Adesioni successive Clausole campione

Adesioni successive. Potranno aderire ad ARTIFOND i dipendenti, di imprese artigiane o di piccole e medie imprese affini, delle categorie che non hanno ancora sottoscritto il presente atto o per le quali alla data di sottoscrizione del presente atto non esista un contratto collettivo nazionale di lavoro, a condizione che le stesse categorie, attraverso gli strumenti normativi previsti, deliberino l'adesione ad ARTIFOND nell'assoluto rispetto delle sue regole e delle sue finalità. Le sottoscritte Parti istitutive del Fondo pensione "ARTIFOND", di cui all'accordo indicato in premessa, valutata la opportunità di consentire l'eventuale istituzione di uno o più fondi pensione intercategoriale su base regionale, concordano i seguenti criteri procedurali e condizioni. 1. La richiesta di poter istituire un fondo regionale deve essere presentata alle sottoscritte Parti istitutive da tutte le rappresentanze delle Parti istitutive medesime presenti nella regione. 2. Le medesime Parti istitutive nazionali valuteranno la sussistenza delle condizioni di equilibrio organizzativo ed economico-finanziario del Fondo nazionale, precisate al successivo punto 3., nonché la sussistenza delle stesse condizioni per il fondo regionale del quale si richiede la costituzione, precisate anch'esse al punto 3. Ove sussistano tali congiunte condizioni e previa verifica, le Parti istitutive autorizzano unanimemente la costituzione del fondo regionale. 3. La richiesta di istituzione del fondo regionale può essere presentata ove sussista la duplice e congiunta condizione che gli iscritti al Fondo nazionale, occupati nella regione richiedente, siano in numero di 45.000 e che il Fondo nazionale abbia già, detratti gli iscritti occupati nella regione richiedente, almeno 105.000 iscritti. Il Fondo nazionale, prima dello scorporo, avrà almeno 150.000 iscritti. 4. Per poter prendere in considerazione successive richieste di costituzione di fondi regionali, dovranno essere nuovamente presenti i parametri ed i criteri di cui al punto 3. 5. Adempiuto a quanto previsto al punto 2., le medesime Parti istitutive avvieranno le procedure nei confronti di tutti i soggetti interessati o competenti al fine di procedere al trasferimento nel fondo regionale degli accantonamenti finanziari del Fondo nazionale dei lavoratori occupati nella regione, garantendo continuità e qualità delle prestazioni, previo consenso dei lavoratori stessi.
Adesioni successive. Il presente Accordo rimane un documento “aperto” al quale i soggetti della distribuzione organizzata non aderenti al momento della sottoscrizione potranno richiedere al Tavolo Tecnico di Concertazione di aderire in qualsiasi momento successivo, previa accettazione e rispetto dei contenuti del presente Accordo.
Adesioni successive. Il presente Accordo è aperto all’adesione dei Comuni facenti parte del territorio della Costiera Amalfitana, che vorranno successivamente farne parte. Tali adesioni avverranno tramite approvazione del presente Accordo da parte dell’organo esecutivo dei Comuni successivamente aderenti, la cui sottoscrizione avverrà da parte dei Sindaci di tutti i Comuni, senza necessità per quest’ultimi di ulteriore approvazione da parte dell’organo esecutivo. Comune di Cetara Comune di Atrani Comune di Tramonti Comune di Amalfi Comune di Maiori Comune di Ravello Il presente verbale viene così sottoscritto: x.xx Xxxxxxxx Xxxxxxxx x.xx xx.xxx Xxxxxxxx Xxxxx Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio; Visto l’art. 38, co. 3, dello statuto comunale, che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi all’albo pretorio on line di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è stata compresa nell’elenco n. 12624 , in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125 del T.U. n. 267/2000). x.xx xx.xxx Xxxxxxxx Xxxxx È copia conforme all’originale.
Adesioni successive. Le determinazioni in ordine alla richiesta di adesione alla presente convenzione di un Comune diverso dai sottoscrittori della presente saranno assunte dalla Conferenza dei Sindaci sulla base dei seguenti criteri: ⮚ la capacità ricettiva della struttura; ⮚ il grado di riassegnazione degli animali custoditi; ⮚ la superficie del territorio comunale e la popolazione residente del Comune richiedente. Nel caso di accoglimento dell’istanza il Comune aderente dovrà versare la quota dei costi sostenuti dagli altri Comuni per la realizzazione della struttura, tale quota sarà destinata a parziale copertura delle spese di gestione a scomputo delle quote previste per l’anno in corso per altri Comuni. La nuova ripartizione delle spese verrà determinata ai sensi dell’art.3 dell’Accordo di Programma sottoscritto in data 01.09.2008.
