Common use of Orario di lavoro multiperiodale Clause in Contracts

Orario di lavoro multiperiodale. 1. L’azienda, in funzione delle esigenze tecniche, produttive e organizzative e al fine di migliorare la produttività dell’organizzazione del lavoro, anche in corrispondenza delle variazioni di intensità dell’attività lavorativa, potrà predisporre, secondo quanto previsto dall’art. 17, comma 6, la programmazione dell’orario di lavoro con un’articolazione multiperiodale, nel rispetto delle norme che tutelano la salute e sicurezza dei lavoratori. 2. La durata dell’orario normale di lavoro di 36 ore può essere fissata, anche per distinti settori, reparti, uffici o gruppi di lavoratori, come media settimanale da effettuarsi in periodi non superiori a 6 mesi. 3. Qualora la prestazione dell’orario giornaliero interessi l’arco temporale 22,00 / 06,00, la durata massima dell’orario giornaliero non potrà essere superiore a 8 ore. 4. Nell’ambito dei regimi di orario multiperiodale di cui al comma precedente, le ore ordinarie di lavoro non possono superare le 42 ore settimanali né essere inferiori a 30 ore settimanali. 5. La durata del lavoro settimanale, differenziata per effetto dell’articolazione multiperiodale, non dà luogo né alla riduzione del trattamento retributivo contrattuale normalmente dovuto nei periodi con orario settimanale inferiore alle 36 ore, né al trattamento per il lavoro straordinario nei periodi con orario settimanale superiore alle 36 ore. 6. Le parti si incontreranno a livello aziendale, quattro mesi prima dell’avvio dell’orario multiperiodale, per esaminare congiuntamente alle strutture territorialmente competenti delle XX.XX. stipulanti le seguenti materie: 7. In tale ambito, saranno oggetto di contrattazione: 8. Fermo restando quanto previsto dall’art. 17, in sede di contrattazione aziendale di secondo livello le Parti potranno concordare modifiche e/o integrazioni di quanto previsto ai commi 2 e 4 del presente articolo. NOTE A VERBALE 1. Gli effetti economici derivanti dall’applicazione del presente articolo sono utili per la determinazione dell’eventuale premio di risultato di cui all’art. 2, lett. C). 2. Sono fatti salvi gli accordi aziendali in materia di orario di lavoro multi periodale in vigore alla data del 21.3.2012.

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Orario di lavoro multiperiodale. 1. L’aziendaA decorrere dall'1/2/2017 nel rispetto delle norme che tutelano la salute e la sicurezza dei lavoratori, l’azienda, in funzione delle esigenze tecniche, produttive e organizzative e al fine di migliorare la produttività dell’organizzazione del lavoro, anche in corrispondenza delle di variazioni di intensità dell’attività lavorativa, potrà predisporre, secondo quanto previsto dall’art. 17, comma 64, la programmazione dell’orario di lavoro con un’articolazione multiperiodale, nel rispetto delle norme che tutelano la salute e sicurezza dei lavoratori. 2. La durata dell’orario normale di lavoro di 36 ore può essere fissata, con riguardo anche per distinti a singoli settori, reparti, uffici o gruppi di lavoratori. 2. Nell’ambito di un periodo calendariale consecutivo superiore a otto settimane e fino a ventiquattro settimane, la durata settimanale dell’orario normale di lavoro di 38 ore può essere realizzata come media settimanale da effettuarsi in periodi non superiori a 6 mesirisultante al termine dell’intero periodo programmato. 3. Qualora la prestazione dell’orario giornaliero interessi l’arco temporale 22,00 / 06,00, la durata massima dell’orario giornaliero non potrà essere superiore a 8 ore. 4. Nell’ambito dei regimi di orario multiperiodale di cui al comma precedenteIn tale ambito, le ore ordinarie di lavoro non possono superare le 42 essere superiori a 46 ore settimanali né essere inferiori a 30 ore settimanali. 4. Qualora la prestazione giornaliera interessi l’arco temporale 22.00/06.00, la durata massima dell’orario giornaliero non potrà superare le 8 ore. 5. La durata L’attuazione del programma di orario di lavoro settimanale, differenziata per effetto dell’articolazione multiperiodale, in regime multiperiodale non dà luogo né alla riduzione del trattamento retributivo contrattuale normalmente dovuto nei periodi con orario settimanale inferiore alle 36 38 ore, né al trattamento per il lavoro straordinario nei periodi con orario settimanale superiore alle 36 38 ore. 6. Le parti L’azienda e la R.S.U. si incontreranno a livello aziendale, quattro mesi novanta giorni calendariali prima dell’avvio dell’orario multiperiodale, per esaminare congiuntamente alle strutture territorialmente competenti delle XX.XX. stipulanti le seguenti materie: 7. In tale ambitoambito temporale, saranno oggetto di contrattazione:contrattazione le eventuali tipologie di dipendenti da esentare da tale articolazione oraria. 8. I lavoratori interessati dall’orario multiperiodale saranno informati con un preavviso di 30 giorni calendariali. 9. Fermo restando quanto previsto dall’art. 17, in sede di contrattazione aziendale di secondo livello le Parti potranno concordare modifiche e/o integrazioni di quanto previsto ai commi 2 al comma 2, relativamente alla maggiore durata del periodo di orario di lavoro in regime multiperiodale, e 4 di quanto previsto al comma 3 del presente articolo. NOTE A VERBALE. 