Common use of OGGETTO E SCOPO Clause in Contracts

OGGETTO E SCOPO. Il comodante concede in comodato al comodatario, che accetta, a titolo gratuito, l’immobile sito in Azzano Mella (BS), Viale Xxxxx XX, identificato al N.C.E.U di detto Comune al Fg. 7 Sez NCT, Mapp. 466 – Sub. 8 – Piano T-S1 – Cat. A/2 – Cl. 5 – Vani 5,5 – Sup. Cat. Mq. 119, consistente in un appartamento al piano terra con terrazza esclusiva, cantina e con espressa esclusione della corte esclusiva al piano interrato che non viene concessa in comodato e rimane nella disponibilità del Comodante. Il comodatario destinerà il bene di cui all’art. 1 x.xx 1 esclusivamente ad ambulatori dei medici di base operanti nel Comune di Azzano Mella (BS), o per visite specialistiche o per analisi di laboratorio impegnandosi a non destinare il bene a scopi differenti. In caso contrario il comodante potrà richiedere l’immediata restituzione dell’immobile oltre al risarcimento del danno. Il Comodatario assume, direttamente ed in via esclusiva ogni responsabilità, nei confronti di terzi (ASL e/o Enti e/o Organismi) derivante dall’eventuale insussistenza di licenze o autorizzazioni amministrative necessarie all’esercizio nei locali dell’attività di cui all’art. 1 x.xx 2, assumendo fin d’ora l’obbligo e l’onere di verificare e accertarsi della loro sussistenza alla data di stipula del presente. Il comodatario s’impegna fin d’ora a manlevare e tenere indenne il comodante da ogni responsabilità e pregiudizio economico dovesse allo stesso derivare dall’eventuale insussistenza di licenze o autorizzazioni amministrative necessarie all’esercizio nei locali dell’attività di cui all’art. 1 x.xx 2. Il comodatario dichiara di aver visitato l’immobile e di averlo trovato in buono stato di conservazione, esente da vizi, conforme alle caratteristiche ed alle condizioni indicate all’art. 1.1 ed idoneo all’uso pattuito all’art. 1.2, impegnandosi a riconsegnarlo nelle medesime condizioni. Il comodatario provvederà all’ordinaria manutenzione del bene sostenendone in via esclusiva i relativi costi. Il comodatario sosterrà, altresì, in via esclusiva i costi relativi alle spese condominiali, previa esibizione da parte del comodante del preventivo e consuntivo di gestione; il comodatario sosterrà in via esclusiva anche i costi inerenti le ordinarie utenze, quali acqua, luce, gas e relativi allacciamenti, intestandosi, altresì, i contratti con i vari Enti fornitori delle utenze. Rimangono a carico del comodante le sole spese relative alla straordinaria manutenzione. Il comodatario s’impegna a realizzare a proprie cure e spese tutte le opere e strutture necessarie al superamento delle barriere architettoniche, compresi gli accessi agevolati per i portatori di handicap e, comunque, tutte le opere necessarie a mantenere e/o adeguare l’immobile alle normative urbanistiche e igienico-sanitarie vigenti. Le migliorie, riparazioni o modifiche eseguite dal comodatario restano acquisite al comodante senza obbligo di compenso, anche se eseguite con il consenso del comodante, salvo sempre per il comodante il diritto di pretendere dal comodatario il ripristino dei locali nello stato in cui questi li ha ricevuti e, comunque, a destinazione abitativa. La mutata destinazione d’uso dei locali o l’esecuzione di lavori in contrasto con le norme urbanistico-edilizie produrranno ipso-jure la risoluzione del contratto per fatto e colpa del comodatario. Il silenzio o l’acquiescenza del comodante al mutamento d’uso pattuito, a lavori non autorizzati, che eventualmente avvengano, avranno esclusivamente valore di tolleranza priva di qualsiasi effetto a favore del comodatario. Il comodatario si obbliga a conservare e custodire il bene comodato con la dovuta diligenza ed è direttamente responsabile verso il comodante e i terzi dei danni causati da spandimento di acqua, fughe di gas e da ogni altro abuso e/o trascuratezza nell’uso e nella custodia dell’immobile. Il comodante è esonerato dal comodatario da ogni e qualsiasi responsabilità per danni che allo stesso potessero derivare dal fatto, omissione o colpa di inquilini o di terzi in genere. Il comodante autorizza fin d’ora il comodatario a sub comodare il bene a terzi esclusivamente per l’uso pattuito e di cui all’art. 1.2 e per la durata stabilita all’art. 2.1 Art. 2 : Durata e restituzione del bene comodato

