Common use of Orario settimanale Clause in Contracts

Orario settimanale. La disciplina dell’orario settimanale è la seguente. Per il personale inquadrato nelle tre aree professionali, di cui alla presente parte speciale, l’orario di lavoro settimanale (di norma dal lunedì al venerdì) è fissato in 37 ore e 30 minuti. Per il personale di custodia addetto alla guardiania diurna e per i guardiani notturni l’orario settimanale è fissato in 40 ore. Il lavoratore all’inizio di ogni anno e per l’anno stesso, può optare per: - fruire di una riduzione dell’orario settimanale di 30 minuti, da utilizzare in un giorno della settimana ovvero, in ragione di 15 minuti, in due giornate; - continuare ad osservare l’orario settimanale di cui al 2° comma (ovvero, al 3° comma per il personale ivi indicato), riversando nella banca delle ore di cui all’art. 127, la relativa differenza (23 ore annuali). Nei casi in cui l'orario giornaliero termini oltre le ore 18,15 ed entro le 19,15, ai lavoratori compete l'indennità giornaliera di euro 3,49 per ciascun giorno in cui effettuano tale orario. Nei casi in cui l’orario giornaliero termini oltre le ore 19,15, ai lavoratori compete la riduzione di 1 ora dell’orario settimanale, oltre all’indennità di turno di euro 4,08 per ciascun giorno in cui effettuano tale orario. L’orario settimanale di lavoro è fissato in 36 ore nei casi di articolazione: - su 4 (4 giorni per 9 ore) o su 6 (6 giorni per 6 ore) giorni; - dal lunedì pomeriggio al sabato mattina; - comprendente la domenica; - in turni. Sono escluse ulteriori riduzioni di orario e specifiche indennità. Per il personale già in servizio alla data del 31.12.2000 vanno dedotte annualmente, dall'orario di cui al presente articolo, 15 ore individuali da utilizzarsi inderogabilmente, previo preavviso, di massima almeno un giorno prima, alla competente Direzione, nell'arco dell'anno medesimo sotto forma di permesso retribuito anche frazionabile, nel limite minimo di 1 ora. Per il personale assunto successivamente al 31.12.2000 la deduzione annuale di cui al comma precedente è pari a 7 ore e 30 minuti. L’utilizzazione delle ore di cui al comma precedente non può avvenire contemporaneamente da parte di più di 1 lavoratore nelle Aziende fino a 15 dipendenti e del 15% del personale in forza nelle Aziende con più di 15 dipendenti. Dal 1° gennaio 2014 i commi 9 e 10 del presente articolo sono sostituiti dal seguente: “Per il personale inquadrato nelle aree professionali vanno dedotte annualmente dall'orario di cui al presente articolo, 10 ore individuali da utilizzarsi inderogabilmente, previo preavviso, di massima almeno un giorno prima, alla competente Direzione, nell'arco dell'anno medesimo sotto forma di permesso retribuito anche frazionabile, nel limite minimo di 1 ora”. Norma transitoria Dal 1° gennaio 2013, e fino al 31.12.2013, per il personale già in servizio alla data del 31.12.2000 le 15 ore di deduzione annuale dell’orario di lavoro di cui al comma 9 sono ridotte nella misura di 7 ore e 30 minuti.

