Orario di sportello. 1. Nel corso della settimana l’orario di sportello è fissato in 40 ore disponibili per l’impresa. 2. Tale limite può essere superato nelle succursali operanti presso: 1. centri commerciali, ipermercati e grandi magazzini; 2. mercati (ortofrutticoli, ittici, etc.); 3. complessi industriali; 4. manifestazioni temporanee (fiere, mostre, congressi, stand); 5. sportelli cambio; 6. posti di confine o doganali, stazioni ferroviarie, marittime, aeree o autostradali. 3. Presso le succursali di cui al comma 2, nonché presso quelle situate in località turistiche e presso strutture pubbliche o di pubblica utilità, l’impresa ha facoltà di distribuire l’orario di lavoro e di sportello degli addetti in modo da ricomprendere il sabato. 4. Il lavoro domenicale e l’apertura degli sportelli in tale giornata è possibile nei casi stabiliti dalla legge, fra i quali possono rientrare le fattispecie di cui al comma 2 (esclusi i complessi industriali). 5. Presso le succursali situate in località turistiche, il lavoratore/lavoratrice non può essere utilizzato nella giornata di sabato per più di 20 volte l’anno, ad eccezione dei casi, rispetto ai quali non opera alcun limite, in cui il suo orario settimanale è distribuito su 6 giorni per 6 ore al giorno, ovvero su 4 giorni per 9 ore al giorno. 6. Ai fini dell’apertura delle succursali nella giornata di sabato nelle località turistiche l’impresa informerà gli organismi sindacali aziendali e, a richiesta di questi ultimi, si procederà alla verifica della sussistenza del requisito di “località turistica” della piazza o della zona interessata. 7. Nelle succursali operanti presso centri commerciali, ipermercati e grandi magazzini, le articolazioni degli orari di apertura degli sportelli (durata di apertura e orari di entrata e di uscita del personale interessato) tengono conto delle esigenze di servizio al pubblico delle predette strutture anche oltre il nastro orario extra standard e senza incidere sulla percentuale del 2% di cui all’art. 92, comma 1, 3° alinea. Al personale interessato il cui orario giornaliero termini oltre le ore 18.15, compete l’indennità di cui all’art. 92, comma 3. 8. Il lavoratore/lavoratrice può essere adibito allo sportello per un massimo di 6 ore e 30 minuti giornalieri; in deroga al predetto limite, d’intesa fra l’impresa e gli organismi sindacali aziendali possono essere individuate le unità operative per le quali – laddove lo consentano le condizioni tecniche ed organizzative (ad es., tempi necessari per le operazioni di chiusura) – la predetta adibizione individuale può essere protratta fino a 7 ore giornaliere. 9. In caso di distribuzione settimanale “4 x 9”, il personale può essere adibito allo sportello per un massimo di 8 ore giornaliere. In deroga al predetto limite, d’intesa fra l’impresa e gli organismi sindacali aziendali possono essere individuate le unità operative per le quali – laddove lo consentano le condizioni tecniche ed organizzative (ad esempio tempi necessari per le operazioni di chiusura) – la predetta adibizione individuale può essere protratta fino a 8 ore e 30 minuti giornalieri. 10. Fra il termine dell’adibizione allo sportello dell’interessato e la fine dell’orario giornaliero di lavoro del dipendente medesimo, deve intercorrere un periodo minimo di 30 minuti. 11. L’applicazione dei nuovi orari di sportello e qualsiasi altro motivo non possono rendere permanente – anziché eccezionale – la prestazione di lavoro straordinario. CHIARIMENTO A VERBALE Le Parti stipulanti chiariscono che: - nei casi di distribuzioni di orario settimanale 6x6 e 4x9 del personale addetto alle succursali presso località turistiche, nonché presso centri commerciali, ipermercati e grandi magazzini, non si applicano i nastri orari e le relative percentuali di cui all’art. 92 solo se trattasi di personale volontario; - nell’ambito della facoltà aziendale di distribuire l’orario settimanale di lavoro secondo le articolazioni di cui all’alinea che precede, sarà data precedenza ai “volontari”.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Orario di sportello. 1. Nel corso della settimana L’impresa o la capogruppo hanno la facoltà di fissare l’orario di sportello è fissato in 40 fra le ore disponibili 8 e le ore 20. L’impresa o la capogruppo, nel corso di un apposito incontro, informano preventivamente gli organismi sindacali aziendali o le delegazioni di gruppo circa le articolazioni di orario di lavoro e di sportello di cui al primo comma. Nel medesimo incontro o al massimo entro i 10 giorni successivi i predetti organismi sindacali possono formulare loro osservazioni, con l’eventuale assistenza delle rispettive segreterie nazionali. Al termine di tale periodo l’impresa può comunque adottare i provvedimenti deliberati. Qualora l’impresa o la capogruppo intendano fissare l’inizio dell’orario di sportello fra le ore 7 e le ore 8 - al di là della percentuale di cui all’art. 101, comma 1, secondo alinea, e del 10% delle succursali - ovvero il termine fra le ore 20 e le 22, devono avviare un confronto negoziale con gli organismi sindacali competenti, da concludere entro 10 giorni dall’informativa, per l’impresa.
2individuare, mediante accordo fra le Parti, soluzioni condivise. Tale limite può Tali limiti possono essere superato superati, previa informativa sindacale, nelle succursali operanti presso:
1. : centri commerciali, ipermercati e grandi magazzini;
2. ; mercati (ortofrutticoli, ittici, etc.);
3. ; complessi industriali;
4. ; manifestazioni temporanee (fiere, mostre, congressi, stand);
5. ; sportelli cambio;
6. ; posti di confine o doganali, stazioni ferroviarie, marittime, aeree o autostradali.
3. Presso le succursali di cui al comma 24, nonché presso quelle situate in località turistiche e presso strutture pubbliche o di pubblica utilità, l’impresa ha facoltà di distribuire l’orario di lavoro e di sportello degli addetti in modo da ricomprendere il sabato.
4. Il lavoro domenicale e l’apertura degli sportelli in tale giornata è possibile nei casi stabiliti dalla legge, fra i quali possono rientrare le fattispecie di cui al comma 2 4 (esclusi i complessi industriali).
5. Presso le succursali situate in località turistiche, il lavoratore/lavoratrice non può essere utilizzato nella giornata di sabato per più di 20 volte l’anno, ad eccezione dei casi, rispetto ai quali non opera alcun limite, in cui il suo orario settimanale è distribuito su 6 giorni per 6 ore al giorno, ovvero su 4 giorni per 9 ore al giorno.
