Common use of Orario di sportello Clause in Contracts

Orario di sportello. L’impresa o la capogruppo hanno la facoltà di fissare l’orario di sportello fra le ore 8 e le ore 20. L’impresa o la capogruppo, nel corso di un apposito incontro, informano preventivamente gli organismi sindacali aziendali o le delegazioni di gruppo circa le articolazioni di orario di lavoro e di sportello di cui al primo comma. Nel medesimo incontro o al massimo entro i 10 giorni successivi i predetti organismi sindacali possono formulare loro osservazioni, con l’eventuale assistenza delle rispettive segreterie nazionali. Al termine di tale periodo l’impresa può comunque adottare i provvedimenti deliberati. Qualora l’impresa o la capogruppo intendano fissare l’inizio dell’orario di sportello fra le ore 7 e le ore 8 - al di là della percentuale di cui all’art. 101, comma 1, secondo alinea, e del 10% delle succursali - ovvero il termine fra le ore 20 e le 22, devono avviare un confronto negoziale con gli organismi sindacali competenti, da concludere entro 10 giorni dall’informativa, per individuare, mediante accordo fra le Parti, soluzioni condivise. Tali limiti possono essere superati, previa informativa sindacale, nelle succursali operanti presso: centri commerciali, ipermercati e grandi magazzini; mercati (ortofrutticoli, ittici, etc.); complessi industriali; manifestazioni temporanee (fiere, mostre, congressi, stand); sportelli cambio; posti di confine o doganali, stazioni ferroviarie, marittime, aeree o autostradali. Presso le succursali di cui al comma 4, nonché presso quelle situate in località turistiche e presso strutture pubbliche o di pubblica utilità, l’impresa ha facoltà di distribuire l’orario di lavoro e di sportello degli addetti in modo da ricomprendere il sabato. Il lavoro domenicale e l’apertura degli sportelli in tale giornata è possibile nei casi stabiliti dalla legge, fra i quali possono rientrare le fattispecie di cui al comma 4 (esclusi i complessi industriali). Presso le succursali situate in località turistiche, il lavoratore/lavoratrice non può essere utilizzato nella giornata di sabato per più di 20 volte l’anno, ad eccezione dei casi, rispetto ai quali non opera alcun limite, in cui il suo orario settimanale è distribuito su 6 giorni per 6 ore al giorno, ovvero su 4 giorni per 9 ore al giorno. Ai fini dell’apertura delle succursali nella giornata di sabato nelle località turistiche l’impresa informerà gli organismi sindacali aziendali e, a richiesta di questi ultimi, si procederà alla verifica della sussistenza del requisito di “località turistica” della piazza o della zona interessata. Nelle succursali operanti presso centri commerciali, ipermercati e grandi magazzini, le articolazioni degli orari di apertura degli sportelli (durata di apertura e orari di entrata e di uscita del personale interessato) tengono conto delle esigenze di servizio al pubblico delle predette strutture. Al personale interessato il cui orario giornaliero termini oltre le ore 18.15, compete l’indennità di cui all’art. 101, comma 3. Il lavoratore/lavoratrice può essere adibito allo sportello per un massimo di 6 ore e 30 minuti giornalieri; in deroga al predetto limite, d’intesa fra l’impresa e gli organismi sindacali aziendali possono essere individuate le unità operative per le quali - laddove lo consentano le condizioni tecniche ed organizzative (ad es., tempi necessari per le operazioni di chiusura) - la predetta adibizione individuale può essere protratta fino a 7 ore giornaliere. In caso di distribuzione settimanale “4 x 9”, il personale può essere adibito allo sportello per un massimo di 8 ore giornaliere. In deroga al predetto limite, d’intesa fra l’impresa e gli organismi sindacali aziendali possono essere individuate le unità operative per le quali - laddove lo consentano le condizioni tecniche ed organizzative (ad esempio tempi necessari per le operazioni di chiusura) - la predetta adibizione individuale può essere protratta fino a 8 ore e 30 minuti giornalieri. Fra il termine dell’adibizione allo sportello dell’interessato e la fine dell’orario giornaliero di lavoro del dipendente medesimo, deve intercorrere un periodo minimo di 30 minuti. L’applicazione dei nuovi orari di sportello e qualsiasi altro motivo non possono rendere permanente - anziché eccezionale - la prestazione di lavoro straordinario. Chiarimenti A Verbale Le Parti stipulanti chiariscono che, nell’ambito della facoltà aziendale di distribuire l’orario settimanale di lavoro secondo le articolazioni di orario settimanale 6x6 e 4x9 del personale addetto alle succursali presso località turistiche, nonché presso centri commerciali, ipermercati e grandi magazzini, sarà data precedenza ai “volontari”. Le Parti stipulanti chiariscono altresì che nei casi di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo è possibile - laddove lo consentano le condizioni tecniche ed organizzative - ridurre e/o collocare al giorno successivo i tempi necessari per le operazioni di chiusura: informandone gli organismi sindacali aziendali ove i tempi di chiusura non comportino il superamento, rispettivamente, delle ore 20 e le ore 22, ovvero nel caso di spostamento al giorno successivo; con intesa sindacale in caso di superamento di detti orari.

