Operazioni di collocamento Clausole campione

Operazioni di collocamento. Nella determinazione della posizione debitoria o creditoria netta i titoli assunti nell’ambito di operazioni di collocamento con preventiva sottoscrizione, acquisto a fermo ovvero assunzione di garanzia nei confronti dell’emittente non sono computati durante il periodo del collocamento. A partire dal giorno di chiusura del collocamento stesso sono computati – al netto degli impegni irrevocabili di acquisto assunti da terzi sulla base di un contratto formale – per importi ridotti delle seguenti percentuali: – giorno di chiusura del collocamento 100 per cento – 1° giorno lavorativo successivo a quello di chiusura del – 2°–3° giorno lavorativo successivo a quello di chiusura del – 4° giorno lavorativo successivo a quello di chiusura del – 5° giorno lavorativo successivo a quello di chiusura del – dal 6° giorno lavorativo successivo a quello di chiusura del collocamento i titoli in questione devono essere computati per l’intero importo.

Related to Operazioni di collocamento

  • Operazioni di gara 1. La prima seduta pubblica ha luogo presso la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme - Servizio Centrale unica di committenza, sede di Udine, xxx Xxxxxxxxx x. 00 - 00000 Xxxxx, il giorno 17/02/2016, ore 10.00, alla presenza del Seggio di gara. 2. Possono partecipare attivamente i legali rappresentanti degli operatori economici interessati oppure persone munite di specifica delega, loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. 3. Eventuali modifiche di giorno, orario o luogo sono comunicate via pec, fino al giorno antecedente la suddetta data. 4. Le successive sedute pubbliche, che possono essere calendarizzate per singolo lotto, hanno luogo presso la medesima sede all’orario e giorno che sarà comunicato agli operatori economici a mezzo PEC almeno 24 ore prima della data fissata. 5. I lotti sono valutati e aggiudicati anche separatamente. 6. Nel corso della prima seduta il Seggio di gara procede alla verifica della regolarità dei plichi pervenuti, della loro integrità, della tempestività dell’arrivo degli stessi e procede alla loro numerazione progressiva in base all’ordine di arrivo in protocollo; il Seggio di gara procede, quindi, all’apertura dei plichi e alla verifica, per ciascun plico, della completezza e della correttezza formale della documentazione amministrativa contenuta nella Busta A, nonché alla verifica della presenza delle buste B e C. 7. Al termine della verifica dei documenti contenuti nella busta “A - Documentazione amministrativa” e constatata la regolarità degli stessi e la corrispondenza con quanto richiesto all’articolo 00 xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx, xx procede all’esclusione degli operatori economici che risultino privi di uno o più dei requisiti richiesti, ovvero in caso di mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale della documentazione amministrativa, a disporre il soccorso istruttorio, sospendendo a tal fine la seduta. 8. Nella stessa seduta pubblica oppure nella seduta pubblica successiva laddove sia stata attivata la procedura di soccorso istruttorio, il Seggio di gara procederà, ai sensi dell’art. 48, comma 1 del Codice dei contratti a sorteggiare un numero di concorrenti non inferiore al 10% delle offerte presentate, arrotondato all’unità superiore, da sottoporre a verifica del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa. 9. Ai sensi dell’articolo 13, comma 4 della legge 180/2011, la verifica del possesso dei requisiti speciali non viene effettuata nei confronti degli operatori economici sorteggiati qualificabili “micro, piccole e medie imprese” secondo i criteri definiti dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003. Pertanto, se il concorrente sorteggiato è qualificabile quale “micro, piccola o media impresa” (PMI), il Seggio di gara non procederà nei suoi confronti alla verifica dei requisiti di ordine speciale richiesti. In tal caso, non viene effettuato alcun ulteriore sorteggio e la Stazione appaltante procederà alla verifica dei requisiti di ordine speciale dichiarati dal concorrente sorteggiato solo qualora questo risulti poi aggiudicatario. 