Passaggio di qualifica Clausole campione

Passaggio di qualifica. Ferme restando le anzianità convenzionali già definite sulla base della normativa di cui al CCNL 4 giugno 1998, a decorrere dal 12 febbraio 2002 in caso di passaggio di qualifica si farà riferimento alla effettiva anzianità aziendale agli effetti degli istituti contrattuali.
Passaggio di qualifica. Nel caso di passaggio di qualifica l'anzianità trascorsa nella qualifica di provenienza deve valere agli effetti del preavviso, delle ferie e del trattamento di malattia.
Passaggio di qualifica. Ai lavoratori che passano dalla qualifica operaio a quella di intermedio o impiegato o da quella di intermedio a quella di impiegato, verrà riconosciuta l'intera anzianità aziendale ai fini degli istituti contrattuali che fanno specifico riferimento alle anzianità di servizio.
Passaggio di qualifica. In caso di passaggio dell'operaio alla categoria impiegatizia nella stessa azienda, l'operaio avrà diritto al trattamento che come tale gli sarebbe spettato in caso di licenziamento e si considererà assunto "ex novo" con la nuova qualifica. Agli effetti del preavviso l'anzianità di servizio maturata come operaio sarà computata per il 50%.
Passaggio di qualifica. Art. 51 - Ambiente di lavoro Art. 52 - Diritto allo studio Art. 53 - Lavoratori studenti
Passaggio di qualifica. Art. 116
Passaggio di qualifica. Articolo 82 Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti al livello superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore a diritto al trattamento corrispondente all’attività svolta e l’assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto dopo un periodo non superiore a tre mesi. Il lavoratore promosso a livello superiore ha diritto alla retribuzione contrattuale nel nuovo livello: qualora il lavoratore percepisca all’atto della promozione, una retribuzione superiore al minimo tabellare del nuovo livello, manterrà la relativa eccedenza residua come assegno "ad personam" avente lo stesso titolo e caratteristiche originarie. In ogni caso, tale eccedenza non potrà essere assorbita dagli scatti di anzianità e dall’indennità di contingenza.
Passaggio di qualifica. Nel caso di passaggio di qualifica l’anzianità trascorsa nella qualifica di provenienza deve valere gli effetti del preavviso, delle ferie del trattamento in malattia.
Passaggio di qualifica. Secondo un principio, storicamente consolidato, gli scatti di anzianità, sono assorbiti e non possono essere riportati in cifra o conservati per intero, in caso di progressione ad una qualifica superiore, nella retribuzione di tale qualifica, salvo che ciò non sia espressamente previsto dalla contrattazione collettiva. Si avrà pertanto l’assorbimento nella relativa maggiore retribuzione degli aumenti periodici di anzianità maturati nella precedente categoria (Cassazione 17/3/1982 n. 1739; Cassazione 8/6/1983, n.3929; Cassazione 24/5/1999, n.5046). Alcuni contratti, in caso di passaggio di categoria, prevedono l’azzeramento degli scatti o il congelamento in cifra fissa di una quota di essi. Si precisa che, nel caso in cui il passaggio di qualifica comporti la perdita totale o parziale degli scatti maturati nella qualifica di provenienza, il prestatore di lavoro avrà in ogni caso diritto ad una retribuzione non inferiore a quella percepita precedentemente, in virtù del principio che sancisce l’irriducibilità retributiva ( art.2103 Codice Civile). Verrà pertanto corrisposto al prestatore un superminimo o un aumento, fino al raggiungimento del precedente livello retributivo.
Passaggio di qualifica. Mansioni del lavoratore