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Samples: Verbale Di Accordo, Verbale Di Accordo

Orario di sportello. L’impresa o la capogruppo hanno la facoltà Anche su questo argomento (Cap. IV, punto 4) sono state realizzate sostanziali modifiche all' apparato normativo preesistente con l' obiettivo di fissare l’orario acquisire flessibilità organizzative necessarie per soddisfare le esigenze di sportello fra le ore 8 mercato, quale fattore di competitività, efficienza, sviluppo. Infatti, in luogo di una rigida e le ore 20dettagliata disciplina dell' orario di apertura e chiusura degli sportelli bancari e ad integrale sostituzione della medesima, è stato stabilito - a tratto generale - un quantitativo di orario di apertura degli sportelli disponibile per l' azienda. L’impresa o la capogruppoIn particolare, nel corso della settimana, l' orario di un apposito incontrosportello è fissato in 40 ore senza ulteriori vincoli (in sostituzione delle precedenti 32 ore e 30 minuti, informano preventivamente elevabili a 35 ore e 30 minuti nei casi di c.d. shopping day). L' azienda può liberamente collocare tale quantitativo di orario settimanale di apertura degli sportelli: - di norma, dal lunedì al venerdì; - dal lunedì al sabato, per gli organismi sindacali aziendali o sportelli operanti presso località turistiche (per le delegazioni quali è stato depennato il precedente limite di gruppo circa 4 ore di apertura dello sportello al sabato ed è stato elevato da 12 a 20 volte l' anno il limite di utilizzo del lavoratore nella giornata di sabato, che comunque non opera per le articolazioni di orario 4x9 e 6x6) e presso strutture pubbliche o di lavoro e di sportello di cui al primo commapubblica utilità (tale seconda nozione è in sostituzione della precedente contemplata nei C.C.N.L. 19 dicembre 1994: "uffici pubblici"). Nel medesimo incontro o al massimo entro i 10 giorni successivi i predetti organismi sindacali possono formulare loro osservazioni, con l’eventuale assistenza Il limite delle rispettive segreterie nazionali. Al termine di tale periodo l’impresa 40 ore settimanali può comunque adottare i provvedimenti deliberati. Qualora l’impresa o la capogruppo intendano fissare l’inizio dell’orario di sportello fra le ore 7 e le ore 8 - al di là della percentuale di cui all’art. 101, comma 1, secondo alinea, e del 10% delle succursali - ovvero il termine fra le ore 20 e le 22, devono avviare un confronto negoziale con gli organismi sindacali competenti, da concludere entro 10 giorni dall’informativa, per individuare, mediante accordo fra le Parti, soluzioni condivise. Tali limiti possono essere superati, previa informativa sindacale, superato nelle succursali operanti presso: - centri commerciali, ipermercati e grandi magazzini; - mercati (ortofrutticoli, ittici, etc.); - complessi industriali; - manifestazioni temporanee (fiere, mostre, congressi, standstands); - sportelli cambio; - posti di confine o doganali, stazioni ferroviarie, marittime, aeree o autostradali. Presso le succursali Anche in tali casi l' azienda può utilizzare il quantitativo di cui al comma 4, nonché presso quelle situate in località turistiche e presso strutture pubbliche o di pubblica utilità, l’impresa ha facoltà di distribuire l’orario di lavoro e apertura prescelto dell' orario di sportello degli addetti in modo da ricomprendere il sabato. Il Nella tabella che segue vengono riportate le disponibilità aziendali in tema di orari di sportello. Relativamente all' apertura degli sportelli nella giornata di domenica occorre ricordare che tale possibilità è connessa alla disciplina legislativa sul lavoro domenicale e l’apertura degli sportelli in tale giornata è (l. n. 370 del 1934): pertanto ciò sarà possibile nei casi stabiliti dalla legge, fra i quali possono rientrare le fattispecie di cui al comma 4 all' elenco precedente (esclusi i complessi industriali). Presso In merito a tale argomento le succursali situate in località turistiche, il lavoratore/lavoratrice non può essere utilizzato nella giornata di sabato per più di 20 volte l’anno, ad eccezione dei casi, rispetto ai quali non opera alcun limite, in cui il suo orario settimanale è distribuito su 6 giorni per 6 ore al giorno, ovvero su 4 giorni per 9 ore al giorno. Ai fini dell’apertura delle succursali nella giornata di sabato nelle località turistiche l’impresa informerà gli organismi sindacali aziendali e, a richiesta di questi ultimi, si procederà alla verifica della sussistenza