Obbligo di salvataggio. Ai sensi dell’art. 1914 c.c., l’Assicurato è tenuto a fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno. Qualora l’Assicurato non adempia colposamente o dolosamente l’obbligo del salvataggio, la Compagnia avrà diritto di non pagare o di ridurre l’indennità in ragione del pregiudizio sofferto ai sensi dell’art. 1915 c.c..
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Obbligo di salvataggio. Ai sensi dell’art. 1914 c.c., l’Assicurato è tenuto a fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno. Qualora l’Assicurato non adempia colposamente o dolosamente l’obbligo all’obbligo del salvataggio, la Compagnia avrà diritto di non pagare o di ridurre l’indennità l’Indennizzo in ragione del pregiudizio sofferto ai sensi dell’art. 1915 c.c..
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Obbligo di salvataggio. Ai sensi dell’art. 1914 c.c., l’Assicurato è tenuto a fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno. Qualora l’Assicurato non adempia colposamente o dolosamente l’obbligo del salvataggio, la Compagnia avrà diritto di non pagare o di ridurre l’indennità in ragione del pregiudizio sofferto ai sensi dell’art. 1915 c.c.....
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