OGGETTO E SCOPO. 1.1 Il Subcomodante concede in subcomodato al Subcomodatario, che accetta, n.1 stanza all’interno dell’immobile sito in Azzano Mella (BS), Viale Xxxxx XX, identificato al N.C.E.U. di detto Comune al Fg.7 SEz. NCT, Mapp.466-Sub.8-Piano T-S1-Cat.A/2-Cl.5-Vani 5,5-Sup. Cat. Mq.119, consistente in un appartamento al piano terra, composto da n.4 stanze, un bagno, terrazza esclusiva, cantina e con espressa esclusione della corte esclusiva al piano interrato che rimane nella disponibilità del proprietario sig. Xxxxxxxx Xxxxxxx, nato a Brescia il 13.03.1960 (C.F: DSP DMZ 60C13 B157V) , residente in Xxxxxx Xxxxx (XX), Xxx xxxxx Xxxxxx, 0. 1.2 Il Subcomodatario destinerà il bene di cui al p.1.1 esclusivamente ad ambulatorio medico per l’esercizio dell’attività di medicina generale convenzionata di cui all’Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale , nell’ambito dei servizi resi sul territorio comunale dall’Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Brescia, impegnandosi a non destinare il bene a scopi differenti, pena la risoluzione del contratto ipso jure ex art. 1456 c.c., con obbligo del Subcomodatario di immediata restituzione dei locali di cui al x.xx 1.1. Il Subcomodatario precisa e garantisce di essere in possesso dei requisiti, iscrizioni, nulla osta, concessioni , licenze, autorizzazioni amministrative, sanitarie, e/o di pubblica sicurezza e/o degli Ordini professionali di appartenenza, richiesti dalla normativa vigente in materia, per l’esercizio dell’attività di studio medico e per l'utilizzo, a fini dello svolgimento di tale attività, dell'unità immobiliare di cui al p.1.1 . L’eventuale perdita dei requisiti e/o sospensione o revoca di iscrizioni, licenze, concessioni, autorizzazioni amministrative, sanitarie, e/o di pubblica sicurezza e/o degli Ordini professionali di appartenenza, richiesti dalla normativa vigente in materia, per l’esercizio dell’attività di studio medico e per l'utilizzo, a fini dello svolgimento di tale attività, dell'unità immobiliare di cui al p.1.1 comporterà la risoluzione di diritto del presente contratto ex art. 1456 c.c.; Il Subcomodatario, s’impegna, fin d’ora, a manlevare e tenere indenne il Subcomodante ed il proprietario da ogni responsabilità e conseguenza pregiudizievole derivante dall’eventuale esercizio dell’attività di studio medico nei locali di cui al x.xx 1.1 in assenza dei requisiti, iscrizioni, nulla osta, concessioni , licenze, autorizzazioni amministrative, sanitarie, e/o di pubblica sicurezza e/o degli Ordini professionali di appartenenza, richiesti dalla normativa vigente in materia, per l’esercizio dell’attività di studio medico e per l'utilizzo, a fini dello svolgimento di tale attività, dell'unità immobiliare di cui al p.1.1, obbligandosi, fin d’ora , a pagare direttamente ai Soggetti ed Enti richiedenti e/o impositori le sanzioni pecuniarie, di qualunque natura, che, per tale motivo, venissero inflitte in via esclusiva, solidale e/o concorsuale al Subcomodante e/o al proprietario dei locali di cui al p.1.1 1.3 Il Subcomodatario dichiara di aver visionato l’immobile e di averlo trovato in buono stato di conservazione, esente da vizi, conforme alle caratteristiche ed alle condizioni indicate al x.xx 1.1 ed idoneo all’uso pattuito al p.to.1.2, impegnandosi a riconsegnarlo nelle medesime condizioni, unitamente agli arredi ivi contenuti di proprietà del Comune di Azzano Mella e dallo stesso messi a disposizione del Subcomodatario. Il Subcomodatario provvederà a sua cura e spese all’eventuale reintegrazione degli arredi. 1.4 Il Subcomodatario concorrerà con il Subcomodante ai costi per l’ordinaria manutenzione dei locali, al pagamento delle spese condominiali, delle utenze (elettricità, gas, telefono, acqua, tarsu) di eventuali polizze assicurative e manutenzione caldaia . Il contributo annuo , a titolo di concorso, viene determinato in base alla quota percentuale di uso del locale, sulla base del principio di equo riparto. La corresponsione dovrà essere effettuata dal Subcomodatario entro il 28 febbraio di ciascun anno a saldo del contributo dovuto per l’anno precedente, calcolato sulle ore di presenza settimanali dichiarate. Il pagamento dovrà essere effettuato con bonifico bancario pro-quota con data valuta al giorno di scadenza con causale “Rimborso spese ambulatorio medico anno 20XX” (le coordinate bancarie del Tesoriere sono pubblicate sul sito internet istituzionale xxx.xxxxxx.xxxxxxxxxxx.xx.xx). Il Subcomodatario provvederà a sua cura e spese al servizio di pulizia dell’ambiente costituente l’ ambulatorio medico e i locali e spazi annessi; 1.5 Il Subcomodatario si obbliga a conservare e custodire il bene comodato con la dovuta diligenza, a non apportare modifiche non autorizzate dalla proprietà ed è solidalmente e direttamente responsabile verso la proprietà, il Subcomodante e i terzi dei danni causati da spandimento di acqua, fughe di gas, liquidi e da qualunque sostanza dal medesimo utilizzata, sia per l’esercizio dell’attività che, per altro motivo e da ogni altro abuso e/o trascuratezza nell’uso e nella custodia dell’immobile. 1.6 E’ fatto divieto al Subcomodatario di locare , subcomodare e/o cedere a terzi, anche parzialmente, il presente contratto e i locali di cui al pto1.1., pena la risoluzione ipso jure del contratto ex art. 1456 c.c. con obbligo del Subcomodatario di immediata restituzione del locali di cui al x.xx 1.1.
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OGGETTO E SCOPO. 1.1 Il Subcomodante concede in subcomodato al Subcomodatario, che accetta, n.1 stanza all’interno dell’immobile sito in Azzano Mella Oggetto di questo Disciplinare Tecnico sono gli impianti segnaletici da realizzarsi nell’ambito del progetto denominato “Masterplan della segnaletica per la riconoscibilità e una migliore fruibilità del Parco Agricolo della Piana”. Lo scopo di questo documento (BSArt 32 dal D.P.R. 554/1999 nonché dall’Art. 30 del D.P.R. n. 207 del 5/10/2010), Viale allegato al Progetto Definitivo dell’intervento sopra enunciato, è quello di esplicitare la principale azione di questa programmazione interamente finanziata dalla Regione Toscana, volta alla realizzazione delle prime opere necessarie alla costruzione del grande parco agricolo periurbano. A seguito della sottoscrizione del Protocollo d’Intesa siglato tra la Regione e i Comuni inclusi nel Parco (Firenze, Prato, Xxxxx XXXxxxxxxxxx, identificato al N.C.E.U. Campi Bisenzio, Calenzano, Poggio a Caiano, Carmignano) e la Provincia di detto Comune al Fg.7 SEz. NCTFirenze, Mapp.466-Sub.8-Piano T-S1-Cat.A/2-Cl.5-Vani 5,5-Sup. Cat. Mq.119, consistente in un appartamento al piano terra, composto da n.4 stanze, un bagno, terrazza esclusiva, cantina e con espressa esclusione della corte esclusiva al piano interrato che rimane nella disponibilità del proprietario sig. Xxxxxxxx Xxxxxxx, nato a Brescia la Giunta Regionale ha avviato il 13.03.1960 (C.F: DSP DMZ 60C13 B157V) , residente in Xxxxxx Xxxxx (XX), Xxx xxxxx Xxxxxx, 0.