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Samples: Verbale Di Deliberazione Della Giunta Comunale

OGGETTO E SCOPO. Il comodante concede Comodante dà, in comodato gratuito, ivi compreso le utenze, al comodatario, Comodatario che accetta, a titolo gratuito, l’immobile sito il seguente bene che qui di seguito si descrive: Locali dell’ex Centro per l’infanzia con Pasto e Sonno siti in Azzano Mella xxx Xxxxxxxx x. 00 xx Xxxxx Xxxxx del Comune di Pennabilli distinta al catasto al foglio 23 particella n. 746. Così come risulta dall’allegata planimetria (BSALLEGATO 1), Viale Xxxxx XXoltre ad arredi ed attrezzature in dotazione dei suddetti locali, identificato al N.C.E.U così come risultano nell’allegato elenco Beni Mobili (ALLEGATO 2). I beni sono in buono stato di detto Comune al Fg. 7 Sez NCTconservazione, Mapp. 466 – Sub. 8 – Piano T-S1 – Cat. A/2 – Cl. 5 – Vani 5,5 – Sup. Cat. Mq. 119, consistente in un appartamento al piano terra con terrazza esclusiva, cantina e con espressa esclusione della corte esclusiva al piano interrato che non viene concessa in comodato e rimane nella disponibilità del Comodanteesente da vizi ed idonei alla funzione convenuta tra le parti. Il comodatario destinerà Comodatario si servirà del bene sopra descritto, con la dovuta diligenza, esclusivamente per il bene di cui all’art. 1 x.xx 1 esclusivamente ad ambulatori dei medici di base operanti nel Comune di Azzano Mella (BS), o per visite specialistiche o per analisi di laboratorio seguente scopo: SERVIZI EDUCATIVI PER PRIMA INFANZIA PRIVATO impegnandosi a non destinare il bene a scopi differenti. In caso contrario L’apertura ed il comodante potrà richiedere l’immediata restituzione dell’immobile oltre relativo funzionamento del suddetto Servizio Educativo per la prima Infanzia è comunque subordinato alla prescritta autorizzazione al risarcimento del dannofunzionamento disciplinato dalla Legge Regionale n. 19/2016 e dalle direttive regionali in materia. Il Comodatario assumesi impegna, direttamente al momento dell’iscrizione alla frequenza, a dare priorità ai bambini residente in questo Comune, ed in via esclusiva ogni responsabilitàa garantire che la retta massima mensile a carico delle famiglie non potrà superare la somma di Euro . A fronte di una eventuale fornitura gratuita dei pasti con relativo ausilio per scodellamento ed attività inerenti, nei confronti da parte di terzi (ASL e/o Enti e/o Organismi) derivante dall’eventuale insussistenza di licenze o autorizzazioni amministrative necessarie all’esercizio nei locali dell’attività questo Ente, ai suddetti bambini, il Comodatario si impegna a garantire che la retta massima mensile a carico delle famiglie, di cui all’art. 1 x.xx 2sopra, assumendo fin d’ora l’obbligo dovrà essere ridotta di Euro 100,00 e l’onere pertanto non potrà superare la somma di verificare e accertarsi della loro sussistenza alla data di stipula del presente€uro . Il comodatario s’impegna fin d’ora Comodatario si obbliga a manlevare conservare e tenere indenne il comodante da ogni responsabilità custodire l’utilizzo degli spazi e pregiudizio economico dovesse allo stesso derivare dall’eventuale insussistenza di licenze o autorizzazioni amministrative necessarie all’esercizio nei locali dell’attività di cui all’art. 1 x.xx 2. Il comodatario dichiara di aver visitato l’immobile dei beni del citato stabile con la dovuta diligenza, e di averlo trovato in buono stato di conservazionenon potrà, esente da vizi, conforme alle caratteristiche ed alle condizioni indicate all’art. 1.1 ed idoneo all’uso pattuito all’art. 1.2, impegnandosi a riconsegnarlo nelle medesime condizioni. Il comodatario provvederà all’ordinaria manutenzione del bene sostenendone in via esclusiva i relativi costi. Il comodatario sosterrà, altresì, in via esclusiva i costi relativi alle spese condominiali, previa esibizione da parte del comodante del preventivo e consuntivo di gestione; il comodatario sosterrà in via esclusiva anche i costi inerenti le ordinarie utenze, quali