OGGETTO DELLA COPERTURA PER IL CASO DI MORTE. Nel caso di Morte dell’Assicurato, Eurovita Assicurazioni S.p.A. corrisponderà l’indennizzo di cui al successivo Art. 27, qualora: a) il Sinistro si sia verificato durante il periodo in cui la Copertura è efficace; Eurovita Assicurazioni S.p.A. corrisponde il capitale assicurato all’epoca del sinistro dell’Assicurato così come definito al successivo Art. 27. In caso di estinzione anticipata, surroga e rinegoziazione del finanzia- mento si rinvia a quanto previsto all’art. 10 delle Condizioni Contrattuali. Nel caso l’Assicurato non sia colpito da sinistro nel corso della durata contrattuale, il contratto si intenderà estinto alla data di scadenza ed il premio pagato per la copertura caso morte resterà acquisito da Eurovita Assicurazioni S.p.A. b) il Sinistro non rientri nelle esclusioni di cui al successivo Art. 29; c) gli aventi causa dell’Assicurato abbiano adempiuto agli oneri di cui al successivo Art.32.
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Samples: Contratto Di Assicurazione, Contratto Di Assicurazione
OGGETTO DELLA COPERTURA PER IL CASO DI MORTE. Nel caso di Morte dell’Assicurato, Eurovita Assicurazioni S.p.A. corrisponderà l’indennizzo di cui al successivo Art. 2728, qualora:
a) il Sinistro si sia verificato durante il periodo in cui la Copertura è efficace, sia cioè terminato il periodo di carenza di cui al successivo Art. 31 se previsto nel contratto; Eurovita Assicurazioni S.p.A. corrisponde il capitale assicurato all’epoca del sinistro dell’Assicurato così come definito al successivo Art. 2728. In caso di estinzione anticipata, surroga e rinegoziazione del finanzia- mento finanziamento si rinvia a quanto previsto all’art. 10 delle Condizioni Contrattuali. Nel caso l’Assicurato non sia colpito da sinistro nel corso della durata contrattuale, il contratto si intenderà estinto alla data di scadenza ed il premio pagato per la copertura caso morte resterà acquisito da Eurovita Assicurazioni S.p.A.
b) il Sinistro non rientri nelle esclusioni di cui al successivo Art. 2930;
c) gli aventi causa dell’Assicurato abbiano adempiuto agli oneri di cui al successivo Art.32Art.33.
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Samples: Insurance Agreement
OGGETTO DELLA COPERTURA PER IL CASO DI MORTE. Nel caso di Morte dell’Assicurato, Eurovita Assicurazioni S.p.A. corrisponderà l’indennizzo di cui al successivo Art. 27, qualora:
a) il Sinistro si sia verificato durante il periodo in cui la Copertura è efficace; Eurovita Assicurazioni S.p.A. corrisponde il capitale assicurato all’epoca del sinistro dell’Assicurato così come definito al successivo Art. 27. In caso di estinzione anticipata, surroga e rinegoziazione del finanzia- mento finanziamento si rinvia a quanto previsto all’artall’Art. 10 delle Condizioni Contrattuali. Nel caso l’Assicurato non sia colpito da sinistro nel corso della durata contrattuale, il contratto si intenderà estinto alla data di scadenza ed il premio pagato per la copertura caso morte resterà acquisito da Eurovita Assicurazioni S.p.A.
b) il Sinistro non rientri nelle esclusioni di cui al successivo Art. 29;
c) gli aventi causa dell’Assicurato abbiano adempiuto agli oneri di cui al successivo Art.32.
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Samples: Contratto Di Assicurazione
OGGETTO DELLA COPERTURA PER IL CASO DI MORTE. Nel caso di Morte dell’Assicurato, Eurovita Assicurazioni S.p.A. corrisponderà l’indennizzo di cui al successivo Art. 27, qualora:
a) il Sinistro si sia verificato durante il periodo in cui la Copertura è efficace, sia cioè terminato il perio- do di carenza di cui al successivo art. 30 se previsto nel contratto; Eurovita Assicurazioni S.p.A. corrisponde il capitale assicurato all’epoca del sinistro dell’Assicurato così come definito al successivo succes- sivo Art. 27. In caso di estinzione anticipata, surroga e rinegoziazione del finanzia- mento finanziamento si rinvia a quanto previsto all’art. 10 delle Condizioni Contrattuali. Nel caso l’Assicurato non sia colpito da sinistro nel corso della durata contrattuale, il contratto si intenderà estinto alla data di scadenza ed il premio pagato per la copertura caso morte resterà acquisito da Eurovita Assicurazioni S.p.A.
b) il Sinistro non rientri nelle esclusioni di cui al successivo Art. 29;
c) gli aventi causa dell’Assicurato abbiano adempiuto agli oneri di cui al successivo Art.32.
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Samples: Insurance Contract