Common use of OPERE DI ASSISTENZA AGLI IMPIANTI Clause in Contracts

OPERE DI ASSISTENZA AGLI IMPIANTI. Le opere e gli oneri di assistenza di tutti gli impianti sono valutati all’interno dei singoli prezzi, e compensa- no e comprendono le seguenti prestazioni: − scarico dagli automezzi, collocazione in loco compreso il tiro in alto ai vari piani e sistemazione in ma- gazzino di tutti i materiali pertinenti agli impianti; − apertura e chiusura di tracce, predisposizione e formazione di fori ed asole su murature e strutture di calcestruzzo armato; muratura di scatole, cassette, sportelli, controtelai di bocchette, serrande e griglie, guide e porte ascensori; − fissaggio di apparecchiature in genere ai relativi basamenti e supporti; − formazione di basamenti di calcestruzzo o muratura e, ove richiesto, la interposizione di strato isolante, baggioli, ancoraggi di fondazione e nicchie; − manovalanza e mezzi d'opera in aiuto ai montatori per la movimentazione inerente alla posa in opera di quei materiali che per il loro peso e/o volume esigono tali prestazioni; − i materiali di consumo ed i mezzi d'opera occorrenti per le prestazioni di cui sopra; − il trasporto alla discarica dei materiali di risulta delle lavorazioni; − scavi e rinterri relativi a tubazioni od apparecchiature poste interrate; − ponteggi di servizio interni ed esterni; MANODOPERA Gli operai per i lavori in economia dovranno essere idonei al lavoro per il quale sono richiesti e dovranno essere provvisti dei necessari attrezzi. L'Appaltatore è obbligato, senza compenso alcuno, a sostituire tutti quegli operai che non riescano di gra- dimento alla Direzione dei lavori. Circa le prestazioni di manodopera saranno osservate le disposizioni e convenzioni stabilite dalle Leggi e dai contratti collettivi di lavoro, stipulati e convalidati a norma delle leggi sulla disciplina giuridica dei rap- porti collettivi. Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'impresa si obbliga ad applicare inte- gralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dal- le aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti. L'impresa si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci. I suddetti obblighi vincolano l'impresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale della stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale. L'impresa è responsabile in rapporto alla stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da par- te degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto. Il fatto che il subappalto sia o non sia stato autorizzato, non esime l'impresa dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della stazione appaltante. Non sono, in ogni caso, considerati subappalti le commesse date dall'impresa ad altre imprese:

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OPERE DI ASSISTENZA AGLI IMPIANTI. Le opere e gli oneri di assistenza di tutti gli impianti sono valutati all’interno dei singoli prezzi, e compensa- no e comprendono le seguenti prestazioni: − scarico dagli automezzi, collocazione in loco compreso il tiro in alto ai vari piani e sistemazione in ma- gazzino di tutti i materiali pertinenti agli impianti; − apertura e chiusura di tracce, predisposizione e formazione di fori ed asole su murature e strutture di calcestruzzo armato; muratura di scatole, cassette, sportelli, controtelai di bocchette, serrande e griglie, guide e porte ascensoriascen- sori; − fissaggio di apparecchiature in genere ai relativi basamenti e supporti; − formazione di basamenti di calcestruzzo o muratura e, ove richiesto, la interposizione di strato isolante, baggioli, ancoraggi di fondazione e nicchie; − manovalanza e mezzi d'opera in aiuto ai montatori per la movimentazione inerente alla posa in opera di quei materiali che per il loro peso e/o volume esigono tali prestazioni; − i materiali di consumo ed i mezzi d'opera occorrenti per le prestazioni di cui sopra; − il trasporto alla discarica dei materiali di risulta delle lavorazioni; − scavi e rinterri relativi a tubazioni od apparecchiature poste interrate; − ponteggi di servizio interni ed esterni; MANODOPERA Gli operai per i lavori in economia dovranno essere idonei al lavoro per il quale sono richiesti e dovranno essere provvisti dei necessari attrezzi. L'Appaltatore è obbligato, senza compenso alcuno, a sostituire tutti quegli operai che non riescano di gra- dimento alla Direzione dei lavori. Circa le prestazioni di manodopera saranno osservate le disposizioni e convenzioni stabilite dalle Leggi e dai contratti collettivi di lavoro, stipulati e convalidati a norma delle leggi sulla disciplina giuridica dei rap- porti collettivi. Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'impresa si obbliga ad applicare inte- gralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dal- le aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti. L'impresa si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci. I suddetti obblighi vincolano l'impresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale della stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale. L'impresa è responsabile in rapporto alla stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da par- te degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto. Il fatto che il subappalto sia o non sia stato autorizzato, non esime l'impresa dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della stazione appaltante. Non sono, in ogni caso, considerati subappalti le commesse date dall'impresa ad altre imprese:

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OPERE DI ASSISTENZA AGLI IMPIANTI. Per quanto riguarda le assistenze alle lavorazioni edili intese quali ausili all’intervento (mo- vimentazioni materiali, manovalanza, uso d’attrezzature di cantiere, opere provvisionali, materiali di consumo, ecc.) sono inglobate nei prezzi di ogni lavorazione, che comprendono e compensano tali assistenze. Le assistenze intese come opere murarie minori relative all’installazione degli impianti tec- nologici (tracce, piccoli scassi e fori, fissaggi di apparecchiature, pendinature, chiusura vani tracce, ripristini etc) sono specificatamente calcolate in percentuale. Le opere murarie di maggior rilevanza (scavi, rinterri, pozzetti, botole, fonometrie di grande dimensioni etc.) sono invece specificatamente indicate e valutate separatamente. Le opere e gli oneri di assistenza d’assistenza di tutti gli impianti sono valutati all’interno dei singoli prezzi, e compensa- no compensano e comprendono le seguenti prestazioni: - scarico dagli automezzi, collocazione in loco compreso il tiro in alto ai vari piani e sistemazione siste- mazione in ma- gazzino magazzino di tutti i materiali pertinenti agli impianti; - apertura e chiusura di tracce, predisposizione e formazione di fori ed asole su murature e strutture di calcestruzzo armato; - muratura di scatole, cassette, sportelli, controtelai di bocchette, serrande e griglie, guide e porte ascensori; - fissaggio di apparecchiature d’apparecchiature in genere ai relativi basamenti e supporti; - formazione di basamenti di calcestruzzo o muratura e, ove richiesto, la interposizione l’interposizione di strato isolante, baggioli, ancoraggi di fondazione e nicchie; - manovalanza e mezzi d'opera d’opera in aiuto ai montatori per la movimentazione inerente alla posa in opera di quei materiali che per il loro peso e/o volume esigono tali prestazioni; - i materiali di consumo ed i mezzi d'opera occorrenti per le prestazioni di cui sopra; - il trasporto alla discarica dei materiali di risulta delle lavorazioni; - scavi e rinterri relativi a tubazioni od apparecchiature poste interrate; - ponteggi di servizio interni ed esterni; MANODOPERA Gli operai per i lavori in economia - le opere e gli oneri d’assistenza agli impianti dovranno essere idonei al calcolati in ore lavoro per il quale sono richiesti sulla base della categoria della manodopera impiegata e dovranno essere provvisti dei della quantità di materiali necessari attrezzi. L'Appaltatore è obbligato, senza compenso alcuno, e riferiti a sostituire tutti quegli operai che non riescano di gra- dimento alla Direzione dei lavori. Circa le prestazioni di manodopera saranno osservate le disposizioni e convenzioni stabilite dalle Leggi e dai contratti collettivi ciascun gruppo di lavoro, stipulati e convalidati a norma delle leggi sulla disciplina giuridica dei rap- porti collettivi. Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'impresa si obbliga ad applicare inte- gralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dal- le aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti. L'impresa si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci. I suddetti obblighi vincolano l'impresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale della stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale. L'impresa è responsabile in rapporto alla stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da par- te degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto. Il fatto che il subappalto sia o non sia stato autorizzato, non esime l'impresa dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della stazione appaltante. Non sono, in ogni caso, considerati subappalti le commesse date dall'impresa ad altre imprese:.