6. Ai fini dell’apertura delle succursali nella giornata di sabato nelle località turistiche l’impresa informerà gli organismi sindacali aziendali e, a richiesta di questi ultimi, si procederà alla verifica della sussistenza del requisito di “località turistica” della piazza o della zona interessata.
7. Nelle succursali operanti presso centri commerciali, ipermercati e grandi magazzini, le articolazioni degli orari di apertura degli sportelli (durata di apertura e orari di entrata e di uscita del personale interessato) tengono conto delle esigenze di servizio al pubblico delle predette strutture anche oltre il nastro orario extra standard e senza incidere sulla percentuale del 2% di cui all’art. 92, comma 1, 3° alineastrutture. Al personale interessato il cui orario giornaliero termini oltre le ore 18.15, compete l’indennità di cui all’art. 92101, comma 3.
8. Il lavoratore/lavoratrice può essere adibito allo sportello per un massimo di 6 ore e 30 minuti giornalieri; in deroga al predetto limite, d’intesa fra l’impresa e gli organismi sindacali aziendali possono essere individuate le unità operative per le quali – - laddove lo consentano le condizioni tecniche ed organizzative (ad es., tempi necessari per le operazioni di chiusura) – - la predetta adibizione individuale può essere protratta fino a 7 ore giornaliere.
9. In caso di distribuzione settimanale “4 x 9”, il personale può essere adibito allo sportello per un massimo di 8 ore giornaliere. In deroga al predetto limite, d’intesa fra l’impresa e gli organismi sindacali aziendali possono essere individuate le unità operative per le quali – - laddove lo consentano le condizioni tecniche ed organizzative (ad esempio tempi necessari per le operazioni di chiusura) – - la predetta adibizione individuale può essere protratta fino a 8 ore e 30 minuti giornalieri.
10. Fra il termine dell’adibizione allo sportello dell’interessato e la fine dell’orario giornaliero di lavoro del dipendente medesimo, deve intercorrere un periodo minimo di 30 minuti.
11. L’applicazione dei nuovi orari di sportello e qualsiasi altro motivo non possono rendere permanente – - anziché eccezionale – - la prestazione di lavoro straordinario. CHIARIMENTO Chiarimenti A VERBALE Verbale Le Parti stipulanti chiariscono che: - nei casi , nell’ambito della facoltà aziendale di distribuzioni distribuire l’orario settimanale di lavoro secondo le articolazioni di orario settimanale 6x6 e 4x9 del personale addetto alle succursali presso località turistiche, nonché presso centri commerciali, ipermercati e grandi magazzini, non si applicano i nastri orari e le relative percentuali di cui all’art. 92 solo se trattasi di personale volontario; - nell’ambito della facoltà aziendale di distribuire l’orario settimanale di lavoro secondo le articolazioni di cui all’alinea che precede, sarà data precedenza ai “volontari”. Le Parti stipulanti chiariscono altresì che nei casi di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo è possibile - laddove lo consentano le condizioni tecniche ed organizzative - ridurre e/o collocare al giorno successivo i tempi necessari per le operazioni di chiusura: informandone gli organismi sindacali aziendali ove i tempi di chiusura non comportino il superamento, rispettivamente, delle ore 20 e le ore 22, ovvero nel caso di spostamento al giorno successivo; con intesa sindacale in caso di superamento di detti orari.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Orario di sportello. 1. Nel corso della settimana l’orario l'orario di sportello è fissato in 40 ore disponibili per l’impresa.
2l'Azienda. Tale limite può essere superato nelle succursali operanti presso:
1. centri commerciali, ipermercati e grandi magazzini;
2. mercati (ortofrutticoli, ittici, etc.);
3. complessi industriali;
4. manifestazioni temporanee (fiere, mostre, congressi, standstands);
5. sportelli cambio;
6. posti di confine o doganali, stazioni ferroviarie, marittime, aeree o autostradali.
3. autostradali Presso le succursali di cui al comma 2che precede, nonché presso quelle situate in località turistiche e presso strutture pubbliche o di pubblica utilità, l’impresa l'Azienda ha facoltà di distribuire l’orario l'orario di lavoro e di sportello degli addetti in modo da ricomprendere il sabato.
4. Il lavoro domenicale e l’apertura l'apertura degli sportelli in tale giornata è possibile nei casi stabiliti dalla legge, fra i quali possono rientrare le fattispecie di cui al precedente 2° comma 2 (esclusi i complessi industriali).
5. Presso le succursali situate in località turistiche, il lavoratore/lavoratrice lavoratore non può essere utilizzato nella giornata di sabato per più di 20 volte l’annol'anno, ad eccezione dei casi, rispetto ai quali non opera alcun limite, in cui il suo orario settimanale è distribuito su 6 sei giorni per 6 sei ore al giorno, ovvero su 4 quattro giorni per 9 nove ore al giorno.
6. Ai fini dell’apertura delle succursali nella giornata di sabato nelle località turistiche l’impresa informerà gli organismi sindacali aziendali e, a richiesta di questi ultimi, si procederà alla verifica della sussistenza del requisito di “località turistica” della piazza o della zona interessata.
7. Nelle succursali operanti presso centri commerciali, ipermercati e grandi magazzini, le articolazioni degli orari di apertura degli sportelli (durata di apertura e orari di entrata e di uscita del personale interessato) tengono conto delle esigenze di servizio al pubblico delle predette strutture anche oltre il nastro orario extra standard e senza incidere sulla percentuale del 2% di cui all’art. 92, comma 1, 3° alinea. Al personale interessato il cui orario giornaliero termini oltre le ore 18.15, compete l’indennità di cui all’art. 92, comma 3.
8. Il lavoratore/lavoratrice lavoratore può essere adibito allo sportello per un massimo di 6 ore e 30 minuti giornalieri; in deroga al predetto limite, d’intesa d'intesa fra l’impresa l'Azienda e gli organismi sindacali aziendali possono essere individuate le unità operative per le quali – laddove lo consentano le condizioni tecniche ed organizzative (ad es., tempi necessari per le operazioni di chiusura) – - la predetta adibizione individuale può essere protratta fino a 7 ore giornaliere.
9. In caso Fra l'inizio dell'orario giornaliero di distribuzione settimanale “4 x 9”, il personale può essere adibito lavoro e quello dell'adibizione allo sportello per del dipendente deve intercorrere un massimo periodo minimo di 8 ore giornaliere. In deroga al predetto limite, d’intesa 5 minuti; fra l’impresa e gli organismi sindacali aziendali possono essere individuate le unità operative per le quali – laddove lo consentano le condizioni tecniche ed organizzative (ad esempio tempi necessari per le operazioni di chiusura) – la predetta adibizione individuale può essere protratta fino a 8 ore e 30 minuti giornalieri.