del requisito di “località turistica” della piazza o della zona interessata. Nelle succursali operanti presso centri commerciali, ipermercati e grandi magazzini, le articolazioni degli orari di apertura degli sportelli (durata di apertura e orari di entrata e di uscita del personale interessato) tengono conto delle esigenze di servizio al pubblico delle predette strutture. Al personale interessato il cui orario giornaliero termini oltre le ore 18.15, compete l’indennità di cui all’art. 101, comma 3. Il lavoratore/lavoratrice può essere adibito allo sportello per un massimo di 6 ore e 30 minuti giornalieri; in deroga al predetto limite, d’intesa fra l’impresa e gli organismi sindacali aziendali possono essere individuate le unità operative per le quali - laddove lo consentano le condizioni tecniche ed organizzative (ad es., tempi necessari per le operazioni di chiusura) - la predetta adibizione individuale può essere protratta fino a 7 ore giornaliere. In caso di distribuzione settimanale “4 x 9”, il personale può essere adibito allo sportello per un massimo di 8 ore giornaliere. In deroga al predetto limite, d’intesa fra l’impresa e gli organismi sindacali aziendali possono essere individuate le unità operative per le quali - laddove lo consentano le condizioni tecniche ed organizzative (ad esempio tempi necessari per le operazioni di chiusura) - la predetta adibizione individuale può essere protratta fino a 8 ore e 30 minuti giornalieri. Fra il termine dell’adibizione allo sportello dell’interessato e la fine dell’orario giornaliero di lavoro del dipendente medesimo, deve intercorrere un periodo minimo di 30 minuti. L’applicazione dei nuovi orari di sportello e qualsiasi altro motivo non possono rendere permanente - anziché eccezionale - la prestazione di lavoro straordinario. Chiarimenti A Verbale Le Parti stipulanti chiariscono hanno chiarito, successivamente all' 11 luglio 1999, che, nell’ambito della facoltà aziendale : - nei casi di distribuire l’orario settimanale di lavoro secondo le articolazioni distribuzioni di orario settimanale 6x6 e 4x9 del personale addetto alle succursali presso località turistiche, nonché presso centri commerciali, ipermercati e grandi magazzini, non si applicano i nastri orari e le relative percentuali descritti in fase di commento del paragrafo "orario giornaliero di lavoro". Il nuovo assetto consente dunque margini molto più ampi rispetto alla precedente disciplina: nell' intenzione delle parti, esso, tuttavia, non configura una deregolamentazione della distribuzione dell' orario settimanale di lavoro applicabile, come tale, a tratto generale; - nell' ambito della facoltà aziendale di distribuire l' orario settimanale di lavoro secondo le articolazioni di cui all' alinea che precede, sarà data precedenza ai "volontari"; - la distribuzione d' orario di cui al punto che precede, limitatamente agli addetti a succursali presso località turistiche, comporta la corresponsione di L. 33.000 per ogni settimana interessata da tale distribuzione, e non può determinare l' utilizzo del singolo lavoratore nella giornata di sabato per più di 20 volte all' anno. Le * * * Sul tema dell' adibizione individuale allo sportello, le Parti stipulanti chiariscono altresì che nei casi hanno generalizzato il limite giornaliero di cui ai commi 1 6 ore e 3 del presente articolo è possibile - 30 minuti (senza intesa aziendale), elevabile a 7 ore, con intesa aziendale, laddove lo consentano le condizioni tecniche ed organizzative - ridurre e/o collocare al giorno successivo i (ad esempio, tempi necessari per le operazioni di chiusura: informandone gli organismi sindacali aziendali ove i tempi ). Non sono state riprodotte le preesistenti normative relative ai periodi minimi intercorrenti rispettivamente tra l' inizio e la fine dell' orario di chiusura lavoro e l' inizio e la fine dell' adibizione allo sportello, il cui utilizzo sarà valutato dalle aziende in relazione alle condizioni tecniche ed organizzative. Resta da ultimo da segnalare che a fronte del descritto aumento temporale di adibizione del singolo alla cassa, le Parti stipulanti non comportino il superamentohanno convenuto alcuna modifica degli importi dell' indennità di rischio, rispettivamenteche dunque rimangono confermati, delle ore 20 nelle misure e le ore 22nelle percentuali di maggiorazione, ovvero nel caso di spostamento al giorno successivo; con intesa sindacale in caso di superamento di detti orari.per tutta la durata del C.C.N.L..