Appears in 2 contracts

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Orario settimanale. La disciplina dell’orario settimanale è la seguente. Per il personale inquadrato nelle tre aree professionali, di cui alla presente parte speciale, l’orario L’orario di lavoro settimanale (di norma dal lunedì al venerdì) è fissato in 37 ore e 30 minuti. Per minuti (40 ore per il personale di custodia addetto alla guardiania diurna e per i guardiani notturni l’orario settimanale è fissato in 40 orenonché per il personale di cui agli artt. Il lavoratore 3 e 4), fatto salvo quanto previsto ai comma che seguono. A far tempo dal 1° gennaio 2000, il lavoratore/lavoratrice all’inizio di ogni anno e per l’anno stesso, può optare per: - fruire di una riduzione dell’orario settimanale di 30 minuti, da utilizzare in un giorno della settimana ovvero, in ragione di 15 minuti, in due giornate; - continuare ad osservare l’orario settimanale di cui al comma (ovvero, al 3° comma per il personale ivi indicato)1, riversando nella banca delle ore di cui all’art. 127, la relativa differenza (23 ore annuali). Nei casi in cui l'orario giornaliero termini oltre le ore 18,15 ed entro le 19,15, ai lavoratori compete l'indennità giornaliera di euro 3,49 per ciascun giorno in cui effettuano tale orario. Nei casi in cui l’orario giornaliero termini oltre le ore 19,15, ai lavoratori compete la La riduzione di 1 ora dell’orario settimanaleorario di cui al 2° alinea del comma 2 non va decurtata in relazione ad assenze retribuite dal servizio nel corso dell’anno e spetta pro quota nei casi di assunzione o cessazione del rapporto di lavoro in corso d’anno, oltre all’indennità ovvero di turno di euro 4,08 per ciascun giorno in cui effettuano tale orariopassaggio a tempo parziale, a 36 ore settimanali o ai quadri direttivi. L’orario settimanale di lavoro è fissato in 36 ore nei casi di articolazione: - su 4 (4 giorni per x 9 ore) o su 6 (6 giorni per x 6 ore) giorni; - dal lunedì pomeriggio al sabato mattina; - comprendente la domenica; - in turni; di cui all’art. 101, comma 4. Sono escluse ulteriori riduzioni di orario e specifiche indennità. Per il personale già in servizio alla data del 31.12.2000 vanno dedotte annualmenteA far tempo dal 1° gennaio 2001 viene riconosciuta annualmente una giornata di riduzione d’orario, dall'orario di cui al presente articolo, 15 ore individuali da utilizzarsi inderogabilmente, da parte di ciascun lavoratore/lavoratrice, previo preavviso, di massima almeno un giorno prima, preavviso alla competente Direzione, nell'arco dell'anno nell’arco dell’anno medesimo sotto forma di permesso retribuito anche frazionabile, nel limite minimo di 1 oraun’ora. Per Al personale che svolge attività di promozione e consulenza, ovvero è addetto ad una succursale situata in località turistica o presso centri commerciali, ipermercati e grandi magazzini, al sabato (nei casi di settimana lavorativa dal lunedì pomeriggio al sabato mattina o dal martedì al sabato), spetta il personale assunto successivamente al 31.12.2000 la deduzione annuale compenso di cui in allegato (all. n. 3) - non cumulabile con eventuali indennità di turno e indennità di cui al comma precedente è pari a 7 ore e 30 minuti3 dell’art. L’utilizzazione delle ore 101 - per ogni sabato di effettivo espletamento di detto incarico. In via sperimentale, per gli anni 2012-2016 la dotazione di cui al comma precedente non può avvenire contemporaneamente da parte di più di 1 lavoratore nelle Aziende fino a 15 dipendenti e del 15% del personale in forza nelle Aziende con più di 15 dipendenti. Dal 1° gennaio 2014 i commi 9 e 10 2 del presente articolo sono sostituiti dal seguente: “Per il personale inquadrato nelle aree professionali vanno dedotte annualmente dall'orario di cui al presente articolo, 10 ore individuali da utilizzarsi inderogabilmente, previo preavviso, di massima almeno un giorno prima, alla competente Direzione, nell'arco dell'anno medesimo sotto forma di permesso retribuito anche frazionabile, nel limite minimo di 1 ora”. Norma transitoria Dal 1° gennaio 2013, e fino al 31.12.2013, per il personale già in servizio alla data del 31.12.2000 le 15 ore di deduzione annuale dell’orario di lavoro di cui al comma 9 sono ridotte nella misura è ridotta di 7 ore e 30 minutiminuti e il relativo ammontare è destinato a finanziare il Fondo per l’occupazione. Per il medesimo periodo non trova applicazione il primo alinea del comma 2. Analoga riduzione si applica nei confronti dei lavoratori a tempo parziale sulla dotazione di cui all’art. 35, comma 15, lett. d), del presente contratto.