Adesioni successive. Alla presente Convenzione potranno aderire successivamente ulteriori Dipartimenti, Istituti e Centri di Ricerca afferenti alle Istituzioni Universitarie di ciascuna delle Parti, che siano interessati allo svolgimento delle attività di ricerca, sviluppo tecnologico, trasferimento e divulgazione oggetto della Convenzione, ovvero che abbiano già in corso collaborazioni, anche se allo stato non formalizzate, con una delle Parti. Tali soggetti potranno aderire alla presente Convenzione mediante l'invio alle Parti preesistenti di una comunicazione sottoscritta dal proprio legale rappresentante, con la quale dichiarano di conoscere, accettare e di rispettare tutti i suoi termini e condizioni.
Adesioni successive. 1. L’adesione di nuovi Comuni, confinanti e non con i Comuni convenzionati, alla presente Convenzione avviene previo voto favorevole unanime dei Comuni già convenzionati.
Adesioni successive. Potranno aderire ad ARTIFOND i dipendenti, di imprese artigiane o di piccole e medie imprese affini, delle categorie che non hanno ancora sottoscritto il presente atto o per le quali alla data di sottoscrizione del presente atto non esista un contratto collettivo nazionale di lavoro, a condizione che le stesse categorie, attraverso gli strumenti normativi previsti, deliberino l'adesione ad ARTIFOND nell'assoluto rispetto delle sue regole e delle sue finalità. N.d.R.: L'accordo 5 ottobre 2004 prevede quanto segue: Accordo 5 ottobre 2004 in materia di previdenza integrativa Verbale di accordo Le Associazioni artigiane Confartigianato, CNA, CASARTIGIANI, CLAAI e le Organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, dando corso agli impegni assunti con l'accordo interconfederale 17 marzo 2004 in materia di previdenza integrativa per i lavoratori artigiani, hanno convenuto con specifica intesa del 30 giugno 2004, di porre in essere pratiche iniziative al rilancio della previdenza complementare, onde avviarne l'operatività nei prossimi primi mesi del 2005. A seguito di tale intesa i rinnovi contrattuali sottoscritti hanno previsto un contributo a carico delle imprese, pari a 5 euro per lavoratore, da corrispondere in occasione della erogazione dell'"una tantum", per sostenere le spese per favorire lo sviluppo e l'avvio della previdenza complementare cui aderiranno i singoli lavoratori. Va precisato altresì che il versamento di 5 euro non costituisce base imponibile per la contribuzione al Fondo di solidarietà di cui al 2º comma, art. 9-bis, legge n. 166/1991, in quanto l'importo in oggetto ha la sola finalità di finanziare la promozione e l'avvio del Fondo e non prestazioni future ai lavoratori. Gli accordi contrattuali stipulati fino alla data odierna prevedono il versamento della quota in occasione della corresponsione della prima tranche di "una tantum". I cc.cc.nn.l. che, ad oggi, hanno previsto tale opzione sono i seguenti: Alimentazione - Panificazione Ottobre 2004 Legno - Arredamento Ottobre 2004 Metalmeccanici e impiantisti Novembre 2004 Pulitintolavanderie Novembre 2004 Imprese di pulizia Novembre 2004 Lapidei Novembre 2004 Ceramica Novembre 2004 Quanto previsto dal presente accordo trova applicazione anche nei cc.cc.nn.l. in corso di definizione. L'EBNA, a seguito dell'incarico conferitogli nell'accordo tra le parti sociali, ha provveduto ad aprire i seguenti conti correnti postali, titolati a singola e specifica regione: - EBNA - Fondo sostegno previdenza comp...
Adesioni successive. I gestori, pubblici o privati, di biblioteche aventi sede nella provincia di Reggio Emilia, possono successivamente aderire, in tutto o in parte, alla presente convenzione, su conforme parere dell’Assemblea degli Amministratori e della Commissione Tecnica che provvederanno congiunta- mente a determinare la relativa quota di partecipazione alle spese.
Adesioni successive. Il presente Accordo è aperto all’adesione dei Comuni che entreranno a far parte della Società “Miramare Service s.r.l.” successivamente alla sottoscrizione del presente Accordo. Tali adesioni avverranno tramite approvazione del presente Accordo da parte dell’organo esecutivo dei predetti Comuni, la cui sottoscrizione avverrà da parte dei Sindaci di tutti i Comuni, senza necessità per quest’ultimi di ulteriore approvazione da parte dell’organo esecutivo.
Adesioni successive. Al presente accordo potranno successivamente aderire altri ENTI LOCALI del territorio provinciale di Parma adottando una propria deliberazione di adesione all’accordo stesso, da farsi sul modello del presente, deliberazione che va tempestivamente inviata con apposita comunicazione alla Provincia di Parma, agli intermediari finanziari aderenti ed alla Camera di Commercio.