OGGETTO DELLE COPERTURE E OBBLIGHI DELLE COMPAGNIE ASSICURATRICI. Le prestazioni saranno corrisposte, nei limiti ed alle condizioni stabiliti negli articoli successivi, per i seguenti eventi: • Decesso (garanzia vita); • Infortunio o Malattia che determini l’Invalidità Totale Permanente (garanzia danni);
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Samples: Assicurazione Collettiva, Assicurazione Collettiva, Assicurazione Collettiva