Orario settimanale. 1. L’orario di lavoro settimanale (di norma dal lunedì al venerdì) è fissato in 37 ore e 30 minuti (40 ore per il personale di custodia addetto alla guardiania diurna e per i guardiani notturni), fatto salvo quanto previsto ai comma che seguono. 2. A far tempo dal 1° gennaio 2000, il lavoratore/lavoratrice all’inizio di ogni anno e per l’anno stesso, può optare per: − fruire di una riduzione dell’orario settimanale di 30 minuti, da utilizzare in un giorno della settimana ovvero, in ragione di 15 minuti, in due giornate; − continuare ad osservare l’orario settimanale di cui al comma 1, riversando nella banca delle ore la relativa differenza (23 ore annuali). 3. La riduzione di orario di cui al 2° alinea del comma 2 non va decurtata in relazione ad assenze retribuite dal servizio nel corso dell’anno e spetta pro quota nei casi di assunzione o cessazione del rapporto di lavoro in corso d’anno, ovvero di passaggio a tempo parziale, a 36 ore settimanali o ai quadri direttivi. 4. L’orario settimanale di lavoro è fissato in 36 ore nei casi di articolazione: − su 4 (4 giorni x 9 ore) o su 6 (6 giorni x 6 ore) giorni; − dal lunedì pomeriggio al sabato mattina; − comprendente la domenica; − in turni. 5. Sono escluse ulteriori riduzioni di orario e specifiche indennità. 6. A far tempo dal 1° gennaio 2001 viene riconosciuta annualmente una giornata di riduzione d’orario, da utilizzarsi inderogabilmente, da parte di ciascun lavoratore/lavoratrice, previo preavviso alla competente Direzione, nell’arco dell’anno medesimo sotto forma di permesso retribuito anche frazionabile, nel limite minimo di un’ora. 7. Al personale che svolge attività di promozione e consulenza, ovvero è addetto ad una succursale situata in località turistica o presso centri commerciali, ipermercati e grandi magazzini, al sabato (nei casi di settimana lavorativa dal lunedì pomeriggio al sabato mattina o dal martedì al sabato), spetta il compenso di cui in allegato (all. n. 3) – non cumulabile con eventuali indennità di turno e indennità di cui al comma 3 dell’art. 92 – per ogni sabato di effettivo espletamento di detto incarico.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Orario settimanale. 1La disciplina dell’orario settimanale è la seguente. L’orario Per il personale inquadrato nelle tre aree professionali, di cui alla presente parte speciale, l’orario di lavoro settimanale (di norma dal lunedì al venerdì) è fissato in 37 ore e 30 minuti (40 ore per minuti. Per il personale di custodia addetto alla guardiania diurna e per i guardiani notturni), fatto salvo quanto previsto ai comma che seguono.
2notturni l’orario settimanale è fissato in 40 ore. A far tempo dal 1° gennaio 2000, il lavoratore/lavoratrice Il lavoratore all’inizio di ogni anno e per l’anno stesso, può optare per: − - fruire di una riduzione dell’orario settimanale di 30 minuti, da utilizzare in un giorno della settimana ovvero, in ragione di 15 minuti, in due giornate; − - continuare ad osservare l’orario settimanale di cui al 2° comma 1(ovvero, al 3° comma per il personale ivi indicato), riversando nella banca delle ore di cui all’art. 127, la relativa differenza (23 ore annuali).
3. La Nei casi in cui l'orario giornaliero termini oltre le ore 18,15 ed entro le 19,15, ai lavoratori compete l'indennità giornaliera di euro 3,49 per ciascun giorno in cui effettuano tale orario. Nei casi in cui l’orario giornaliero termini oltre le ore 19,15, ai lavoratori compete la riduzione di orario 1 ora dell’orario settimanale, oltre all’indennità di turno di euro 4,08 per ciascun giorno in cui al 2° alinea del comma 2 non va decurtata in relazione ad assenze retribuite dal servizio nel corso dell’anno e spetta pro quota nei casi di assunzione o cessazione del rapporto di lavoro in corso d’anno, ovvero di passaggio a tempo parziale, a 36 ore settimanali o ai quadri direttivi.
4effettuano tale orario. L’orario settimanale di lavoro è fissato in 36 ore nei casi di articolazione: − - su 4 (4 giorni x per 9 ore) o su 6 (6 giorni x per 6 ore) giorni; − - dal lunedì pomeriggio al sabato mattina; − - comprendente la domenica; − - in turni.
5. Sono escluse ulteriori riduzioni di orario e specifiche indennità.
6. A far tempo dal 1° gennaio 2001 viene riconosciuta annualmente una giornata Per il personale già in servizio alla data del 31.12.2000 vanno dedotte annualmente, dall'orario di riduzione d’orariocui al presente articolo, 15 ore individuali da utilizzarsi inderogabilmente, da parte previo preavviso, di ciascun lavoratore/lavoratricemassima almeno un giorno prima, previo preavviso alla competente Direzione, nell’arco dell’anno nell'arco dell'anno medesimo sotto forma di permesso retribuito anche frazionabile, nel limite minimo di un’ora.