acqua, luce, gas e relativi allacciamenti, intestandosi, altresì, i contratti con i vari Enti fornitori delle utenze. Rimangono a carico del comodante le sole spese relative alla straordinaria manutenzione. Il comodatario s’impegna a realizzare a proprie cure e spese tutte le opere e strutture necessarie al superamento delle barriere architettoniche, compresi gli accessi agevolati per i portatori di handicap e, comunque, tutte le opere necessarie a mantenere e/o adeguare l’immobile alle normative urbanistiche e igienico-sanitarie vigenti. Le migliorie, riparazioni o modifiche eseguite dal comodatario restano acquisite al comodante senza obbligo di compenso, anche se eseguite con il consenso scritto del comodanteComodante, salvo sempre per concederne a terzi il comodante il diritto di pretendere dal comodatario il ripristino godimento, neppure temporaneo, sia a titolo gratuito sia a titolo oneroso. L’uso dei locali nello stato beni concessi in cui questi li ha ricevuti ecomodato che risulti difforme dalla suddetta finalità, comunque, a destinazione abitativa. La mutata destinazione d’uso dei locali o l’esecuzione di lavori in contrasto con le norme urbanistico-edilizie produrranno ipso-jure la normativa vigente, determineranno la risoluzione del contratto per fatto e colpa del comodatario. Il silenzio o l’acquiescenza del comodante , oltre all’eventuale risarcimento danni, previa formale messa in mora da notificarsi almeno dieci giorni prima al mutamento d’uso pattuito, a lavori non autorizzati, che eventualmente avvengano, avranno esclusivamente valore di tolleranza priva di qualsiasi effetto a favore legale rappresentante del comodatario. Il comodatario si obbliga a conservare e custodire , il bene comodato con la dovuta diligenza ed è direttamente responsabile verso quale potrà far pervenire eventuali osservazioni nei dieci giorni successivi, al temine dei quali il comodante e i terzi dei danni causati da spandimento di acqua, fughe di gas e da ogni altro abuso e/o trascuratezza nell’uso e nella custodia dell’immobile. Il comodante è esonerato dal comodatario da ogni e qualsiasi responsabilità per danni potrà assumere le decisioni che allo stesso potessero derivare dal fatto, omissione o colpa di inquilini o di terzi in genere. Il comodante autorizza fin d’ora il comodatario a sub comodare il bene a terzi esclusivamente per l’uso pattuito e di cui all’art. 1.2 e per la durata stabilita all’art. 2.1 Art. 2 : Durata e restituzione del bene comodatoriterrà più opportune.

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Samples: www.comune.pennabilli.rn.it

OGGETTO E SCOPO. Il comodante Comune di Xxxxxx Xxxxxxxxx, come sopra rappresentato, concede in comodato ad uso gratuito alla Famiglia Cooperativa Lagorai – soc. coop. con sede a Roncegno Terme, d’ora in avanti denominata “comodatario” e che, a mezzo del suo Presidente accetta e riceve: - l’immobile comunale avente la seguente consistenza catastale: p.ed. 345 sub 17 foglio 10 categoria C/1 Sup. 96 mq (catastali) sito al comodatarioprimo piano in via Marchi, n. 2 e costituito dai seguenti vani: - un locale grande ad uso negozio di mq. 72,95 circa - un locale anti Wc di mq. 8,40 circa - un locale Wc di mq. 2,00 circa per complessivi mq. 83,35 ( calpestabili) da utilizzare per l’attività di negozio alimentari e inoltre la quota indivisa del cortile, pertinenza della p.ed. 345, porzioni materiali 5, 6 e 7, tutte di proprietà del Comune di Ronchi Valsugana, da utilizzare per scopo connesso alla gestione del Negozio, demandando ad eventuale accordo privato fra la Fam. Cooperativa e gli altri titolari di proprietà indivisa del cortile, l’autorizzazione all’utilizzo delle quote di competenza degli stessi, Il suddetto immobile è indicato per tipologia e consistenza nell’elaborato planimetrico a firma del Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale e che si allega sotto le lettere “B1 e B2” quali parti integranti e sostanziali di quest’atto. Il bene è esente da vizi e idoneo alla funzione convenuta tra le Parti. La “Società Cooperativa” riconosce, peraltro, che accetta, il locale è adatto all’uso a titolo gratuito, l’immobile sito in