Adesioni successive Clausole campione

Adesioni successive. Potranno aderire ad ARTIFOND i dipendenti, di imprese artigiane o di piccole e medie imprese affini, delle categorie che non hanno ancora sottoscritto il presente atto o per le quali alla data di sottoscrizione del presente atto non esista un contratto collettivo nazionale di lavoro, a condizione che le stesse categorie, attraverso gli strumenti normativi previsti, deliberino l'adesione ad ARTIFOND nell'assoluto rispetto delle sue regole e delle sue finalità. Le sottoscritte Parti istitutive del Fondo pensione "ARTIFOND", di cui all'accordo indicato in premessa, valutata la opportunità di consentire l'eventuale istituzione di uno o più fondi pensione intercategoriale su base regionale, concordano i seguenti criteri procedurali e condizioni.
Adesioni successive. Il presente Accordo rimane un documento “aperto” al quale i soggetti della distribuzione organizzata non aderenti al momento della sottoscrizione potranno richiedere al Tavolo Tecnico di Concertazione di aderire in qualsiasi momento successivo, previa accettazione e rispetto dei contenuti del presente Accordo.
Adesioni successive. Le determinazioni in ordine alla richiesta di adesione alla presente convenzione di un Comune diverso dai sottoscrittori della presente saranno assunte dalla Conferenza dei Sindaci sulla base dei seguenti criteri: • la capacità ricettiva della struttura; • il grado di riassegnazione degli animali custoditi; • la superficie del territorio comunale e la popolazione residente del Comune richiedente. Nel caso di accoglimento dell’istanza il Comune aderente dovrà versare la quota dei costi sostenuti dagli altri Comuni per la realizzazione della struttura, tale quota sarà destinata a parziale copertura delle spese di gestione a scomputo delle quote previste per l’anno in corso per altri Comuni. La nuova ripartizione delle spese di manutenzione straordinaria della struttura verrà determinata ai sensi dell’art.3 dell’Accordo di Programma sottoscritto in data 01.09.2008.
Adesioni successive. 1. Possono aderire all’Accordo altri soggetti la cui partecipazione sia utile alla realizzazione dell’intervento.
Adesioni successive. I gestori, pubblici o privati, di biblioteche aventi sede nella provincia di Reggio Emilia, possono successivamente aderire, in tutto o in parte, alla presente convenzione, su conforme parere dell’Assemblea degli Amministratori e della Commissione Tecnica che provvederanno congiunta- mente a determinare la relativa quota di partecipazione alle spese.
Adesioni successive. Potranno aderire ad ARTIFOND i dipendenti, di imprese artigiane o di piccole e medie imprese affini, delle categorie che non hanno ancora sottoscritto il presente atto o per le quali alla data di sottoscrizione del presente atto non esista un contratto collettivo nazionale di lavoro, a condizione che le stesse categorie, attraverso gli strumenti normativi previsti, deliberino l’adesione ad ARTIFOND nell’assoluto rispetto delle sue regole e delle sue finalità.