1.2 Il Subcomodatario destinerà il bene di cui al p.1.1 esclusivamente ad ambulatorio medico per l’esercizio dell’attività di medicina generale convenzionata di cui all’Accordo collettivo nazionale procedimento per la disciplina conclusione dell’Accordo di Pianificazione finalizzato a consentire alle Amministrazioni interessate di apportare contestualmente le necessarie modifiche ed integrazioni ai rispettivi strumenti di pianificazione verso l’attuazione di un piano unitario e condiviso. Il Comune di Campi Bisenzio, coinvolto nel protocollo d’intesa sin dagli esordi di tale programmazione, si è impegnato ad attuare le prime azioni indirizzate a concretizzare la costruzione del grande parco territoriale della Piana fiorentina. Queste opere riguardano, appunto, il finanziamento per la realizzazione di un sistema di segnaletica/cartellonistica che consenta di creare “virtualmente” il percorso interno al Parco al fine di renderlo fruibile al pubblico e subito riconoscibile a scala territoriale vasta. Il progetto iniziato dalla ideazione di un Masterplan complessivo del l’intera estensione geografica, condiviso con gli otto comuni che ne fanno parte, esplicitato nel Progetto Preliminare consegnato al luglio del 2012, si amplia con il Progetto Definitivo, nella direzione della conclusione con il Progetto Esecutivo, verso la redazione dei rapporti con i medici di medicina generale , nell’ambito documenti necessari per l’affidamento dei servizi resi sul territorio comunale dall’Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Brescia, impegnandosi a non destinare il bene a scopi differenti, pena la risoluzione del contratto ipso jure ex art. 1456 c.c., con obbligo del Subcomodatario di immediata restituzione dei locali di cui al x.xx 1.1tesi alla cantierizzazione delle opere. Il Subcomodatario precisa presente documento diviene strumento essenziale di controllo dell’Amministrazione Comunale per la progettazione del Masterplan dei percorsi tematici e garantisce di essere in possesso dei requisiti, iscrizioni, nulla osta, concessioni , licenze, autorizzazioni amministrative, sanitarie, e/o di pubblica sicurezza e/o degli Ordini professionali di appartenenza, richiesti dalla normativa vigente in materia, per l’esercizio dell’attività di studio medico e per l'utilizzo, a fini dello svolgimento di tale attività, dell'unità immobiliare di cui al p.1.1 . L’eventuale perdita dei requisiti e/o sospensione o revoca di iscrizioni, licenze, concessioni, autorizzazioni amministrative, sanitarie, e/o di pubblica sicurezza e/o degli Ordini professionali di appartenenza, richiesti dalla normativa vigente in materia, per l’esercizio dell’attività di studio medico e per l'utilizzo, a fini dello svolgimento di tale attività, dell'unità immobiliare di cui al p.1.1 comporterà la risoluzione di diritto del presente contratto ex art. 1456 c.cimpianti segnaletici ad esso connessi.; Il Subcomodatario, s’impegna, fin d’ora, a manlevare e tenere indenne il Subcomodante ed il proprietario da ogni responsabilità e conseguenza pregiudizievole derivante dall’eventuale esercizio dell’attività di studio medico nei locali di cui al x.xx 1.1 in assenza dei requisiti, iscrizioni, nulla osta, concessioni , licenze, autorizzazioni amministrative, sanitarie, e/o di pubblica sicurezza e/o degli Ordini professionali di appartenenza, richiesti dalla normativa vigente in materia, per l’esercizio dell’attività di studio medico e per l'utilizzo, a fini dello svolgimento di tale attività, dell'unità immobiliare di cui al p.1.1, obbligandosi, fin d’ora , a pagare direttamente ai Soggetti ed Enti richiedenti e/o impositori le sanzioni pecuniarie, di qualunque natura, che, per tale motivo, venissero inflitte in via esclusiva, solidale e/o concorsuale al Subcomodante e/o al proprietario dei locali di cui al p.1.1
1.3 Il Subcomodatario dichiara di aver visionato l’immobile e di averlo trovato in buono stato di conservazione, esente da vizi, conforme alle caratteristiche ed alle condizioni indicate al x.xx 1.1 ed idoneo all’uso pattuito al p.to.1.2, impegnandosi a riconsegnarlo nelle medesime condizioni, unitamente agli arredi ivi contenuti di proprietà del Comune di Azzano Mella e dallo stesso messi a disposizione del Subcomodatario. Il Subcomodatario provvederà a sua cura e spese all’eventuale reintegrazione degli arredi.
1.4 Il Subcomodatario concorrerà con il Subcomodante ai costi per l’ordinaria manutenzione dei locali, al pagamento delle spese condominiali, delle utenze (elettricità, gas, telefono, acqua, tarsu) di eventuali polizze assicurative e manutenzione caldaia . Il contributo annuo , a titolo di concorso, viene determinato in base alla quota percentuale di uso del locale, sulla base del principio di equo riparto. La corresponsione dovrà essere effettuata dal Subcomodatario entro il 28 febbraio di ciascun anno a saldo del contributo dovuto per l’anno precedente, calcolato sulle ore di presenza settimanali dichiarate. Il pagamento dovrà essere effettuato con bonifico bancario pro-quota con data valuta al giorno di scadenza con causale “Rimborso spese ambulatorio medico anno 20XX” (le coordinate bancarie del Tesoriere sono pubblicate sul sito internet istituzionale xxx.xxxxxx.xxxxxxxxxxx.xx.xx). Il Subcomodatario provvederà a sua cura e spese al servizio di pulizia dell’ambiente costituente l’ ambulatorio medico e i locali e spazi annessi;
1.5 Il Subcomodatario si obbliga a conservare e custodire il bene comodato con la dovuta diligenza, a non apportare modifiche non autorizzate dalla proprietà ed è solidalmente e direttamente responsabile verso la proprietà, il Subcomodante e i terzi dei danni causati da spandimento di acqua, fughe di gas, liquidi e da qualunque sostanza dal medesimo utilizzata, sia per l’esercizio dell’attività che, per altro motivo e da ogni altro abuso e/o trascuratezza nell’uso e nella custodia dell’immobile.
1.6 E’ fatto divieto al Subcomodatario di locare , subcomodare e/o cedere a terzi, anche parzialmente, il presente contratto e i locali di cui al pto1.1., pena la risoluzione ipso jure del contratto ex art. 1456 c.c. con obbligo del Subcomodatario di immediata restituzione del locali di cui al x.xx 1.1.
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Samples: Technical Specifications Document
OGGETTO E SCOPO. 1.1 Il Subcomodante concede (Oggetto) – I soggetti sopra riportati danno atto che con diversi contratti di comodato d'uso gratuito del 19/10/2010, 25/05/2011, 15/06/2009 sono stati concessi da parte della società ATO Ragusa Ambiente S.p.A. all’AMIU di Vittoria strutture e attrezzature del CCR di Vittoria. Che la maggior parte dei beni oggetto di detti contratti di comodato sono andati trafugati, vandalizzati/distrutti o gravati da fermo amministrativo durante il periodo di utilizzo da parte dell’AMIU di Vittoria, così come da perizia del Dott. Xxxxx Xxxxxx del 30/09/2015, e per i quali l’ATO procederà ad adire per le vie legali al fine del riconoscimento del giusto ristoro dei danni subiti oltre ad eventuali contestazione dell'AMIU.