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Samples: www.fabimilano.it

Orario di sportello. L’impresa o la capogruppo hanno la facoltà di fissare Nel corso della settimana l’orario di sportello fra le è fissato in 40 ore 8 e le ore 20disponibili per l’impresa. L’impresa o la capogruppo, nel corso di un apposito incontro, informano preventivamente gli organismi sindacali aziendali o le delegazioni di gruppo circa le articolazioni di orario di lavoro e di sportello di cui al primo comma. Nel medesimo incontro o al massimo entro i 10 giorni successivi i predetti organismi sindacali possono formulare loro osservazioni, con l’eventuale assistenza delle rispettive segreterie nazionali. Al termine di tale periodo l’impresa Tale limite può comunque adottare i provvedimenti deliberati. Qualora l’impresa o la capogruppo intendano fissare l’inizio dell’orario di sportello fra le ore 7 e le ore 8 - al di là della percentuale di cui all’art. 101, comma 1, secondo alinea, e del 10% delle succursali - ovvero il termine fra le ore 20 e le 22, devono avviare un confronto negoziale con gli organismi sindacali competenti, da concludere entro 10 giorni dall’informativa, per individuare, mediante accordo fra le Parti, soluzioni condivise. Tali limiti possono essere superati, previa informativa sindacale, superato nelle succursali operanti presso: centri commerciali, ipermercati e grandi magazzini; mercati (ortofrutticoli, ittici, etc.); complessi industriali; manifestazioni temporanee (fiere, mostre, congressi, stand); sportelli cambio; posti di confine o doganali, stazioni ferroviarie, marittime, aeree o autostradali. Presso le succursali di cui al comma 42, nonché presso quelle situate in località turistiche e presso strutture pubbliche o di pubblica utilità, l’impresa ha facoltà di distribuire l’orario di lavoro e di sportello degli addetti in modo da ricomprendere il sabato. Il lavoro domenicale e l’apertura degli sportelli in tale giornata è possibile nei casi stabiliti dalla legge, fra i quali possono rientrare le fattispecie di cui al comma 4 2 (esclusi i complessi industriali). Presso le succursali situate in località turistiche, il lavoratore/lavoratrice non può essere utilizzato nella giornata di sabato per più di 20 volte l’anno, ad eccezione dei casi, rispetto ai quali non opera alcun limite, in cui il suo orario settimanale è distribuito su 6 giorni per 6 ore al giorno, ovvero su 4 giorni per 9 ore al giorno. Ai fini dell’apertura delle succursali nella giornata di sabato nelle località turistiche l’impresa informerà gli organismi sindacali aziendali e, a richiesta di questi ultimi, si procederà alla verifica della sussistenza del requisito di “località turistica” della piazza o della zona interessata. Nelle succursali operanti presso centri commerciali, ipermercati e grandi magazzini, le articolazioni degli orari di apertura degli sportelli (durata di apertura e orari di entrata e di uscita del personale interessato) tengono conto delle esigenze di servizio al pubblico delle predette strutturestrutture anche oltre il nastro orario extra standard e senza incidere sulla percentuale del 2% di cui all’art. 92, comma 1, 3° alinea. Al personale interessato il cui orario giornaliero termini oltre le ore 18.15, compete l’indennità di cui all’art. 10192, comma 3. Il lavoratore/lavoratrice può essere adibito allo sportello per un massimo di 6 ore e 30 minuti giornalieri; in deroga al predetto limite, d’intesa fra l’impresa e gli organismi sindacali aziendali possono essere individuate le unità operative per le quali - laddove lo consentano le condizioni tecniche ed organizzative (ad es., tempi necessari per le operazioni di chiusura) - la predetta adibizione individuale può essere protratta fino a 7 ore giornaliere. In caso di distribuzione settimanale “4 x 9”, il personale può essere adibito allo sportello per un massimo di 8 ore giornaliere. In deroga al predetto limite, d’intesa fra