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OPERE DI ASSISTENZA AGLI IMPIANTI. Le opere e gli oneri di assistenza di tutti gli impianti sono valutati all’interno dei singoli prezzi, e compensa- no compensano e comprendono le seguenti prestazioni: scarico dagli automezzi, collocazione in loco compreso il tiro i l t i ro in alto ai vari piani e sistemazione s is temazione in ma- gazzino magazzino di tutti i materiali pertinenti agli impianti; apertura e chiusura di tracce, predisposizione e formazione di fori ed asole su murature e strutture di calcestruzzo armato; muratura di scatole, cassette, sportelli, controtelai di bocchettebocchett e, serrande e griglie, guide e porte ascensori; − fissaggio ▪ f issaggio di apparecchiature in genere ai relativi basamenti e supporti; formazione di basamenti di calcestruzzo o muratura e, ove richiestoxxx x xxxxxxxx, la interposizione di strato isolante, baggioli, ancoraggi di fondazione fonda zione e nicchiexxxxxxx; manovalanza e mezzi d'opera d' opera in aiuto ai montatori per la movimentazione inerente alla posa in opera di quei materiali che per il i l loro peso e/e/ o volume esigono tali prestazioni; i materiali di consumo ed i mezzi d'opera d' opera occorrenti per le prestazioni pre stazioni di cui sopra; − il ▪ i l trasporto alla discarica dei materiali di risulta r isulta delle lavorazioni; scavi e rinterri r interri relativi a tubazioni od apparecchiature poste interrate; ponteggi di servizio interni ed esterni; MANODOPERA Gli operai per ▪ le opere e gli oneri di assistenza agli impian t i lavori in economia dovranno essere idonei al calcolate in ore lavoro per il quale sono richiesti sulla base della categoria della mano d' opera impiegata e dovranno essere provvisti dei della quantità di materiali necessari attrezzi. L'Appaltatore è obbligato, senza compenso alcuno, e r i feriti a sostituire tutti quegli operai che non riescano di gra- dimento alla Direzione dei lavori. Circa le prestazioni di manodopera saranno osservate le disposizioni e convenzioni stabilite dalle Leggi e dai contratti collettivi c iascun gruppo di lavoro, stipulati e convalidati a norma delle leggi sulla disciplina giuridica dei rap- porti collettivi. Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'impresa si obbliga ad applicare inte- gralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dal- le aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti. L'impresa si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci. I suddetti obblighi vincolano l'impresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale della stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale. L'impresa è responsabile in rapporto alla stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da par- te degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto. Il fatto che il subappalto sia o non sia stato autorizzato, non esime l'impresa dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della stazione appaltante. Non sono, in ogni caso, considerati subappalti le commesse date dall'impresa ad altre imprese:.