Adesioni successive. Al presente accordo potranno successivamente aderire altri ENTI LOCALI del territorio provinciale di Parma adottando una propria deliberazione di adesione all’accordo stesso, da farsi sul modello del presente, deliberazione che va tempestivamente inviata con apposita comunicazione alla Provincia di Parma, agli intermediari finanziari aderenti ed alla Camera di Commercio. All’accordo potranno altresì aderire altri intermediari finanziari, mediante apposita comunicazione da inviare agli Enti Locali aderenti ed alla Camera di Commercio e previa sottoscrizione delle “ Linee guida 2011 per la sottoscrizione di Accordi Locali per assicurare la liquidità alle imprese creditrici dei Comuni e delle Province della Regione Xxxxxx-Romagna, attraverso la cessione pro soluto dei crediti a favore di banche od intermediari finanziari”. Parma, 14 aprile 2011 Xxxxx, approvato e sottoscritto Camera di Commercio di Parma Il Presidente Xxxxxx Xxxxxxx Provincia di Parma Il Presidente Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Comune di Bedonia Il Sindaco Xxxxx Xxxxx Comune di Busseto Il Sindaco Xxxx Xxxxxxx Comune di Collecchio L’Assessore alla Pubblica Istruzione Xxxxxxxx Xxxxxxxx Comune di Colorno Il Sindaco Xxxxxxx Xxxxxx Comune di Fidenza Il Vice Sindaco Xxxxxxx Xxxxx Comune di Fontevivo Vice-Sindaco Xxxxxx Xxxxxxxx Comune di Fornovo di Taro L’Assessore al Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx Comune di Langhirano Il Sindaco Xxxxxxxxx Xxxxxxxx Comune di Mezzani Il Sindaco Xxxxx Xxxxxx Comune di Monteghiarugolo L’Assessore al Bilancio, Finanze, Tributi Xxxxx Xxxxxxx Comune di Noceto Il Sindaco Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Comune di Sala Baganza Il Sindaco Xxxxxx Xxxxxxxx Comune di San Secondo Il Commissario Straordinario Xxxxxxx Xxxxxx Comune di Sorbolo Sindaco Xxxxxx Xxxxxxxxxx Comune di Traversetolo Il Sindaco Xxxxxxx Xxxxxxx Comune di Varsi Il Sindaco Xxxxxxx Xxxxxxx ENTE FIRMA Banca Infrastrutture Innovazione e Sviluppo S.p.A. Gruppo Intesa Sanpaolo Local Relationship Manager Xxxxx Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx Banca Popolare di Lodi Direttore Area Affari Parma e Piacenza Xxxxx Xxxxxxxx Bcc Factoring S.p.A. Responsabile Xxxxxx Xxxxxxx Procuratore Xxxxx Xxxxx
Adesioni successive. Potranno aderire ad ARTIFOND i dipendenti, di imprese artigiane o di piccole e medie imprese affini, delle categorie che non hanno ancora sottoscritto il presente atto o per le quali alla data di sottoscrizione del presente atto non esista un contratto collettivo nazionale di lavoro, a condizione che le stesse categorie, attraverso gli strumenti normativi previsti, deliberino l'adesione ad ARTIFOND nell'assoluto rispetto delle sue regole e delle sue finalità. N.d.R.: L'accordo 5 ottobre 2004 prevede quanto segue: Accordo 5 ottobre 2004 in materia di previdenza integrativa Verbale di accordo Le Associazioni artigiane Confartigianato, CNA, CASARTIGIANI, CLAAI e le Organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, dando corso agli impegni assunti con l'accordo interconfederale 17 marzo 2004 in materia di previdenza integrativa per i lavoratori artigiani, hanno convenuto con specifica intesa del 30 giugno 2004, di porre in essere pratiche iniziative al rilancio della previdenza complementare, onde avviarne l'operatività nei prossimi primi mesi del 2005. A seguito di tale intesa i rinnovi contrattuali sottoscritti hanno previsto un contributo a carico delle imprese, pari a 5 euro per lavoratore, da corrispondere in occasione della erogazione dell'"una tantum", per sostenere le spese per favorire lo sviluppo e l'avvio della previdenza complementare cui aderiranno i singoli lavoratori. Va precisato altresì che il versamento di 5 euro non costituisce base imponibile per la contribuzione al Fondo di solidarietà di cui al 2º comma, art. 9-bis, legge n. 166/1991, in quanto l'importo in oggetto ha la sola finalità di finanziare la promozione e l'avvio del Fondo e non prestazioni future ai lavoratori. Gli accordi contrattuali stipulati fino alla data odierna prevedono il versamento della quota in occasione della corresponsione della prima tranche di "una tantum". I cc.cc.nn.l. che, ad oggi, hanno previsto tale opzione sono i seguenti: Alimentazione - Panificazione Ottobre 2004 Legno - Arredamento Ottobre 2004 Metalmeccanici e impiantisti Novembre 2004 Pulitintolavanderie Novembre 2004 Imprese di pulizia Novembre 2004 Lapidei Novembre 2004 Ceramica Novembre 2004 Quanto previsto dal presente accordo trova applicazione anche nei cc.cc.nn.l. in corso di definizione. L'EBNA, a seguito dell'incarico conferitogli nell'accordo tra le parti sociali, ha provveduto ad aprire i seguenti conti correnti postali, titolati a singola e specifica regione: - EBNA - Fondo sostegno previdenza comp...