Appears in 1 contract

Samples: Verbale Di Accordo

Orario settimanale. La disciplina dell’orario settimanale è la seguente. Per il personale inquadrato nelle tre aree professionali, di cui alla presente parte speciale, l’orario L’orario di lavoro settimanale (di norma dal lunedì al venerdì) è fissato in 37 ore e 30 minuti. Per minuti (40 ore per il personale di custodia addetto alla guardiania diurna e per i guardiani notturni notturni), fatto salvo quanto previsto ai comma che seguono. Le aziende che alla data di stipula del presente contratto non hanno un orario di lavoro settimanale distribuito su cinque rientri pomeridiani, potranno, a far tempo dal 1° gennaio 2002, ridistribuire in tal senso l’orario settimanale è fissato in 40 oredi lavoro settimanale. Il lavoratore all’inizio A far tempo dal l° gennaio 2002, il lavoratore/lavoratrice all'inizio di ogni anno e per l’anno l'anno stesso, può optare per: - fruire di una riduzione dell’orario settimanale di 30 minuti, da utilizzare in un giorno della settimana ovvero, in ragione di 15 minuti, in due giornate; - continuare ad osservare l’orario settimanale di cui al 21° comma (ovvero, al 3° comma per il personale ivi indicato)comma, riversando nella banca delle ore di cui all’art. 127, la relativa differenza (23 ore annuali). Nei casi in cui l'orario giornaliero termini oltre le ore 18,15 ed entro le 19,15, ai lavoratori compete l'indennità giornaliera di euro 3,49 per ciascun giorno in cui effettuano tale orario. Nei casi in cui l’orario giornaliero termini oltre le ore 19,15, ai lavoratori compete la La riduzione di 1 ora dell’orario settimanale, oltre all’indennità orario di turno di euro 4,08 per ciascun giorno cui al 2° alinea che precede non va decurtata in cui effettuano tale orario. L’orario settimanale di lavoro è fissato in 36 ore relazione ad assenze retribuite dal servizio nel corso dell’anno e spetta pro-quota nei casi di articolazione: assunzione o cessazione del rapporto di lavoro in corso d’anno, ovvero di passaggio a tempo parziale, a 36 ore settimanali o ai quadri direttivi. Quanto previsto al 3° comma determina l’assorbimento delle due giornate di riduzione di orario di cui all'art. 62 del ccnl 12 luglio 1995. - su 4 (4 giorni per x 9 ore) o su 6 (6 giorni per x 6 ore) giorni; - dal lunedì pomeriggio al sabato mattina; - comprendente la domenica; - in turni. Sono escluse ulteriori riduzioni di orario e specifiche indennità. Per il personale già in servizio alla data del 31.12.2000 vanno dedotte annualmenteA far tempo dal l° gennaio 2002 viene riconosciuta annualmente una giornata di riduzione d'orario, dall'orario di cui al presente articolo, 15 ore individuali da utilizzarsi inderogabilmente, da parte di ciascun lavoratore/lavoratrice, previo preavviso, di massima almeno un giorno prima, preavviso alla competente Direzione, nell'arco dell'anno nell’arco dell’anno medesimo sotto forma di permesso retribuito anche frazionabile, nel limite minimo di 1 ora. Per il personale assunto successivamente al 31.12.2000 la deduzione annuale di cui al comma precedente è pari a 7 ore e 30 minuti. L’utilizzazione delle ore di cui al comma precedente non può avvenire contemporaneamente da parte di più di 1 lavoratore nelle Aziende fino a 15 dipendenti e del 15% del personale in forza nelle Aziende con più di 15 dipendenti. Dal 1° gennaio 2014 i commi 9 e 10 del presente articolo sono sostituiti dal seguente: “Per il personale inquadrato nelle aree professionali vanno dedotte annualmente dall'orario di cui al presente articolo, 10 ore individuali da utilizzarsi inderogabilmente, previo preavviso, di massima almeno un giorno prima, alla competente Direzione, nell'arco dell'anno medesimo sotto forma di permesso retribuito anche frazionabile, nel limite minimo di 1 ora”. Norma transitoria Dal 1° gennaio 2013, e fino al 31.12.2013, per il personale già in servizio alla data del 31.12.2000 le 15 ore di deduzione annuale dell’orario di lavoro di cui al comma 9 sono ridotte nella misura di 7 ore e 30 minutiun’ora.