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OPERE DI ASSISTENZA AGLI IMPIANTI. Le opere e gli oneri di assistenza di tutti gli impianti sono valutati all’interno dei singoli prezzi, e compensa- no compensano e comprendono le seguenti se- guenti prestazioni: - scarico dagli automezzi, collocazione in loco compreso il tiro in alto ai vari piani e sistemazione si- stemazione in ma- gazzino magazzino di tutti i materiali pertinenti agli impianti; - apertura e chiusura di tracce, predisposizione e formazione di fori ed asole su murature muratu- re e strutture di calcestruzzo armato; compreso velo finale di intonaco o finitura f.v. in pietra, laterizio o altro materiale a seconda del tipo di materiale esterno a vista della muratura. - muratura di scatole, cassette, sportelli, controtelai di bocchette, serrande e griglie, guide e porte ascensori; - taglio di pavimenti sopraelevati per incasso apparecchiature elettriche e speciali, gri- glie o apparati meccanici e quant'altro necessario all'impiantistica; - fissaggio di apparecchiature in genere ai relativi basamenti e supporti; - formazione di basamenti di calcestruzzo o muratura calcestruzzo, xxxxxxxx con profili in acciaio e, ove richiestoxxx xxxxxx- xxx, la interposizione di strato isolante, baggioli, ancoraggi di fondazione e nicchie; - manovalanza e mezzi d'opera in aiuto ai montatori per la movimentazione inerente alla al- la posa in opera di quei materiali che per il loro peso e/o volume esigono tali prestazionipresta- zioni; - i materiali di consumo ed i mezzi d'opera occorrenti per le prestazioni di cui sopra; - il trasporto alla discarica dei materiali di risulta dagli smontaggi delle apparecchiature e materiali in essere e dalle lavorazioni; - scavi e rinterri relativi a tubazioni od apparecchiature poste interrate; compreso fon- dazione in cls o c.a., murature di rinfianco in mattoni pieni finite in cemento a lustro di mestola (o del tipo prefabbricato) oltre a tappo superiore di chiusura con medesime caratteristiche, al fine di realizzare canale di contenimento tubazioni, canale aria, e via dicendo. - ponteggi di servizio interni ed esterni; MANODOPERA Gli operai per i lavori in economia dovranno essere idonei al lavoro per il quale sono richiesti e dovranno essere provvisti dei necessari attrezzi. L'Appaltatore è obbligato, senza compenso alcuno, a sostituire tutti quegli operai che non riescano di gra- dimento alla Direzione dei lavori. Circa le prestazioni di manodopera saranno osservate le disposizioni e convenzioni stabilite dalle Leggi e dai contratti collettivi di lavoro, stipulati e convalidati a norma delle leggi sulla disciplina giuridica dei rap- porti collettivi. Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'impresa si obbliga ad applicare inte- gralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dal- le aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti. L'impresa si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci. I suddetti obblighi vincolano l'impresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale della stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale. L'impresa è responsabile in rapporto alla stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da par- te degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto. Il fatto che il subappalto sia o non sia stato autorizzato, non esime l'impresa dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della stazione appaltante. Non sono, in ogni caso, considerati subappalti le commesse date dall'impresa ad altre imprese:;

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OPERE DI ASSISTENZA AGLI IMPIANTI. Le opere e gli oneri di assistenza di tutti gli impianti sono valutati all’interno dei singoli prezzi, e compensa- no e comprendono le seguenti prestazioni: − scarico dagli automezzi, collocazione in loco compreso il tiro in alto ai vari piani e sistemazione in ma- gazzino magazzino di tutti i materiali pertinenti agli impianti; − apertura e chiusura di tracce, predisposizione e formazione di fori ed asole su murature e strutture di calcestruzzo armato; muratura di scatole, cassette, sportelli, controtelai di bocchette, serrande e griglie, guide e porte ascensori; − fissaggio di apparecchiature in genere ai relativi basamenti e supporti; − formazione di basamenti di calcestruzzo o muratura e, ove richiesto, la interposizione di strato isolante, baggioli, ancoraggi di fondazione e nicchie; − manovalanza e mezzi d'opera in aiuto ai montatori per la movimentazione inerente alla posa in opera di quei materiali che per il loro peso e/o volume esigono tali prestazioni; − i materiali di consumo ed i mezzi d'opera occorrenti per le prestazioni di cui sopra; − il trasporto alla discarica dei materiali di risulta delle lavorazioni; − scavi e rinterri relativi a tubazioni od apparecchiature poste interrate; − ponteggi di servizio interni ed esterni; MANODOPERA Gli operai per i lavori in economia dovranno essere idonei al lavoro per il quale sono richiesti e dovranno essere provvisti dei necessari attrezzi. L'Appaltatore è obbligato, senza compenso alcuno, a sostituire tutti quegli operai che non riescano di gra- dimento gradimento alla Direzione dei lavori. Circa le prestazioni di manodopera saranno osservate le disposizioni e convenzioni stabilite dalle Leggi e dai contratti collettivi di lavoro, stipulati e convalidati a norma delle leggi sulla disciplina giuridica dei rap- porti rapporti collettivi. Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'impresa si obbliga ad applicare inte- gralmente integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dal- le aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti. L'impresa si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci. I suddetti obblighi vincolano l'impresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale della stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale. L'impresa è responsabile in rapporto alla stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da par- te parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto. Il fatto che il subappalto sia o non sia stato autorizzato, non esime l'impresa dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della stazione appaltante. Non sono, in ogni caso, considerati subappalti le commesse date dall'impresa ad altre imprese:

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