71 ora. Al Per il personale che svolge attività di promozione e consulenza, ovvero è addetto ad una succursale situata in località turistica o presso centri commerciali, ipermercati e grandi magazzini, assunto successivamente al sabato (nei casi di settimana lavorativa dal lunedì pomeriggio al sabato mattina o dal martedì al sabato), spetta il compenso di cui in allegato (all. n. 3) – non cumulabile con eventuali indennità di turno e indennità 31.12.2000 la deduzione annuale di cui al comma 3 dell’artprecedente è pari a 7 ore e 30 minuti. 92 – L’utilizzazione delle ore di cui al comma precedente non può avvenire contemporaneamente da parte di più di 1 lavoratore nelle Aziende fino a 15 dipendenti e del 15% del personale in forza nelle Aziende con più di 15 dipendenti. Dal 1° gennaio 2014 i commi 9 e 10 del presente articolo sono sostituiti dal seguente: “Per il personale inquadrato nelle aree professionali vanno dedotte annualmente dall'orario di cui al presente articolo, 10 ore individuali da utilizzarsi inderogabilmente, previo preavviso, di massima almeno un giorno prima, alla competente Direzione, nell'arco dell'anno medesimo sotto forma di permesso retribuito anche frazionabile, nel limite minimo di 1 ora”. Norma transitoria Dal 1° gennaio 2013, e fino al 31.12.2013, per ogni sabato il personale già in servizio alla data del 31.12.2000 le 15 ore di effettivo espletamento deduzione annuale dell’orario di detto incaricolavoro di cui al comma 9 sono ridotte nella misura di 7 ore e 30 minuti.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Orario settimanale. 1. L’orario di lavoro settimanale (di norma dal lunedì al venerdì) è fissato in 37 ore e 30 minuti (40 ore per il personale di custodia addetto alla guardiania diurna e per i guardiani notturni), fatto salvo quanto previsto ai comma che seguono.
2. A Le aziende che alla data di stipula del presente contratto non hanno un orario di lavoro settimanale distribuito su cinque rientri pomeridiani, potranno, a far tempo dal 1° gennaio 20002002, ridistribuire in tal senso l’orario di lavoro settimanale. A far tempo dal l° gennaio 2002, il lavoratore/lavoratrice all’inizio all'inizio di ogni anno e per l’anno l'anno stesso, può optare per: − - fruire di una riduzione dell’orario settimanale di 30 minuti, da utilizzare in un giorno della settimana ovvero, in ragione di 15 minuti, in due giornate; − - continuare ad osservare l’orario settimanale di cui al comma 1° comma, riversando nella banca delle ore la relativa differenza (23 ore annuali).
3. La riduzione di orario di cui al 2° alinea del comma 2 che precede non va decurtata in relazione ad assenze retribuite dal servizio nel corso dell’anno e spetta pro pro-quota nei casi di assunzione o cessazione del rapporto di lavoro in corso d’anno, ovvero di passaggio a tempo parziale, a 36 ore settimanali o ai quadri direttivi.
4. L’orario settimanale Quanto previsto al 3° comma determina l’assorbimento delle due giornate di lavoro è fissato in 36 ore nei casi riduzione di articolazione: − orario di cui all'art. 62 del ccnl 12 luglio 1995. - su 4 (4 giorni x 9 ore) o su 6 (6 giorni x 6 ore) giorni; − - dal lunedì pomeriggio al sabato mattina; − - comprendente la domenica; − - in turni.
5. Sono escluse ulteriori riduzioni di orario e specifiche indennità.
6. A far tempo dal 1l° gennaio 2001 2002 viene riconosciuta annualmente una giornata di riduzione d’orariod'orario, da utilizzarsi inderogabilmente, da parte di ciascun lavoratore/lavoratrice, previo preavviso alla competente Direzione, nell’arco dell’anno medesimo sotto forma di permesso retribuito anche frazionabile, nel limite minimo di un’ora.
7. Al personale che svolge attività di promozione e consulenza, ovvero è addetto ad una succursale situata in località turistica o presso centri commerciali, ipermercati e grandi magazzini, al sabato (nei casi di settimana lavorativa dal lunedì pomeriggio al sabato mattina o dal martedì al sabato), spetta il compenso di cui in allegato (all. n. 3) – non cumulabile con eventuali indennità di turno e indennità di cui al comma 3 dell’art. 92 – per ogni sabato di effettivo espletamento di detto incarico.
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Samples: Associazione Nazionale
Orario settimanale. 1. L’orario di lavoro settimanale (di norma dal lunedì al venerdì) è fissato in 37 ore e 30 minuti (40 ore per il personale di custodia addetto alla guardiania diurna e per i guardiani notturni), fatto salvo quanto previsto ai comma che seguono.
2. A far tempo dal 1° gennaio 2000, il lavoratore/lavoratrice all’inizio di ogni anno e per l’anno stesso, può optare per: − fruire di una riduzione dell’orario settimanale di 30 minuti, da utilizzare in un giorno della settimana ovvero, in ragione di 15 minuti, in due giornate; − continuare ad osservare l’orario settimanale di cui al comma 1, riversando nella banca delle ore la relativa differenza (23 ore annuali).