A) N.9 compattatori scarrabili idroelettrici da 20 mc. per carta, cartone e plastica già oggetto come da contratto di comodato d'uso con l'AMIU sottoscritto in subcomodato data 15/06/2009;
B) N.4 cassoni scarrabili a cielo aperto da 21 mc. idonei per caratteristiche tecniche al Subcomodatariotrasporto/contenimento di materiale da raccolta differenziata, che accettaomologati a norma di legge, n.1 stanza all’interno dell’immobile sito in Azzano Mella da utilizzare per carta e cartoni, vetro, plastica, alluminio;
C) Uso dell'area attrezzata quale CCR (BSmeglio evidenziata nella planimetria allegata), Viale Xxxxx XXove sono presenti due tettoie realizzate con struttura metallica, identificato al N.C.E.U. il capannone industriale, la rampa di detto Comune al Fg.7 SEz. NCTscarico in acciaio, Mapp.466-Sub.8-Piano T-S1-Catl'area di stoccaggio vetro e cippato delimitata dai muri in c.a.A/2-Cl.5-Vani 5,5-Sup. Cat. Mq.119, consistente in un appartamento al piano terra, composto da n.4 stanze, un bagno, terrazza esclusiva, cantina e con espressa esclusione della corte esclusiva al piano interrato che rimane nella disponibilità del proprietario sig. Xxxxxxxx Xxxxxxx, nato a Brescia il 13.03.1960 (C.F: DSP DMZ 60C13 B157V) , residente in Xxxxxx Xxxxx (XX), Xxx xxxxx Xxxxxx, 0.
1.2 Il Subcomodatario destinerà il bene di cui al p.1.1 esclusivamente ad ambulatorio medico per l’esercizio dell’attività di medicina generale convenzionata di cui all’Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale , nell’ambito dei servizi resi sul territorio comunale dall’Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Brescia, impegnandosi a non destinare il bene a scopi differenti, pena la risoluzione del contratto ipso jure ex art. 1456 c.c., con obbligo del Subcomodatario di immediata restituzione dei locali di cui al x.xx 1.1. Il Subcomodatario precisa e garantisce di essere in possesso dei requisiti, iscrizioni, nulla osta, concessioni , licenze, autorizzazioni amministrative, sanitarie, e/o di pubblica sicurezza e/o degli Ordini professionali di appartenenza, richiesti dalla normativa vigente in materia, per l’esercizio dell’attività di studio medico e per l'utilizzo, a fini dello svolgimento di tale attività, dell'unità immobiliare di cui al p.1.1 . L’eventuale perdita dei requisiti e/o sospensione o revoca di iscrizioni, licenze, concessioni, autorizzazioni amministrative, sanitarie, e/o di pubblica sicurezza e/o degli Ordini professionali di appartenenza, richiesti dalla normativa vigente in materia, per l’esercizio dell’attività di studio medico e per l'utilizzo, a fini dello svolgimento di tale attività, dell'unità immobiliare di cui al p.1.1 comporterà la risoluzione di diritto del presente contratto ex art. 1456 c.c.; Il Subcomodatario, s’impegna, fin d’ora, a manlevare e tenere indenne il Subcomodante ed il proprietario da ogni responsabilità e conseguenza pregiudizievole derivante dall’eventuale esercizio dell’attività di studio medico nei locali di cui al x.xx 1.1 in assenza dei requisiti, iscrizioni, nulla osta, concessioni , licenze, autorizzazioni amministrative, sanitarie, e/o di pubblica sicurezza e/o degli Ordini professionali di appartenenza, richiesti dalla normativa vigente in materia, per l’esercizio dell’attività di studio medico e per l'utilizzo, a fini dello svolgimento di tale attività, dell'unità immobiliare di cui al p.1.1, obbligandosi, fin d’ora , a pagare direttamente ai Soggetti ed Enti richiedenti e/o impositori le sanzioni pecuniarie, di qualunque natura, che, per tale motivo, venissero inflitte in via esclusiva, solidale e/o concorsuale al Subcomodante e/o al proprietario dei locali di cui al p.1.1
1.3 Il Subcomodatario dichiara di aver visionato l’immobile e di averlo trovato in buono stato di conservazione, esente da vizi, conforme alle caratteristiche ed alle condizioni indicate al x.xx 1.1 ed idoneo all’uso pattuito al p.to.1.2, impegnandosi a riconsegnarlo nelle medesime condizioni, unitamente agli arredi ivi contenuti di proprietà del Comune di Azzano Mella e dallo stesso messi a disposizione del Subcomodatario. Il Subcomodatario provvederà a sua cura e spese all’eventuale reintegrazione degli arredi.
1.4 Il Subcomodatario concorrerà con il Subcomodante ai costi per l’ordinaria manutenzione dei locali, al pagamento delle spese condominiali, delle utenze (elettricità, gas, telefono, acqua, tarsu) di eventuali polizze assicurative e manutenzione caldaia . Il contributo annuo , a titolo di concorso, viene determinato in base alla quota percentuale di uso del locale, sulla base del principio di equo riparto. La corresponsione dovrà essere effettuata dal Subcomodatario entro il 28 febbraio di ciascun anno a saldo del contributo dovuto per l’anno precedente, calcolato sulle ore di presenza settimanali dichiarate. Il pagamento dovrà essere effettuato con bonifico bancario pro-quota con data valuta al giorno di scadenza con causale “Rimborso spese ambulatorio medico anno 20XX” (le coordinate bancarie del Tesoriere sono pubblicate sul sito internet istituzionale xxx.xxxxxx.xxxxxxxxxxx.xx.xx). Il Subcomodatario provvederà a sua cura e spese al servizio di pulizia dell’ambiente costituente l’ ambulatorio medico e i locali e spazi annessi;
1.5 Il Subcomodatario si obbliga a conservare D) Uso del cancello principale con conseguente responsabilità di guardiania, custodia, apertura e custodire chiusura. I beni concessi dovranno essere adibiti ed utilizzati per il bene comodato con la dovuta diligenzasistema di raccolta differenziata, a non apportare modifiche non autorizzate dalla proprietà ed è solidalmente così come definito al successivo punto 1.3 e direttamente responsabile verso la proprietà, il Subcomodante come rappresentati nella perizia tecnica redatta dal dott. Xxxxx Xxxxxx allegata (All. n. 1) al presente per farne parte integrante e i terzi dei danni causati da spandimento di acqua, fughe di gas, liquidi e da qualunque sostanza dal medesimo utilizzata, sia per l’esercizio dell’attività che, per altro motivo e da ogni altro abuso e/o trascuratezza nell’uso e nella custodia dell’immobilesostanziale.
1.6 E’ fatto divieto al Subcomodatario di locare , subcomodare e/o cedere a terzi, anche parzialmente, il presente contratto e i locali di cui al pto1.1., pena la risoluzione ipso jure del contratto ex art. 1456 c.c. con obbligo del Subcomodatario di immediata restituzione del locali di cui al x.xx 1.1.
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OGGETTO E SCOPO. 1.1 Il Subcomodante concede presente contratto ha per oggetto l'affidamento della gestione da parte del Comune di Feltre all'Aggiudicatario , dei seguenti impianti, di proprietà del Comune: - stadio "Zugni Tauro" sito in subcomodato xxx Xxxxxxxx x. 0, individuato catastalmente come segue: FG 40, NCT al SubcomodatarioMap. 200- 590; NCEU Map. 1165, comprensivo del campo di calcio, dei vani siti nell'immobile posto a sud concesso in locazione al Comune dall'Azienda Speciale Farmacia all'Ospedale e nel nuovo immobile posto ad est, delle tribune coperte poste ad est, comprensive del magazzino di mq 25, e di quelle scoperte poste ad ovest, comprensive dei bagni e ripostiglio. Per dare la possibilità di accedere ai vani dell'immobile non oggetto del presente contratto, deve essere garantito il libero accesso agli aventi diritto. E' compresa la gestione del bar, condotto in regime di affitto di azienda, come meglio indicato nel successivo articolo 12 Le aree sopra descritte sono meglio evidenziate nelle planimetrie allegate (ALLEGATO "A. planimetria"), che accetta, n.1 stanza all’interno dell’immobile sito in Azzano Mella (BS), Viale Xxxxx XX, identificato al N.C.E.U. di detto Comune al Fg.7 SEzfanno parte integrante del presente atto. NCT, Mapp.466-Sub.8-Piano T-S1-Cat.A/2-Cl.5-Vani 5,5-Sup. Cat. Mq.119, consistente in un appartamento al piano terra, composto da n.4 stanze, un bagno, terrazza esclusiva, cantina e con espressa esclusione della corte esclusiva al piano interrato che rimane nella disponibilità del proprietario sig. Xxxxxxxx Xxxxxxx, nato a Brescia il 13.03.1960 (C.F: DSP DMZ 60C13 B157V) , residente in Xxxxxx Xxxxx (XX), Xxx xxxxx Xxxxxx, 0.