Azzano Mella (BS), Viale Xxxxx XX, identificato al N.C.E.U di detto Comune al Fg. 7 Sez NCT, Mapp. 466 – Sub. 8 – Piano T-S1 – Cat. A/2 – Cl. 5 – Vani 5,5 – Sup. Cat. Mq. 119, consistente in un appartamento al piano terra con terrazza esclusiva, cantina e con espressa esclusione della corte esclusiva al piano interrato che non viene concessa in comodato e rimane nella disponibilità del Comodante. Il comodatario destinerà il bene di cui all’art. 1 x.xx 1 esclusivamente ad ambulatori dei medici di base operanti nel Comune di Azzano Mella (BS), o per visite specialistiche o per analisi di laboratorio impegnandosi a non destinare il bene a scopi differenti. In caso contrario il comodante potrà richiedere l’immediata restituzione dell’immobile oltre al risarcimento del danno. Il Comodatario assume, direttamente ed in via esclusiva ogni responsabilità, nei confronti di terzi (ASL e/o Enti e/o Organismi) derivante dall’eventuale insussistenza di licenze o autorizzazioni amministrative necessarie all’esercizio nei locali dell’attività di cui all’art. 1 x.xx 2, assumendo fin d’ora l’obbligo e l’onere di verificare e accertarsi della loro sussistenza alla data di stipula del presente. Il comodatario s’impegna fin d’ora a manlevare e tenere indenne il comodante da ogni responsabilità e pregiudizio economico dovesse allo stesso derivare dall’eventuale insussistenza di licenze o autorizzazioni amministrative necessarie all’esercizio nei locali dell’attività di cui all’art. 1 x.xx 2. Il comodatario dichiara di aver visitato l’immobile e di averlo trovato in buono stato di conservazione, esente da vizi, conforme alle caratteristiche ed alle condizioni indicate all’art. 1.1 ed idoneo all’uso pattuito all’art. 1.2, impegnandosi a riconsegnarlo nelle medesime condizioni. Il comodatario provvederà all’ordinaria manutenzione del bene sostenendone in via esclusiva i relativi costi. Il comodatario sosterrà, altresì, in via esclusiva i costi relativi alle spese condominiali, previa esibizione da parte del comodante del preventivo e consuntivo di gestione; il comodatario sosterrà in via esclusiva anche i costi inerenti le ordinarie utenze, quali acqua, luce, gas e relativi allacciamenti, intestandosi, altresì, i contratti con i vari Enti fornitori delle utenze. Rimangono a carico del comodante le sole spese relative alla straordinaria manutenzione. Il comodatario s’impegna a realizzare a proprie cure e spese tutte le opere e strutture necessarie al superamento delle barriere architettoniche, compresi gli accessi agevolati per i portatori di handicap e, comunque, tutte le opere necessarie a mantenere e/o adeguare l’immobile alle normative urbanistiche e igienico-sanitarie vigenti. Le migliorie, riparazioni o modifiche eseguite dal comodatario restano acquisite al comodante senza obbligo di compenso, anche se eseguite con il consenso del comodante, salvo sempre per il comodante il diritto di pretendere dal comodatario il ripristino dei locali nello stato in cui questi li ha ricevuti e, comunque, a destinazione abitativa. La mutata destinazione d’uso dei locali o l’esecuzione di lavori in contrasto con le norme urbanistico-edilizie produrranno ipso-jure la risoluzione del contratto per fatto e colpa del comodatario. Il silenzio o l’acquiescenza del comodante al mutamento d’uso pattuito, a lavori non autorizzati, che eventualmente avvengano, avranno esclusivamente valore di tolleranza priva di qualsiasi effetto a favore del comodatario. Il comodatario si obbliga a conservare e custodire il bene comodato con la dovuta diligenza ed è direttamente responsabile verso il comodante e i terzi dei danni causati da spandimento di acqua, fughe di gas e da ogni altro abuso e/o trascuratezza nell’uso e nella custodia dell’immobile. Il comodante è esonerato dal comodatario da ogni e qualsiasi responsabilità per danni che allo stesso potessero derivare dal fatto, omissione o colpa di inquilini o di terzi in genere. Il comodante autorizza fin d’ora il comodatario a sub comodare il bene a terzi esclusivamente per l’uso pattuito e di cui all’art. 1.2 e per la durata stabilita all’art. 2.1 Art. 2 : Durata e restituzione del bene comodatodestinato.

