Common use of Opzione sicurezza Clause in Contracts

Opzione sicurezza. La prestazione opera per la difesa penale per delitti colposi o contravvenzioni e per l’opposizione/impugnazione di provvedimenti o di sanzioni amministrative, non pecuniarie o pecuniarie di importo pari o superiore a € 250 (duecentocinquanta), in relazione ai casi di contestazione d'inosservanza dei decreti legislativi di seguito indicati comprese le successive modifiche o integrazioni normative o regolamentari. • X.Xxx. 81/08 in materia di Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, esclusivamente per le attività svolte per conto del Contraente. Le prestazioni valgono anche qualora il Contraente, in relazione all’attività esercitata, rivesta la qualifica di Committente dei lavori. • D.Lgs. n. 193/07 in materia di Sicurezza alimentare. • D.Lgs. n. 152/06 in materia di Tutela dell’ambiente. • X.Xxx. n. 196/03 e GDPR 2016/679 in materia di Protezione dei dati personali anche per la difesa dinanzi al Garante nel caso di reclami, segnalazioni e ricorsi. Le prestazioni valgono anche per la difesa avanti le competenti Autorità giurisdizionali civili nel caso in cui siano adempiuti gli obblighi dell’assicuratore di Responsabilità Civile, ovvero dopo l’esaurimento del massimale dovuto per spese di resistenza e soccombenza. • D.Lgs. n. 231/01 in materia di Responsabilità amministrativa delle società e degli Enti. La prestazione opera per la difesa nei procedimenti avanti al Giudice penale per responsabilità amministrativa delle persone giuridiche. La prestazione si estende ai sinistri insorti nel termine di 24 mesi dalla cessazione dell’attività da parte dei soggetti assicurati, o dalle loro dimissioni dall’impresa assicurata.

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Opzione sicurezza. La prestazione opera per la difesa penale per delitti colposi o contravvenzioni e per l’opposizione/impugnazione di provvedimenti o di sanzioni amministrative, non pecuniarie o pecuniarie di importo pari o superiore a € 250 (duecentocinquanta)250,00, in relazione ai casi di contestazione d'inosservanza dei decreti legislativi di seguito indicati comprese le successive modifiche o integrazioni normative o regolamentari. • X.Xxx D. Lgs. 81/08 e D. Lgs. 106/09 in materia di Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, esclusivamente per le attività svolte per conto del presso il Contraente. Le prestazioni valgono anche qualora il Contraente, in relazione all’attività esercitata, rivesta la qualifica di Committente dei lavori. • D.Lgs D. Lgs. n. 193/07 in materia di Sicurezza alimentare. • D.Lgs D. Lgs. n. 152/06 in materia di Tutela dell’ambiente. • X.Xxx D. Lgs. n. 196/03 e GDPR 2016/679 in materia di Protezione dei dati personali anche per la difesa dinanzi al Garante nel caso di reclami, segnalazioni e ricorsi. Le prestazioni valgono anche per la difesa avanti le competenti Autorità giurisdizionali civili nel caso in cui siano adempiuti gli obblighi dell’assicuratore di Responsabilità Civilecivile, ovvero dopo l’esaurimento del massimale dovuto per spese di resistenza e soccombenza. • D.Lgs. n. 231/01 in materia di Responsabilità amministrativa delle società e degli Enti. La prestazione opera per la In riferimento alla difesa nei procedimenti avanti al Giudice penale per responsabilità amministrativa delle persone giuridichedelitti colposi o contravvenzioni, ad eccezione dei reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose, e per l’opposizione/impugnazione di provvedimenti o di sanzioni amministrative, il sinistro insorge alla data del compimento da parte della competente Autorità del primo atto di accertamento ispettivo o di indagine, amministrativo o penale. La prestazione si estende ai sinistri insorti nel termine di 24 mesi dalla cessazione dell’attività da parte dei soggetti assicurati, o dalle loro dimissioni dall’impresa assicurata.