10. Fra il termine dell’adibizione allo sportello dell’interessato di tale adibizione e la fine dell’orario dell'orario giornaliero di lavoro del dipendente medesimo, medesimo deve intercorrere un periodo minimo di 30 minuti.
11. L’applicazione dei nuovi orari Nei giorni semifestivi l'orario di sportello non può superare le 3 ore e qualsiasi altro motivo 30 minuti; per la vigenza del presente contratto detto orario non possono rendere permanente – anziché eccezionale – la prestazione di lavoro straordinario. CHIARIMENTO A VERBALE Le Parti stipulanti chiariscono che: - nei casi di distribuzioni di orario settimanale 6x6 può superare le 4 ore e 4x9 del personale addetto alle succursali presso località turistiche, nonché presso centri commerciali, ipermercati e grandi magazzini, non si applicano i nastri orari e le relative percentuali di cui all’art. 92 solo se trattasi di personale volontario; - nell’ambito della facoltà aziendale di distribuire l’orario settimanale di lavoro secondo le articolazioni di cui all’alinea che precede, sarà data precedenza ai “volontari”30 minuti.
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Orario di sportello. 1. Nel corso della settimana l’orario di sportello è fissato in 40 ore disponibili per l’impresal’azienda.
2. Tale limite può essere superato nelle succursali operanti presso:
1. : centri commerciali, ipermercati e grandi magazzini;
2. ; mercati (ortofrutticoli, ittici, etc.);
3. ; complessi industriali;
4. ; manifestazioni temporanee (fiere, mostre, congressi, stand);
5. ; sportelli cambio;
6. ; posti di confine o doganali, stazioni ferroviarie, marittime, aeree o autostradali.
3. Presso le succursali di cui al comma 2che precede, nonché presso quelle situate in località turistiche e presso strutture pubbliche o di pubblica utilità, l’impresa l’azienda ha facoltà di distribuire l’orario di lavoro e di sportello degli addetti in modo da ricomprendere il sabato.
4. Il lavoro domenicale e l’apertura degli sportelli in tale giornata è possibile nei casi stabiliti dalla legge, fra i quali possono rientrare le fattispecie di cui al precedente 2° comma 2 (esclusi i complessi industriali).
5. Presso le succursali situate in località turistiche, il lavoratore/lavoratrice non può essere utilizzato nella giornata di sabato per più di 20 volte l’anno, ad eccezione dei casi, rispetto ai quali non opera alcun limite, in cui il suo orario settimanale è distribuito su 6 giorni per 6 ore al giorno, ovvero su 4 giorni per 9 ore al giorno.
6. Ai fini dell’apertura delle succursali nella giornata di sabato nelle località turistiche l’impresa l’azienda informerà gli organismi sindacali aziendali e, a richiesta di questi ultimi, si procederà alla verifica della sussistenza del requisito di “"località turistica” " della piazza o della zona interessata.
7. Nelle succursali operanti presso centri commerciali, ipermercati e grandi magazzini, le articolazioni degli orari di apertura degli sportelli (durata di apertura e orari di entrata e di uscita del personale interessato) tengono conto delle esigenze di servizio al pubblico delle predette strutture anche oltre il nastro orario extra standard e senza incidere sulla percentuale del 2% di cui all’art. 9286, comma 1° comma, 3° alinea. Al personale interessato il cui orario giornaliero termini oltre le ore 18.15, compete l’indennità di cui all’art. 9286, comma 3° comma.
8. Il lavoratore/lavoratrice può essere adibito allo sportello per un massimo di 6 ore e 30 minuti giornalieri; in deroga al predetto limite, d’intesa fra l’impresa l’azienda e gli organismi sindacali aziendali possono essere individuate le unità operative per le quali – laddove lo consentano le condizioni tecniche ed organizzative (ad es., tempi necessari per le operazioni di chiusura) – la predetta adibizione individuale può essere protratta fino a 7 ore giornaliere.
9. In caso di distribuzione settimanale “"4 x 9”", il personale può essere adibito allo sportello per un massimo di 8 ore giornaliere. In deroga al predetto limite, d’intesa fra l’impresa l’azienda e gli organismi sindacali aziendali possono essere individuate le unità operative per le quali – laddove lo consentano le condizioni tecniche ed organizzative (ad esempio tempi necessari per le operazioni di chiusura) – la predetta adibizione individuale può essere protratta fino a 8 ore e 30 minuti giornalieri.
10. Fra il termine dell’adibizione allo sportello dell’interessato e la fine dell’orario giornaliero di lavoro del dipendente medesimo, deve intercorrere un periodo minimo di 30 minuti.
11. L’applicazione dei nuovi orari di sportello e qualsiasi altro motivo non possono rendere permanente – anziché eccezionale – la prestazione di lavoro straordinario. CHIARIMENTO A VERBALE Le Parti stipulanti chiariscono che: - nei casi di distribuzioni di orario settimanale 6x6 e 4x9 del personale addetto alle succursali presso località turistiche, nonché presso centri commerciali, ipermercati e grandi magazzini, non si applicano i nastri orari e le relative percentuali di cui all’art. 92 86 solo se trattasi di personale volontario; - nell’ambito della facoltà aziendale di distribuire l’orario settimanale di lavoro secondo le articolazioni di cui all’alinea che precede, sarà data precedenza ai “"volontari”.". NOTE
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Orario di sportello. 1. Nel corso della settimana l’orario di sportello è fissato in 40 ore disponibili per l’impresa.
2. Tale limite può essere superato nelle succursali operanti presso:
1. : centri commerciali, ipermercati e grandi magazzini;
2. ; mercati (ortofrutticoli, ittici, etc.);
3. ; complessi industriali;
4. ; manifestazioni temporanee (fiere, mostre, congressi, stand);
5. ; sportelli cambio;
6. ; posti di confine o doganali, stazioni ferroviarie, marittime, aeree o autostradali.
3. Presso le succursali di cui al comma 2, nonché presso quelle situate in località turistiche e presso strutture pubbliche o di pubblica utilità, l’impresa ha facoltà di distribuire l’orario di lavoro e di sportello degli addetti in modo da ricomprendere il sabato.
4. Il lavoro domenicale e l’apertura degli sportelli in tale giornata è possibile nei casi stabiliti dalla legge, fra i quali possono rientrare le fattispecie di cui al comma 2 (esclusi i complessi industriali).
