Associati. 1. Sono associati al Fondo:
a) I lavoratori dipendenti, destinatari della forma pensionistica complementare, ai sensi del punto 2, commi 1 e 2, i quali abbiano manifestato la volontà di adesione al Fondo con le modalità stabilite nello Statuto, purchè abbiano maturato almeno tre mesi di anzianità di servizio, in ciascuna forma, presente e futura di accensione di rapporto di lavoro dipendente. La facoltà per i lavoratori di cui al comma 2 del punto 2 di divenire associati al Fondo deve esse- re preventivamente definita tramite apposito accordo aziendale. La facoltà per i lavoratori dei settori cosiddetti affini di divenire associati al Fondo deve essere preventivamente concordata dalle rispettive organizzazioni datoriali e sindacali di settore, per ciascun settore affine. Gli accordi sindacali (aziendali o nazionali) di cui sopra dovranno essere accordi di adesione al Fondo, salva la possibilità di modifica della misura della contribuzione di cui al punto 12 del pre- sente accordo, dei requisiti di accesso e dei relativi tempi di adesione.
b) Le imprese che abbiano alle loro dipendenze lavoratori associati al Fondo;
c) I lavoratori pensionati che percepiscono le prestazioni pensionistiche complementari erogate dal Fondo.
2. L’adesione al Fondo comporta la piena accettazione dello statuto.
3. Possono divenire associati al Fondo i lavoratori dipendenti da aziende esercenti servizi di trasporto pubblico già iscritti. a fondi o casse eventualmente preesistenti alla data di costituzione del Fondo a condizione che un nuovo atto della stessa natura della fonte istitutiva stabilisca la confluenza di tale fondo nel Fondo nazionale di categoria e tale confluenza sia deliberata dai competenti organi del fondo di provenienza ed autorizzata dal Consiglio di amministrazione del Fondo nazionale di cate- goria, seguendo gli orientamenti che al riguardo ha espresso l’Organo di vigilanza.
4. In mancanza dell’atto che stabilisce la confluenza, i lavoratori dipendenti da aziende esercenti ser- vizi di trasporto pubblico già associati a fondi o casse aziendali eventualmente preesistenti alla data di costituzione del Fondo diventano associati del Fondo nazionale di categoria se si avvalgono della facoltà di trasferimento della posizione pensionistica individuale nel rispetto della regolamentazione vigente pro-tempore nel fondo di provenienza, con le modalità stabilite dallo statuto del Fondo.
Associati. Sono associati al Fondo:
a) i destinatari in possesso dei requisiti di partecipazione di cui all’articolo 2, che abbiano sottoscritto la domanda di adesione volontaria, di seguito denominati “lavoratori associati”;
b) l’amministrazione della Pubblica Istruzione e gli Enti, d’ora in poi denominati “Amministrazioni” che abbiano alle loro dipendenze lavoratori associati al Fondo;
c) i percettori di prestazioni pensionistiche complementari a carico del Fondo, di seguito denominati “pensionati”.
Associati. Sono associati effettivi le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, secondo quanto disposto dal comma 1 dell’articolo 118, legge n. 388/2000 e successive modificazioni, che risultino firmatarie dell’atto costitutivo.
Associati. 1. Sono associati al Fondo:
a) i destinatari in possesso dei requisiti di partecipazione di cui all'articolo 2, che abbiano sottoscritto la domanda di adesione volontaria, di seguito denominati "lavoratori associati";
b) gli enti e le aziende dei comparti delle Regioni e delle Autonomie Locali e della Sanità, di seguito denominati Amministrazioni, che abbiano alle loro dipendenze lavoratori associati al Fondo;
c) i percettori di prestazioni pensionistiche complementari a carico del Fondo, di seguito denominati "pensionati".
Associati. Sono associati effettivi: CONFARTIGIANATO, CNA, CASARTIGIANI, CGIL, CISL, UIL, CLAAI. Possono essere associati, con la qualifica di associati effettivi, le Organizzazioni firmatarie dell'Accordo interconfederale 2/2/1993. Sono associati con la qualifica di associati beneficiari ai soli fini delle prestazioni le imprese che hanno optato per l'adesione al Fondo ai sensi del comma 3, art. 118, L. n. 388/2000 e che siano in regola con i versamenti previsti.
Associati. 1. Sono soci di ARTIFOND: - i dipendenti delle imprese cui si applicano i contratti collettivi sottoscritti dalle parti stipulanti il presente accordo: - i dipendenti delle imprese aderenti alle associazioni artigiane firmatarie del presente accordo per le quali non sia previsto un Fondo pensione dalla contrattazione collettiva nazionale applicata all'impresa; - i dipendenti delle associazioni che istituiscono il Fondo per i quali non sia istituito o non operi un Fondo pensione; - i pensionati con prestazioni erogate da ARTIFOND.
2. L'adesione a ARTIFOND comporta la piena accettazione del presente Statuto e degli atti correlati e delle clausole inerenti la previdenza complementare, definite dalle fonti istitutive, ivi comprese quelle relative alla contribuzione.
Associati. Potranno aderire alla convenzione ALD AUTOMOTIVE tutti gli associati del CRAL in possesso dei seguenti requisiti:
a) che il Dipendente sia socio del CRAL;
b) che il Dipendente richiedente abbia un’età superiore a 22 anni; Il SOCIO dovrà fornire la seguente documentazione necessaria per l'affidamento: • documento d'identità in corso di validità • copia patente di guida in corso di validità • modulo privacy sottoscritto con firma leggibile • ultima Certificazione Unica • ultime due buste paga • RID Solo per i neoassunti sarà necessario allegare il contratto di lavoro con superamento del periodo di prova (ove previsto). Si precisa che, a seguito dei controlli effettuati sui suddetti documenti, ALD si riserva il diritto di addivenire o meno alla stipula del contratto con il Socio.
Associati. Sono associati al Fondo i destinatari della forma pensionistica complementare di cui al precedente articolo1 i quali abbiano manifestato la volontà di adesione al Fondo.
Associati. Possono essere soci della FITTM le persone fisiche e non, che si impegnano ad accettare e attuare i contenuti dello Statuto, del Regolamento e del Codice Deontologico e di Condotta, e a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio direttivo. I Soci FITTM si dividono in:
1. Soci fondatori, tutti i firmatari dell'atto costitutivo dell'Associazione; i soci fondatori che non versano la quota associativa sono accomunati ai soci onorari;
2. Soci onorari, personalità o enti nominate dal Consiglio Direttivo che si sono distinte per meriti accademici o professionali inerenti gli interessi dell’associazione, in grado di fornire direttamente o indirettamente supporto o contributi alle attività dell’associazione. I membri onorari non sono tenuti al pagamento della quota associativa annuale, possono partecipare alle assemblee dei soci senza diritto di voto e possono ricoprire incarichi e/o rappresentare la FITTM nelle sue attività esterne;
3. Soci ordinari, tutte le persone fisiche in possesso dei requisiti dello Statuto, del Regolamento e del Codice Deontologico e di Condotta FITTM
4. Centri, tutte le figure giuridiche che sono in possesso dei requisiti dello Statuto, del Regolamento e del Codice Deontologico e di Condotta FITTM.
Associati. Sono associati al Fondo:
a) i destinatari di cui all'art. 2 i quali abbiano manifestato in forma esplicita la volontà di adesione al Fondo con le modalità stabilite dal presente Statuto e coloro che abbiano aderito con conferimento tacito del TFR;