3. La riduzione di orario di cui al 2° alinea del comma 2 non va decurtata in relazione ad assenze retribuite dal servizio nel corso dell’anno e spetta pro quota nei casi di assunzione o cessazione del rapporto di lavoro in corso d’anno, ovvero di passaggio a tempo parziale, a 36 ore settimanali o ai quadri direttivi.
4. L’orario settimanale L'orario ordinario di lavoro è fissato in 36 38 ore settimanali calcolate, in programmazione, come media quadrimestrale sui seguenti periodi: - 1° periodo, intercorrente tra la domenica di dicembre in cui ha luogo il cambio orario annuale di RFI e il sabato dalla 17^ settimana successiva; - 2° periodo, intercorrente tra la prima domenica seguente il termine del 1° periodo e il sabato della 17^ settimana successiva; - 3° periodo, intercorrente tra la prima domenica seguente il termine del 2° periodo e il sabato di dicembre precedente al nuovo cambio orario annuale di RFI. Per il turno unico e turni non cadenzati la media delle 38 ore viene programmata in ognuno dei tre periodi con il limite massimo settimanale di 44 ore ed il limite minimo settimanale di 32 ore, ferme restando la durata massima dell’orario giornaliero e le durate minime dei riposi giornalieri e dei riposi settimanali. Per i turni in seconda e in terza nei casi limiti minimi e massimi programmati. Per quanto sopra definito, l’orario di articolazione: − lavoro di 38 ore settimanali si intende realizzato come media in ognuno dei tre periodi considerati. Pertanto, ai lavoratori compete la retribuzione ordinaria sia nelle settimane di superamento fino a 44 ore che in quelle corrispondenti di riduzione fino a 32 ore di detta media. Per i lavoratori operanti su 4 turni avvicendati (4 turni in seconda e in terza) e su prestazione unica, l’orario di lavoro settimanale è ripartito di norma su 5 giorni x 9 ore) o e, in funzione delle esigenze tecniche, produttive ed organizzative dell’azienda, potrà essere ripartito su 6 (6 giorni x 6 ore) giorni; − dal lunedì pomeriggio al sabato mattina; − comprendente la domenica; − in turni.
5. Sono escluse ulteriori riduzioni di orario e specifiche indennità.
6. A far tempo dal 1° gennaio 2001 viene riconosciuta annualmente una giornata di riduzione d’orario, da utilizzarsi inderogabilmente, da parte di ciascun lavoratore/lavoratrice, previo preavviso alla competente Direzione, nell’arco dell’anno medesimo sotto forma di permesso retribuito anche frazionabile, nel limite minimo di un’ora.
7. Al personale che svolge attività di promozione e consulenza, ovvero è addetto ad una succursale situata in località turistica o presso centri commerciali, ipermercati e grandi magazzini, al sabato (nei casi di settimana lavorativa dal lunedì pomeriggio al sabato mattina o dal martedì al sabato), spetta il compenso di cui in allegato (all. n. 3) – non cumulabile con eventuali indennità di turno e indennità di cui al comma 3 dell’art. 92 – per ogni sabato di effettivo espletamento di detto incarico.
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Samples: Contratto Collettivo Di Lavoro
Orario settimanale. 1Con decorrenza 1.1.2001 la disciplina dell’orario settimanale è la seguente. L’orario Per il personale inquadrato nelle tre aree professionali, di cui alla presente parte speciale, l’orario di lavoro settimanale (di norma dal lunedì al venerdì) è fissato in 37 ore e 30 minuti (40 ore per minuti. Per il personale di custodia addetto alla guardiania diurna e per i guardiani notturni), fatto salvo quanto previsto ai comma che seguono.
2notturni l’orario settimanale è fissato in 40 ore. A far tempo dal 1° gennaio 2000, il lavoratore/lavoratrice Il lavoratore all’inizio di ogni anno e per l’anno stesso, può optare per: − ➢ fruire di una riduzione dell’orario settimanale di 30 minuti, da utilizzare in un giorno della settimana ovvero, in ragione di 15 minuti, in due giornate; − ➢ continuare ad osservare l’orario settimanale di cui al 2° comma 1(ovvero, al 3° comma per il personale ivi indicato), riversando nella banca delle ore di cui all’art. 127, la relativa differenza (23 ore annuali).
3. La Nei casi in cui l'orario giornaliero termini oltre le ore 18,15 ed entro le 19,15, ai lavoratori compete l'indennità giornaliera di euro 3,49 per ciascun giorno in cui effettuano tale orario. Nei casi in cui l’orario giornaliero termini oltre le ore 19,15, ai lavoratori compete la riduzione di orario 1 ora dell’orario settimanale, oltre all’indennità di turno di euro 4,08 per ciascun giorno in cui al 2° alinea del comma 2 non va decurtata in relazione ad assenze retribuite dal servizio nel corso dell’anno e spetta pro quota nei casi di assunzione o cessazione del rapporto di lavoro in corso d’anno, ovvero di passaggio a tempo parziale, a 36 ore settimanali o ai quadri direttivi.