5. Presso le succursali situate in località turistiche, il lavoratore/lavoratrice non può essere utilizzato nella giornata di sabato per più di 20 volte l’anno, ad eccezione dei casi, rispetto ai quali non opera alcun limite, in cui il suo orario settimanale è distribuito su 6 giorni per 6 ore al giorno, ovvero su 4 giorni per 9 ore al giorno.
6. Ai fini dell’apertura delle succursali nella giornata di sabato nelle località turistiche l’impresa informerà gli organismi sindacali aziendali e, a richiesta di questi ultimi, si procederà alla verifica della sussistenza del requisito di “località turistica” della piazza o della zona interessata.
7. Nelle succursali operanti presso centri commerciali, ipermercati e grandi magazzini, le articolazioni degli orari di apertura degli sportelli (durata di apertura e orari di entrata e di uscita del personale interessato) tengono conto delle esigenze di servizio al pubblico delle predette strutture anche oltre il nastro orario extra standard e senza incidere sulla percentuale del 2% di cui all’art. 9295, comma 1, 3° alinea. Al personale interessato il cui orario giornaliero termini oltre le ore 18.15, compete l’indennità di cui all’art. 9295, comma 3.
8. Il lavoratore/lavoratrice può essere adibito allo sportello per un massimo di 6 ore e 30 minuti giornalieri; in deroga al predetto limite, d’intesa fra l’impresa e gli organismi sindacali aziendali possono essere individuate le unità operative per le quali – - laddove lo consentano le condizioni tecniche ed organizzative (ad es., tempi necessari per le operazioni di chiusura) – - la predetta adibizione individuale può essere protratta fino a 7 ore giornaliere.
9. In caso di distribuzione settimanale “4 x 9”, il personale può essere adibito allo sportello per un massimo di 8 ore giornaliere. In deroga al predetto limite, d’intesa fra l’impresa e gli organismi sindacali aziendali possono essere individuate le unità operative per le quali – - laddove lo consentano le condizioni tecniche ed organizzative (ad esempio tempi necessari per le operazioni di chiusura) – - la predetta adibizione individuale può essere protratta fino a 8 ore e 30 minuti giornalieri.
10. Fra il termine dell’adibizione allo sportello dell’interessato e la fine dell’orario giornaliero di lavoro del dipendente medesimo, deve intercorrere un periodo minimo di 30 minuti.
11. L’applicazione dei nuovi orari di sportello e qualsiasi altro motivo non possono rendere permanente – - anziché eccezionale – - la prestazione di lavoro straordinario. CHIARIMENTO Chiarimento A VERBALE Verbale Le Parti stipulanti chiariscono che: - nei casi di distribuzioni di orario settimanale 6x6 6 x 6 e 4x9 4 x 9 del personale addetto alle succursali presso località turistiche, nonché presso centri commerciali, ipermercati e grandi magazzini, non si applicano i nastri orari e le relative percentuali di cui all’art. 92 95 solo se trattasi di personale volontario; - nell’ambito della facoltà aziendale di distribuire l’orario settimanale di lavoro secondo le articolazioni di cui all’alinea che precede, sarà data precedenza ai “volontari”.
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Orario di sportello. 1. Nel corso della settimana l’orario di sportello è fissato in 40 ore disponibili per l’impresa.
2l’Azienda. Tale limite può essere superato nelle succursali operanti presso:
1. centri commerciali, ipermercati e grandi magazzini;
2. mercati (ortofrutticoli, ittici, etc.);
3. complessi industriali;
4. manifestazioni temporanee (fiere, mostre, congressi, standstands);
5. sportelli cambio;
6. posti di confine o doganali, stazioni ferroviarie, marittime, aeree o autostradali.
3. autostradali Presso le succursali di cui al comma 2che precede, nonché presso quelle situate in località turistiche e presso strutture pubbliche o di pubblica utilità, l’impresa l’Azienda ha facoltà di distribuire l’orario di lavoro e di sportello degli addetti in modo da ricomprendere il sabato.
4. Il lavoro domenicale e l’apertura degli sportelli in tale giornata è possibile nei casi stabiliti dalla legge, fra i quali possono rientrare le fattispecie di cui al precedente 2° comma 2 (esclusi i complessi industriali).
5. Presso le succursali situate in località turistiche, il lavoratore/lavoratrice lavoratore non può essere utilizzato nella giornata di sabato per più di 20 volte l’anno, ad eccezione dei casi, rispetto ai quali non opera alcun limite, in cui il suo orario settimanale è distribuito su 6 sei giorni per 6 sei ore al giorno, ovvero su 4 quattro giorni per 9 nove ore al giorno.
6. Ai fini dell’apertura delle succursali nella giornata di sabato nelle località turistiche l’impresa informerà gli organismi sindacali aziendali e, a richiesta di questi ultimi, si procederà alla verifica della sussistenza del requisito di “località turistica” della piazza o della zona interessata.
7. Nelle succursali operanti presso centri commerciali, ipermercati e grandi magazzini, le articolazioni degli orari di apertura degli sportelli (durata di apertura e orari di entrata e di uscita del personale interessato) tengono conto delle esigenze di servizio al pubblico delle predette strutture anche oltre il nastro orario extra standard e senza incidere sulla percentuale del 2% di cui all’art. 92, comma 1, 3° alinea. Al personale interessato il cui orario giornaliero termini oltre le ore 18.15, compete l’indennità di cui all’art. 92, comma 3.
8. Il lavoratore/lavoratrice lavoratore può essere adibito allo sportello per un massimo di 6 ore e 30 minuti giornalieri; in deroga al predetto limite, d’intesa fra l’impresa l’Azienda e gli organismi sindacali aziendali possono essere individuate le unità operative per le quali – laddove lo consentano le condizioni tecniche ed organizzative (ad es., tempi necessari per le operazioni di chiusura) – - la predetta adibizione individuale può essere protratta fino a 7 ore giornaliere.
9. In caso di distribuzione settimanale “4 x 9”, il personale può essere adibito allo sportello per un massimo di 8 ore giornaliere. In deroga al predetto limite, d’intesa fra l’impresa e gli organismi sindacali aziendali possono essere individuate le unità operative per le quali – laddove lo consentano le condizioni tecniche ed organizzative (ad esempio tempi necessari per le operazioni di chiusura) – la predetta adibizione individuale può essere protratta fino a 8 ore e 30 minuti giornalieri.
10. Fra il termine l'inizio dell'orario giornaliero di lavoro e quello dell’adibizione allo sportello dell’interessato del dipendente deve intercorrere un periodo minimo di 5 minuti; fra il termine di tale adibizione e la fine dell’orario dell'orario giornaliero di lavoro del dipendente medesimo, medesimo deve intercorrere un periodo minimo di 30 minuti.