1.2 Il Subcomodatario destinerà il bene di cui al p.1.1 esclusivamente ad ambulatorio medico per l’esercizio dell’attività di medicina generale convenzionata di cui all’Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale , nell’ambito dei servizi resi sul territorio comunale dall’Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Brescia, impegnandosi a non destinare il bene a scopi differenti, pena la risoluzione del contratto ipso jure ex art. 1456 c.c., con obbligo del Subcomodatario di immediata restituzione dei locali di cui al x.xx 1.1. Il Subcomodatario precisa e garantisce di essere in possesso dei requisiti, iscrizioni, nulla osta, concessioni , licenze, autorizzazioni amministrative, sanitarie, e/o di pubblica sicurezza e/o degli Ordini professionali di appartenenza, richiesti dalla normativa vigente in materia, per l’esercizio dell’attività di studio medico e per l'utilizzo, a fini dello svolgimento di tale attività, dell'unità immobiliare di cui al p.1.1 . L’eventuale perdita dei requisiti e/o sospensione o revoca di iscrizioni, licenze, concessioni, autorizzazioni amministrative, sanitarie, e/o di pubblica sicurezza e/o degli Ordini professionali di appartenenza, richiesti dalla normativa vigente in materia, per l’esercizio dell’attività di studio medico e per l'utilizzo, a fini dello svolgimento di tale attività, dell'unità immobiliare di cui al p.1.1 comporterà la risoluzione di diritto Lo scopo del presente contratto ex art. 1456 c.c.; Il Subcomodatario, s’impegna, fin d’ora, a manlevare e tenere indenne il Subcomodante ed il proprietario da ogni responsabilità e conseguenza pregiudizievole derivante dall’eventuale esercizio dell’attività di studio medico nei locali di cui al x.xx 1.1 in assenza dei requisiti, iscrizioni, nulla osta, concessioni , licenze, autorizzazioni amministrative, sanitarie, e/o di pubblica sicurezza e/o consiste nella gestione degli Ordini professionali di appartenenza, richiesti dalla normativa vigente in materia, impianti per l’esercizio dell’attività di studio medico e per l'utilizzo, a fini dello svolgimento di tale attività, dell'unità immobiliare di cui al p.1.1, obbligandosi, fin d’ora , a pagare direttamente ai Soggetti ed Enti richiedenti e/o impositori le sanzioni pecuniarie, di qualunque natura, che, per tale motivo, venissero inflitte in via esclusiva, solidale e/o concorsuale al Subcomodante e/o al proprietario dei locali di cui al p.1.1
1.3 Il Subcomodatario dichiara di aver visionato l’immobile e di averlo trovato in buono stato di conservazione, esente da vizi, conforme alle caratteristiche ed alle condizioni indicate al x.xx 1.1 ed idoneo all’uso pattuito al p.to.1.2, impegnandosi a riconsegnarlo nelle medesime condizioni, unitamente agli arredi ivi contenuti di proprietà del Comune di Azzano Mella e dallo stesso messi a disposizione del Subcomodatario. Il Subcomodatario provvederà a sua cura e spese all’eventuale reintegrazione degli arredi.
1.4 Il Subcomodatario concorrerà con il Subcomodante ai costi per l’ordinaria manutenzione dei locali, al pagamento delle spese condominiali, delle utenze (elettricità, gas, telefono, acqua, tarsu) di eventuali polizze assicurative e manutenzione caldaia . Il contributo annuo , a titolo di concorso, viene determinato in base alla quota percentuale di uso del locale, sulla base del principio di equo ripartofinalità sportive che l'Aggiudicatario persegue. La corresponsione dovrà gestione degli impianti non può essere effettuata dal Subcomodatario entro il 28 febbraio di ciascun anno a saldo del contributo dovuto per l’anno precedente, calcolato sulle ore di presenza settimanali dichiarate. Il pagamento dovrà essere effettuato con bonifico bancario pro-quota con data valuta al giorno di scadenza con causale “Rimborso spese ambulatorio medico anno 20XX” (le coordinate bancarie del Tesoriere sono pubblicate sul sito internet istituzionale xxx.xxxxxx.xxxxxxxxxxx.xx.xx). Il Subcomodatario provvederà a sua cura e spese al servizio di pulizia dell’ambiente costituente l’ ambulatorio medico e i locali e spazi annessi;
1.5 Il Subcomodatario si obbliga a conservare e custodire il bene comodato con la dovuta diligenza, a non apportare modifiche non autorizzate dalla proprietà ed è solidalmente e direttamente responsabile verso la proprietà, il Subcomodante e i terzi dei danni causati da spandimento di acqua, fughe di gas, liquidi e da qualunque sostanza dal medesimo utilizzata, sia per l’esercizio dell’attività che, per altro motivo scopo per cui i contratti sono disposti, salvo i casi eccezionali formalmente autorizzati dal Comune. I sotto elencati articoli valgono per tutti i beni affidati in gestione e da ogni altro abuso e/o trascuratezza nell’uso e nella custodia dell’immobilesopra descritti, salvo diverse specificazioni.
1.6 E’ fatto divieto al Subcomodatario di locare , subcomodare e/o cedere a terzi, anche parzialmente, il presente contratto e i locali di cui al pto1.1., pena la risoluzione ipso jure del contratto ex art. 1456 c.c. con obbligo del Subcomodatario di immediata restituzione del locali di cui al x.xx 1.1.
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OGGETTO E SCOPO. 1.1 Il Subcomodante concede Comodante dà, in subcomodato comodato gratuito, ivi compreso le utenze, al Subcomodatario, Comodatario che accetta, n.1 stanza all’interno dell’immobile sito il seguente bene che qui di seguito si descrive: Locali dell’ex Centro per l’infanzia con Pasto e Sonno siti in Azzano Mella xxx Xxxxxxxx x. 00 xx Xxxxx Xxxxx del Comune di Pennabilli distinta al catasto al foglio 23 particella n. 746. Così come risulta dall’allegata planimetria (BSALLEGATO 1), Viale Xxxxx XXoltre ad arredi ed attrezzature in dotazione dei suddetti locali, identificato al N.C.E.U. così come risultano nell’allegato elenco Beni Mobili (ALLEGATO 2). I beni sono in buono stato di detto Comune al Fg.7 SEzconservazione, esente da vizi ed idonei alla funzione convenuta tra le parti. NCTIl Comodatario si servirà del bene sopra descritto, Mapp.466-Sub.8-Piano T-S1-Cat.A/2-Cl.5-Vani 5,5-Sup. Cat. Mq.119con la dovuta diligenza, consistente in un appartamento al piano terra, composto da n.4 stanze, un bagno, terrazza esclusiva, cantina e con espressa esclusione della corte esclusiva al piano interrato che rimane nella disponibilità del proprietario sig. Xxxxxxxx Xxxxxxx, nato a Brescia esclusivamente per il 13.03.1960 (C.Fseguente scopo: DSP DMZ 60C13 B157V) , residente in Xxxxxx Xxxxx (XX), Xxx xxxxx Xxxxxx, 0.
