Diritto di recesso (e di revoca) Clausole campione

Diritto di recesso (e di revoca). AVVERTENZA: E’ possibile esercitare i diritti di revoca e di recesso come esplicitato dall’art. 5 delle Condizioni di Assicurazione.
Diritto di recesso (e di revoca). Gli Investitori Non Qualificati possono esercitare il diritto di recesso e/o di revoca come previsto all’art. 13 comma 5 (recesso) (ovvero, se del caso, il diritto di recesso previsto dal “Codice del Consumo”, laddove ne ricorrano i presupposti) e 25 (revoca) del Regolamento Consob. Una volta esercitato legittimamente il diritto di recesso o il diritto di revoca da parte degli investitori il Soggetto che Riceve e Perfeziona gli Ordini provvederà a restituire l’importo investito tramite giroconto dal conto indisponibile della Società Offerente al conto indicato dall’Investitore in sede di registrazione. Nello specifico, la Società permetterà agli Investitori Non Qualificati, tramite una semplice procedura informatica, di esercitare il diritto di recedere dall’Ordine, ai sensi di quanto disposto dall’art. 13, comma 5 del Regolamento Consob, nonché di esercitare il diritto di revoca dell’Ordine, ai sensi di quanto disposto dall’art. 25, comma 2 del Regolamento Consob. L’Investitore Non Qualificato potrà infatti disporre i propri ordini di adesione alle Offerte, i quali verranno salvati e conservati dalla Società al momento della disposizione dell’Ordine, e per i primi 7 (sette) giorni di calendario decorrenti da tale momento l’Investitore avrà la possibilità, conformemente a quanto previsto dall’art. 13, comma 5 del Regolamento Consob (o, eventualmente, per i primi 14 (quattordici) giorni di calendario decorrenti da tale momento, conformemente a quanto previsto dal “Codice del Consumo”, laddove ne ricorrano i presupposti), di recedere dal proprio ordine di adesione dandone disposizione attraverso il Portale. Nel caso in cui, invece, non siano stati inviati ordini di recesso dall’investimento durante i termini di cui sopra, non sarà possibile esercitare il diritto di recesso e l’Ordine verrà considerato come confermato.
Diritto di recesso (e di revoca). AVVERTENZA: E’ possibile esercitare i diritti di revoca e di recesso come esplicitato dall’art. 6 delle Condizioni di Assicurazione. Si precisa che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda, secondo quanto previsto dall’art. 2952 del c.c. Al contratto di assicurazione si applica la legge italiana.
Diritto di recesso (e di revoca). AVVERTENZA: È possibile esercitare i diritti di revoca e di recesso come esplicitato dall’art. 5 delle Condizioni di Assicurazione. È data facoltà all’Assicurato di recedere dal contratto con preavviso di sessanta giorni e con effetto dalla fine dell’annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata.
Diritto di recesso (e di revoca). AVVERTENZA: giorni e con effetto dalla fine dell’annualità nel corso della quale viene esercitata la facoltà di recesso.
Diritto di recesso (e di revoca). AVVERTENZA: L’Aderente può recedere annualmente dal contratto con un preavviso non inferiore a 60 giorni da ogni singola ricorrenza annua calcolata a partire dalla data di decorrenza dell’assicurazione, e con effetto dalla fine dell’annualità nel corso della quale viene esercitata la facoltà di recesso.

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  • INADEMPIENZE E PENALITA’ Tenuto conto delle specifiche modalità di erogazione dei servizi oggetto del presente Capitolato, la Provincia si riserva la facoltà, ove si verifichino inadempienze da parte dell’affidatario nell’esecuzione degli obblighi previsti, formalmente contestate dal RUP e riguardanti la qualità dei servizi forniti oppure i tempi o le modalità di esecuzione, fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli non addebitabili al soggetto affidatario riconosciuti come tali dal RUP, di applicare, a suo insindacabile giudizio, una penale pecuniaria. Tenuto conto della gravità dell’inadempimento riscontrato, il RUP previa contestazione ed eventuale contraddittorio, potrà applicare una penale pecuniaria di importo variabile tra lo 0,3 per mille e il 1 per mille dell’ammontare contrattuale (al netto dell’IVA), per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della prestazione. Nei casi di servizi forniti con modalità diverse da quelle concordate e/o aventi contenuti non corretti e con riflessi pregiudizievoli per il Committente, questi potrà avvalersi della facoltà di risolvere il contratto fermo restando il diritto di risarcimento dell'eventuale maggior danno. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’ammontare del 10% dell’importo contrattuale complessivo, la Provincia potrà risolvere il contratto in danno dell’affidatario, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati per iscritto dal RUP. L'affidatario dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili, a giudizio del RUP, ovvero qualora non vi sia stata risposta oppure la stessa non sia giunta nel termine sopra fissato, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Tutte le penalità e le spese a carico dell'affidatario saranno trattenute dai corrispettivi dovuti. In ogni caso, l’applicazione delle penali non sarà condizionata all’emissione di nota di debito o di altro documento. L’affidatario non potrà chiedere la non applicazione delle penali, ne evitare le altre conseguenze previste dal presente Capitolato per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse siano dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà ove lo stesso affidatario non abbia provveduto a denunciare dette circostanze al Settore committente entro 5 (cinque) giorni lavorativi da quello in cui ne ha avuta conoscenza. Oltre a ciò, l’aggiudicatario non potrà invocare la non applicazione delle predette penali adducendo l’indisponibilità di personale, di mezzi, di attrezzature od altro, anche se dovuta a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla sua volontà, ove non dimostri di non aver potuto evitare l’inadempimento. L’applicazione delle penali non limita l’obbligo, da parte dell’affidatario, di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore rispetto all’importo delle penali stesse. Resta inteso, inoltre, che la richiesta e/o il pagamento della penale non esonera, in alcun caso, l’affidatario dall’adempimento dell’obbligazione per cui questi si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.