11. L’applicazione dei nuovi orari Nei giorni semifestivi l’orario di sportello non può superare le 3 ore e qualsiasi altro motivo 30 minuti; per la vigenza del presente contratto detto orario non possono rendere permanente – anziché eccezionale – la prestazione di lavoro straordinario. CHIARIMENTO A VERBALE Le Parti stipulanti chiariscono che: - nei casi di distribuzioni di orario settimanale 6x6 può superare le 4 ore e 4x9 del personale addetto alle succursali presso località turistiche, nonché presso centri commerciali, ipermercati e grandi magazzini, non si applicano i nastri orari e le relative percentuali di cui all’art. 92 solo se trattasi di personale volontario; - nell’ambito della facoltà aziendale di distribuire l’orario settimanale di lavoro secondo le articolazioni di cui all’alinea che precede, sarà data precedenza ai “volontari”30 minuti.
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Orario di sportello. 1. Nel corso della settimana l’orario di sportello è fissato in 40 ore disponibili per l’impresa.
2. Tale limite può essere superato nelle succursali operanti presso:
1. : centri commerciali, ipermercati e grandi magazzini;
2. ; mercati (ortofrutticoli, ittici, etc.);
3. ; complessi industriali;
4. ; manifestazioni temporanee (fiere, mostre, congressi, stand);
5. ; sportelli cambio;
6. ; posti di confine o doganali, stazioni ferroviarie, marittime, aeree o autostradali.
3. Presso le succursali di cui al comma 2, nonché presso quelle situate in località turistiche e presso strutture pubbliche o di pubblica utilità, l’impresa ha facoltà di distribuire l’orario di lavoro e di sportello degli addetti in modo da ricomprendere il sabato.
4. Il lavoro domenicale e l’apertura degli sportelli in tale giornata è possibile nei casi stabiliti dalla legge, fra i quali possono rientrare le fattispecie di cui al comma 2 (esclusi i complessi industriali).
5. Presso le succursali situate in località turistiche, il lavoratore/lavoratrice non può essere utilizzato nella giornata di sabato per più di 20 volte l’anno, ad eccezione dei casi, rispetto ai quali non opera alcun limite, in cui il suo orario settimanale è distribuito su 6 giorni per 6 ore al giorno, ovvero su 4 giorni per 9 ore al giorno.
6. Ai fini dell’apertura delle succursali nella giornata di sabato nelle località turistiche l’impresa informerà gli organismi sindacali aziendali e, a richiesta di questi ultimi, si procederà alla verifica della sussistenza del requisito di “località turistica” della piazza o della zona interessata.
7. Nelle succursali operanti presso centri commerciali, ipermercati e grandi magazzini, le articolazioni degli orari di apertura degli sportelli (durata di apertura e orari di entrata e di uscita del personale interessato) tengono conto delle esigenze di servizio al pubblico delle predette strutture anche oltre il nastro orario extra standard e senza incidere sulla percentuale del 2% di cui all’art. 92, comma 1, 3° alinea. Al personale interessato il cui orario giornaliero termini oltre le ore 18.15, compete l’indennità di cui all’art. 92, comma 3.
8. Il lavoratore/lavoratrice può essere adibito allo sportello per un massimo di 6 ore e 30 minuti giornalieri; in deroga al predetto limite, d’intesa fra l’impresa e gli organismi sindacali aziendali possono essere individuate le unità operative per le quali – - laddove lo consentano le condizioni tecniche ed organizzative (ad es., tempi necessari per le operazioni di chiusura) – - la predetta adibizione individuale può essere protratta fino a 7 ore giornaliere.
9. In caso di distribuzione settimanale “4 x 9”, il personale può essere adibito allo sportello per un massimo di 8 ore giornaliere. In deroga al predetto limite, d’intesa fra l’impresa e gli organismi sindacali aziendali possono essere individuate le unità operative per le quali – - laddove lo consentano le condizioni tecniche ed organizzative (ad esempio tempi necessari per le operazioni di chiusura) – - la predetta adibizione individuale può essere protratta fino a 8 ore e 30 minuti giornalieri.
10. Fra il termine dell’adibizione allo sportello dell’interessato e la fine dell’orario giornaliero di lavoro del dipendente medesimo, deve intercorrere un periodo minimo di 30 minuti.
11. L’applicazione dei nuovi orari di sportello e qualsiasi altro motivo non possono rendere permanente – - anziché eccezionale – - la prestazione di lavoro straordinario. CHIARIMENTO Chiarimento A VERBALE Verbale Le Parti stipulanti chiariscono che: - nei casi di distribuzioni di orario settimanale 6x6 e 4x9 del personale addetto alle succursali presso località turistiche, nonché presso centri commerciali, ipermercati e grandi magazzini, non si applicano i nastri orari e le relative percentuali di cui all’art. 92 solo se trattasi di personale volontario; - nell’ambito della facoltà aziendale di distribuire l’orario settimanale di lavoro secondo le articolazioni di cui all’alinea che precede, sarà data precedenza ai “volontari”.
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Orario di sportello. 1. Nel corso della settimana l’orario l'orario di sportello è fissato in 40 ore disponibili per l’impresa.
2l'azienda. Tale limite può essere superato nelle succursali operanti presso:
1. centri commerciali, ipermercati e grandi magazzini;
2. mercati (ortofrutticoli, ittici, etc.);
3. complessi industriali;
4. manifestazioni temporanee (fiere, mostre, congressi, stand);
5. sportelli cambio;
6. posti di confine o doganali, stazioni ferroviarie, marittime, aeree o autostradali.
3. Presso le succursali di cui al comma 2che precede, nonché presso quelle situate in località turistiche e presso strutture pubbliche o di pubblica utilità, l’impresa l'azienda ha facoltà di distribuire l’orario l'orario di lavoro e di sportello degli addetti in modo da ricomprendere il sabato.
4. Il lavoro domenicale e l’apertura l'apertura degli sportelli in tale giornata è possibile nei casi stabiliti dalla legge, fra i quali possono rientrare le fattispecie di cui al precedente 2° comma 2 (esclusi i complessi industriali).
5. Presso le succursali situate in località turistiche, il lavoratore/lavoratrice non può essere utilizzato nella giornata di sabato per più di 20 volte l’annol'anno, ad eccezione dei casi, rispetto ai quali non opera alcun limite, in cui il suo orario settimanale è distribuito su 6 giorni per 6 ore al giorno, ovvero su 4 giorni per 9 ore al giorno.