1.2 Il Subcomodatario destinerà il bene di cui al p.1.1 esclusivamente ad ambulatorio medico per l’esercizio dell’attività di medicina generale convenzionata di cui all’Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale , nell’ambito dei servizi resi sul territorio comunale dall’Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Brescia, SERVIZI EDUCATIVI PER PRIMA INFANZIA PRIVATO impegnandosi a non destinare il bene a scopi differenti. L’apertura ed il relativo funzionamento del suddetto Servizio Educativo per la prima Infanzia è comunque subordinato alla prescritta autorizzazione al funzionamento disciplinato dalla Legge Regionale n. 19/2016 e dalle direttive regionali in materia. Il Comodatario si impegna, pena al momento dell’iscrizione alla frequenza, a dare priorità ai bambini residente in questo Comune, ed a garantire che la risoluzione del contratto ipso jure ex artretta massima mensile a carico delle famiglie non potrà superare la somma di Euro . 1456 c.c.A fronte di una eventuale fornitura gratuita dei pasti con relativo ausilio per scodellamento ed attività inerenti, con obbligo del Subcomodatario da parte di immediata restituzione dei locali questo Ente, ai suddetti bambini, il Comodatario si impegna a garantire che la retta massima mensile a carico delle famiglie, di cui al x.xx 1.1sopra, dovrà essere ridotta di Euro 100,00 e pertanto non potrà superare la somma di €uro . Il Subcomodatario precisa e garantisce di essere in possesso dei requisiti, iscrizioni, nulla osta, concessioni , licenze, autorizzazioni amministrative, sanitarie, e/o di pubblica sicurezza e/o degli Ordini professionali di appartenenza, richiesti dalla normativa vigente in materia, per l’esercizio dell’attività di studio medico e per l'utilizzo, a fini dello svolgimento di tale attività, dell'unità immobiliare di cui al p.1.1 . L’eventuale perdita dei requisiti e/o sospensione o revoca di iscrizioni, licenze, concessioni, autorizzazioni amministrative, sanitarie, e/o di pubblica sicurezza e/o degli Ordini professionali di appartenenza, richiesti dalla normativa vigente in materia, per l’esercizio dell’attività di studio medico e per l'utilizzo, a fini dello svolgimento di tale attività, dell'unità immobiliare di cui al p.1.1 comporterà la risoluzione di diritto del presente contratto ex art. 1456 c.c.; Il Subcomodatario, s’impegna, fin d’ora, a manlevare e tenere indenne il Subcomodante ed il proprietario da ogni responsabilità e conseguenza pregiudizievole derivante dall’eventuale esercizio dell’attività di studio medico nei locali di cui al x.xx 1.1 in assenza dei requisiti, iscrizioni, nulla osta, concessioni , licenze, autorizzazioni amministrative, sanitarie, e/o di pubblica sicurezza e/o degli Ordini professionali di appartenenza, richiesti dalla normativa vigente in materia, per l’esercizio dell’attività di studio medico e per l'utilizzo, a fini dello svolgimento di tale attività, dell'unità immobiliare di cui al p.1.1, obbligandosi, fin d’ora , a pagare direttamente ai Soggetti ed Enti richiedenti e/o impositori le sanzioni pecuniarie, di qualunque natura, che, per tale motivo, venissero inflitte in via esclusiva, solidale e/o concorsuale al Subcomodante e/o al proprietario dei locali di cui al p.1.1
1.3 Il Subcomodatario dichiara di aver visionato l’immobile e di averlo trovato in buono stato di conservazione, esente da vizi, conforme alle caratteristiche ed alle condizioni indicate al x.xx 1.1 ed idoneo all’uso pattuito al p.to.1.2, impegnandosi a riconsegnarlo nelle medesime condizioni, unitamente agli arredi ivi contenuti di proprietà del Comune di Azzano Mella e dallo stesso messi a disposizione del Subcomodatario. Il Subcomodatario provvederà a sua cura e spese all’eventuale reintegrazione degli arredi.
1.4 Il Subcomodatario concorrerà con il Subcomodante ai costi per l’ordinaria manutenzione dei locali, al pagamento delle spese condominiali, delle utenze (elettricità, gas, telefono, acqua, tarsu) di eventuali polizze assicurative e manutenzione caldaia . Il contributo annuo , a titolo di concorso, viene determinato in base alla quota percentuale di uso del locale, sulla base del principio di equo riparto. La corresponsione dovrà essere effettuata dal Subcomodatario entro il 28 febbraio di ciascun anno a saldo del contributo dovuto per l’anno precedente, calcolato sulle ore di presenza settimanali dichiarate. Il pagamento dovrà essere effettuato con bonifico bancario pro-quota con data valuta al giorno di scadenza con causale “Rimborso spese ambulatorio medico anno 20XX” (le coordinate bancarie del Tesoriere sono pubblicate sul sito internet istituzionale xxx.xxxxxx.xxxxxxxxxxx.xx.xx). Il Subcomodatario provvederà a sua cura e spese al servizio di pulizia dell’ambiente costituente l’ ambulatorio medico e i locali e spazi annessi;
1.5 Il Subcomodatario Comodatario si obbliga a conservare e custodire il bene comodato l’utilizzo degli spazi e dei beni del citato stabile con la dovuta diligenza, e non potrà, senza il consenso scritto del Comodante, concederne a non apportare modifiche non autorizzate terzi il godimento, neppure temporaneo, sia a titolo gratuito sia a titolo oneroso. L’uso dei beni concessi in comodato che risulti difforme dalla proprietà ed è solidalmente suddetta finalità, o in contrasto con la normativa vigente, determineranno la risoluzione del contratto per fatto e direttamente responsabile verso la proprietàcolpa del comodatario, oltre all’eventuale risarcimento danni, previa formale messa in mora da notificarsi almeno dieci giorni prima al legale rappresentante del comodatario, il Subcomodante e i terzi quale potrà far pervenire eventuali osservazioni nei dieci giorni successivi, al temine dei danni causati da spandimento di acqua, fughe di gas, liquidi e da qualunque sostanza dal medesimo utilizzata, sia per l’esercizio dell’attività che, per altro motivo e da ogni altro abuso e/o trascuratezza nell’uso e nella custodia dell’immobilequali il comodante potrà assumere le decisioni che riterrà più opportune.
1.6 E’ fatto divieto al Subcomodatario di locare , subcomodare e/o cedere a terzi, anche parzialmente, il presente contratto e i locali di cui al pto1.1., pena la risoluzione ipso jure del contratto ex art. 1456 c.c. con obbligo del Subcomodatario di immediata restituzione del locali di cui al x.xx 1.1.
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Samples: Capitolato Speciale
OGGETTO E SCOPO. 1.1 Il Subcomodante comodante concede in subcomodato comodato al Subcomodatariocomodatario, che accetta, n.1 stanza all’interno dell’immobile a titolo gratuito, l’immobile sito in Azzano Mella (BS), Viale Xxxxx XX, identificato al N.C.E.U. N.C.E.U di detto Comune al Fg.7 SEzFg. 7 Sez NCT, Mapp.466-Sub.8-Mapp. 466 – Sub. 8 – Piano T-S1-S1 – Cat.A/2-Cl.5-. A/2 – Cl. 5 – Vani 5,5-5,5 – Sup. Cat. Mq.119Mq. 119, consistente in un appartamento al piano terra, composto da n.4 stanze, un bagno, terra con terrazza esclusiva, cantina e con espressa esclusione della corte esclusiva al piano interrato che non viene concessa in comodato e rimane nella disponibilità del proprietario sigComodante. Xxxxxxxx Xxxxxxx, nato a Brescia il 13.03.1960 (C.F: DSP DMZ 60C13 B157V) , residente in Xxxxxx Xxxxx (XX), Xxx xxxxx Xxxxxx, 0.
