Orario normale di lavoro in regime di flessibilità. Le parti riconoscono che le aziende, in uno o più periodi dell'anno o dell'esercizio produttivo, possono avere esigenze connesse a fluttuazioni di mercato e/o a caratteristiche di stagionalità della domanda. Le parti convengono che l'orario di lavoro in regime di flessibilità debba essere utilizzato al meglio e prioritariamente rispetto agli altri istituti che regolano la prestazione lavorativa, tenuto conto delle necessità produttive ed organizzative delle aziende. Con riferimento a quanto sopra le aziende potranno disporre orari settimanali di lavoro in regime di flessibilità, per tutta l'unità produttiva o per singoli reparti consistenti nel prolungamento o nella riduzione del regime normale dell'orario settimanale di lavoro nei periodi di maggiore/minore intensità produttiva fino ad un massimo di 80 ore per anno solare (o per esercizio), ai quali corrisponderanno equivalenti riposi di conguaglio o recuperi di prestazione nei periodi di minore/maggiore intensità produttiva. In tal caso l'orario normale di lavoro sarà articolato prevedendo settimane con prestazioni lavorative superiori all'orario contrattuale e settimane con prestazioni lavorative inferiori all'orario contrattuale. Al fine dell'attivazione degli orari settimanali di lavoro in regime di flessibilità le aziende daranno alle R.S.U. comunicazione preventiva, nel corso di un apposito incontro, delle esigenze di effettuazione della flessibilità sia salire che a scendere rispetto al normale orario. In tale incontro verrà inoltre definito congiuntamente il programma e le modalità con cui si prevede di effettuare i riposi compensativi o i recuperi di prestazione tenuto conto delle esigenze tecnico/produttive delle aziende. L'effettuazione di regimi di orario flessibile non comporterà variazioni al trattamento retributivo mensilizzato, fatta eccezione per le settimane nelle quali, in regime di flessibilità, siano superate le 45 ore. In tal caso, per le ore di lavoro prestato oltre le 40 settimanali sarà corrisposta una maggiorazione del 10% del minimo tabellare e indennità di contingenza erogata nel mese in cui dette ore vengono prestate. I lavoratori non potranno rifiutare i programmi di flessibilità come sopra definiti, se non per giustificati e comprovati motivi di impedimento. Considerata l'importanza per le aziende di poter gestire nel modo più flessibile l'organizzazione e gli orari di lavoro per corrispondere a precise esigenze produttive e di mercato, le parti convengono sull'opportunità di demandare, a intese a livello aziendale con l'eventuale partecipazione delle organizzazioni territoriali, la sperimentazione di orari di lavoro in regime di flessibilità oltre le 80 ore sopra previste, nei limite della legislazione vigente. Copia di ciascuna intesa raggiunta verrà trasmessa alla commissione paritetica nazionale.
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Orario normale di lavoro in regime di flessibilità. Le parti riconoscono che le aziendeNel periodo di un anno, in uno o più periodi dell'anno o dell'esercizio produttivoottemperanza alle esigenze produttive e di organizzazione aziendale, possono avere esigenze connesse a fluttuazioni l'orario di mercato lavoro potrà essere per azienda, per reparti, uffici, gruppi e/o singoli addetti, elevato a caratteristiche 45 ore settimanali, rispetto alle quali si attuerà una compensazione, preventiva o successiva, delle ore lavorate oltre le 40 ore settimanali e ciò in periodi dell'anno determinati in base alle esigenze produttive e di stagionalità della domandaorganizzazione aziendale, per i quali l'orario non potrà essere inferiore alle 35 ore settimanali. Le parti convengono Resta inteso che l'orario il limite massimo di lavoro prestato in regime di flessibilità debba essere utilizzato al meglio oltre le 40 ore settimanali non potrà superare le 90 ore nel periodo di un anno. La Direzione aziendale informerà le R.S.U. e prioritariamente rispetto agli altri istituti le maestranze interessate comunicando le motivazioni che regolano comportano la prestazione lavorativavariazione di