6. Ai fini dell’apertura delle succursali nella giornata di sabato nelle località turistiche l’impresa l’azienda informerà gli organismi sindacali aziendali e, a richiesta di questi ultimi, si procederà alla verifica della sussistenza del requisito di “località turistica” della piazza o della zona interessata.
7. Nelle succursali operanti presso centri commerciali, ipermercati e grandi magazzini, le articolazioni degli orari di apertura degli sportelli (durata di apertura e orari di entrata e di uscita del personale interessato) tengono conto delle esigenze di servizio al pubblico delle predette strutture anche oltre il nastro orario extra standard e senza incidere sulla percentuale del 2% di cui all’art. 9286, comma 1° comma, 3° alinea. Al personale interessato il cui orario giornaliero termini oltre le ore 18.15, compete l’indennità di cui all’art. 9286, comma 3.
8° comma. Il lavoratore/lavoratrice può essere adibito allo sportello per un massimo di 6 ore e 30 minuti giornalieri; in deroga al predetto limite, d’intesa d'intesa fra l’impresa l'azienda e gli organismi sindacali aziendali possono essere individuate le unità operative per le quali – laddove lo consentano le condizioni tecniche ed organizzative (ad es., tempi necessari per le operazioni di chiusura) – la predetta adibizione individuale può essere protratta fino a 7 ore giornaliere.
9. In caso di distribuzione settimanale “4 x 9”, il personale può essere adibito allo sportello per un massimo di 8 ore giornaliere. In deroga al predetto limite, d’intesa d'intesa fra l’impresa l'azienda e gli organismi sindacali aziendali possono essere individuate le unità operative per le quali – laddove lo consentano le condizioni tecniche ed organizzative (ad esempio tempi necessari per le operazioni di chiusura) – la predetta adibizione individuale può essere protratta fino a 8 ore e 30 minuti giornalieri.
10. Fra il termine dell’adibizione dell'adibizione allo sportello dell’interessato dell'interessato e la fine dell’orario dell'orario giornaliero di lavoro del dipendente medesimo, deve intercorrere un periodo minimo di 30 minuti.
11. L’applicazione L'applicazione dei nuovi orari di sportello e qualsiasi altro motivo non possono rendere permanente – anziché eccezionale – la prestazione di lavoro straordinario. CHIARIMENTO A VERBALE Chiarimento a verbale Le Parti stipulanti chiariscono che: - nei casi di distribuzioni di orario settimanale 6x6 e 4x9 del personale addetto alle succursali presso località turistiche, nonché presso centri commerciali, ipermercati e grandi magazzini, non si applicano i nastri orari e le relative percentuali di cui all’artall'art. 92 86 solo se trattasi di personale volontario; - nell’ambito nell'ambito della facoltà aziendale di distribuire l’orario l'orario settimanale di lavoro secondo le articolazioni di cui all’alinea all'alinea che precede, sarà data precedenza ai “volontari”.
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Orario di sportello. 1Anche su questo argomento (Cap. Nel IV, punto 4) sono state realizzate sostanziali modifiche all' apparato normativo preesistente con l' obiettivo di acquisire flessibilità organizzative necessarie per soddisfare le esigenze di mercato, quale fattore di competitività, efficienza, sviluppo. Infatti, in luogo di una rigida e dettagliata disciplina dell' orario di apertura e chiusura degli sportelli bancari e ad integrale sostituzione della medesima, è stato stabilito - a tratto generale - un quantitativo di orario di apertura degli sportelli disponibile per l' azienda. In particolare, nel corso della settimana l’orario settimana, l' orario di sportello è fissato in 40 ore disponibili senza ulteriori vincoli (in sostituzione delle precedenti 32 ore e 30 minuti, elevabili a 35 ore e 30 minuti nei casi di c.d. shopping day). L' azienda può liberamente collocare tale quantitativo di orario settimanale di apertura degli sportelli: - di norma, dal lunedì al venerdì; - dal lunedì al sabato, per l’impresa.
2gli sportelli operanti presso località turistiche (per le quali è stato depennato il precedente limite di 4 ore di apertura dello sportello al sabato ed è stato elevato da 12 a 20 volte l' anno il limite di utilizzo del lavoratore nella giornata di sabato, che comunque non opera per le articolazioni di orario 4x9 e 6x6) e presso strutture pubbliche o di pubblica utilità (tale seconda nozione è in sostituzione della precedente contemplata nei C.C.N.L. 19 dicembre 1994: "uffici pubblici"). Tale Il limite delle 40 ore settimanali può essere superato nelle succursali operanti presso:
1. : - centri commerciali, ipermercati e grandi magazzini;
2. ; - mercati (ortofrutticoli, ittici, etc.);
3. ; - complessi industriali;
4. ; - manifestazioni temporanee (fiere, mostre, congressi, standstands);
5. ; - sportelli cambio;
6. ; - posti di confine o doganali, stazioni ferroviarie, marittime, aeree o autostradali.
3. Presso le succursali Anche in tali casi l' azienda può utilizzare il quantitativo di cui al comma 2, nonché presso quelle situate in località turistiche e presso strutture pubbliche o di pubblica utilità, l’impresa ha facoltà di distribuire l’orario di lavoro e apertura prescelto dell' orario di sportello degli addetti in modo da ricomprendere il sabato.
4. Il Nella tabella che segue vengono riportate le disponibilità aziendali in tema di orari di sportello. Relativamente all' apertura degli sportelli nella giornata di domenica occorre ricordare che tale possibilità è connessa alla disciplina legislativa sul lavoro domenicale e l’apertura degli sportelli in tale giornata è (l. n. 370 del 1934): pertanto ciò sarà possibile nei casi stabiliti dalla legge, fra i quali possono rientrare le fattispecie di cui al comma 2 all' elenco precedente (esclusi i complessi industriali).
5. Presso le succursali situate in località turistiche, il lavoratore/lavoratrice non può essere utilizzato nella giornata di sabato per più di 20 volte l’anno, ad eccezione dei casi, rispetto ai quali non opera alcun limite, in cui il suo orario settimanale è distribuito su 6 giorni per 6 ore al giorno, ovvero su 4 giorni per 9 ore al giorno.
6. Ai fini dell’apertura delle succursali nella giornata di sabato nelle località turistiche l’impresa informerà gli organismi sindacali aziendali e, a richiesta di questi ultimi, si procederà alla verifica della sussistenza del requisito di “località turistica” della piazza o della zona interessata.