10. Nel caso di partecipazione di concorrenti costituiti da più operatori economici, essi sono esonerati dalla verifica ex art. 48, comma 1 del Codice dei contratti solo qualora tutti i loro componenti siano qualificabili quali “micro, piccole o medie imprese”. Nel caso in cui essi siano costituiti solo in parte da componenti qualificabili quali “micro, piccole o medie imprese”, esclusivamente quest’ultime sono esonerate dalla verifica ex art. 48, comma 1 del Codice dei contratti. 11. Al fine di comprovare il requisito di cui all’articolo 12, comma 1, lettera g) del presente disciplinare, i concorrenti sorteggiati devono produrre nel sistema AVCPASS copia dell’avvenuto pagamento del bollo e dell’assicurazione di responsabilità civile relativi alla targa prova posseduta. 12. All’esito di tali verifiche, il Presidente del Seggio di gara, in seduta pubblica, provvede ad escludere dalla gara i concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei requisiti speciali dichiarati e a disporre la comunicazione di quanto avvenuto alla Stazione appaltante perché provveda ai sensi dell’art. 48 del Codice dei contratti all'escussione della relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all’ANAC per i provvedimenti di cui all'articolo 6, comma 11 del Codice dei contratti. 13. La CUC, nel procedimento di verifica dei requisiti minimi di capacità tecnico-organizzativa, assicura la massima valorizzazione del principio del contraddittorio ma nel rispetto dei termini perentori stabiliti dall’articolo 48 del Codice dei contratti. Pertanto qualora la CUC richieda chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati e il concorrente non sia in grado di fornirli entro il termine perentorio assegnatole, il differimento del termine di cui all’articolo 48 del Codice dei contratti può avvenire solo in virtù di una specifica richiesta del concorrente in cui devono venire esplicitate le ragioni oggettive che non consentono il rispetto del suddetto termine. 14. Il Seggio di gara procede, quindi, nella medesima seduta pubblica, all’apertura della busta “B - offerta tecnica” al solo fine di verificare l’effettiva presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare. 15. Il Seggio di gara procede quindi, in seduta riservata, per ciascun lotto, all’analisi e alla valutazione delle offerte tecniche contenute nella busta B di ciascun offerente e all’attribuzione dei relativi punteggi, secondo i criteri e le modalità descritte all’articolo 23. 16. Successivamente, in seduta pubblica, il Seggio di gara comunica i punteggi attribuiti alle offerte tecniche ammesse. 17. In seduta pubblica, il Seggio di gara procede all’apertura delle buste “C - offerte economiche”, dando lettura delle offerte economiche ivi contenute. 18. All’esito della valutazione delle offerte economiche, il Seggio di gara procede all’attribuzione dei punteggi complessivi e alla formazione della graduatoria provvisoria di gara, ottenuta sommando i punteggi relativi all’offerta tecnica e a quella economica, e ne dà lettura. 19. Qualora i punti relativi all’offerta economica e la somma dei punti relativi all’offerta tecnica siano entrambi pari o superiori ai limiti indicati dall’articolo 86, comma 2 del Codice dei contratti, ovvero quando ritiene che siano presenti le condizioni di cui al successivo comma 3 del medesimo articolo, il Seggio di gara chiude la seduta pubblica e ne dà comunicazione ai presenti e al RUP, che procede ai sensi dell’articolo 88 del Codice alla verifica delle giustificazioni presentate dai concorrenti ai sensi dell’articolo 87, comma 1 del Codice. La CUC esclude l’offerta che, in base all’esame degli elementi forniti con le giustificazioni e le precisazioni, nonché in sede di convocazione, risulta, nel suo complesso, inaffidabile. 20. Ai fini dell’individuazione delle offerte anormalmente basse, il Seggio di gara prende in considerazione il punteggio attribuito alle offerte tecniche dei concorrenti prima della riparametrazione e non il punteggio finale riparametrato. 21. All’esito delle operazioni di cui sopra, il Seggio di gara espone, se del caso, gli esiti delle operazioni di verifica dell’anomalia dichiarando l’anomalia delle offerte che, all’esito del procedimento di verifica, sono risultate nel loro complesso inaffidabili o, nel caso in cui sia stata accertata la congruità delle offerte medesime, le dichiara non anomale, redige la graduatoria definitiva e dispone l’aggiudicazione provvisoria a favore del concorrente la cui offerta ha ottenuto il punteggio complessivo più alto.

  • SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite definitivamente dal Sistema e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, sono conservate dal Sistema medesimo in modo segreto, riservato e sicuro. Net4market, al momento della ricezione dell’offerta, ottempera alla prescrizione di cui al comma 5 dell’art. 58 del D.Lgs 50/2016 inviando al concorrente una PEC di notifica del corretto recepimento dell’offerta presentata. In seduta riservata, il giorno e all’ora indicati nel bando, il Seggio di Gara, costituito dal RUP o da un suo delegato e da due testimoni, procederà a: a) verificare la ricezione delle offerte tempestivamente presentate; b) verificare che tutti i concorrenti abbiano effettuato il sopralluogo obbligatorio (in base alle attestazioni di sopralluogo rilasciate dal personale addetto di questa Stazione Appaltante); c) scaricare la Documentazione amministrativa verificandone la conformità a quanto richiesto nel presente disciplinare; attivare eventualmente la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14; d) a scaricare e verificare le “OFFERTE ECONOMICHE” dei concorrenti ammessi o ammessi con riserva; e) alla formulazione della graduatoria finale; f) (in caso di numero di offerte ammesse pari o superiore a 5) ad individuare le offerte che presentano carattere anormalmente basso ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 97, comma 2 /2 bis, del D. Lgs. 50/2016; in questo caso il RUP procederà secondo quanto indicato al successivo punto 19; g) a redigere apposito verbale che verrà inviato ai concorrenti, tramite PEC. La comunicazione è valida agli effetti di cui all’art.76 del D.Lgs 50/2016. Il Verbale stesso sarà pubblicato anche sul profilo del committente Nel caso di parità, in applicazione analogica dell'art. 77 del R.D. n. 827/1924 e conformemente a quanto precisato dal parere Autorità per la Vigilanza dei Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture n. 102/2012, si procederà: a) alla richiesta di un miglioramento dell’offerta economica; b) in caso di ulteriore parità o se nessuno dei concorrenti abbia proposto un’offerta migliorativa, si procede all’estrazione a sorte in seduta pubblica. Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

  • Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera 1. L’appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare: a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori; b) i suddetti obblighi vincolano l’appaltatore anche se non è aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica; c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l’appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante; d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali. 2. Ai sensi degli articoli 30, comma 6, e 105, commi 10 e 11, del Codice dei contratti, in caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’appaltatore o dei subappaltatori, la Stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo ai sensi degli articoli 27, comma 8 e 28, comma 8, del presente Capitolato Speciale. 3. In ogni momento la DL e, per suo tramite, il RUP, possono richiedere all’appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all’articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell’appaltatore o del subappaltatore autorizzato. 4. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008, nonché dell’articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, l’appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L’appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell’autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. 5. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell’appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell’articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010. 6. La violazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 comporta l’applicazione, in Capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il soggetto munito della tessera di riconoscimento che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

  • CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE III.2.1) Requisiti minimi che il concorrente deve possedere Se cittadino italiano o di altro Stato membro residente in Italia A) requisiti di ordine generale: inesistenza delle condizioni di esclusione prescritte dall’art. 38 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163, s.m.i.; B) requisiti di idoneità professionale: 1. iscrizione nel Registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, per le attività oggetto del presente appalto; 2. le società cooperative ed i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro devono possedere l’iscrizione nell’Albo nazionale delle società cooperative, presso il Ministero delle attività produttive, ora dello Sviluppo Economico; C) requisiti di ordine speciale: previsti dalla L.R. 09.08.2002, n. 14, dal D.P.R. 25.01.2000, n. 34, dall’art. 40 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163, s.m.i., in particolare: • Possesso dell’attestato SOA (Società organismi di attestazione), in corso di validità, per le seguenti categorie e classifiche: Descrizione Categ. Class. Fino all’importo di Parte di opera Edifici civili e industriali OG1 I € 258.228,00 Prevalente Per i raggruppamenti temporanei di imprese, per i consorzi ordinari di concorrenti, per i GEIE, di tipo orizzontale (realizzazione lavori della stessa categoria), i requisiti di ordine speciale (qualificazione) richiesti per i concorrenti singoli devono essere posseduti dal mandatario/capofila o da un consorziato nelle misure minime del 40%; la restante percentuale del 60% deve essere posseduta cumulativamente dai mandanti o dagli altri consorziati ciascuno nella misura minima del 10% di quanto richiesto all’intero raggruppamento. Il mandatario in ogni caso deve possedere i requisiti in misura maggioritaria, fermo restando che nel complesso si deve possedere il 100% dei requisiti prescritti. Per i raggruppamenti temporanei di imprese, per i consorzi ordinari di concorrenti, per i GEIE, di tipo verticale (realizzazione lavori di categoria prevalente e di categorie scorporate), i requisiti di ordine speciale (qualificazione), sempre che siano frazionabili, devono essere posseduti dal mandatario/capofila nella categoria prevalente e per il relativo importo; mentre per i lavori scorporati ciascun mandante deve possedere i requisiti previsti per l’importo della categoria dei lavori che intende assumere e nella misura indicata per il concorrente singolo. I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte da soggetti mandanti devono essere posseduti dal soggetto mandatario con riferimento alla categoria prevalente. Il consorzio stabile si qualifica sulla base delle qualificazioni possedute dalle singole imprese consorziate. La qualificazione è acquisita con riferimento alla categoria di opere generali o specialistiche per la classifica corrispondente alla somma di quelle possedute dalle imprese consorziate. Se concorrente estero Qualora il concorrente sia stabilito in altri Stati aderenti alla U.E. nonché nei Paesi firmatari dell'accordo sugli appalti pubblici che figura nell'allegato 4 dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, o in Paesi che, in base ad altre norme di diritto internazionale, o in base ad accordi bilaterali siglati con l'Unione Europea o con l'Italia che consentano la partecipazione ad appalti pubblici a condizioni di reciprocità, la qualificazione è consentita alle medesime condizioni richieste agli operatori economici italiani. Pertanto occorre produrre appropriata documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione degli operatori economici italiani alle gare. Se nessun documento o certificato è rilasciato da altro Stato dell'Unione europea, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dall'interessato innanzi a un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o di provenienza.

  • SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA La prima seduta ha luogo il giorno 10/01/2023, alle ore 14:30. Tale seduta, se necessario, è aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari comunicati ai concorrenti tramite il Sistema. Le successive sedute sono comunicate ai concorrenti tramite il Sistema almeno 3 [indicare il numero] giorni prima della data fissata. Il Sistema consente la pubblicità delle sedute di gara preordinate all’apertura: • della documentazione amministrativa; • delle offerte tecniche; • delle offerte economiche; e la riservatezza delle sedute che non sono pubbliche. La pubblicità delle sedute è garantita mediante collegamento dei concorrenti da remoto per consentire a ciascun soggetto interessato di visualizzare le operazioni della seduta. Si precisa che alle sedute di cui sopra i concorrenti potranno assistere collegandosi da remoto al Sistema nei giorni e orari che saranno comunicati (ad eccezione delle date già indicate in Bando di gara).

  • OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO Non sono previste opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo.

  • Anticipazioni di tesoreria 1. Il Tesoriere, su richiesta dell'Ente - presentata di norma all'inizio dell'esercizio finanziario e corredata dalla deliberazione dell'Organo esecutivo - è tenuto a concedere anticipazioni di tesoreria entro i limiti stabiliti dalla normativa al tempo vigente. L'utilizzo dell'anticipazione ha luogo di volta in volta limitatamente alle somme strettamente necessarie per sopperire a momentanee esigenze di cassa. Più specificatamente, l’utilizzo della linea di credito si ha in vigenza dei seguenti presupposti: assenza di fondi disponibili eventualmente riscossi in giornata, contemporanea incapienza delle contabilità speciali e assenza degli estremi di applicazione di cui al successivo art. 13. 2. L'Ente deve prevedere in bilancio gli stanziamenti necessari per l'utilizzo e il rimborso dell'anticipazione, nonché per il pagamento dei relativi interessi nella misura di tasso contrattualmente stabilita, sulle somme che ritiene di utilizzare. 3. Il Tesoriere è obbligato a procedere di iniziativa per l'immediato rientro totale o parziale delle anticipazioni non appena si verifichino entrate libere da vincoli. In relazione alla movimentazione delle anticipazioni l’Ente, su indicazioni del Tesoriere e nei termini di cui il precedente art. 6 comma 4 provvede all’emissione dei relativi ordinativi di incasso e mandati di pagamento, procedendo, se necessario, alla preliminare variazione di bilancio. 4. In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, del servizio, l'Ente si impegna ad estinguere immediatamente ogni e qualsiasi esposizione debitoria derivante da eventuali anticipazioni di tesoreria, obbligandosi a far rilevare al Tesoriere subentrante, all'atto del conferimento dell'incarico, le anzidette esposizioni, nonché a far assumere a quest'ultimo tutti gli obblighi inerenti ad eventuali impegni di firma rilasciati nell'interesse dell'Ente. 5. Il Tesoriere, in seguito all'eventuale dichiarazione dello stato di dissesto dell'Ente ai sensi dell'art. 246 del D.Lgs. n. 267/2000 può sospendere, fino al 31 dicembre successivo alla data di detta dichiarazione, l'utilizzo della residua linea di credito per anticipazioni di tesoreria.