orario e le relative modalità di attuazione. La Direzione aziendale è tenuta pertanto, tenuto conto delle necessità produttive ed organizzative delle aziende. Con riferimento a quanto sopra le aziende potranno disporre orari settimanali di lavoro in regime almeno due settimane prima dell'inizio del periodo di flessibilità, a promuovere un apposito incontro preventivo con le R.S.U., onde esplicitare le modalità applicative. Il singolo lavoratore è tenuto all'effettuazione dell'orario flessibile. Non si darà luogo ad orario flessibile al di sopra delle 40 ore settimanali in concomitanza dell'attivazione di procedure di licenziamento per tutta l'unità produttiva o per singoli reparti consistenti nel prolungamento o nella riduzione del regime normale dell'orario settimanale di lavoro nei periodi di maggiore/minore intensità produttiva fino ad un massimo di 80 ore per anno solare (o per esercizio), ai quali corrisponderanno equivalenti riposi di conguaglio o recuperi di prestazione nei periodi di minore/maggiore intensità produttiva. In tal caso l'orario normale di lavoro sarà articolato prevedendo settimane con prestazioni lavorative superiori all'orario contrattuale e settimane con prestazioni lavorative inferiori all'orario contrattuale. Al fine dell'attivazione degli orari settimanali di lavoro in regime di flessibilità le aziende daranno alle R.S.U. comunicazione preventiva, nel corso di un apposito incontro, delle esigenze di effettuazione della flessibilità sia salire che a scendere rispetto al normale orario. In tale incontro verrà inoltre definito congiuntamente il programma e le modalità con cui si prevede di effettuare i riposi compensativi o i recuperi di prestazione tenuto conto delle esigenze tecnico/produttive delle aziende. L'effettuazione di regimi di orario flessibile non comporterà variazioni al trattamento retributivo mensilizzato, fatta eccezione per le settimane nelle quali, in regime di flessibilità, siano superate le 45 ore. In tal caso, per le ore di lavoro prestato oltre le 40 settimanali sarà corrisposta una maggiorazione del 10% del minimo tabellare e indennità di contingenza erogata nel mese in cui dette ore vengono prestate. I lavoratori non potranno rifiutare i programmi di flessibilità come sopra definiti, se non per giustificati e comprovati motivi di impedimentopersonale. Considerata l'importanza per le aziende di poter gestire nel modo più flessibile l'organizzazione e gli orari di lavoro per corrispondere a precise esigenze produttive e di mercato, le parti convengono sull'opportunità di demandare, demandare a intese a livello aziendale aziendale, con l'eventuale partecipazione delle organizzazioni territoriali, la sperimentazione di orari di lavoro in regime di flessibilità oltre le 80 ore i limiti settimanali ed annuali sopra previsteprevisti, nei limite limiti della legislazione vigente. Copia Entro il 31/12/2001 le parti esamineranno a livello nazionale gli accordi raggiunti ai sensi del precedente comma, al fine di ciascuna intesa raggiunta valutare eventuali modifiche alla normativa contrattuale sulla flessibilità dell’orario di lavoro. Ogni singolo lavoratore maturerà un ulteriore gruppo di 4 ore di permesso retribuito a titolo di riduzione dell'orario di lavoro non proporzionabile qualora, nell'arco del periodo di un anno, effettui prestazioni lavorative in regime di flessibilità per almeno 30 ore complessive oltre le 40 settimanali. Alla fine del suddetto periodo, l'azienda verificherà l'attuazione del limite minimo di flessibilità così come stabilito; conseguentemente il suddetto beneficio verrà trasmessa fruito successivamente secondo le modalità di cui alla commissione paritetica nazionaleseguente lettera B). Sono assorbiti dalle ore di riduzione dell'orario di lavoro previste nel presente punto A), fino a concorrenza, eventuali trattamenti in materia di orario di lavoro stabiliti a livello aziendale o territoriale che prevedano per l'orario di lavoro qualsiasi riduzione o sospensione retribuita. L’effettuazione di regimi di orario flessibile non comporterà variazioni al trattamento retributivo mensilizzato.