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Samples: www.comune.ronchi.tn.it

OGGETTO E SCOPO. Il comodante concede presente capitolato ha per oggetto l’affidamento della fornitura di sistemi per facoemulsificazione e vitrectomia per le U.O. di Oftalmologia-Sala operatoria dell’AUSL della Romagna attraverso la stipula di due accordi quadro con più operatori economici. La fornitura, suddivisa in comodato due lotti indivisibili: Lotto 1) sistema per facoemulsificazione per chirurgia della cataratta, LOTTO 2 sistema per il trattamento delle patologie retiniche anche combinate a chirurgia della cataratta, comprende le strumentazioni a noleggio, il servizio di manutenzione ed assistenza full risk per tutta la durata della fornitura e il materiale di consumo dedicato, come dettagliatamente descritti nel presente capitolato. La scelta della procedura dell’accordo quadro nasce dall’esigenza di poter disporre di diverse tecnologie in modo da affrontare con lo strumento più efficace i quadri clinici nella loro variabilità. La gara è finalizzata all’individuazione di più operatori economici che, sulla base dell’esito della gara, risultino idonei ad effettuare la fornitura in oggetto senza la fissazione esatta delle quantità (art. 3 comma 1 iii e art.54, comma 4 lett.a, D. Lgs.50/2016). Per il Lotto 1) l’accordo quadro verrà concluso con i primi 3 operatori economici della graduatoria finale (laddove siano presenti altrettante offerte selezionate). La stazione appaltante precisa che procederà alla contestuale stipula di tre contratti applicativi secondo le quote di fornitura, calcolate sui quantitativi aziendali, indicati in scheda offerta di dettaglio: al comodatarioprimo in graduatoria il 45%, che accettaal secondo il 25%, a titolo gratuito, l’immobile sito in Azzano Mella al terzo il10%. (BS), Viale Xxxxx XX, identificato al N.C.E.U di detto Comune al Fg. 7 Sez NCT, Mapp. 466 – Sub. 8 – Piano T-S1 – Cat. A/2 – Cl. 5 – Vani 5,5 – Sup. Cat. Mq. 119, consistente in un appartamento al piano terra con terrazza esclusiva, cantina e con espressa esclusione della corte esclusiva al piano interrato che non viene concessa in comodato e rimane nella disponibilità del Comodante. Il comodatario destinerà il bene di cui all’art. 1 x.xx 1 esclusivamente ad ambulatori dei medici di base operanti nel Comune di Azzano Mella (BS), o per visite specialistiche o per analisi di laboratorio impegnandosi a non destinare il bene a scopi differenti. In caso contrario il comodante non vi sia un terzo, la quota ad esso riservata verrà divisa a metà tra i primi due operatori economici in graduatoria). La restante parte di fornitura potrà richiedere l’immediata restituzione dell’immobile oltre al risarcimento del danno. Il Comodatario assume, direttamente ed in via esclusiva ogni responsabilità, nei confronti di terzi (ASL essere acquistata a seconda delle necessità cliniche e/o Enti tecniche presso gli OE risultati primo, secondo e terzo nella graduatoria di aggiudicazione. Ne consegue che nel xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx’XX, la stazione appaltante potrà stipulare al bisogno ulteriori contratti applicativi per gli importi residui e comunque entro il limite del tetto massimo di riferimento del lotto. Per il Lotto 2) l’accordo quadro verrà concluso con tutti gli operatori economici che, in seguito alle valutazioni previste dalla documentazione di gara, risulteranno in possesso dei requisiti generali e tecnici richiesti. Gli Operatori Economici selezionati per la conclusione dell’AQ saranno tutti gli O.E. che avranno presentato offerte che abbiano superato positivamente la valutazione qualitativa e di importo inferiore alla base d’asta. Contestualmente alla stipula dei contratti di AQ, la stazione appaltante precisa che procederà alla stipula di almeno tre contratti applicativi (laddove siano presenti altrettante offerte selezionate) con i tre OE risultati primo, secondo e terzo nella graduatoria di aggiudicazione, secondo le quote di fornitura calcolate sui quantitativi aziendali indicati in scheda offerta di dettaglio: al primo in graduatoria 45%, al secondo 25%, al terzo 10%. La restante parte di fornitura potrà essere acquistata a seconda delle necessità cliniche e/o Organismi) derivante dall’eventuale insussistenza tecniche presso gli OE risultati primo, secondo e terzo nella graduatoria di licenze aggiudicazione o autorizzazioni amministrative necessarie all’esercizio nei locali dell’attività presso qualunque altra impresa con la quale sia stato concluso l’accordo quadro. Ne consegue che nel xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx’XX, la