4effettuano tale orario. L’orario settimanale di lavoro è fissato in 36 ore nei casi di articolazione: − ➢ su 4 (4 giorni x per 9 ore) o su 6 (6 giorni x per 6 ore) giorni; − ➢ dal lunedì pomeriggio al sabato mattina; − ➢ comprendente la domenica; − ➢ in turni.
5. Sono escluse ulteriori riduzioni di orario e specifiche indennità.
6. A far tempo dal 1° gennaio 2001 viene riconosciuta annualmente una giornata Per il personale già in servizio alla data del 31.12.2000 vanno dedotte annualmente, dall'orario di riduzione d’orariocui al presente articolo, 15 ore individuali da utilizzarsi inderogabilmente, da parte previo preavviso, di ciascun lavoratore/lavoratricemassima almeno un giorno prima, previo preavviso alla competente Direzione, nell’arco dell’anno nell'arco dell'anno medesimo sotto forma di permesso retribuito anche frazionabile, nel limite minimo di un’ora.
71 ora. Al Per il personale che svolge attività di promozione e consulenza, ovvero è addetto ad una succursale situata in località turistica o presso centri commerciali, ipermercati e grandi magazzini, assunto successivamente al sabato (nei casi di settimana lavorativa dal lunedì pomeriggio al sabato mattina o dal martedì al sabato), spetta il compenso di cui in allegato (all. n. 3) – non cumulabile con eventuali indennità di turno e indennità 31.12.2000 la deduzione annuale di cui al comma 3 dell’artprecedente è pari a 7 ore e 30 minuti. 92 – per ogni sabato L’utilizzazione delle ore di effettivo espletamento cui ai precedenti due commi non può avvenire contemporaneamente da parte di detto incaricopiù di 1 lavoratore nelle Aziende fino a 15 dipendenti e del 15% del personale in forza nelle Aziende con più di 15 dipendenti.
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Orario settimanale. 1. L’orario di lavoro settimanale (di norma dal lunedì al venerdì) è fissato in 37 ore e 30 minuti (40 ore per il personale di custodia addetto alla guardiania diurna e per i guardiani notturninotturni nonché per il personale di cui agli artt. 3 e 4), fatto salvo quanto previsto ai comma che seguono.
2. A far tempo dal 1° gennaio 2000, il lavoratore/lavoratrice all’inizio di ogni anno e per l’anno stesso, può optare per: − fruire di una riduzione dell’orario settimanale di 30 minuti, da utilizzare in un giorno della settimana ovvero, in ragione di 15 minuti, in due giornate; − continuare ad osservare l’orario settimanale di cui al comma 1, riversando nella banca delle ore la relativa differenza (23 ore annuali).
3. La riduzione di orario di cui al 2° alinea del comma 2 non va decurtata in relazione ad assenze retribuite dal servizio nel corso dell’anno e spetta pro quota nei casi di assunzione o cessazione del rapporto di lavoro in corso d’anno, ovvero di passaggio a tempo parziale, a 36 ore settimanali o ai quadri direttivi.
4. L’orario settimanale di lavoro è fissato in 36 ore nei casi di articolazione: − su 4 (4 giorni x 9 ore) o su 6 (6 giorni x 6 ore) giorni; − dal lunedì pomeriggio al sabato mattina; − comprendente la domenica; − in turni.
5; di cui all’art. 101, comma 4. Sono escluse ulteriori riduzioni di orario e specifiche indennità.
6. A far tempo dal 1° gennaio 2001 viene riconosciuta annualmente una giornata di riduzione d’orario, da utilizzarsi inderogabilmente, da parte di ciascun lavoratore/lavoratrice, previo preavviso alla competente Direzione, nell’arco dell’anno medesimo sotto forma di permesso retribuito anche frazionabile, nel limite minimo di un’ora.
7. Al personale che svolge attività di promozione e consulenza, ovvero è addetto ad una succursale situata in località turistica o presso centri commerciali, ipermercati e grandi magazzini, al sabato (nei casi di settimana lavorativa dal lunedì pomeriggio al sabato mattina o dal martedì al sabato), spetta il compenso di cui in allegato (all. n. 3) – - non cumulabile con eventuali indennità di turno e indennità di cui al comma 3 dell’art. 92 – 101 - per ogni sabato di effettivo espletamento di detto incarico. In via sperimentale, per gli anni 2012-2016 la dotazione di cui al comma 2 del presente articolo è ridotta di 7 ore e 30 minuti e il relativo ammontare è destinato a finanziare il Fondo per l’occupazione. Per il medesimo periodo non trova applicazione il primo alinea del comma 2. Analoga riduzione si applica nei confronti dei lavoratori a tempo parziale sulla dotazione di cui all’art. 35, comma 15, lett. d), del presente contratto.
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Orario settimanale. 1. L’orario di lavoro settimanale (di norma dal lunedì al venerdì) è fissato in 37 ore e 30 minuti (40 ore per il personale di custodia addetto alla guardiania diurna e per i guardiani notturninotturni nonché per il personale di cui agli artt. 3 e 4), fatto salvo quanto previsto ai comma che seguono.