7. Nelle succursali operanti presso centri commerciali, ipermercati e grandi magazzini, le articolazioni degli orari di apertura degli sportelli (durata di apertura e orari di entrata e di uscita del personale interessato) tengono conto delle esigenze di servizio al pubblico delle predette strutture anche oltre il nastro orario extra standard e senza incidere sulla percentuale del 2% di cui all’art. 92, comma 1, 3° alinea. Al personale interessato il cui orario giornaliero termini oltre le ore 18.15, compete l’indennità di cui all’art. 92, comma 3.
8. Il lavoratore/lavoratrice può essere adibito allo sportello per un massimo di 6 ore e 30 minuti giornalieri; in deroga al predetto limite, d’intesa fra l’impresa e gli organismi sindacali aziendali possono essere individuate le unità operative per le quali – laddove lo consentano le condizioni tecniche ed organizzative (ad es., tempi necessari per le operazioni di chiusura) – la predetta adibizione individuale può essere protratta fino a 7 ore giornaliere.
9. In caso di distribuzione settimanale “4 x 9”, il personale può essere adibito allo sportello per un massimo di 8 ore giornaliere. In deroga al predetto limite, d’intesa fra l’impresa e gli organismi sindacali aziendali possono essere individuate merito a tale argomento le unità operative per le quali – laddove lo consentano le condizioni tecniche ed organizzative (ad esempio tempi necessari per le operazioni di chiusura) – la predetta adibizione individuale può essere protratta fino a 8 ore e 30 minuti giornalieri.
10. Fra il termine dell’adibizione allo sportello dell’interessato e la fine dell’orario giornaliero di lavoro del dipendente medesimo, deve intercorrere un periodo minimo di 30 minuti.
11. L’applicazione dei nuovi orari di sportello e qualsiasi altro motivo non possono rendere permanente – anziché eccezionale – la prestazione di lavoro straordinario. CHIARIMENTO A VERBALE Le Parti stipulanti chiariscono hanno chiarito, successivamente all' 11 luglio 1999, che: - nei casi di distribuzioni di orario settimanale 6x6 e 4x9 del personale addetto alle succursali presso località turistiche, nonché presso centri commerciali, ipermercati e grandi magazzini, non si applicano i nastri orari e le relative percentuali descritti in fase di cui all’artcommento del paragrafo "orario giornaliero di lavoro". 92 solo se trattasi Il nuovo assetto consente dunque margini molto più ampi rispetto alla precedente disciplina: nell' intenzione delle parti, esso, tuttavia, non configura una deregolamentazione della distribuzione dell' orario settimanale di personale volontariolavoro applicabile, come tale, a tratto generale; - nell’ambito nell' ambito della facoltà aziendale di distribuire l’orario l' orario settimanale di lavoro secondo le articolazioni di cui all’alinea all' alinea che precede, sarà data precedenza ai “"volontari”."; - la distribuzione d' orario di cui al punto che precede, limitatamente agli addetti a succursali presso località turistiche, comporta la corresponsione di L. 33.000 per ogni settimana interessata da tale distribuzione, e non può determinare l' utilizzo del singolo lavoratore nella giornata di sabato per più di 20 volte all' anno. * * * Sul tema dell' adibizione individuale allo sportello, le Parti stipulanti hanno generalizzato il limite giornaliero di 6 ore e 30 minuti (senza intesa aziendale), elevabile a 7 ore, con intesa aziendale, laddove lo consentano le condizioni tecniche ed organizzative (ad esempio, tempi necessari per le operazioni di chiusura). Non sono state riprodotte le preesistenti normative relative ai periodi minimi intercorrenti rispettivamente tra l' inizio e la fine dell' orario di lavoro e l' inizio e la fine dell' adibizione allo sportello, il cui utilizzo sarà valutato dalle aziende in relazione alle condizioni tecniche ed organizzative. Resta da ultimo da segnalare che a fronte del descritto aumento temporale di adibizione del singolo alla cassa, le Parti stipulanti non hanno convenuto alcuna modifica degli importi dell' indennità di rischio, che dunque rimangono confermati, nelle misure e nelle percentuali di maggiorazione, per tutta la durata del C.C.N.L..
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Orario di sportello. 1. Nel corso della settimana l’orario di sportello è fissato in 40 ore disponibili per l’impresa.
2. Tale limite può essere superato nelle succursali operanti presso:
1. centri commerciali, ipermercati e grandi magazzini;
2. mercati (ortofrutticoli, ittici, etc.);
3. complessi industriali;
4. manifestazioni temporanee (fiere, mostre, congressi, stand);
5. sportelli cambio;
6. posti di confine o doganali, stazioni ferroviarie, marittime, aeree o autostradali.
3. Presso le succursali di cui al comma 2, nonché presso quelle situate in località turistiche e presso strutture pubbliche o di pubblica utilità, l’impresa ha facoltà di distribuire l’orario di lavoro e di sportello degli addetti in modo da ricomprendere il sabato.
4. Il lavoro domenicale e l’apertura degli sportelli in tale giornata è possibile nei casi stabiliti dalla legge, fra i quali possono rientrare le fattispecie di cui al comma 2 (esclusi i complessi industriali).
5. Presso le succursali situate in località turistiche, il lavoratore/lavoratrice non può essere utilizzato nella giornata di sabato per più di 20 volte l’anno, ad eccezione dei casi, rispetto ai quali non opera alcun limite, in cui il suo orario settimanale è distribuito su 6 giorni per 6 ore al giorno, ovvero su 4 giorni per 9 ore al giorno.
6. Ai fini dell’apertura delle succursali nella giornata di sabato nelle località turistiche l’impresa informerà gli organismi sindacali aziendali e, a richiesta di questi ultimi, si procederà alla verifica della sussistenza del requisito di “località turistica” della piazza o della zona interessata.
7. Nelle succursali operanti presso centri commerciali, ipermercati e grandi magazzini, le articolazioni degli orari di apertura degli sportelli (durata di apertura e orari di entrata e di uscita del personale interessato) tengono conto delle esigenze di servizio al pubblico delle predette strutture anche oltre il nastro orario extra standard e senza incidere sulla percentuale del 2% di cui all’art. 92, comma 1, 3° alinea. Al personale interessato il cui orario giornaliero termini oltre le ore 18.15, compete l’indennità di cui all’art. 92, comma 3.
8. Il lavoratore/lavoratrice può essere adibito allo sportello per un massimo di 6 ore e 30 minuti giornalieri; in deroga al predetto limite, d’intesa fra l’impresa e gli organismi sindacali aziendali possono essere individuate le unità operative per le quali – laddove lo consentano le condizioni tecniche ed organizzative (ad es., tempi necessari per le operazioni di chiusura) – la predetta adibizione individuale può essere protratta fino a 7 ore giornaliere.