l’impresa e gli organismi sindacali aziendali possono essere individuate le unità operative per le quali - laddove lo consentano le condizioni tecniche ed organizzative (ad esempio tempi necessari per le operazioni di chiusura) - la predetta adibizione individuale può essere protratta fino a 8 ore e 30 minuti giornalieri. Fra il termine dell’adibizione allo sportello dell’interessato e la fine dell’orario giornaliero di lavoro del dipendente medesimo, deve intercorrere un periodo minimo di 30 minuti. L’applicazione dei nuovi orari di sportello e qualsiasi altro motivo non possono rendere permanente - anziché eccezionale - la prestazione di lavoro straordinario. Chiarimenti Chiarimento A Verbale Le Parti stipulanti chiariscono che, nell’ambito della facoltà aziendale : nei casi di distribuire l’orario settimanale di lavoro secondo le articolazioni distribuzioni di orario settimanale 6x6 e 4x9 del personale addetto alle succursali presso località turistiche, nonché presso centri commerciali, ipermercati e grandi magazzini, non si applicano i nastri orari e le relative percentuali di cui all’art. 92 solo se trattasi di personale volontario; nell’ambito della facoltà aziendale di distribuire l’orario settimanale di lavoro secondo le articolazioni di cui all’alinea che precede, sarà data precedenza ai “volontari”. Le Parti stipulanti chiariscono altresì che nei casi di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo è possibile - laddove lo consentano le condizioni tecniche ed organizzative - ridurre e/o collocare al giorno successivo i tempi necessari per le operazioni di chiusura: informandone gli organismi sindacali aziendali ove i tempi di chiusura non comportino il superamento, rispettivamente, delle ore 20 e le ore 22, ovvero nel caso di spostamento al giorno successivo; con intesa sindacale in caso di superamento di detti orari.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Quadri Direttivi E Per Il Personale Delle Aree Professionali

Orario di sportello. L’impresa o la capogruppo hanno la facoltà di fissare Nel corso della settimana l’orario di sportello fra le è fissato in 40 ore 8 e le ore 20disponibili per l’impresa. L’impresa o la capogruppo, nel corso di un apposito incontro, informano preventivamente gli organismi sindacali aziendali o le delegazioni di gruppo circa le articolazioni di orario di lavoro e di sportello di cui al primo comma. Nel medesimo incontro o al massimo entro i 10 giorni successivi i predetti organismi sindacali possono formulare loro osservazioni, con l’eventuale assistenza delle rispettive segreterie nazionali. Al termine di tale periodo l’impresa Tale limite può comunque adottare i provvedimenti deliberati. Qualora l’impresa o la capogruppo intendano fissare l’inizio dell’orario di sportello fra le ore 7 e le ore 8 - al di là della percentuale di cui all’art. 101, comma 1, secondo alinea, e del 10% delle succursali - ovvero il termine fra le ore 20 e le 22, devono avviare un confronto negoziale con gli organismi sindacali competenti, da concludere entro 10 giorni dall’informativa, per individuare, mediante accordo fra le Parti, soluzioni condivise. Tali limiti possono essere superati, previa informativa sindacale, superato nelle succursali operanti presso: centri commerciali, ipermercati e grandi magazzini; mercati (ortofrutticoli, ittici, etc.); complessi industriali; manifestazioni temporanee (fiere, mostre, congressi, stand); sportelli cambio; posti di confine o doganali, stazioni ferroviarie, marittime, aeree o autostradali. Presso le succursali di cui al comma 42, nonché presso quelle situate in località turistiche e presso strutture pubbliche o di pubblica utilità, l’impresa ha facoltà di distribuire l’orario di lavoro e di sportello degli addetti in modo da ricomprendere il sabato. Il lavoro domenicale e l’apertura degli sportelli in tale giornata è possibile nei casi stabiliti dalla legge, fra i quali possono rientrare le fattispecie