Visita medica Clausole campione

Visita medica. Il teatro prima dell'assunzione potrà sottoporre il lavoratore a visita medica da parte di sanitari di fiducia del teatro stesso.
Visita medica. Il lavoratore potrà essere sottoposto a visita medica da parte del medico di fiducia dell'azienda prima dell'assunzione in servizio. Per le visite mediche durante il rapporto di lavoro si fa riferimento alle vigenti disposizioni della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive integrazioni legislative.
Visita medica. Il lavoratore potrà essere sottoposto, prima dell'assunzione, a visita medica da parte del sanitario di fiducia dell'azienda per l'accertamento di requisiti fisici e psico-attitudinali necessari per l'espletamento del lavoro cui è destinato. Egualmente potrà essere sottoposto a visita medica, effettuata da gabinetti medici o di analisi specializzati, gestiti da enti pubblici o universitari, allorquando contesti la propria idoneità fisica a continuare nell'espletamento delle proprie mansioni o ad espletarne altre che non siano incompatibili, per le maggiori gravosità, con la propria idoneità fisica. Il datore di lavoro ha facoltà di far controllare la idoneità fisica del lavoratore da parte di enti pubblici o da istituti specializzati di diritto pubblico. Restano in ogni caso ferme le norme di legge circa le visite mediche obbligatorie, la cui diagnosi sarà resa nota al lavoratore.
Visita medica. Il lavoratore potrà essere sottoposto a visita medica da parte del medico di fiducia dell'impresa nel rispetto della legge 675/96. Per i mutilati ed invalidi di guerra restano ferme le disposizioni di legge in vigore.
Visita medica. Il lavoratore potrà essere sottoposto a visita medica da parte del medico di fiducia dell'azienda prima dell'assunzione in servizio.Per le visite mediche durante il rapporto di lavoro si fa riferimento alla normativa vigente.
Visita medica. Per quanto riguarda le visite mediche in costanza di rapporto si fa riferimento a quanto stabilito dall’art. 5 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e dalle successive disposizioni di legge in materia.
Visita medica. “ 2 – Periodo di prova “ 3 – Apprendistato “ 4 – Orario di lavoro
Visita medica. Il lavoratore potrà essere sottoposto, prima dell'assunzione, a visita medica per l'accertamento dei requisiti fisici e psico-attitudinali necessari per l'espletamento del lavoro cui è destinato. Il datore di lavoro ha facoltà di fare controllare l'idoneità fisica del lavoratore. Il lavoratore potrà inoltre essere sottoposto a visita medica allorquando contesti la propria idoneità fisica a continuare nell'espletamento delle proprie mansioni o ad espletarne altre che siano incompatibili, per le maggiori gravosità, con la propria idoneità fisica. Restano in ogni caso ferme le norme di legge circa le visite mediche obbligatorie, la cui diagnosi sarà resa nota al lavoratore. Gli accertamenti previsti dal presente articolo sono effettuati da medici competenti ai sensi del D.Lgs. 15 agosto 1991, n. 277, del D.Lgs. n. 81/2008 come aggiornato dal D.Lgs. n. 106/2009.
Visita medica. Il datore di lavoro ha facoltà di far controllare la idoneità fisica del lavoratore da parte di enti pubblici o da istituti specializzati di diritto pubblico. Restano in ogni caso ferme le norme di legge circa le visite mediche obbligatorie, la cui diagnosi sarà resa nota al lavoratore.
Visita medica. È in facoltà dell’Azienda di far sottoporre il lavoratore a visita medica, secondo quanto disposto dall’art. 5 della legge 20 maggio 1970 n.300 e dagli artt. 16 e 17 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.626 e successive modifiche ed integrazioni.