1. Gli effetti economici derivanti dall’applicazione del presente articolo sono utili per la determinazione dell’eventuale premio di risultato di cui all’art. 2, lett. C). 2. Sono fatti salvi gli accordi aziendali in materia di orario di lavoro multi periodale multiperiodale in essere nel giorno precedente l’entrata in vigore del presente articolo; ferma restando la necessità di una verifica delle parti di eventuali adeguamenti alla data del 21.3.2012nuova durata dell’orario di lavoro settimanale.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Orario di lavoro multiperiodale. 1. L’azienda, in funzione delle esigenze tecniche, produttive e organizzative e al fine di migliorare la produttività dell’organizzazione del lavoro, anche in corrispondenza delle Per far fronte a necessità connesse a variazioni di intensità dell’attività dell'attività lavorativa, potrà predisporre, secondo quanto previsto dall’art. 17, comma 6, la programmazione dell’orario di lavoro con un’articolazione multiperiodale, nel rispetto delle norme che tutelano la salute e sicurezza dei lavoratori. 2. La durata dell’orario normale di lavoro di 36 ore può essere fissata, anche per distinti settori, reparti, uffici o gruppi di lavoratori, come media settimanale da effettuarsi in periodi non superiori a 6 mesi. 3. Qualora la prestazione dell’orario giornaliero interessi l’arco temporale 22,00 / 06,00, la durata massima dell’orario giornaliero non potrà essere superiore a 8 ore. 4dell'orario di lavoro può risultare anche da una media plurisettimanale nell'arco dell'anno con i limiti massimi di 45 ore settimanali e 9 ore giornaliere e con una durata minima di 35 ore settimanali. Nell’ambito dei L’azienda definirà tali regimi di orario previo esame congiunto con la r.s.u. interessata, ovvero, ove non ancora costituita, con le r.s.a. o, in mancanza anche di queste, con le OOSS territoriali. Il limite annuo individuale di ore lavorate in regime di orario multiperiodale oltre le 40 ore è pari a 100 ore. Gli scostamenti del programma con le relative motivazioni saranno portati a conoscenza della r.s.u., e, ove ancora non costituite, alle r.s.a. o, in mancanza anche di cui al comma precedentequeste, alle OOSS territoriali. In tali casi, le prestazioni eccedenti il normale orario di lavoro giornaliero e settimanale non daranno luogo a compensi per lavoro supplementare / straordinario sino a concorrenza degli orari da compensare. Nell'ambito delle flessibilità sopra previste, i lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario contrattuale normale sia nei periodi di superamento che in quelli di minore prestazione. L'osservanza dei turni di lavoro in regime di orario multiperiodale è dovuta da parte di tutti i lavoratori interessati, fatti salvi comprovati impedimenti. Al lavoratore che non abbia effettuato, anche parzialmente, le ore ordinarie di lavoro supero in regime di orario multiperiodale, le stesse saranno recuperate con prestazioni differite. Parimenti il lavoratore che non possono superare abbia goduto di riposi compensativi, per malattia, infortunio, ferie o per altri giustificati motivi, pur avendo effettuato le 42 ore settimanali né essere inferiori a 30 di supero, usufruirà di riposi differiti. I riposi compensativi saranno in ogni caso goduti entro l'anno solare di riferimento. Resta inteso che, in caso di cambio d’appalto, saranno retribuite le ore settimanali. 5relative al riposo compensativo non fruite. La Le parti stipulanti si danno atto che, nello stabilire le norme sulla disciplina della durata del lavoro settimanale, differenziata per effetto dell’articolazione multiperiodalee del lavoro straordinario, non dà luogo né alla riduzione del trattamento retributivo contrattuale normalmente dovuto nei periodi con orario settimanale inferiore alle 36 ore, né al trattamento per il lavoro straordinario nei periodi con orario settimanale superiore alle 36 ore. 6. Le parti si incontreranno hanno comunque inteso introdurre alcuna modifica a livello aziendale, quattro mesi prima dell’avvio dell’orario multiperiodale, per esaminare congiuntamente alle strutture territorialmente competenti delle XX.XX. stipulanti le seguenti materie: 7. In tale ambito, saranno oggetto di contrattazione: 8. Fermo restando quanto previsto disposto dall’art. 171 del R.D.L. 15 marzo 1923, in sede n. 695, il quale esclude dalla limitazione dell'orario gli impiegati con funzioni direttive. A tale effetto ed ai sensi dell’art. 3, n. 2 del X.X. 00 settembre 1923, n. 955 (regolamento per l’applicazione del R.D.L. sopra citato) si conferma che è da considerare personale direttivo, escluso dalla limitazione dell'orario di contrattazione aziendale lavoro: "quello preposto alla direzione tecnica o amministrativa dell'azienda o di secondo livello le Parti potranno concordare modifiche e/o integrazioni un reparto di quanto previsto ai commi 2 e 4 del presente articolo. NOTE A VERBALE 1. Gli effetti economici derivanti dall’applicazione del presente articolo sono utili per essa con la determinazione dell’eventuale premio diretta responsabilità dell’andamento dei servizi"; personale, quindi, da non identificare necessariamente con quello avente la qualifica di risultato di cui all’art. 2, lett. C)primo livello. 2. Sono fatti salvi gli accordi aziendali in materia di orario di lavoro multi periodale in vigore alla data del 21.3.2012.