2. A far tempo dal 1° gennaio 2000, il lavoratore/lavoratrice all’inizio di ogni anno e per l’anno stesso, può optare per: − fruire di una riduzione dell’orario settimanale di 30 minuti, da utilizzare in un giorno della settimana ovvero, in ragione di 15 minuti, in due giornate; − continuare ad osservare l’orario settimanale di cui al comma 1, riversando nella banca delle ore la relativa differenza (23 ore annuali).
3. La riduzione di orario di cui al 2° alinea del comma 2 non va decurtata in relazione ad assenze retribuite dal servizio nel corso dell’anno e spetta pro quota proquota nei casi di assunzione o cessazione del rapporto di lavoro in corso d’anno, ovvero di passaggio a tempo parziale, a 36 ore settimanali o ai quadri direttivi.
4. L’orario settimanale di lavoro è fissato in 36 ore nei casi di articolazione: − su 4 (4 giorni x 9 ore) o su 6 (6 giorni x 6 ore) giorni; − dal lunedì pomeriggio al sabato mattina; − comprendente la domenica; − in turni; − di cui all’art. 101, comma 4.
5. Sono escluse ulteriori riduzioni di orario e specifiche indennità.
6. A far tempo dal 1° dallo gennaio 2001 viene riconosciuta annualmente una giornata di riduzione d’orario, da utilizzarsi inderogabilmente, da parte di ciascun lavoratore/lavoratrice, previo preavviso alla competente Direzione, nell’arco dell’anno medesimo sotto forma di permesso retribuito anche frazionabile, nel limite minimo di un’ora.
7. Al AI personale che svolge attività di promozione e consulenza, ovvero è addetto ad una succursale situata in località turistica o presso centri commerciali, ipermercati e grandi magazzini, al sabato (nei casi di settimana lavorativa dal lunedì pomeriggio al sabato mattina o dal martedì al sabato), spetta il compenso di cui in allegato (all. alI. n. 3) – - non cumulabile con eventuali indennità di turno e indennità di cui al comma 3 dell’art. 92 – 101 - per ogni sabato di effettivo espletamento di detto incarico.
8. In via sperimentale, per gli anni 2012-2016 la dotazione di cui al comma 2 del presente articolo è ridotta di 7 ore e 30 minuti e il relativo ammontare è destinato a finanziare il Fondo per l’occupazione. Per il medesimo periodo non trova applicazione il primo alinea del comma 2. Analoga riduzione si applica nei confronti dei lavoratori a tempo parziale sulla dotazione di cui all’art. 35, comma 15, lett. d), del presente contratto.
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Samples: Collective Bargaining Agreement
Orario settimanale. 1. L’orario di lavoro settimanale (di norma dal lunedì al venerdì) è fissato in 37 ore e 30 minuti (40 ore per il personale di custodia addetto alla guardiania diurna e per i guardiani notturni), fatto salvo quanto previsto ai comma che seguono.
2. A far tempo dal 1° gennaio 2000, il lavoratore/lavoratrice all’inizio di ogni anno e per l’anno stesso, può optare per: − fruire di una riduzione dell’orario settimanale di 30 minuti, da utilizzare in un giorno della settimana ovvero, in ragione di 15 minuti, in due giornate; − continuare ad osservare l’orario settimanale di cui al comma 1° comma, riversando nella banca delle ore la relativa differenza (23 ore annuali).
3. La riduzione di orario di cui al 2° °alinea del comma 2 che precede non va decurtata in relazione ad assenze retribuite dal servizio nel corso dell’anno e spetta pro quota nei casi di assunzione o cessazione del rapporto di lavoro in corso d’anno, ovvero di passaggio a tempo parziale, a 36 ore settimanali o ai quadri direttivi.
4. Quanto previsto al 2° comma che precede determina l’assorbimento delle due giornate di riduzione di orario di cui all’art.56 del ccnl 19 dicembre 1994 (art.53 per ACRI).
5. L’orario settimanale di lavoro è fissato in 36 ore nei casi di articolazione: − su 4 (4 giorni x 9 ore) o su 6 (6 giorni x 6 ore) giorni; − dal lunedì pomeriggio al sabato mattina; − comprendente la domenica; − in turni.
56. Sono escluse ulteriori riduzioni di orario e specifiche indennità.
67. A far tempo dal 1° gennaio 2001 viene riconosciuta annualmente una giornata di riduzione d’orario, da utilizzarsi inderogabilmente, da parte di ciascun lavoratore/lavoratrice, previo preavviso alla competente Direzione, nell’arco dell’anno medesimo sotto forma di permesso retribuito anche frazionabile, nel limite minimo di un’ora.