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Opzione sicurezza. La prestazione opera per la difesa penale per delitti colposi o contravvenzioni e per l’opposizione/impugnazione di provvedimenti o di sanzioni amministrative, non pecuniarie o pecuniarie di importo pari o superiore a € 250 (duecentocinquanta), in relazione ai casi di contestazione d'inosservanza dei decreti legislativi di seguito indicati comprese le successive modifiche o integrazioni normative o regolamentari. • X.Xxx. 81/08 in materia di Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, esclusivamente per le attività svolte per conto del Contraente. Le prestazioni valgono anche qualora il Contraente, in relazione all’attività esercitata, rivesta la qualifica di Committente dei lavori. • D.Lgs. n. 193/07 in materia di Sicurezza alimentare. • D.Lgs. n. 152/06 in materia di Tutela dell’ambiente. • X.Xxx. n. 196/03 e GDPR 2016/679 in materia di Protezione dei dati personali anche per la difesa dinanzi al Garante nel caso di reclami, segnalazioni e ricorsi. Le prestazioni valgono anche per la difesa avanti le competenti Autorità giurisdizionali civili nel caso in cui siano adempiuti gli obblighi dell’assicuratore di Responsabilità Civile, ovvero dopo l’esaurimento del massimale dovuto per spese di resistenza e soccombenza. • D.Lgs. n. 231/01 in materia di Responsabilità amministrativa delle società e degli Enti. La prestazione opera per la difesa nei procedimenti avanti al Giudice penale per responsabilità amministrativa delle persone giuridiche. La prestazione si estende ai sinistri insorti nel termine di 24 mesi dalla cessazione dell’attività da parte dei soggetti assicurati, o dalle loro dimissioni dall’impresa assicurata. resistenza e soccombenza. In tutti gli altri casi, ovvero quando la polizza di Responsabilità Civile non esiste, o non opera, o per qualunque motivo non fornisce copertura totale o parziale alle spese legali di resistenza, la presente prestazione non opera.

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Opzione sicurezza. La prestazione opera per la difesa penale per delitti colposi o contravvenzioni e per l’opposizione/impugnazione di provvedimenti o di sanzioni amministrative, non pecuniarie o pecuniarie di importo pari o superiore a € 250 (duecentocinquanta), in relazione ai casi di contestazione d'inosservanza dei decreti legislativi di seguito indicati comprese le successive modifiche o integrazioni normative o regolamentari. • X.Xxx. 81/08 e D.Lgs. 106/09 in materia di Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, esclusivamente per le attività svolte per conto del Contraente. Le prestazioni valgono anche qualora il Contraente, in relazione all’attività esercitata, rivesta la qualifica di Committente dei lavori. • D.Lgs. n. 193/07 in materia di Sicurezza alimentare. • D.Lgs. n. 152/06 in materia di Tutela dell’ambiente. • X.Xxx. n. 196/03 e GDPR 2016/679 in materia di Protezione dei dati personali anche per la difesa dinanzi al Garante nel caso di reclami, segnalazioni e ricorsi. Le prestazioni valgono anche per la difesa avanti le competenti Autorità giurisdizionali civili nel caso in cui siano adempiuti gli obblighi dell’assicuratore di Responsabilità Civile, ovvero dopo l’esaurimento del massimale dovuto per spese di resistenza e soccombenza. • D.Lgs. n. 231/01 in materia di Responsabilità amministrativa delle società e degli Enti. La prestazione opera per la difesa nei procedimenti avanti al Giudice penale per responsabilità amministrativa delle persone giuridiche. La prestazione si estende ai sinistri insorti nel termine di 24 mesi dalla cessazione dell’attività da parte dei soggetti assicurati, o dalle loro dimissioni dall’impresa assicurata.