1.2 Il Subcomodatario comodatario destinerà il bene di cui al p.1.1 all’art. 1 x.xx 1 esclusivamente ad ambulatorio medico per l’esercizio dell’attività di medicina generale convenzionata di cui all’Accordo collettivo nazionale per la disciplina ambulatori dei rapporti con i medici di medicina generale base operanti nel Comune di Azzano Mella (BS), nell’ambito dei servizi resi sul territorio comunale dall’Azienda Sanitaria Locale della Provincia o per visite specialistiche o per analisi di Brescia, laboratorio impegnandosi a non destinare il bene a scopi differenti, pena la risoluzione . In caso contrario il comodante potrà richiedere l’immediata restituzione dell’immobile oltre al risarcimento del contratto ipso jure ex art. 1456 c.c., con obbligo del Subcomodatario di immediata restituzione dei locali di cui al x.xx 1.1danno. Il Subcomodatario precisa e garantisce Comodatario assume, direttamente ed in via esclusiva ogni responsabilità, nei confronti di essere in possesso dei requisiti, iscrizioni, nulla osta, concessioni , licenze, autorizzazioni amministrative, sanitarie, terzi (ASL e/o di pubblica sicurezza Enti e/o degli Ordini professionali Organismi) derivante dall’eventuale insussistenza di appartenenza, richiesti dalla normativa vigente in materia, per l’esercizio licenze o autorizzazioni amministrative necessarie all’esercizio nei locali dell’attività di studio medico cui all’art. 1 x.xx 2, assumendo fin d’ora l’obbligo e per l'utilizzo, a fini dello svolgimento l’onere di tale attività, dell'unità immobiliare verificare e accertarsi della loro sussistenza alla data di cui al p.1.1 stipula del presente. L’eventuale perdita dei requisiti e/o sospensione o revoca di iscrizioni, licenze, concessioni, autorizzazioni amministrative, sanitarie, e/o di pubblica sicurezza e/o degli Ordini professionali di appartenenza, richiesti dalla normativa vigente in materia, per l’esercizio dell’attività di studio medico e per l'utilizzo, a fini dello svolgimento di tale attività, dell'unità immobiliare di cui al p.1.1 comporterà la risoluzione di diritto del presente contratto ex art. 1456 c.c.; Il Subcomodatario, s’impegna, comodatario s’impegna fin d’ora, d’ora a manlevare e tenere indenne il Subcomodante ed il proprietario comodante da ogni responsabilità e conseguenza pregiudizievole derivante pregiudizio economico dovesse allo stesso derivare dall’eventuale esercizio insussistenza di licenze o autorizzazioni amministrative necessarie all’esercizio nei locali dell’attività di studio medico nei locali di cui al all’art. 1 x.xx 1.1 in assenza dei requisiti, iscrizioni, nulla osta, concessioni , licenze, autorizzazioni amministrative, sanitarie, e/o di pubblica sicurezza e/o degli Ordini professionali di appartenenza, richiesti dalla normativa vigente in materia, per l’esercizio dell’attività di studio medico e per l'utilizzo, a fini dello svolgimento di tale attività, dell'unità immobiliare di cui al p.1.1, obbligandosi, fin d’ora , a pagare direttamente ai Soggetti ed Enti richiedenti e/o impositori le sanzioni pecuniarie, di qualunque natura, che, per tale motivo, venissero inflitte in via esclusiva, solidale e/o concorsuale al Subcomodante e/o al proprietario dei locali di cui al p.1.1
1.3 2. Il Subcomodatario comodatario dichiara di aver visionato visitato l’immobile e di averlo trovato in buono stato di conservazione, esente da vizi, conforme alle caratteristiche ed alle condizioni indicate al x.xx all’art. 1.1 ed idoneo all’uso pattuito al p.to.1.2all’art. 1.2, impegnandosi a riconsegnarlo nelle medesime condizioni, unitamente agli arredi ivi contenuti di proprietà del Comune di Azzano Mella e dallo stesso messi a disposizione del Subcomodatario. Il Subcomodatario comodatario provvederà a sua cura e spese all’eventuale reintegrazione degli arredi.
1.4 all’ordinaria manutenzione del bene sostenendone in via esclusiva i relativi costi. Il Subcomodatario concorrerà con il Subcomodante ai comodatario sosterrà, altresì, in via esclusiva i costi per l’ordinaria manutenzione dei locali, al pagamento delle relativi alle spese condominiali, delle utenze (elettricitàprevia esibizione da parte del comodante del preventivo e consuntivo di gestione; il comodatario sosterrà in via esclusiva anche i costi inerenti le ordinarie utenze, gas, telefono, quali acqua, tarsu) di eventuali polizze assicurative luce, gas e manutenzione caldaia relativi allacciamenti, intestandosi, altresì, i contratti con i vari Enti fornitori delle utenze. Rimangono a carico del comodante le sole spese relative alla straordinaria manutenzione. Il contributo annuo comodatario s’impegna a realizzare a proprie cure e spese tutte le opere e strutture necessarie al superamento delle barriere architettoniche, compresi gli accessi agevolati per i portatori di handicap e, comunque, tutte le opere necessarie a mantenere e/o adeguare l’immobile alle normative urbanistiche e igienico-sanitarie vigenti. Le migliorie, riparazioni o modifiche eseguite dal comodatario restano acquisite al comodante senza obbligo di compenso, anche se eseguite con il consenso del comodante, salvo sempre per il comodante il diritto di pretendere dal comodatario il ripristino dei locali nello stato in cui questi li ha ricevuti e, comunque, a titolo di concorso, viene determinato in base alla quota percentuale di uso del locale, sulla base del principio di equo ripartodestinazione abitativa. La corresponsione dovrà essere effettuata dal Subcomodatario entro il 28 febbraio mutata destinazione d’uso dei locali o l’esecuzione di ciascun anno a saldo lavori in contrasto con le norme urbanistico-edilizie produrranno ipso-jure la risoluzione del contributo dovuto contratto per l’anno precedente, calcolato sulle ore di presenza settimanali dichiaratefatto e colpa del comodatario. Il pagamento dovrà essere effettuato con bonifico bancario pro-quota con data valuta silenzio o l’acquiescenza del comodante al giorno mutamento d’uso pattuito, a lavori non autorizzati, che eventualmente avvengano, avranno esclusivamente valore di scadenza con causale “Rimborso spese ambulatorio medico anno 20XX” (le coordinate bancarie tolleranza priva di qualsiasi effetto a favore del Tesoriere sono pubblicate sul sito internet istituzionale xxx.xxxxxx.xxxxxxxxxxx.xx.xx)comodatario. Il Subcomodatario provvederà a sua cura e spese al servizio di pulizia dell’ambiente costituente l’ ambulatorio medico e i locali e spazi annessi;
1.5 Il Subcomodatario comodatario si obbliga a conservare e custodire il bene comodato con la dovuta diligenza, a non apportare modifiche non autorizzate dalla proprietà diligenza ed è solidalmente e direttamente responsabile verso la proprietà, il Subcomodante comodante e i terzi dei danni causati da spandimento di acqua, fughe di gas, liquidi e da qualunque sostanza dal medesimo utilizzata, sia per l’esercizio dell’attività che, per altro motivo gas e da ogni altro abuso e/o trascuratezza nell’uso e nella custodia dell’immobile. Il comodante è esonerato dal comodatario da ogni e qualsiasi responsabilità per danni che allo stesso potessero derivare dal fatto, omissione o colpa di inquilini o di terzi in genere. Il comodante autorizza fin d’ora il comodatario a sub comodare il bene a terzi esclusivamente per l’uso pattuito e di cui all’art. 1.2 e per la durata stabilita all’art. 2.1 Art. 2 : Durata e restituzione del bene comodato
2.1 La durata del presente contratto è stabilita in anni cinque (5) con decorrenza dal 3 ottobre 2016 al 2 ottobre 2021. Il contratto non è sottoposto a tacito rinnovo e potrà essere prorogato solo per concorde ed espressa volontà delle parti. Alla scadenza del termine sopra convenuto il Comodatario è obbligato a restituire immediatamente l’immobile oggetto del presente contratto. E’, in ogni caso, facoltà del Comodante recedere anticipatamente purché invii disdetta a mezzo lettera raccomandata (o tramite PEC) almeno sei mesi prima dell’esecuzione del recesso.