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Orario normale di lavoro in regime di flessibilità. Le parti riconoscono che le aziendeNel periodo di dodici mesi consecutivi, in uno o più periodi dell'anno o dell'esercizio produttivoottemperanza alle esigenze produttive e di organizzazione aziendale, possono avere esigenze connesse a fluttuazioni l'orario di mercato lavoro potrà essere per azienda, per reparti, uffici, gruppi e/o singoli addetti, elevato a caratteristiche 45 ore settimanali, rispetto alle quali si attuerà una compensazione, preventiva o successiva, delle ore lavorate oltre le 40 ore settimanali e ciò in periodi dell'anno determinati in base alle esigenze produttive e di stagionalità della domandaorganizzazione aziendale. Le parti convengono Resta inteso che l'orario il limite massimo di lavoro prestato in regime di flessibilità debba essere utilizzato al meglio oltre le 40 ore settimanali non potrà superare le 90 ore nel periodo di dodici mesi consecutivi. La Direzione aziendale informerà le R.S.U. e prioritariamente rispetto agli altri istituti le maestranze interessate comunicando le motivazioni che regolano comportano la prestazione lavorativavariazione di orario e le relative modalità di attuazione. La Direzione aziendale è tenuta, tenuto conto delle necessità produttive ed organizzative delle aziende. Con riferimento a quanto sopra le aziende potranno disporre orari settimanali di lavoro in regime pertanto, almeno due settimane prima dell'inizio del periodo di flessibilità, a promuovere un apposito incontro preventivo con le R.S.U., onde esplicitare le modalità applicative. Il singolo lavoratore è tenuto all'effettuazione dell'orario flessibile. Non si darà luogo ad orario flessibile al di sopra delle 40 ore settimanali in concomitanza dell'attivazione di procedure di licenziamento per tutta l'unità produttiva o per singoli reparti consistenti nel prolungamento o nella riduzione del regime normale dell'orario settimanale di lavoro nei periodi di maggiore/minore intensità produttiva fino ad un massimo di 80 ore per anno solare (o per esercizio), ai quali corrisponderanno equivalenti riposi di conguaglio o recuperi di prestazione nei periodi di minore/maggiore intensità produttiva. In tal caso l'orario normale di lavoro sarà articolato prevedendo settimane con prestazioni lavorative superiori all'orario contrattuale e settimane con prestazioni lavorative inferiori all'orario contrattuale. Al fine dell'attivazione degli orari settimanali di lavoro in regime di flessibilità le aziende daranno alle R.S.U. comunicazione preventiva, nel corso di un apposito incontro, delle esigenze di effettuazione della flessibilità sia salire che a scendere rispetto al normale orario. In tale incontro verrà inoltre definito congiuntamente il programma e le modalità con cui si prevede di effettuare i riposi compensativi o i recuperi di prestazione tenuto conto delle esigenze tecnico/produttive delle aziende. L'effettuazione di regimi di orario flessibile non comporterà variazioni al trattamento retributivo mensilizzato, fatta eccezione per le settimane nelle quali, in regime di flessibilità, siano superate le 45 ore. In tal caso, per le ore di lavoro prestato oltre le 40 settimanali sarà corrisposta una maggiorazione del 10% del minimo tabellare e indennità di contingenza erogata nel mese in cui dette ore vengono prestate. I lavoratori non potranno rifiutare i programmi di flessibilità come sopra definiti, se non per giustificati e comprovati motivi di impedimentopersonale. Considerata l'importanza per le aziende di poter gestire nel modo più flessibile l'organizzazione e gli orari di lavoro per corrispondere a precise esigenze produttive e di mercato, le parti convengono sull'opportunità di demandare, demandare a intese a livello aziendale aziendale, con l'eventuale partecipazione delle organizzazioni Organizzazioni territoriali, la sperimentazione di orari di lavoro in regime di flessibilità oltre le 80 ore i limiti settimanali ed annuali sopra previsteprevisti, nei limite limiti della legislazione vigente. Copia Entro il 31 dicembre 2015 le parti esamineranno a livello nazionale gli accordi raggiunti ai sensi del precedente comma, al fine di ciascuna intesa raggiunta valutare eventuali modifiche alla normativa contrattuale sulla flessibilità dell'orario di lavoro. Ogni singolo lavoratore maturerà un ulteriore gruppo di 4 ore di permesso retribuito a titolo di riduzione dell'orario di lavoro non proporzionabile qualora, nell'arco del periodo di dodici mesi consecutivi, effettui prestazioni lavorative in regime di flessibilità per almeno 30 ore complessive oltre le 40 settimanali. Alla fine del suddetto periodo, l'azienda verificherà l'attuazione del limite minimo di flessibilità così come stabilito; conseguentemente il suddetto beneficio verrà trasmessa fruito successivamente secondo le modalità di cui alla commissione paritetica nazionaleseguente lett. C). Sono assorbiti dalle ore di riduzione dell'orario di lavoro previste nel presente punto A), fino a concorrenza, eventuali trattamenti in materia di orario di lavoro stabiliti a livello aziendale o territoriale che prevedano per l'orario di lavoro qualsiasi riduzione o sospensione retribuita. L'effettuazione di regimi di orario flessibile non comporterà variazioni al trattamento retributivo mensilizzato.