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Opzione sicurezza. La prestazione opera per la difesa penale per delitti colposi o contravvenzioni e per l’opposizione/impugnazione di provvedimenti o di sanzioni amministrative, non pecuniarie o pecuniarie di importo pari o superiore a € 250 (duecentocinquanta), in relazione ai casi di contestazione d'inosservanza dei decreti legislativi di seguito indicati comprese le successive modifiche o integrazioni normative o regolamentari. • X.XxxD. Lgs. 81/08 in materia di Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, esclusivamente per le attività svolte per conto del presso il Contraente. Le prestazioni valgono anche qualora il Contraente, in relazione all’attività esercitata, rivesta la qualifica di Committente dei lavori. • D.LgsD. Lgs. n. 193/07 in materia di Sicurezza alimentare. • D.LgsD. Lgs. n. 152/06 in materia di Tutela dell’ambiente. • X.XxxD. Lgs. n. 196/03 e GDPR Regolamento Europeo 2016/679 in materia di Protezione dei dati personali anche per la difesa dinanzi al Garante nel caso di reclami, segnalazioni e ricorsi. Le prestazioni valgono anche per la difesa avanti le competenti Autorità giurisdizionali civili nel caso in cui siano adempiuti gli obblighi dell’assicuratore di Responsabilità Civile, ovvero dopo l’esaurimento del massimale dovuto per spese di resistenza e soccombenza. • D.Lgs. n. 231/01 in materia di Responsabilità amministrativa delle società e degli Enti. La prestazione opera per la In riferimento alla difesa nei procedimenti avanti al Giudice penale per responsabilità amministrativa delle persone giuridichedelitti colposi o contravvenzioni, ad eccezione dei reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose, e per l’opposizione/impugnazione di provvedimenti o di sanzioni amministrative, il sinistro insorge alla data del compimento da parte della competente Autorità del primo atto di accertamento ispettivo o di indagine, amministrativo o penale. La prestazione si estende ai sinistri insorti nel termine di 24 mesi dalla cessazione dell’attività da parte dei soggetti assicurati, o dalle loro dimissioni dall’impresa assicurata.

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Opzione sicurezza. La prestazione opera per la difesa penale per delitti colposi o contravvenzioni e per l’opposizione/impugnazione di provvedimenti o di sanzioni amministrative, non pecuniarie o pecuniarie di importo pari o superiore a € 250 (duecentocinquanta)250,00, in relazione ai casi di contestazione d'inosservanza dei decreti legislativi di seguito indicati comprese le successive modifiche o integrazioni normative o regolamentari. • X.Xxx D. Lgs. 81/08 e D. Lgs. 106/09 in materia di Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, esclusivamente per le attività svolte per conto del presso il Contraente. Le prestazioni valgono anche qualora il Contraente, in relazione all’attività esercitata, rivesta la qualifica di Committente dei lavori. • D.Lgs. n. 193/07 in materia di Sicurezza alimentare. • D.Lgs. n. 152/06 in materia di Tutela dell’ambiente. • X.Xxx D. Lgs. n. 196/03 e GDPR 2016/679 in materia di Protezione dei dati personali anche per la difesa dinanzi al Garante nel caso di reclami, segnalazioni e ricorsi. Le prestazioni valgono anche per la difesa avanti le competenti Autorità giurisdizionali civili nel caso in cui siano adempiuti gli obblighi dell’assicuratore di Responsabilità Civilecivile, ovvero dopo l’esaurimento del massimale dovuto per spese di resistenza e soccombenza. • D.Lgs. n. 231/01 in materia di Responsabilità amministrativa delle società e degli Enti. La prestazione opera per la In riferimento alla difesa nei procedimenti avanti al Giudice penale per responsabilità amministrativa delle persone giuridichedelitti colposi o contravvenzioni, ad eccezione dei reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose, e per l’opposizione/impugnazione di provvedimenti o di sanzioni amministrative, il sinistro insorge alla data del compimento da parte della competente Autorità del primo atto di accertamento ispettivo o di indagine, amministrativo o penale. La prestazione si estende ai sinistri insorti nel termine di 24 mesi dalla cessazione dell’attività da parte dei soggetti assicurati, o dalle loro dimissioni dall’impresa assicurata.

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