9. In caso di distribuzione settimanale “4 x 9”, il personale può essere adibito allo sportello per un massimo di 8 ore giornaliere. In deroga al predetto limite, d’intesa fra l’impresa e gli organismi sindacali aziendali possono essere individuate le unità operative per le quali – laddove lo consentano le condizioni tecniche ed organizzative (ad esempio tempi necessari per le operazioni di chiusura) – la predetta adibizione individuale può essere protratta fino a 8 ore e 30 minuti giornalieri.
10. Fra il termine dell’adibizione allo sportello dell’interessato e la fine dell’orario giornaliero di lavoro del dipendente medesimo, deve intercorrere un periodo minimo di 30 minuti.
11. L’applicazione dei nuovi orari di sportello e qualsiasi altro motivo non possono rendere permanente – anziché eccezionale – la prestazione di lavoro straordinario. CHIARIMENTO A VERBALE Chiarimento a verbale Le Parti stipulanti chiariscono che: - nei casi di distribuzioni di orario settimanale 6x6 e 4x9 del personale addetto alle succursali presso località turistiche, nonché presso centri commerciali, ipermercati e grandi magazzini, non si applicano i nastri orari e le relative percentuali di cui all’art. 92 solo se trattasi di personale volontario; - nell’ambito della facoltà aziendale di distribuire l’orario settimanale di lavoro secondo le articolazioni di cui all’alinea che precede, sarà data precedenza ai “volontari”.
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Orario di sportello. 1. Nel corso della settimana L’impresa o la capogruppo hanno la facoltà di fissare l’orario di sportello è fissato in 40 fra le ore disponibili per l’impresa8 e le ore 20.
2. Tale limite L’impresa o la capogruppo, nel corso di un apposito incontro, informano preventiva mente gli organismi sindacali aziendali o le delegazioni di gruppo circa le articolazioni di orario di lavoro e di sportello di cui al primo comma. Nel medesimo incontro o al massimo entro i 10 giorni successivi i predetti organismi sindacali possono formulare loro osservazioni, con l’eventuale assistenza delle rispettive segreterie nazionali. AI termine di tale periodo l’impresa può comunque adottare i provvedimenti deliberati.
3. Qualora l’impresa o la capogruppo intendano fissare l’inizio dell’orario di sportello fra le ore 7 e le ore 8 - al di là della percentuale di cui all’art. 101, comma 1, secondo alinea, e del 10% delle succursali - ovvero il termine fra le ore 20 e le 22, devono avviare un confronto negoziale con gli organismi sindacali competenti, da concludere entro 10 giorni dall’informativa, per individuare, mediante accordo fra le Parti, soluzioni condivise.
4. Tali limiti possono essere superato superati, previa informativa sindacale, nelle succursali operanti presso:
1. centri commerciali, ipermercati e grandi magazzini;
2. mercati (ortofrutticoli, ittici, etc.);
3. complessi industriali;
4. manifestazioni temporanee (fiere, mostre, congressi, stand);
5. sportelli cambio;
6. posti di confine o doganali, stazioni ferroviarie, marittime, aeree o autostradali.
35. Presso le succursali di cui al comma 24, nonché presso quelle situate in località turistiche e presso strutture pubbliche o di pubblica utilità, l’impresa ha facoltà di distribuire l’orario di lavoro e di sportello degli addetti in modo da ricomprendere il sabato.
46. Il II lavoro domenicale e l’apertura degli sportelli in tale giornata è possibile nei casi stabiliti dalla legge, fra i quali possono rientrare le fattispecie di cui al comma 2 4 (esclusi i complessi industriali).
57. Presso le succursali situate in località turistiche, il lavoratore/lavoratrice non può essere utilizzato nella giornata di sabato per più di 20 volte l’anno, ad eccezione dei casi, rispetto ai quali non opera alcun limite, in cui il suo orario settimanale è distribuito su 6 giorni per 6 ore al giorno, ovvero su 4 giorni per 9 ore al giorno.
68. Ai fini dell’apertura delle succursali nella giornata di sabato nelle località turistiche l’impresa informerà gli organismi sindacali aziendali e, a richiesta di questi ultimi, si procederà alla verifica della sussistenza del requisito di “località turistica” della piazza o della zona interessata.
79. Nelle succursali operanti presso centri commerciali, ipermercati e grandi magazzini, le articolazioni degli orari di apertura degli sportelli (durata di apertura e orari di entrata e di uscita del personale interessato) tengono conto delle esigenze di servizio al pubblico delle predette strutture anche oltre il nastro orario extra standard e senza incidere sulla percentuale del 2% di cui all’artstrutture. 92, comma 1, 3° alinea. Al AI personale interessato il cui orario giornaliero termini oltre le ore 18.15, compete l’indennità di cui all’art. 92101, comma 3.
810. Il lavoratore/lavoratrice può essere adibito allo sportello per un massimo di 6 ore e 30 minuti giornalieri; in deroga al predetto limite, d’intesa fra l’impresa e gli organismi sindacali aziendali possono essere individuate le unità operative per le quali – - laddove lo consentano le condizioni tecniche ed organizzative (ad es., tempi necessari per le operazioni di chiusura) – - la predetta adibizione individuale può essere protratta fino a 7 ore giornaliere.
911. In caso di distribuzione settimanale “4 x 9”, il personale può essere adibito allo sportello per un massimo di 8 ore giornaliere. In deroga al predetto limite, d’intesa fra l’impresa e gli organismi sindacali aziendali possono essere individuate le unità operative per le quali – - laddove lo consentano le condizioni tecniche ed organizzative (ad esempio tempi necessari per le operazioni di chiusura) – - la predetta adibizione individuale può essere protratta fino a 8 ore e 30 minuti giornalieri.
1012. Fra il termine dell’adibizione allo sportello dell’interessato e la fine dell’orario giornaliero di lavoro del dipendente medesimo, deve intercorrere un periodo minimo di 30 minuti.
1113. L’applicazione dei nuovi orari di sportello e qualsiasi altro motivo non possono rendere permanente – - anziché eccezionale – - la prestazione di lavoro straordinario. CHIARIMENTO A VERBALE Le Parti stipulanti chiariscono che: - nei casi di distribuzioni di orario settimanale 6x6 e 4x9 del personale addetto alle succursali presso località turistiche, nonché presso centri commerciali, ipermercati e grandi magazzini, non si applicano i nastri orari e le relative percentuali di cui all’art. 92 solo se trattasi di personale volontario; - nell’ambito della facoltà aziendale di distribuire l’orario settimanale di lavoro secondo le articolazioni di cui all’alinea che precede, sarà data precedenza ai “volontari”.
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Samples: Collective Bargaining Agreement