Appears in 1 contract

Samples: www.firstcisl.it

Orario settimanale. La disciplina dell’orario settimanale L'orario ordinario di lavoro è fissato in 38 ore settimanali calcolate, in programmazione, come media quadrimestrale sui seguenti periodi: - 1° periodo, intercorrente tra la seguentedomenica di dicembre in cui ha luogo il cambio orario annuale di RFI e il sabato dalla 17^ settimana successiva; - 2° periodo, intercorrente tra la prima domenica seguente il termine del 1° periodo e il sabato della 17^ settimana successiva; - 3° periodo, intercorrente tra la prima domenica seguente il termine del 2° periodo e il sabato di dicembre precedente al nuovo cambio orario annuale di RFI. Per il personale inquadrato turno unico e turni non cadenzati la media delle 38 ore viene programmata in ognuno dei tre periodi con il limite massimo settimanale di 44 ore ed il limite minimo settimanale di 32 ore, ferme restando la durata massima dell’orario giornaliero e le durate minime dei riposi giornalieri e dei riposi settimanali. Per i turni in seconda e in terza nei limiti minimi e massimi programmati. Per quanto sopra definito, l’orario di lavoro di 38 ore settimanali si intende realizzato come media in ognuno dei tre periodi considerati. Pertanto, ai lavoratori compete la retribuzione ordinaria sia nelle tre aree professionali, settimane di cui alla presente parte specialesuperamento fino a 44 ore che in quelle corrispondenti di riduzione fino a 32 ore di detta media. Per i lavoratori operanti su turni avvicendati (turni in seconda e in terza) e su prestazione unica, l’orario di lavoro settimanale (è ripartito di norma dal lunedì al venerdì) è fissato in 37 ore e 30 minuti. Per il personale di custodia addetto alla guardiania diurna e per i guardiani notturni l’orario settimanale è fissato in 40 ore. Il lavoratore all’inizio di ogni anno e per l’anno stesso, può optare per: - fruire di una riduzione dell’orario settimanale di 30 minuti, da utilizzare in un giorno della settimana ovverosu 5 giorni e, in ragione di 15 minutifunzione delle esigenze tecniche, in due giornate; - continuare ad osservare l’orario settimanale di cui al 2° comma (ovveroproduttive ed organizzative dell’azienda, al 3° comma per il personale ivi indicato), riversando nella banca delle ore di cui all’art. 127, la relativa differenza (23 ore annuali). Nei casi in cui l'orario giornaliero termini oltre le ore 18,15 ed entro le 19,15, ai lavoratori compete l'indennità giornaliera di euro 3,49 per ciascun giorno in cui effettuano tale orario. Nei casi in cui l’orario giornaliero termini oltre le ore 19,15, ai lavoratori compete la riduzione di 1 ora dell’orario settimanale, oltre all’indennità di turno di euro 4,08 per ciascun giorno in cui effettuano tale orario. L’orario settimanale di lavoro è fissato in 36 ore nei casi di articolazione: - su 4 (4 giorni per 9 ore) o potrà essere ripartito su 6 (6 giorni per 6 ore) giorni; - dal lunedì pomeriggio al sabato mattina; - comprendente la domenica; - in turni. Sono escluse ulteriori riduzioni di orario e specifiche indennità. Per il personale già in servizio alla data del 31.12.2000 vanno dedotte annualmente, dall'orario di cui al presente articolo, 15 ore individuali da utilizzarsi inderogabilmente, previo preavviso, di massima almeno un giorno prima, alla competente Direzione, nell'arco dell'anno medesimo sotto forma di permesso retribuito anche frazionabile, nel limite minimo di 1 ora. Per il personale assunto successivamente al 31.12.2000 la deduzione annuale di cui al comma precedente è pari a 7 ore e 30 minuti. L’utilizzazione delle ore di cui al comma precedente non può avvenire contemporaneamente da parte di più di 1 lavoratore nelle Aziende fino a 15 dipendenti e del 15% del personale in forza nelle Aziende con più di 15 dipendenti. Dal 1° gennaio 2014 i commi 9 e 10 del presente articolo sono sostituiti dal seguente: “Per il personale inquadrato nelle aree professionali vanno dedotte annualmente dall'orario di cui al presente articolo, 10 ore individuali da utilizzarsi inderogabilmente, previo preavviso, di massima almeno un giorno prima, alla competente Direzione, nell'arco dell'anno medesimo sotto forma di permesso retribuito anche frazionabile, nel limite minimo di 1 ora”. Norma transitoria Dal 1° gennaio 2013, e fino al 31.12.2013, per il personale già in servizio alla data del 31.12.2000 le 15 ore di deduzione annuale dell’orario di lavoro di cui al comma 9 sono ridotte nella misura di 7 ore e 30 minuti.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Collettivo Di Lavoro