Adesioni successive. Il presente Accordo è aperto all’adesione dei Comuni facenti parte del territorio della Costiera Amalfitana, che vorranno successivamente farne parte. Tali adesioni avverranno tramite approvazione del presente Accordo da parte dell’organo esecutivo dei Comuni successivamente aderenti, la cui sottoscrizione avverrà da parte dei Sindaci di tutti i Comuni, senza necessità per quest’ultimi di ulteriore approvazione da parte dell’organo esecutivo. Comune di Cetara Comune di Atrani Comune di Tramonti Comune di Amalfi Comune di Maiori Comune di Ravello Il presente verbale viene così sottoscritto: x.xx Xxxxxxxx Xxxxxxxx x.xx xx.xxx Xxxxxxxx Xxxxx Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio; Visto l’art. 38, co. 3, dello statuto comunale, che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi all’albo pretorio on line di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è stata compresa nell’elenco n. 12624 , in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125 del T.U. n. 267/2000). x.xx xx.xxx Xxxxxxxx Xxxxx È copia conforme all’originale.
Adesioni successive. Potranno aderire ad ARTIFOND i dipendenti, di imprese artigiane o di piccole e medie imprese affini, delle categorie che non hanno ancora sottoscritto il presente atto o per le quali alla data di sottoscrizione del presente atto non esista un contratto collettivo nazionale di lavoro, a condizione che le stesse categorie, attraverso gli strumenti normativi previsti, deliberino l'adesione ad ARTIFOND nell'assoluto rispetto delle sue regole e delle sue finalità. Visto l'accordo interconfederale 20 maggio 2002; Considerato che il c.c.n.l. per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane del settore pulitintolavanderia è scaduto in data 31 dicembre 2000; Tutto ciò premesso, le parti hanno convenuto gli allegati incrementi retributivi, relativi ai singoli livelli, a partire dal 1º febbraio 2003-1º giugno 2003. Eventuali aumenti già corrisposti a titolo di acconto sui futuri miglioramenti dei minimi contrattuali saranno assorbiti fino a concorrenza dagli incrementi retributivi previsti dal presente accordo. Considerato che la presente intesa interviene a copertura del periodo 1º gennaio 2001-31 marzo 2002, continuerà ad essere erogata l'indennità di vacanza contrattuale. Le parti si danno atto che con la presente intesa è stato inoltre effettuato il riallineamento retributivo relativo all'anno 2000. Ad integrale copertura del periodo dal 1º gennaio 2001 al 31 marzo 2002, ai soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo verrà corrisposto un importo forfettario "una tantum" pari a euro 180 lordi, suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato. Il suddetto importo verrà erogato in due rate pari a: - euro 90 corrisposti con la retribuzione relativa al mese di febbraio 2003; - euro 90 corrisposti con la retribuzione relativa al mese di giugno 2003. Ai soli apprendisti in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo, ad integrale copertura del periodo dal 1º gennaio 2001 al 31 marzo 2002, verrà corrisposto un importo forfettario "una tantum" pari a euro 132,50 lordi, suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato. Il suddetto importo verrà erogato in due rate pari a: - euro 65,00 corrisposti con la retribuzione relativa al mese di febbraio 2003; - euro 67,50 corrisposti con la retribuzione relativa al mese di giugno 2003. Gli importi "una tantum" di cui sopra saranno inoltre ridotti proporzionalmente per i casi d...