78. Al personale che svolge attività di promozione e consulenza, ovvero è addetto ad una succursale situata in località turistica o presso centri commerciali, ipermercati e grandi magazzini, al sabato (nei casi di settimana lavorativa dal lunedì pomeriggio al sabato mattina o dal martedì al sabato), spetta il compenso di cui in allegato (all. n. 3) – non cumulabile con eventuali indennità di turno e indennità di cui al 3° comma 3 dell’art. 92 dell’articolo che segue – per ogni sabato di effettivo espletamento di detto incarico.. NOTE
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Orario settimanale. 1. L’orario di lavoro settimanale (di norma dal lunedì al venerdì) è fissato in 37 ore e 30 minuti (40 ore per il personale di custodia addetto alla guardiania diurna e per i guardiani notturni), fatto salvo quanto previsto ai comma che seguono.
2. A far tempo dal 1° gennaio 2000, il lavoratore/lavoratrice all’inizio di ogni anno e per l’anno stesso, può optare per: − fruire di una riduzione dell’orario settimanale di 30 minuti, da utilizzare in un giorno della settimana ovvero, in ragione di 15 minuti, in due giornate; − continuare ad osservare l’orario settimanale di cui al comma 1, riversando nella banca delle ore la relativa differenza (23 ore annuali).
3. La riduzione di orario di cui al 2° alinea del comma 2 non va decurtata in relazione ad assenze retribuite dal servizio nel corso dell’anno e spetta pro quota nei casi di assunzione o cessazione del rapporto di lavoro in corso d’anno, ovvero di passaggio a tempo parziale, a 36 ore settimanali o ai quadri direttivi.
4. L’orario settimanale di lavoro è fissato in 36 ore nei casi di articolazione: − su 4 (4 giorni x 9 ore) o su 6 (6 giorni x 6 ore) giorni; − dal lunedì pomeriggio al sabato mattina; − comprendente la domenica; − in turni.
5. Sono escluse ulteriori riduzioni di orario e specifiche indennità.
6. A far tempo dal 1° gennaio 2001 viene riconosciuta annualmente una giornata di riduzione d’orario, da utilizzarsi inderogabilmente, da parte di ciascun lavoratore/lavoratrice, previo preavviso alla competente Direzione, nell’arco dell’anno medesimo sotto forma di permesso retribuito anche frazionabile, nel limite minimo di un’ora.
7. Al personale che svolge attività di promozione e consulenza, ovvero è addetto ad una succursale situata in località turistica o presso centri commerciali, ipermercati e grandi magazzini, al sabato (nei casi di settimana lavorativa dal lunedì pomeriggio al sabato mattina o dal martedì al sabato), spetta il compenso di cui in allegato (all. n. 3) – - non cumulabile con eventuali indennità di turno e indennità di cui al comma 3 dell’art. 92 – - per ogni sabato di effettivo espletamento di detto incarico.
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Orario settimanale. 1. L’orario L'orario di lavoro settimanale (di norma dal lunedì al venerdì) è fissato in 37 ore e 30 minuti (40 ore per il personale di custodia addetto alla guardiania diurna e per i guardiani notturni), fatto salvo quanto previsto ai comma che seguono.
2. A far tempo dal 1° gennaio 2000, il lavoratore/lavoratrice all’inizio all'inizio di ogni anno e per l’anno l'anno stesso, può optare per: − – fruire di una riduzione dell’orario dell'orario settimanale di 30 minuti, da utilizzare in un giorno della settimana ovvero, in ragione di 15 minuti, in due giornate; − – continuare ad osservare l’orario l'orario settimanale di cui al comma 1° comma, riversando nella banca delle ore la relativa differenza (23 ore annuali).
3. La riduzione di orario di cui al 2° °alinea del comma 2 che precede non va decurtata in relazione ad assenze retribuite dal servizio nel corso dell’anno dell'anno e spetta pro quota nei casi di assunzione o cessazione del rapporto di lavoro in corso d’annod'anno, ovvero di passaggio a tempo parziale, a 36 ore settimanali o ai quadri direttivi.
4. L’orario Quanto previsto al 2° comma che precede determina l'assorbimento delle due giornate di riduzione di orario di cui all'art.56 del ccnl 19 dicembre 1994 (art.53 per ACRI). L'orario settimanale di lavoro è fissato in 36 ore nei casi di articolazione: − – su 4 (4 giorni x 9 ore) o su 6 (6 giorni x 6 ore) giorni; − – dal lunedì pomeriggio al sabato mattina; − – comprendente la domenica; − – in turni.
5. Sono escluse ulteriori riduzioni di orario e specifiche indennità.
6. A far tempo dal 1° gennaio 2001 viene riconosciuta annualmente una giornata di riduzione d’orariod'orario, da utilizzarsi inderogabilmente, da parte di ciascun lavoratore/lavoratrice, previo preavviso alla competente Direzione, nell’arco dell’anno nell'arco dell'anno medesimo sotto forma di permesso retribuito anche frazionabile, nel limite minimo di un’ora.
7un'ora. Al personale che svolge attività di promozione e consulenza, ovvero è addetto ad una succursale situata in località turistica o presso centri commerciali, ipermercati e grandi magazzini, al sabato (nei casi di settimana lavorativa dal lunedì pomeriggio al sabato mattina o dal martedì al sabato), spetta il compenso di cui in allegato (all. n. 3) – non cumulabile con eventuali indennità di turno e indennità di cui al 3° comma 3 dell’art. 92 dell'articolo che segue – per ogni sabato di effettivo espletamento di detto incarico.