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Orario di lavoro multiperiodale. 1. L’azienda, in funzione delle esigenze tecniche, produttive e organizzative e Per far fronte alle variazioni dell’intensità lavorativa è riconosciuto al fine di migliorare la produttività dell’organizzazione del lavoro, anche in corrispondenza delle variazioni di intensità dell’attività lavorativa, potrà predisporre, secondo quanto previsto dall’art. 17, comma 6, la programmazione dell’orario di lavoro con un’articolazione multiperiodale, nel rispetto delle norme che tutelano la salute e sicurezza dei lavoratori. 2. La durata dell’orario normale datore di lavoro di 36 realizzare diversi regimi di orario, con il superamento del parametro orario contrattuale, sino al limite di 43 ore può settimanali, per un massimo di sedici settimane nell’anno solare Nell’ambito del secondo livello di contrattazione collettiva possono essere fissatarealizzate intese per il superamento del predetto limite di 43 ore settimanali, anche sino ad un massimo di 47 ore settimanali (ovvero al diverso limite massimo fissato per distinti settorilegge) per un massimo di ventiquattro settimane nell’anno solare. In ogni caso, repartia fronte della prestazione di ore aggiuntive di cui alle precedenti ipotesi, uffici o gruppi il datore di lavoratorilavoro riconoscerà ai lavoratori interessati, come media settimanale da effettuarsi nel corso dell’anno ed in periodi non superiori di minore intensità lavorativa, una pari entità di ore in riduzione, secondo un’articolazione su base settimanale. In ogni caso, il datore di lavoro provvederà a 6 mesi. 3comunicare per iscritto ai lavoratori il programma annuale di applicazione di quanto stabilito in attuazione del presente articolo; le eventuali variazioni al programma dovranno essere tempestivamente comunicate per iscritto. Qualora I lavoratori interessati percepiranno la prestazione retribuzione relativa all’orario settimanale contrattuale, sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell’orario giornaliero interessi l’arco temporale 22,00 / 06,00contrattuale. Resta inteso che, la durata massima dell’orario giornaliero non potrà essere superiore per quanto attiene al lavoro straordinario, nel caso di ricorso a 8 ore. 4. Nell’ambito dei regimi di orario multiperiodale di cui al comma precedenteplurisettimanale, le ore ordinarie di lavoro non possono superare le 42 ore settimanali né essere inferiori a 30 ore settimanali. 5. La durata del lavoro settimanale, differenziata esso decorre dalla prima ora successiva all’orario definito per effetto dell’articolazione multiperiodale, non dà luogo né alla riduzione del trattamento retributivo contrattuale normalmente dovuto nei periodi con orario settimanale inferiore alle 36 ore, né al trattamento per il lavoro straordinario nei periodi con orario settimanale superiore alle 36 ore. 6. Le parti si incontreranno a livello aziendale, quattro mesi prima dell’avvio dell’orario multiperiodale, per esaminare congiuntamente alle strutture territorialmente competenti delle XX.XX. stipulanti le seguenti materie: 7. In tale ambito, saranno oggetto di contrattazione: 8. Fermo restando quanto previsto dall’art. 17, in sede di contrattazione aziendale di secondo livello le Parti potranno concordare modifiche e/o integrazioni di quanto previsto ciascuna settimana ai commi 2 e 4 sensi del presente articolo. NOTE A VERBALE 1. Gli effetti economici derivanti dall’applicazione del Ai fini dell’applicazione della presente articolo sono utili disciplina, per la determinazione dell’eventuale premio anno si intende il periodo di risultato di cui all’art. 2dodici mesi, lett. C). 2. Sono fatti salvi gli accordi aziendali in materia di orario di lavoro multi periodale in vigore successivo alla data di avvio del 21.3.2012.programma di articolazione dell’orario multiperiodale

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