Orario settimanale. La disciplina dell’orario settimanale è la seguente. Per il personale inquadrato nelle tre aree professionali, di cui alla presente parte speciale, l’orario L’orario di lavoro settimanale (di norma dal lunedì al venerdì) è fissato in 37 ore e 30 minuti. Per minuti (40 ore per il personale di custodia addetto alla guardiania diurna e per i guardiani notturni l’orario settimanale è fissato in 40 orenotturni), fatto salvo quanto previsto ai comma che seguono. Il lavoratore A far tempo dal 1° gennaio 2000, il lavoratore/lavoratrice all’inizio di ogni anno e per l’anno stesso, può optare per: - fruire di una riduzione dell’orario settimanale di 30 minuti, da utilizzare in un giorno della settimana ovvero, in ragione di 15 minuti, in due giornate; - continuare ad osservare l’orario settimanale di cui al comma (ovvero, al 3° comma per il personale ivi indicato)1, riversando nella banca delle ore di cui all’art. 127, la relativa differenza (23 ore annuali). Nei casi in cui l'orario giornaliero termini oltre le ore 18,15 ed entro le 19,15, ai lavoratori compete l'indennità giornaliera di euro 3,49 per ciascun giorno in cui effettuano tale orario. Nei casi in cui l’orario giornaliero termini oltre le ore 19,15, ai lavoratori compete la La riduzione di 1 ora dell’orario settimanaleorario di cui al 2° alinea del comma 2 non va decurtata in relazione ad assenze retribuite dal servizio nel corso dell’anno e spetta pro quota nei casi di assunzione o cessazione del rapporto di lavoro in corso d’anno, oltre all’indennità ovvero di turno di euro 4,08 per ciascun giorno in cui effettuano tale orariopassaggio a tempo parziale, a 36 ore settimanali o ai quadri direttivi. L’orario settimanale di lavoro è fissato in 36 ore nei casi di articolazione: - su 4 (4 giorni per x 9 ore) o su 6 (6 giorni per x 6 ore) giorni; - dal lunedì pomeriggio al sabato mattina; - comprendente la domenica; - in turni. Sono escluse ulteriori riduzioni di orario e specifiche indennità. Per il personale già in servizio alla data del 31.12.2000 vanno dedotte annualmenteA far tempo dal 1° gennaio 2001 viene riconosciuta annualmente una giornata di riduzione d’orario, dall'orario di cui al presente articolo, 15 ore individuali da utilizzarsi inderogabilmente, da parte di ciascun lavoratore/lavoratrice, previo preavviso, di massima almeno un giorno prima, preavviso alla competente Direzione, nell'arco dell'anno nell’arco dell’anno medesimo sotto forma di permesso retribuito anche frazionabile, nel limite minimo di 1 oraun’ora. Per Al personale che svolge attività di promozione e consulenza, ovvero è addetto ad una succursale situata in località turistica o presso centri commerciali, ipermercati e grandi magazzini, al sabato (nei casi di settimana lavorativa dal lunedì pomeriggio al sabato mattina o dal martedì al sabato), spetta il personale assunto successivamente al 31.12.2000 la deduzione annuale compenso di cui in allegato (all. n. 3) - non cumulabile con eventuali indennità di turno e indennità di cui al comma precedente è pari a 7 ore e 30 minuti3 dell’art. L’utilizzazione delle ore 95 - per ogni sabato di cui al comma precedente non può avvenire contemporaneamente da parte effettivo espletamento di più di 1 lavoratore nelle Aziende fino a 15 dipendenti e del 15% del personale in forza nelle Aziende con più di 15 dipendenti. Dal 1° gennaio 2014 i commi 9 e 10 del