Odontotecnici Clausole campione

Odontotecnici. Ad integrazione e parziale modifica di quanto definito nell'ipotesi di accordo del 4 dicembre 1998, titolo "Previdenza complementare", si concorda quanto segue. - La contribuzione al Fondo, con riferimento ai minimi tabellari, più contingenza, più E.d.r., è così determinata: 1% a carico del lavoratore; 1% a carico dell'impresa; il 16% del t.f.r. maturando. Per i lavoratori di prima occupazione è dovuto il 100% del t.f.r. maturando; per i lavoratori di prima occupazione dipendenti da imprese con meno di 25 dipendenti tale integrale destinazione sarà dovuta a decorrere dal 17 agosto 1999. I lavoratori di prima occupazione possono optare per un versamento a loro carico pari al 2% della retribuzione, come sopra definita. Gli altri lavoratori possono versare somme superiori all'1% con riferimento alla contribuzione a loro carico, secondo criteri definiti dalle norme operative interne di ARTIFOND. - La quota di iscrizione, pari a lire ventimila, è per metà a carico del lavoratore e per metà a carico dell'impresa. - Le spese di costituzione del Fondo ed i primi adempimenti organizzativi e funzionali verranno affrontati attraverso il versamento di una somma da considerarsi nei futuri c.c.n.l., che verrà anticipata dalle imprese. Tale somma, la cui entità e modalità di raccolta verranno definite dalle Parti entro il 21 febbraio 1999, sarà computata nei costi degli eventuali riallineamenti retributivi o dei futuri oneri contrattuali.
Odontotecnici. Anche tale Settore ha avuto una grande evoluzione nei materiali e tecnica applicata, con un aumentata professionalità richiesta agli Operatori addetti, che ben giustifica l’inserimento nel CCNL Metalmeccanici. I Rappresentanti della Categoria, auspicano che l’Odontotecnico abbia anche una formazione specialistica a carattere universitario di indirizzo tecnico, pur operando in ambito sanitario, in modo che il Preposto alla costruzione dei Dispositivi Medici su Misura abbia competenze proprie esclusive, come previsto dalla Direttiva 93/42 e s.m.i. e dal nuovo Regolamento Dispositivi Medici (MDR) n. 2017/745, anche al fine di evitare una indebita invasione in ambito Clinico, quest’ultimo di competenza e responsabilità riservata al Medico Odontoiatra.
Odontotecnici. Ad integrazione e parziale modifica di quanto definito nell’ipotesi di accordo del 4.12.98, titolo “previdenza complementare”, si concorda quanto segue.