  • Condizioni di pagamento 6.1 Il committente è tenuto a effettuare i pagamenti secondo le modalità contrattuali al domicilio del fornitore e senza de- duzione di sconti, spese, tasse, imposte, diritti, dazi e simili. Salvo accordi differenti il prezzo è pagabile alle scadenze seguenti: – un terzo quale acconto entro un mese dalla ricezione della conferma d’ordine da parte del committente, – un terzo alla scadenza di due terzi del termine di consegna pattuito, – il saldo entro un mese dall’avviso di pronta consegna della merce da parte del fornitore. L’obbligo di pagamento è adempito nel momento in cui presso il domicilio del fornitore i franchi svizzeri sono stati forniti a libera disposizione del fornitore. Se viene convenuto un pagamento mediante cambiali o credito documentario, le spese di sconto e d’incasso, nonché l’imposta di bollo oppure le spese per l’apertura, la notifica e la conferma del credito docu- mentario sono a carico del committente. 6.2 I termini di pagamento vanno rispettati anche se il trasporto, la consegna, il montaggio, la messa in funzione o il collaudo delle forniture o delle prestazioni dovessero subire un ritardo o essere ineseguibili per motivi indipendenti dal fornitore, oppure se dovessero mancare parti non indispensabili o essere necessari dei ritocchi senza che questo ne comprometta l’uso. 6.3 Se l’acconto o le garanzie dovute alla stipula del contratto non sono corrisposti secondo i termini pattuiti, il fornitore ha la facoltà di esigere l’adempimento del contratto o di recedere dallo stesso e di pretendere, in entrambi i casi, un risarci- mento danni. Se per un qualsiasi motivo il committente è in mora con un ulteriore pagamento o se, per motivi avvenuti dopo la con- clusione del contratto, il fornitore ha seria ragione di temere che i pagamenti dovuti non gli siano versati alla scadenza prevista o che non gli siano corrisposti per intero, egli è autorizzato – senza pregiudicare i suoi diritti previsti per legge – a sospendere l’esecuzione del contratto e a trattenere le forniture pronte per la spedizione fintanto che non saranno state concordate nuove condizioni di pagamento e di fornitura e il fornitore non sarà in possesso di garanzie sufficienti. Se tale accordo non è concluso entro un termine adeguato o non sono state fornite le garanzie sufficienti, il fornitore ha il diritto di recedere dal contratto e di esigere un risarcimento danni. 6.4 Qualora il committente non rispetti i termini di pagamento pattuiti, a decorrere dalla data di scadenza prevista gli saranno computati senza alcun sollecito degli interessi di mora, sulla base dei tassi d’interesse applicati abitualmente presso il domicilio del committente, che saranno tuttavia superiori di almeno il 4% rispetto al vigente tasso CHF-LIBOR a 3 mesi. Inoltre, il fornitore è autorizzato ad addebitare al cliente una tassa di sollecito di 25 CHF, e in caso di un secondo sollecito una tassa di 50 CHF, se viene inviata una procedura di sollecito. È fatto salvo il diritto al risarcimento di ulteriori danni.

  • Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento 1. L’appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi: a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza; b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza. 2. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore. 3. Qualora entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronunci: a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte; b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono rigettate. 4. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo. 5. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), qualora l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.

  • Fatturazione e pagamento Per quanto riguarda la fatturazione e il pagamento si rinvia a quanto indicato nelle “Condizioni generali di contratto”. Le fatture verranno liquidate, previa validazione da parte di LepidaScpA delle prestazioni fornite, a mezzo bonifico bancario a favore del conto corrente dedicato comunicato ai sensi della Legge. n. 136/2010 e s.m.i. e indicato in fattura, nel termine, di norma, di sessanta giorni data fattura, previa autorizzazione a fatturare che avverrà entro sette giorni dal completamento e verifica delle prestazioni oggetto del contratto. Il pagamento delle fatture avverrà nel termine di sessanta giorni data fattura fine mese. Resta fermo quanto previsto all’articolo 4, comma 6, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231. Si precisa che LepidaScpA, in qualità di società in house providing della Regione Xxxxxx-Romagna e dei suoi Enti Soci, a seguito dell’entrata in vigore del D.L. 50/2017, a far data dal 01/07/2017 potrà ricevere e accettare solo fatture in applicazione del regime dello Split Payment. Rientrano nel campo di applicazione tutti i soggetti attivi ad eccezione di coloro che effettuano prestazioni di servizi assoggettate a ritenuta alla fonte, quali i professionisti. Il debitore dell’imposta diviene pertanto l’acquirente. Viene escluso il caso di emissione di fatture in Reverse Charge in relazione al quale il debitore dell’imposta resta il fornitore. Vengono esclusi gli addebiti Fuori Campo IVA, esenti IVA, non soggetti ad IVA. A partire dal 1 gennaio 2019 ai sensi dell’art.1, commi 916 e 917 L.205/2017, al fine di assicurare l’effettiva tracciabilità dei pagamenti, LepidaScpA non potrà procedere al pagamento di fatture elettroniche che non riportino i codici CIG e/o CUP. Rientrano nel campo di applicazione tutti i soggetti attivi inclusi i titolari di partita IVA in regime forfettario a cui si richiede l’invio della sola fattura elettronica.