presente articolo sono sostituiti dal seguente: “Per il personale inquadrato nelle aree professionali vanno dedotte annualmente dall'orario di cui al presente articolo, 10 ore individuali da utilizzarsi inderogabilmente, previo preavviso, di massima almeno un giorno prima, alla competente Direzione, nell'arco dell'anno medesimo sotto forma di permesso retribuito anche frazionabile, nel limite minimo di 1 ora”. Norma transitoria Dal 1° gennaio 2013, e fino al 31.12.2013, per il personale già in servizio alla data del 31.12.2000 le 15 ore di deduzione annuale dell’orario di lavoro di cui al comma 9 sono ridotte nella misura di 7 ore e 30 minutidetto incarico.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Quadri Direttivi E Per Il Personale Delle Aree Professionali Dipendenti Dalle Imprese Creditizie, Finanziarie E Strumentali

Orario settimanale. La disciplina dell’orario settimanale è la seguente. Per il personale inquadrato nelle tre aree professionali, di cui alla presente parte speciale, l’orario L'orario di lavoro settimanale (di norma dal lunedì al venerdì) è fissato in 37 ore e 30 minuti. Per minuti (40 ore per il personale di custodia addetto alla guardiania diurna e per i guardiani notturni l’orario settimanale è fissato in 40 orenotturni), fatto salvo quanto previsto ai comma che seguono. Il lavoratore all’inizio A far tempo dal 1° gennaio 2000, il lavoratore/lavoratrice all'inizio di ogni anno e per l’anno l'anno stesso, può optare per: - fruire di una riduzione dell’orario dell'orario settimanale di 30 minuti, da utilizzare in un giorno della settimana ovvero, in ragione di 15 minuti, in due giornate; - continuare ad osservare l’orario l'orario settimanale di cui al 21° comma (ovvero, al 3° comma per il personale ivi indicato)comma, riversando nella banca delle ore di cui all’art. 127, la relativa differenza (23 ore annuali). Nei casi in cui l'orario giornaliero termini oltre le ore 18,15 ed entro le 19,15, ai lavoratori compete l'indennità giornaliera di euro 3,49 per ciascun giorno in cui effettuano tale orario. Nei casi in cui l’orario giornaliero termini oltre le ore 19,15, ai lavoratori compete la La riduzione di 1 ora dell’orario settimanaleorario di cui al 2°alinea che precede non va decurtata in relazione ad assenze retribuite dal servizio nel corso dell'anno e spetta pro quota nei casi di assunzione o cessazione del rapporto di lavoro in corso d'anno, oltre all’indennità ovvero di turno passaggio a tempo parziale, a 36 ore settimanali o ai quadri direttivi. Quanto previsto al 2° comma che precede determina l'assorbimento delle due giornate di euro 4,08 riduzione di orario di cui all'art.56 del ccnl 19 dicembre 1994 (art.53 per ciascun giorno in cui effettuano tale orarioACRI). L’orario L'orario settimanale di lavoro è fissato in 36 ore nei casi di articolazione: - su 4 (4 giorni per x 9 ore) o su 6 (6 giorni per x 6 ore) giorni; - dal lunedì pomeriggio al sabato mattina; - comprendente la domenica; - in turni. Sono escluse ulteriori riduzioni di orario e specifiche indennità. Per il personale già in servizio alla data del 31.12.2000 vanno dedotte annualmenteA far tempo dal 1° gennaio 2001 viene riconosciuta annualmente una giornata di riduzione d'orario, dall'orario di cui al presente articolo, 15 ore individuali da utilizzarsi inderogabilmente, da parte di ciascun lavoratore/lavoratrice, previo preavviso, di massima almeno un giorno prima, preavviso alla competente Direzione, nell'arco dell'anno medesimo sotto forma di permesso retribuito anche frazionabile, nel limite minimo di 1 oraun'ora. Per Al personale che svolge attività di promozione e consulenza, ovvero è addetto ad una succursale situata in località turistica o presso centri commerciali, ipermercati e grandi magazzini, al sabato (nei casi di settimana lavorativa dal lunedì pomeriggio al sabato mattina o dal martedì al sabato), spetta il personale assunto successivamente al 31.12.2000 la deduzione annuale compenso di cui in allegato (all. n. 3) – non cumulabile con eventuali indennità di turno e indennità di cui al comma precedente è pari a 7 ore e 30 minuti. L’utilizzazione delle ore dell'articolo che segue – per ogni sabato di cui al comma precedente non può avvenire contemporaneamente da parte effettivo espletamento di più di 1 lavoratore nelle Aziende fino a 15 dipendenti e del 15% del personale in forza nelle Aziende con più di 15 dipendenti. Dal 1° gennaio 2014 i commi 9 e 10 del presente articolo sono sostituiti dal seguente: “Per il personale inquadrato nelle aree professionali vanno dedotte annualmente dall'orario di cui al presente articolo, 10 ore individuali da utilizzarsi inderogabilmente, previo preavviso, di massima almeno un giorno prima, alla competente Direzione, nell'arco dell'anno medesimo sotto forma di permesso retribuito anche frazionabile, nel limite minimo di 1 ora”. Norma transitoria Dal 1° gennaio 2013, e fino al 31.12.2013, per il personale già in servizio alla data del 31.12.2000 le 15 ore di deduzione annuale dell’orario di lavoro di cui al comma 9 sono ridotte nella misura di 7 ore e 30 minutidetto incarico.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Quadri Direttivi E Per Il Personale Delle Aree Professionali

Orario settimanale. La Con decorrenza 1.1.2001 la disciplina dell’orario settimanale è la seguente. Per il personale inquadrato nelle tre aree professionali, di cui alla presente parte speciale, l’orario di lavoro settimanale (di norma dal lunedì al venerdì) è fissato in 37 ore e 30 minuti. Per il personale di custodia addetto alla guardiania diurna e per i guardiani notturni l’orario settimanale è fissato in 40 ore. Il lavoratore all’inizio di ogni anno e per l’anno stesso, può optare per: - fruire di una riduzione dell’orario settimanale di 30 minuti, da utilizzare in un giorno della settimana ovvero, in ragione di 15 minuti, in due giornate; - continuare ad osservare l’orario settimanale di cui al 2° comma (ovvero, al 3° comma per il personale ivi indicato), riversando nella banca delle ore di cui all’art. 127, la relativa differenza (23 ore annuali). Nei casi in cui l'orario giornaliero termini oltre le ore 18,15 ed entro le 19,15, ai lavoratori compete l'indennità giornaliera di euro 3,49 per ciascun giorno in cui effettuano tale orario. Nei casi in cui l’orario giornaliero termini oltre le ore 19,15, ai lavoratori compete la riduzione di 1 ora dell’orario settimanale, oltre all’indennità di turno di euro 4,08 per ciascun giorno in cui effettuano tale orario. L’orario settimanale di lavoro è fissato in 36 ore nei casi di articolazione: - su 4 (4 giorni per 9 ore) o su 6 (6 giorni per 6 ore) giorni; - dal lunedì pomeriggio al sabato mattina; - comprendente la domenica; - in turni. Sono escluse ulteriori riduzioni di orario e specifiche indennità. Per il personale già in servizio alla data del 31.12.2000 vanno dedotte annualmente, dall'orario di cui al presente articolo, 15 ore individuali da utilizzarsi inderogabilmente, previo preavviso, di massima almeno un giorno prima, alla competente Direzione, nell'arco dell'anno medesimo sotto forma di permesso retribuito anche frazionabile, nel limite minimo di 1 ora. Per il personale assunto successivamente al 31.12.2000 la deduzione annuale di cui al comma precedente è pari a 7 ore e 30 minuti. L’utilizzazione delle ore di cui al comma precedente ai precedenti due commi non può avvenire contemporaneamente da parte di più di 1 lavoratore nelle Aziende fino a 15 dipendenti e del 15% del personale in forza nelle Aziende con più di 15 dipendenti. Dal 1° gennaio 2014 i commi 9 e 10 del presente articolo sono sostituiti dal seguente: “Per il personale inquadrato nelle aree professionali vanno dedotte annualmente dall'orario di cui al presente articolo, 10 ore individuali da utilizzarsi inderogabilmente, previo preavviso, di massima almeno un giorno prima, alla competente Direzione, nell'arco dell'anno medesimo sotto forma di permesso retribuito anche frazionabile, nel limite minimo di 1 ora”. Norma transitoria Dal 1° gennaio 2013, e fino al 31.12.2013, per il personale già in servizio alla data del 31.12.2000 le 15 ore di deduzione annuale dell’orario di lavoro di cui al comma 9 sono ridotte nella misura di 7 ore e 30 minuti.