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Orario settimanale. 1La disciplina dell'orario settimanale è la seguente. L’orario Per il personale inquadrato nelle tre aree professionali, di cui alla presente parte speciale, l'orario di lavoro settimanale (di norma dal lunedì al venerdì) è fissato in 37 ore e 30 minuti (40 ore per minuti. Per il personale di custodia addetto alla guardiania diurna e per i guardiani notturni), fatto salvo quanto previsto ai comma che seguono.
2notturni l'orario settimanale è fissato in 40 ore. A far tempo dal 1° gennaio 2000, il lavoratore/lavoratrice all’inizio Il lavoratore all'inizio di ogni anno e per l’anno l'anno stesso, può optare per: − :
1 fruire di una riduzione dell’orario dell'orario settimanale di 30 minuti, da utilizzare in un giorno della settimana ovvero, in ragione di 15 minuti, in due giornate; − ;
2 continuare ad osservare l’orario l'orario settimanale di cui al 2° comma 1(ovvero, al 3° comma per il personale ivi indicato), riversando nella banca delle ore di cui all'art. 127, la relativa differenza (23 ore annuali).
3. La Nei casi in cui l'orario giornaliero termini oltre le ore 18,15 ed entro le 19,15, ai lavoratori compete l'indennità giornaliera di euro 3,49 per ciascun giorno in cui effettuano tale orario. Nei casi in cui l'orario giornaliero termini oltre le ore 19,15, ai lavoratori compete la riduzione di orario 1 ora dell'orario settimanale, oltre all'indennità di turno di euro 4,08 per ciascun giorno in cui al 2° alinea del comma 2 non va decurtata in relazione ad assenze retribuite dal servizio nel corso dell’anno e spetta pro quota nei casi di assunzione o cessazione del rapporto di lavoro in corso d’anno, ovvero di passaggio a tempo parziale, a 36 ore settimanali o ai quadri direttivi.
4effettuano tale orario. L’orario L'orario settimanale di lavoro è fissato in 36 ore nei casi di articolazione: − :
3 su 4 (4 giorni x per 9 ore) o su 6 (6 giorni x per 6 ore) giorni; − ;
4 dal lunedì pomeriggio al sabato mattina; − ;
5 comprendente la domenica; − ;
6 in turni.
5. Sono escluse ulteriori riduzioni di orario e specifiche indennità.
6. A far tempo dal 1° gennaio 2001 viene riconosciuta annualmente una giornata Per il personale già in servizio alla data del 31.12.2000 vanno dedotte annualmente, dall'orario di riduzione d’orariocui al presente articolo, 15 ore individuali da utilizzarsi inderogabilmente, da parte previo preavviso, di ciascun lavoratore/lavoratricemassima almeno un giorno prima, previo preavviso alla competente Direzione, nell’arco dell’anno nell'arco dell'anno medesimo sotto forma di permesso retribuito anche frazionabile, nel limite minimo di un’ora.
71 ora. Al Per il personale che svolge attività di promozione e consulenza, ovvero è addetto ad una succursale situata in località turistica o presso centri commerciali, ipermercati e grandi magazzini, assunto successivamente al sabato (nei casi di settimana lavorativa dal lunedì pomeriggio al sabato mattina o dal martedì al sabato), spetta il compenso di cui in allegato (all. n. 3) – non cumulabile con eventuali indennità di turno e indennità 31.12.2000 la deduzione annuale di cui al comma 3 dell’artprecedente è pari a 7 ore e 30 minuti. 92 – L'utilizzazione delle ore di cui ai precedenti due commi al comma precedente non può avvenire contemporaneamente da parte di più di 1 lavoratore nelle Aziende fino a 15 dipendenti e del 15% del personale in forza nelle Aziende con più di 15 dipendenti. Dal 1° gennaio 2014 i commi 9 e 10 del presente articolo sono sostituiti dal seguente: “Per il personale inquadrato nelle aree professionali vanno dedotte annualmente dall'orario di cui al presente articolo, 10 ore individuali da utilizzarsi inderogabilmente, previo preavviso, di massima almeno un giorno prima, alla competente Direzione, nell'arco dell'anno medesimo sotto forma di permesso retribuito anche frazionabile, nel limite minimo di 1 ora”. Norma transitoria Dal 1° gennaio 2013, e fino al 31.12.2013, per ogni sabato il personale già in servizio alla data del 31.12.2000 le 15 ore di effettivo espletamento deduzione annuale dell’orario di detto incaricolavoro di cui al comma 9 sono ridotte nella misura di 7 ore e 30 minuti.
ART. 23 L'art. 119 (Orario giornaliero) del c.c.n.l. 21 dicembre 2007 è sostituito dal seguente:
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Orario settimanale. 1. L’orario di lavoro settimanale (di norma dal lunedì al venerdì) è fissato in 37 ore e 30 minuti (40 ore per il personale di custodia addetto alla guardiania diurna e per i guardiani notturni), fatto salvo quanto previsto ai comma che seguono.