stazione appaltante potrà stipulare al bisogno ulteriori contratti applicativi per gli importi residui e comunque entro il limite del tetto massimo di cui all’art. 1 x.xx 2, assumendo fin d’ora l’obbligo e l’onere di verificare e accertarsi della loro sussistenza alla data di stipula riferimento del presentelotto. Il comodatario s’impegna fin d’ora presente documento definisce per ciascun lotto: • le caratteristiche “minime” e cioè i requisiti, pena l'esclusione, che le offerte devono possedere per essere ammesse alla valutazione di qualità. • le caratteristiche “migliorative” e cioè i requisiti che saranno oggetto di valutazione qualitativa secondo i parametri indicati all'art.4 del presente capitolato. Le caratteristiche richieste vanno intese ed interpretate in coerenza con l’art. 68 del D.Lgs.50/2016. Qualora la descrizione delle caratteristiche dovesse individuare una fabbricazione o provenienza determinata, un marchio o un brevetto determinato o una produzione specifica che avesse come effetto quello di favorire o eliminare talune imprese o prodotti, detta indicazione deve intendersi integrata della menzione “equivalente”. L’operatore economico che propone prodotti equivalenti ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche è tenuto a manlevare segnalarlo con separata dichiarazione da allegare alla relativa scheda tecnica, rimanendo salva e tenere indenne il comodante da ogni responsabilità e pregiudizio economico dovesse allo stesso derivare dall’eventuale insussistenza impregiudicata la facoltà di licenze o autorizzazioni amministrative necessarie all’esercizio nei locali dell’attività scelta dell’ente appaltante in coerenza coi criteri di cui all’art. 1 x.xx 2aggiudicazione. Il comodatario dichiara di aver visitato l’immobile e di averlo trovato concorrente deve provare che le soluzioni proposte ottemperano in buono stato di conservazione, esente da vizi, conforme alle caratteristiche ed alle condizioni indicate all’art. 1.1 ed idoneo all’uso pattuito all’art. 1.2, impegnandosi a riconsegnarlo maniera equivalente ai requisiti definiti nelle medesime condizioni. Il comodatario provvederà all’ordinaria manutenzione del bene sostenendone in via esclusiva i relativi costi. Il comodatario sosterrà, altresì, in via esclusiva i costi relativi alle spese condominiali, previa esibizione da parte del comodante del preventivo e consuntivo di gestione; il comodatario sosterrà in via esclusiva anche i costi inerenti le ordinarie utenze, quali acqua, luce, gas e relativi allacciamenti, intestandosi, altresì, i contratti con i vari Enti fornitori delle utenze. Rimangono a carico del comodante le sole spese relative alla straordinaria manutenzione. Il comodatario s’impegna a realizzare a proprie cure e spese tutte le opere e strutture necessarie al superamento delle barriere architettoniche, compresi gli accessi agevolati per i portatori di handicap e, comunque, tutte le opere necessarie a mantenere e/o adeguare l’immobile alle normative urbanistiche e igienico-sanitarie vigenti. Le migliorie, riparazioni o modifiche eseguite dal comodatario restano acquisite al comodante senza obbligo di compenso, anche se eseguite con il consenso del comodante, salvo sempre per il comodante il diritto di pretendere dal comodatario il ripristino dei locali nello stato in cui questi li ha ricevuti e, comunque, a destinazione abitativa. La mutata destinazione d’uso dei locali o l’esecuzione di lavori in contrasto con le norme urbanistico-edilizie produrranno ipso-jure la risoluzione del contratto per fatto e colpa del comodatario. Il silenzio o l’acquiescenza del comodante al mutamento d’uso pattuito, a lavori non autorizzati, che eventualmente avvengano, avranno esclusivamente valore di tolleranza priva di qualsiasi effetto a favore del comodatario. Il comodatario si obbliga a conservare e custodire il bene comodato con la dovuta diligenza ed è direttamente responsabile verso il comodante e i terzi dei danni causati da spandimento di acqua, fughe di gas e da ogni altro abuso e/o trascuratezza nell’uso e nella custodia dell’immobile. Il comodante è esonerato dal comodatario da ogni e qualsiasi responsabilità per danni che allo stesso potessero derivare dal fatto, omissione o colpa di inquilini o di terzi in genere. Il comodante autorizza fin d’ora il comodatario a sub comodare il bene a terzi esclusivamente per l’uso pattuito e di cui all’art. 1.2 e per la durata stabilita all’art. 2.1 Art. 2 : Durata e restituzione del bene comodatospecifiche tecniche.

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Samples: amministrazionetrasparente.auslromagna.it