di cui al comma 4 2 (esclusi i complessi industriali). Presso le succursali situate in località turistiche, il lavoratore/lavoratrice non può essere utilizzato nella giornata di sabato per più di 20 volte l’anno, ad eccezione dei casi, rispetto ai quali non opera alcun limite, in cui il suo orario settimanale è distribuito su 6 giorni per 6 ore al giorno, ovvero su 4 giorni per 9 ore al giorno. Ai fini dell’apertura delle succursali nella giornata di sabato nelle località turistiche l’impresa informerà gli organismi sindacali aziendali e, a richiesta di questi ultimi, si procederà alla verifica della sussistenza del requisito di “località turistica” della piazza o della zona interessata. Nelle succursali operanti presso centri commerciali, ipermercati e grandi magazzini, le articolazioni degli orari di apertura degli sportelli (durata di apertura e orari di entrata e di uscita del personale interessato) tengono conto delle esigenze di servizio al pubblico delle predette strutturestrutture anche oltre il nastro orario extra standard e senza incidere sulla percentuale del 2% di cui all’art. 95, comma 1, 3° alinea. Al personale interessato il cui orario giornaliero termini oltre le ore 18.15, compete l’indennità di cui all’art. 10195, comma 3. Il lavoratore/lavoratrice può essere adibito allo sportello per un massimo di 6 ore e 30 minuti giornalieri; in deroga al predetto limite, d’intesa fra l’impresa e gli organismi sindacali aziendali possono essere individuate le unità operative per le quali - laddove lo consentano le condizioni tecniche ed organizzative (ad es., tempi necessari per le operazioni di chiusura) - la predetta adibizione individuale può essere protratta fino a 7 ore giornaliere. In caso di distribuzione settimanale “4 x 9”, il personale può essere adibito allo sportello per un massimo di 8 ore giornaliere. In deroga al predetto limite, d’intesa fra l’impresa e gli organismi sindacali aziendali possono essere individuate le unità operative per le quali - laddove lo consentano le condizioni tecniche ed organizzative (ad esempio tempi necessari per le operazioni di chiusura) - la predetta adibizione individuale può essere protratta fino a 8 ore e 30 minuti giornalieri. Fra il termine dell’adibizione allo sportello dell’interessato e la fine dell’orario giornaliero di lavoro del dipendente medesimo, deve intercorrere un periodo minimo di 30 minuti. L’applicazione dei nuovi orari di sportello e qualsiasi altro motivo non possono rendere permanente - anziché eccezionale - la prestazione di lavoro straordinario. Chiarimenti Chiarimento A Verbale Le Parti stipulanti chiariscono che, nell’ambito della facoltà aziendale : nei casi di distribuire l’orario settimanale di lavoro secondo le articolazioni distribuzioni di orario settimanale 6x6 6 x 6 e 4x9 4 x 9 del personale addetto alle succursali presso località turistiche, nonché presso centri commerciali, ipermercati e grandi magazzini, non si applicano i nastri orari e le relative percentuali di cui all’art. 95 solo se trattasi di personale volontario; nell’ambito della facoltà aziendale di distribuire l’orario settimanale di lavoro secondo le articolazioni di cui all’alinea che precede, sarà data precedenza ai “volontari”. Le Parti stipulanti chiariscono altresì che nei casi di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo è possibile - laddove lo consentano le condizioni tecniche ed organizzative - ridurre e/o collocare al giorno successivo i tempi necessari per le operazioni di chiusura: informandone gli organismi sindacali aziendali ove i tempi di chiusura non comportino il superamento, rispettivamente, delle ore 20 e le ore 22, ovvero nel caso di spostamento al giorno successivo; con intesa sindacale in caso di superamento di detti orari.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Quadri Direttivi E Per Il Personale Delle Aree Professionali Dipendenti Dalle Imprese Creditizie, Finanziarie E Strumentali