1.6 E’ fatto divieto al Subcomodatario di locare 2.2 Il bene comodato verrà restituito nello stato in cui viene attualmente consegnato e, subcomodare e/o cedere a terziquindi, anche parzialmentecon destinazione abitativa.
2.3 Nel caso in cui il comodatario ritardi la restituzione del bene comodato, il presente contratto e i locali medesimo pagherà al comodante una penale, che le parti convengono in €50 (Euro cinquanta) per ogni giorno di cui al pto1.1ritardo., pena la risoluzione ipso jure del contratto ex art. 1456 c.c. con obbligo del Subcomodatario di immediata restituzione del locali di cui al x.xx 1.1.
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Samples: Contract of Use
OGGETTO E SCOPO. 1.1 Il Subcomodante concede presente contratto ha per oggetto l'affidamento della gestione da parte del Comune di Feltre all'Aggiudicatario , dei seguenti impianti, di proprietà del Comune: - stadio "Zugni Tauro" sito in subcomodato xxx Xxxxxxxx x. 0, individuato catastalmente come segue: FG 40, NCT al SubcomodatarioMap. 200- 590; NCEU Map. 1165, comprensivo del campo di calcio, della pista di atletica, dei vani siti nell'immobile posto a sud concesso in locazione al Comune dall'Azienda Speciale Farmacia all'Ospedale e nel nuovo immobile posto ad est, nonché dei vecchi spogliatoi, delle tribune coperte poste ad est, comprensive del magazzino di mq 25, e di quelle scoperte poste ad ovest, comprensive dei bagni e ripostiglio. Per i vecchi spogliatoi valgono le direttive previste nel successivo art. 5. Per dare la possibilità di accedere ai vani dell'immobile non oggetto del presente contratto, deve essere garantito il libero accesso agli aventi diritto. E' compresa la gestione del bar, condotto in regime di affitto di azienda, come meglio indicato nel successivo articolo 13. Le aree sopra descritte sono meglio evidenziate nelle planimetrie allegate (ALLEGATO "b. planimetria"), che accetta, n.1 stanza all’interno dell’immobile sito in Azzano Mella (BS), Viale Xxxxx XX, identificato al N.C.E.U. di detto Comune al Fg.7 SEzfanno parte integrante del presente atto. NCT, Mapp.466-Sub.8-Piano T-S1-Cat.A/2-Cl.5-Vani 5,5-Sup. Cat. Mq.119, consistente in un appartamento al piano terra, composto da n.4 stanze, un bagno, terrazza esclusiva, cantina e con espressa esclusione della corte esclusiva al piano interrato che rimane nella disponibilità del proprietario sig. Xxxxxxxx Xxxxxxx, nato a Brescia il 13.03.1960 (C.F: DSP DMZ 60C13 B157V) , residente in Xxxxxx Xxxxx (XX), Xxx xxxxx Xxxxxx, 0.
1.2 Il Subcomodatario destinerà il bene di cui al p.1.1 esclusivamente ad ambulatorio medico per l’esercizio dell’attività di medicina generale convenzionata di cui all’Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale , nell’ambito dei servizi resi sul territorio comunale dall’Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Brescia, impegnandosi a non destinare il bene a scopi differenti, pena la risoluzione del contratto ipso jure ex art. 1456 c.c., con obbligo del Subcomodatario di immediata restituzione dei locali di cui al x.xx 1.1. Il Subcomodatario precisa e garantisce di essere in possesso dei requisiti, iscrizioni, nulla osta, concessioni , licenze, autorizzazioni amministrative, sanitarie, e/o di pubblica sicurezza e/o degli Ordini professionali di appartenenza, richiesti dalla normativa vigente in materia, per l’esercizio dell’attività di studio medico e per l'utilizzo, a fini dello svolgimento di tale attività, dell'unità immobiliare di cui al p.1.1 . L’eventuale perdita dei requisiti e/o sospensione o revoca di iscrizioni, licenze, concessioni, autorizzazioni amministrative, sanitarie, e/o di pubblica sicurezza e/o degli Ordini professionali di appartenenza, richiesti dalla normativa vigente in materia, per l’esercizio dell’attività di studio medico e per l'utilizzo, a fini dello svolgimento di tale attività, dell'unità immobiliare di cui al p.1.1 comporterà la risoluzione di diritto Lo scopo del presente contratto ex art. 1456 c.c.; Il Subcomodatario, s’impegna, fin d’ora, a manlevare e tenere indenne il Subcomodante ed il proprietario da ogni responsabilità e conseguenza pregiudizievole derivante dall’eventuale esercizio dell’attività di studio medico nei locali di cui al x.xx 1.1 in assenza dei requisiti, iscrizioni, nulla osta, concessioni , licenze, autorizzazioni amministrative, sanitarie, e/o di pubblica sicurezza e/o consiste nella gestione degli Ordini professionali di appartenenza, richiesti dalla normativa vigente in materia, impianti per l’esercizio dell’attività di studio medico e per l'utilizzo, a fini dello svolgimento di tale attività, dell'unità immobiliare di cui al p.1.1, obbligandosi, fin d’ora , a pagare direttamente ai Soggetti ed Enti richiedenti e/o impositori le sanzioni pecuniarie, di qualunque natura, che, per tale motivo, venissero inflitte in via esclusiva, solidale e/o concorsuale al Subcomodante e/o al proprietario dei locali di cui al p.1.1
1.3 Il Subcomodatario dichiara di aver visionato l’immobile e di averlo trovato in buono stato di conservazione, esente da vizi, conforme alle caratteristiche ed alle condizioni indicate al x.xx 1.1 ed idoneo all’uso pattuito al p.to.1.2, impegnandosi a riconsegnarlo nelle medesime condizioni, unitamente agli arredi ivi contenuti di proprietà del Comune di Azzano Mella e dallo stesso messi a disposizione del Subcomodatario. Il Subcomodatario provvederà a sua cura e spese all’eventuale reintegrazione degli arredi.
1.4 Il Subcomodatario concorrerà con il Subcomodante ai costi per l’ordinaria manutenzione dei locali, al pagamento delle spese condominiali, delle utenze (elettricità, gas, telefono, acqua, tarsu) di eventuali polizze assicurative e manutenzione caldaia . Il contributo annuo , a titolo di concorso, viene determinato in base alla quota percentuale di uso del locale, sulla base del principio di equo ripartofinalità sportive che l'Aggiudicatario persegue. La corresponsione dovrà gestione degli impianti non può essere effettuata dal Subcomodatario entro il 28 febbraio di ciascun anno a saldo del contributo dovuto per l’anno precedente, calcolato sulle ore di presenza settimanali dichiarate. Il pagamento dovrà essere effettuato con bonifico bancario pro-quota con data valuta al giorno di scadenza con causale “Rimborso spese ambulatorio medico anno 20XX” (le coordinate bancarie del Tesoriere sono pubblicate sul sito internet istituzionale xxx.xxxxxx.xxxxxxxxxxx.xx.xx). Il Subcomodatario provvederà a sua cura e spese al servizio di pulizia dell’ambiente costituente l’ ambulatorio medico e i locali e spazi annessi;
1.5 Il Subcomodatario si obbliga a conservare e custodire il bene comodato con la dovuta diligenza, a non apportare modifiche non autorizzate dalla proprietà ed è solidalmente e direttamente responsabile verso la proprietà, il Subcomodante e i terzi dei danni causati da spandimento di acqua, fughe di gas, liquidi e da qualunque sostanza dal medesimo utilizzata, sia per l’esercizio dell’attività che, per altro motivo scopo per cui i contratti sono disposti, salvo i casi eccezionali formalmente autorizzati dal Comune. I sotto elencati articoli valgono per tutti i beni affidati in gestione e da ogni altro abuso e/o trascuratezza nell’uso e nella custodia dell’immobilesopra descritti, salvo diverse specificazioni.
