il contratto presenti il col- legamento più stretto col paese in cui la parte che deve fornire la pre- stazione caratteristica ha, al momento della conclusione del contratto, la propria residenza abituale”). Inoltre, e quanto al piano degli effetti che si ricollegano alla costitu- zione del vincolo contrattuale, si deve considerare che stabilire se l’effetto giuridico s...
La conclusione del contratto. Altri modelli: Accordo in mancanza di rifiuto
La conclusione del contratto. Modello: Proposta - Accettazione • Il contratto può concludersi: • - in maniera simultanea • (ad esempio Xxxxxxx e Xxxxxxxx si recano innanzi ad un notaio per concludere la compravendita di un'automobile oppure Xxxxxx entra in farmacia per comprare delle caramelle balsamiche che gli vengono immediatamente consegnate); • - mediante lo scambio tra proposta ed accettazione.
La conclusione del contratto. Altri modelli: Contratto per adesione • 1341. Condizioni generali di contratto • Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza. xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx 16 • 1342. Contratto concluso mediante moduli o formulari. • Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate. • Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente. • In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificatamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni , restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi , tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria (Si veda la disciplina dei contratti tra professionista e consumatore).
La conclusione del contratto. Altri modelli: Contratto telematico
La conclusione del contratto. La conclusione del contratto coincide con il momento della sottoscrizione della polizza, già firmata dalla Compagnia, da parte del Cliente con le modalità messe a disposizione dall’Intermediario e scelte dal Cliente. decorrenza coincide con le ore 24:00 del giorno in cui viene effettuato il pagamento del premio unico da parte del Cliente. La data di decorrenza varia in funzione della moda- lità di sottoscrizione del contratto: • in caso di sottoscrizione in sede, la data di decorrenza coincide con il giorno di sottoscri- zione del contratto, a condizione che la Compa- gnia abbia incassato il premio; se la sottoscrizione avviene di sabato il pagamento del premio si intende come effettuato il primo giorno lavorativo utile successivo; • in caso di sottoscrizione fuori sede, l’efficacia del contratto è sospesa per la durata di sette giorni di calendario successivi al giorno di sottoscrizione dello stesso (periodo di sospensiva)*. La data di decorrenza in questo caso è pari al giorno lavorativo successivo al termine del periodo di sospensiva, a condizione che la Compagnia abbia incassato il premio; * Se il termine del periodo di sospensiva cade di sabato, di domenica o in un giorno di festività nazionale, tale termine viene prorogato al primo giorno lavorativo successivo. • in caso di sottoscrizione tramite internet ban- king, la data di decorrenza è il secondo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione della Proposta da parte del Cliente nella sezione riservata dell’internet banking, a con- dizione che la Compagnia abbia incassato il pre- mio. Ferme le date di decorrenza minime previste in fun- zione della modalità di sottoscrizione, è possibile posticipare la data di decorrenza del contratto: • fino a 20 giorni dopo la data di sottoscrizione del contratto, in caso di sottoscrizione in sede o di sot- toscrizione fuori sede; • fino a 20 giorni dopo la data di ricezione della Pro- posta da parte del Cliente, in caso di sottoscri- zione tramite internet banking. Gli effetti del contratto decorrono dalle ore 24:00 del giorno di pagamento del premio.
La conclusione del contratto. Il preliminare di vendita (c.d. “compromesso”)
La conclusione del contratto. Ai sensi dell’articolo 1326 del codice civile, il contratto (in generale e quindi anche la vendita) è concluso, salvo il caso della contestuale sottoscrizione della scrittura privata di vendita, nel momento in cui chi ha fatto la proposta (atto con cui un soggetto esterna la propria volontà di concludere un contratto) ha conoscenza dell’accettazione (atto con il quale il destinatario della proposta dichiara di voler concludere il contratto alle condizioni determinate nella proposta) dell’altra parte. Se l’accettazione non è conforme alla proposta, per modifiche apportate dall’accettante, essa equivale a nuova proposta. Tranne il caso in cui il proponente si sia obbligato a mantenere ferma la propria proposta per un certo tempo (proposta irrevocabile), questa può essere revocata finché il contratto di vendita non sia concluso; l’accettazione può essere revocata purché la revoca giunga a conoscenza del proponente prima dell’accettazione stessa.