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Orario normale di lavoro in regime di flessibilità. (presentato incontro 29- 30 novembre c/o FEDERLEGNO-ARREDO) Le parti riconoscono che le aziende, in uno o più periodi dell'anno o dell'esercizio produttivo, possono avere esigenze connesse a fluttuazioni di mercato e/o a caratteristiche di stagionalità della domanda. Le parti convengono che l'orario di lavoro in regime di flessibilità debba essere utilizzato al meglio e prioritariamente rispetto agli altri istituti che regolano la prestazione lavorativa, tenuto conto delle necessità produttive ed e organizzative delle aziende. Con riferimento a quanto sopra le aziende potranno disporre orari settimanali di lavoro in regime di flessibilità, per tutta l'unità produttiva o per singoli reparti consistenti nel prolungamento o nella riduzione del regime normale dell'orario settimanale di lavoro nei periodi di maggiore/minore intensità produttiva fino ad un massimo di 80 ore per anno solare (o per esercizio), ai quali corrisponderanno equivalenti riposi di conguaglio o recuperi di prestazione nei periodi di minore/maggiore intensità produttiva. In tal caso l'orario normale di lavoro sarà articolato prevedendo settimane con prestazioni lavorative superiori all'orario contrattuale e settimane con prestazioni lavorative inferiori all'orario contrattuale. Al fine dell'attivazione degli orari settimanali di lavoro in regime di flessibilità le aziende daranno alle R.S.U. RSU comunicazione preventiva, nel corso di un apposito incontro, delle esigenze di effettuazione della flessibilità sia a salire che a scendere rispetto al normale orario. In tale incontro verrà inoltre definito congiuntamente il programma e le modalità con cui si prevede di effettuare i riposi compensativi o i recuperi di prestazione tenuto conto delle esigenze tecnico/produttive delle aziende. L'effettuazione di regimi di orario d'orario flessibile non comporterà variazioni al trattamento retributivo mensilizzato, fatta eccezione per le settimane nelle quali, in regime di flessibilità, siano superate le 45 ore. In tal caso, per le ore di lavoro prestato oltre le 40 settimanali sarà corrisposta una maggiorazione del 10% del minimo tabellare e indennità di contingenza erogata nel mese in cui dette ore vengono prestate. I lavoratori non potranno rifiutare i programmi di flessibilità come sopra definiti, se non per giustificati e comprovati motivi di impedimentod'impedimento. Considerata l'importanza per le aziende di poter gestire nel modo più flessibile l'organizzazione e gli orari di lavoro per corrispondere a precise esigenze produttive e di mercato, le parti convengono sull'opportunità di demandare, a intese a livello aziendale con l'eventuale partecipazione delle organizzazioni territoriali, la sperimentazione di orari di lavoro in regime di flessibilità oltre le 80 ore sopra previste, nei nel limite della legislazione vigente. Copia di ciascuna intesa raggiunta verrà trasmessa alla commissione Commissione paritetica nazionale.