1.6 E’ fatto divieto al Subcomodatario di locare , subcomodare e/o cedere a terzi, anche parzialmente, il presente contratto e i locali di cui al pto1.1., pena la risoluzione ipso jure del contratto ex art. 1456 c.c. con obbligo del Subcomodatario di immediata restituzione del locali di cui al x.xx 1.1.
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OGGETTO E SCOPO. 1.1 Il Subcomodante Comune di Trecate, in qualità di Comodante, concede in subcomodato al Subcomodatariocomodato d’uso gratuito, a norma degli artt. 1803-1812 del Codice civile, a , che accetta, n.1 stanza all’interno dell’immobile l’impianto sportivo di proprietà comunale adibito al gioco delle bocce, sito in Azzano Mella (BS)Xxxxxxx, Viale Xxxxx XXXxx Xxx. X. Xxxxxxx 0, identificato al N.C.E.U. Catasto Fabbricati al Foglio 18, Numero 2025 con i subalterni 1, 2, 3 4 e 5 (di detto Comune al Fg.7 SEz. NCT, Mapp.466-Sub.8-Piano T-S1-Cat.A/2-Cl.5-Vani 5,5-Sup. Cat. Mq.119, consistente in un appartamento al piano terra, composto da n.4 stanze, un bagno, terrazza esclusiva, cantina e con espressa esclusione della corte esclusiva al piano interrato che rimane nella disponibilità del proprietario sig. Xxxxxxxx Xxxxxxx, nato a Brescia il 13.03.1960 (C.F: DSP DMZ 60C13 B157V) , residente in Xxxxxx Xxxxx (XXseguito denominato “bocciodromo”), Xxx xxxxx Xxxxxxcosì come meglio identificato nella planimetria che si allega al presente comodato come “Allegato 1”, 0.
1.2 Il Subcomodatario destinerà il bene di cui al p.1.1 esclusivamente ad ambulatorio medico perché se ne serva per l’esercizio dell’attività di medicina generale convenzionata di cui all’Accordo collettivo nazionale lo svolgimento della propria attività istituzionale e per la disciplina dei rapporti promozione e l’organizzazione di attività sportive relative al gioco delle bocce. Il Comodatario: - è tenuto a custodire, conservare e gestire il bocciodromo con i medici la diligenza del buon padre di medicina generale famiglia; - non può servirsene che per l’uso sopraindicato; - non può concedere a terzi il godimento del bocciodromo senza il consenso formale del Comodante. Se il Comodatario non adempie gli obblighi suddetti, nell’ambito dei servizi resi sul territorio comunale dall’Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bresciail Comodante può chiedere l’immediata restituzione dell’impianto concesso, impegnandosi a non destinare il bene a scopi differenti, pena la risoluzione oltre al risarcimento del contratto ipso jure ex danno (art. 1456 1804 c.c., con obbligo del Subcomodatario di immediata restituzione dei locali di cui al x.xx 1.1). Il Subcomodatario precisa e garantisce Comodante può chiedere l’immediata restituzione dell’impianto concesso per il verificarsi di essere in possesso dei requisiti, iscrizioni, nulla osta, concessioni , licenze, autorizzazioni amministrative, sanitarie, fatti e/o situazioni di pubblica sicurezza particolare gravità (es. sicurezza, salute pubblica, etc.) tali da rendere inopportuno, a giudizio insindacabile del Comodante, il proseguimento del rapporto. Il Comodante si riserva, inoltre, la facoltà di disporre la sospensione del comodato per il tempo occorrente per l’effettuazione di opere o lavori necessari e/o degli Ordini professionali che rivestano carattere di appartenenzaurgenza e di straordinarietà, richiesti dalla normativa vigente in materia, per l’esercizio dell’attività di studio medico e per l'utilizzo, a fini dello svolgimento di tale attività, dell'unità immobiliare di cui al p.1.1 . L’eventuale perdita dei requisiti e/o sospensione o revoca di iscrizioni, licenze, concessioni, autorizzazioni amministrative, sanitarie, e/o di pubblica sicurezza e/o degli Ordini professionali di appartenenza, richiesti dalla normativa vigente in materia, per l’esercizio dell’attività di studio medico e per l'utilizzo, a fini dello svolgimento di tale attività, dell'unità immobiliare di cui al p.1.1 comporterà la risoluzione di diritto del presente contratto ex art. 1456 c.c.; Il Subcomodatario, s’impegna, fin d’ora, a manlevare e tenere indenne il Subcomodante ed il proprietario da ogni responsabilità e conseguenza pregiudizievole derivante dall’eventuale esercizio dell’attività di studio medico nei locali di cui al x.xx 1.1 in assenza dei requisiti, iscrizioni, nulla osta, concessioni , licenze, autorizzazioni amministrative, sanitarie, e/o di pubblica sicurezza e/o degli Ordini professionali di appartenenza, richiesti dalla normativa vigente in materia, per l’esercizio dell’attività di studio medico e per l'utilizzo, a fini dello svolgimento di tale attività, dell'unità immobiliare di cui al p.1.1, obbligandosi, fin d’ora , a pagare direttamente ai Soggetti ed Enti richiedenti e/o impositori le sanzioni pecuniarie, di qualunque natura, che, senza che per tale motivo, venissero inflitte in via esclusiva, solidale e/o concorsuale al Subcomodante e/o al proprietario dei locali di cui al p.1.1
1.3 Il Subcomodatario dichiara di aver visionato l’immobile e di averlo trovato in buono stato di conservazione, esente da vizi, conforme alle caratteristiche ed alle condizioni indicate al x.xx 1.1 ed idoneo all’uso pattuito al p.to.1.2, impegnandosi a riconsegnarlo nelle medesime condizioni, unitamente agli arredi ivi contenuti di proprietà del Comune di Azzano Mella e dallo stesso messi a disposizione del Subcomodatario. Il Subcomodatario provvederà a sua cura e spese all’eventuale reintegrazione degli arredimotivo possa essere nulla preteso.
1.4 Il Subcomodatario concorrerà con il Subcomodante ai costi per l’ordinaria manutenzione dei locali, al pagamento delle spese condominiali, delle utenze (elettricità, gas, telefono, acqua, tarsu) di eventuali polizze assicurative e manutenzione caldaia . Il contributo annuo , a titolo di concorso, viene determinato in base alla quota percentuale di uso del locale, sulla base del principio di equo riparto. La corresponsione dovrà essere effettuata dal Subcomodatario entro il 28 febbraio di ciascun anno a saldo del contributo dovuto per l’anno precedente, calcolato sulle ore di presenza settimanali dichiarate. Il pagamento dovrà essere effettuato con bonifico bancario pro-quota con data valuta al giorno di scadenza con causale “Rimborso spese ambulatorio medico anno 20XX” (le coordinate bancarie del Tesoriere sono pubblicate sul sito internet istituzionale xxx.xxxxxx.xxxxxxxxxxx.xx.xx). Il Subcomodatario provvederà a sua cura e spese al servizio di pulizia dell’ambiente costituente l’ ambulatorio medico e i locali e spazi annessi;
1.5 Il Subcomodatario si obbliga a conservare e custodire il bene comodato con la dovuta diligenza, a non apportare modifiche non autorizzate dalla proprietà ed è solidalmente e direttamente responsabile verso la proprietà, il Subcomodante e i terzi dei danni causati da spandimento di acqua, fughe di gas, liquidi e da qualunque sostanza dal medesimo utilizzata, sia per l’esercizio dell’attività che, per altro motivo e da ogni altro abuso e/o trascuratezza nell’uso e nella custodia dell’immobile.
1.6 E’ fatto divieto al Subcomodatario di locare , subcomodare e/o cedere a terzi, anche parzialmente, il presente contratto e i locali di cui al pto1.1., pena la risoluzione ipso jure del contratto ex art. 1456 c.c. con obbligo del Subcomodatario di immediata restituzione del locali di cui al x.xx 1.1.
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Samples: Comodato d'Uso