2. A far tempo dal 1° gennaio 2000, il lavoratore/lavoratrice all’inizio di ogni anno e per l’anno stesso, può optare per: − fruire di una riduzione dell’orario settimanale di 30 minuti, da utilizzare in un giorno della settimana ovvero, in ragione di 15 minuti, in due giornate; − continuare ad osservare l’orario settimanale di cui al comma 1, riversando nella banca delle ore la relativa differenza (23 ore annuali).
3. La riduzione di orario di cui al 2° alinea del comma 2 non va decurtata in relazione ad assenze retribuite dal servizio nel corso dell’anno e spetta pro quota nei casi di assunzione o cessazione del rapporto di lavoro in corso d’anno, ovvero di passaggio a tempo parziale, a 36 ore settimanali o ai quadri direttivi.
4. L’orario settimanale di lavoro è fissato in 36 ore nei casi di articolazione: − su 4 (4 giorni x 9 ore) o su 6 (6 giorni x 6 ore) giorni; − dal lunedì pomeriggio al sabato mattina; − comprendente la domenica; − in turni.
5. Sono escluse ulteriori riduzioni di orario e specifiche indennità.
6. A far tempo dal 1° gennaio 2001 viene riconosciuta annualmente una giornata di riduzione d’orario, da utilizzarsi inderogabilmente, da parte di ciascun lavoratore/lavoratrice, previo preavviso alla competente Direzione, nell’arco dell’anno medesimo sotto forma di permesso retribuito anche frazionabile, nel limite minimo di un’ora.
7. Al personale che svolge attività di promozione e consulenza, ovvero è addetto ad una succursale situata in località turistica o presso centri commerciali, ipermercati e grandi magazzini, al sabato (nei casi di settimana lavorativa dal lunedì pomeriggio al sabato mattina o dal martedì al sabato), spetta il compenso di cui in allegato (all. n. 3) – - non cumulabile con eventuali indennità di turno e indennità di cui al comma 3 dell’art. 92 – 95 - per ogni sabato di effettivo espletamento di detto incarico.
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Orario settimanale. 1. L’orario di lavoro settimanale (di norma dal lunedì al venerdì) è fissato in 37 ore e 30 minuti (40 ore per il personale di custodia addetto alla guardiania diurna e per i guardiani notturninotturni nonché per il personale di cui agli artt. 3 e 4), fatto salvo quanto previsto ai comma che seguono.
2. A far tempo dal 1° gennaio 2000, il lavoratore/lavoratrice all’inizio di ogni anno e per l’anno stesso, può optare per: − fruire di una riduzione dell’orario settimanale di 30 minuti, da utilizzare in un giorno della settimana ovvero, in ragione di 15 minuti, in due giornate; − continuare ad osservare l’orario settimanale di cui al comma 1, riversando nella banca delle ore la relativa differenza (23 ore annuali).
3. La riduzione di orario di cui al 2° alinea del comma 2 non va decurtata in relazione ad assenze retribuite dal servizio nel corso dell’anno e spetta pro quota nei casi di assunzione o cessazione del rapporto di lavoro in corso d’anno, ovvero di passaggio a tempo parziale, a 36 ore settimanali o ai quadri direttivi.
4. L’orario settimanale di lavoro è fissato in 36 ore nei casi di articolazione: − su 4 (4 giorni x 9 ore) o su 6 (6 giorni x 6 ore) giorni; − dal lunedì pomeriggio al sabato mattina; − comprendente la domenica; − in turni.
5; di cui all’art. 101, comma 4. Sono escluse ulteriori riduzioni di orario e specifiche indennità.
6. A far tempo dal 1° gennaio 2001 viene riconosciuta annualmente una giornata di riduzione d’orario, da utilizzarsi inderogabilmente, da parte di ciascun lavoratore/lavoratrice, previo preavviso alla competente Direzione, nell’arco dell’anno medesimo sotto forma di permesso retribuito anche frazionabile, nel limite minimo di un’ora.
7. Al personale che svolge attività di promozione e consulenza, ovvero è addetto ad una succursale situata in località turistica o presso centri commerciali, ipermercati e grandi magazzini, al sabato (nei casi di settimana lavorativa dal lunedì pomeriggio al sabato mattina o dal martedì al sabato), spetta il compenso di cui in allegato (all. n. 3) – - non cumulabile con eventuali indennità di turno e indennità di cui al comma 3 dell’art. 92 – 101 - per ogni sabato di effettivo espletamento di detto incarico. In via transitoria, per gli anni 2012-2018 la dotazione di cui al comma 2 del presente articolo è ridotta di 7 ore e 30 minuti e il relativo ammontare è destinato a finanziare il Fondo per l’occupazione. Per il medesimo periodo non trova applicazione il primo alinea del comma 2. Analoga riduzione si applica nei confronti dei lavoratori a tempo parziale sulla dotazione di cui all’art. 35, comma 15, lett. d), del presente contratto.
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