Common use of Offerte anomale Clause in Contracts

Offerte anomale. Ai sensi dell’art. 86 del Codice, le stazioni appaltanti sono tenute a valutare la congruità delle offerte economiche presentate ed in particolare: a) quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, le stazioni appaltanti valutano la congruità delle offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media; b) quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, le stazioni appaltanti valutano la congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara. Anche al di fuori di dette ipotesi, le stazioni appaltanti possono valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa (articolo 86, comma 3). I successivi artt. 87 ed 88 disciplinano i criteri ed il procedimento di verifica, in contraddittorio con l’offerente, delle offerte che appaiono anormalmente basse. All’esito del procedimento di verifica la stazione appaltante dichiara l’esclusione dell’offerta che, in base all’esame degli elementi forniti, risulti, nel suo complesso, inaffidabile e procede, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 11 e 12 del Codice, all’aggiudicazione definitiva in favore della migliore offerta non anomala. La regola posta dall’art. 87, comma 1, del Codice – secondo cui all’esclusione può provvedersi solo all’esito dell’ulteriore verifica, in contraddittorio con il concorrente – incontra l’eccezione dell’esclusione automatica che può essere disposta nel caso in cui il criterio di aggiudicazione sia quello del prezzo più basso e le offerte presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 86. La facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci e valgono i limiti di importo del contratto stabiliti, per i lavori, dall’art. 122, comma 9 (importo inferiore o pari a 1 milione di euro) e, per i servizi e le forniture, dall’art. 124, comma 8 (importo inferiore o pari a 100.000 euro). Tuttavia, fino al 31 dicembre 2013, la facoltà di esclusione automatica è esercitabile fino alla soglia comunitaria, come previsto dall’art. 253, comma 20-bis del Codice.

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Samples: Bando Quadro, Bando Quadro

Offerte anomale. Ai sensi dell’art. 86 dell’articolo 97, comma 2, del CodiceDecreto Legislativo n. 50 del 2016, sono considerate potenzialmente anomale le stazioni appaltanti sono tenute a valutare la congruità delle offerte economiche presentate ed in particolare: a) quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, le stazioni appaltanti valutano la congruità delle offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla ad una soglia di anomalia determinata procedendo al sorteggio, in seduta pubblica di gara, di uno dei seguenti metodi: a) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media; b) quando il criterio media aritmetica dei ribassi percentuali di aggiudicazione tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, tenuto conto che se la prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosapari ovvero uguale a zero la media resta invariata; qualora, invece, la prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi è dispari, la media viene decrementata percentualmente di un valore pari a tale cifra; c) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le stazioni appaltanti valutano la congruità offerte ammesse, incrementata del 20 per cento; d) media aritmetica dei ribassi in termini assoluti di tutte le offerte ammesse, decurtata del 20 per cento; e) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte in relazione alle quali sia di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media, moltiplicato per un coefficiente sorteggiato dal seggio di gara all'atto del suo insediamento tra i punti relativi al prezzo sia seguenti valori: 0,6; 0,8; 1; 1,2; 1,4. In ogni caso la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara. Anche al di fuori di dette ipotesi, le stazioni appaltanti possono Stazione Appaltante può valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa (articolo 86art. 97, comma 3). I successivi artt. 87 ed 88 disciplinano i criteri ed il procedimento di verifica6, in contraddittorio con l’offerente, delle offerte che appaiono anormalmente basse. All’esito del procedimento di verifica la stazione appaltante dichiara l’esclusione dell’offerta che, in base all’esame degli elementi forniti, risulti, nel suo complesso, inaffidabile e procede, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 11 e 12 del Codice, all’aggiudicazione definitiva in favore della migliore offerta non anomala. La regola posta dall’art. 87, comma 1ultimo periodo, del Codice – secondo cui all’esclusione può provvedersi solo all’esito dell’ulteriore verifica, in contraddittorio con il concorrente – incontra l’eccezione dell’esclusione automatica che può essere disposta nel caso in cui il criterio di aggiudicazione sia quello Decreto Legislativo n. 50 del prezzo più basso e le offerte presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 86. La facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci e valgono i limiti di importo del contratto stabiliti, per i lavori, dall’art. 122, comma 9 (importo inferiore o pari a 1 milione di euro) e, per i servizi e le forniture, dall’art. 124, comma 8 (importo inferiore o pari a 100.000 euro2016). Tuttavia, fino al 31 dicembre 2013, la facoltà di esclusione automatica è esercitabile fino alla soglia comunitaria, come previsto dall’art. 253, comma 20-bis del Codice.

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Samples: Contratto Di Fornitura Di Beni, Contratto Di Prestazione Di Servizi