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Samples: Verbale Di Accordo
Orario normale di lavoro in regime di flessibilità. Le parti riconoscono che le aziendeNel periodo di dodici mesi consecutivi, in uno o più periodi dell'anno o dell'esercizio produttivoottemperanza alle esigenze produttive e di organizzazione aziendale, possono avere esigenze connesse a fluttuazioni l'orario di mercato lavoro potrà essere per azienda, per reparti, uffici, gruppi e/o singoli addetti, elevato a caratteristiche 45 ore settimanali, rispetto alle quali si attuerà una compensazione, preventiva o successiva, delle ore lavorate oltre le 40 ore settimanali e ciò in periodi dell'anno determinati in base alle esigenze produttive e di stagionalità della domandaorganizzazione aziendale. Le parti convengono Resta inteso che l'orario il limite massimo di lavoro prestato in regime di flessibilità debba essere utilizzato al meglio oltre le 40 ore settimanali non potrà superare le 90 ore nel periodo di dodici mesi consecutivi. La Direzione aziendale informerà le R.S.U. e prioritariamente rispetto agli altri istituti le maestranze interessate comunicando le motivazioni che regolano comportano la prestazione lavorativavariazione di orario e le relative modalità di attuazione. La Direzione aziendale è tenuta, tenuto conto delle necessità produttive ed organizzative delle aziende. Con riferimento a quanto sopra le aziende potranno disporre orari settimanali di lavoro in regime pertanto, almeno due settimane prima dell'inizio del periodo di flessibilità, a promuovere un apposito incontro preventivo con le R.S.U., onde esplicitare le modalità applicative. Il singolo lavoratore è tenuto all'effettuazione dell'orario flessibile. Non si darà luogo ad orario flessibile al di sopra delle 40 ore settimanali in concomitanza dell'attivazione di procedure di licenziamento per tutta l'unità produttiva o per singoli reparti consistenti nel prolungamento o nella riduzione del regime normale dell'orario settimanale di lavoro nei periodi di maggiore/minore intensità produttiva fino ad un massimo di 80 ore per anno solare (o per esercizio), ai quali corrisponderanno equivalenti riposi di conguaglio o recuperi di prestazione nei periodi di minore/maggiore intensità produttiva. In tal caso l'orario normale di lavoro sarà articolato prevedendo settimane con prestazioni lavorative superiori all'orario contrattuale e settimane con prestazioni lavorative inferiori all'orario contrattuale. Al fine dell'attivazione degli orari settimanali di lavoro in regime di flessibilità le aziende daranno alle R.S.U. comunicazione preventiva, nel corso di un apposito incontro, delle esigenze di effettuazione della flessibilità sia salire che a scendere rispetto al normale orario. In tale incontro verrà inoltre definito congiuntamente il programma e le modalità con cui si prevede di effettuare i riposi compensativi o i recuperi di prestazione tenuto conto delle esigenze tecnico/produttive delle aziende. L'effettuazione di regimi di orario flessibile non comporterà variazioni al trattamento retributivo mensilizzato, fatta eccezione per le settimane nelle quali, in regime di flessibilità, siano superate le 45 ore. In tal caso, per le ore di lavoro prestato oltre le 40 settimanali sarà corrisposta una maggiorazione del 10% del minimo tabellare e indennità di contingenza erogata nel mese in cui dette ore vengono prestate. I lavoratori non potranno rifiutare i programmi di flessibilità come sopra definiti, se non per giustificati e comprovati motivi di impedimentopersonale. Considerata l'importanza per le aziende di poter gestire nel modo più flessibile l'organizzazione e gli orari di lavoro per corrispondere a precise esigenze produttive e di mercato, le parti convengono sull'opportunità di demandare, demandare a intese a livello aziendale aziendale, con l'eventuale partecipazione delle organizzazioni Organizzazioni territoriali, la sperimentazione di orari di lavoro in regime di flessibilità oltre le 80 ore i limiti settimanali ed annuali sopra previsteprevisti, nei limite limiti della legislazione vigente. Copia Entro il 31 dicembre 2005 le parti esamineranno a livello nazionale gli accordi raggiunti ai sensi del precedente comma, al fine di ciascuna intesa raggiunta valutare eventuali modifiche alla normativa contrattuale sulla flessibilità dell'orario di lavoro. Ogni singolo lavoratore maturerà un ulteriore gruppo di 4 ore di permesso retribuito a titolo di riduzione dell'orario di lavoro non proporzionabile qualora, nell'arco del periodo di dodici mesi consecutivi, effettui prestazioni lavorative in regime di flessibilità per almeno 30 ore complessive oltre le 40 settimanali. Alla fine del suddetto periodo, l'azienda verificherà l'attuazione del limite minimo di flessibilità così come stabilito; conseguentemente il suddetto beneficio verrà trasmessa fruito successivamente secondo le modalità di cui alla commissione paritetica nazionaleseguente lett. C). Sono assorbiti dalle ore di riduzione dell'orario di lavoro previste nel presente punto A), fino a concorrenza, eventuali trattamenti in materia di orario di lavoro stabiliti a livello aziendale o territoriale che prevedano per l'orario di lavoro qualsiasi riduzione o sospensione retribuita. L'effettuazione di regimi di orario flessibile non comporterà variazioni al trattamento retributivo mensilizzato.
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