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Orario settimanale. La disciplina dell’orario settimanale è la seguente. Per il personale inquadrato nelle tre aree professionali, di cui alla presente parte speciale, l’orario L’orario di lavoro settimanale (di norma dal lunedì al venerdì) è fissato in 37 ore e 30 minuti. Per minuti (40 ore per il personale di custodia addetto alla guardiania diurna e per i guardiani notturni l’orario settimanale è fissato in 40 orenotturni), fatto salvo quanto previsto ai comma che seguono. Il lavoratore A far tempo dal 1° gennaio 2000, il lavoratore/lavoratrice all’inizio di ogni anno e per l’anno stesso, può optare per: - fruire di una riduzione dell’orario settimanale di 30 minuti, da utilizzare in un giorno della settimana ovvero, in ragione di 15 minuti, in due giornate; - continuare ad osservare l’orario settimanale di cui al 21° comma (ovvero, al 3° comma per il personale ivi indicato)comma, riversando nella banca delle ore di cui all’art. 127, la relativa differenza (23 ore annuali). Nei casi in cui l'orario giornaliero termini oltre le ore 18,15 ed entro le 19,15, ai lavoratori compete l'indennità giornaliera di euro 3,49 per ciascun giorno in cui effettuano tale orario. Nei casi in cui l’orario giornaliero termini oltre le ore 19,15, ai lavoratori compete la La riduzione di 1 ora dell’orario settimanaleorario di cui al 2°alinea che precede non va decurtata in relazione ad assenze retribuite dal servizio nel corso dell’anno e spetta pro quota nei casi di assunzione o cessazione del rapporto di lavoro in corso d’anno, oltre all’indennità ovvero di turno passaggio a tempo parziale, a 36 ore settimanali o ai quadri direttivi. Quanto previsto al 2° comma che precede determina l’assorbimento delle due giornate di euro 4,08 riduzione di orario di cui all’art.56 del ccnl 19 dicembre 1994 (art.53 per ciascun giorno in cui effettuano tale orarioACRI). L’orario settimanale di lavoro è fissato in 36 ore nei casi di articolazione: - su 4 (4 giorni per x 9 ore) o su 6 (6 giorni per x 6 ore) giorni; - dal lunedì pomeriggio al sabato mattina; - comprendente la domenica; - in turni. Sono escluse ulteriori riduzioni di orario e specifiche indennità. Per il personale già in servizio alla data del 31.12.2000 vanno dedotte annualmenteA far tempo dal 1° gennaio 2001 viene riconosciuta annualmente una giornata di riduzione d’orario, dall'orario di cui al presente articolo, 15 ore individuali da utilizzarsi inderogabilmente, da parte di ciascun lavoratore/lavoratrice, previo preavviso, di massima almeno un giorno prima, preavviso alla competente Direzione, nell'arco dell'anno nell’arco dell’anno medesimo sotto forma di permesso retribuito anche frazionabile, nel limite minimo di 1 oraun’ora. Per Al personale che svolge attività di promozione e consulenza, ovvero è addetto ad una succursale situata in località turistica o presso centri commerciali, ipermercati e grandi magazzini, al sabato (nei casi di settimana lavorativa dal lunedì pomeriggio al sabato mattina o dal martedì al sabato), spetta il personale assunto successivamente al 31.12.2000 la deduzione annuale compenso di cui in allegato (all. n. 3) – non cumulabile con eventuali indennità di turno e indennità di cui al comma precedente è pari a 7 ore e 30 minuti. L’utilizzazione delle ore dell’articolo che segue – per ogni sabato di cui al comma precedente non può avvenire contemporaneamente da parte effettivo espletamento di più di 1 lavoratore nelle Aziende fino a 15 dipendenti e del 15% del personale in forza nelle Aziende con più di 15 dipendenti. Dal 1° gennaio 2014 i commi 9 e 10 del presente articolo sono sostituiti dal seguente: “Per il personale inquadrato nelle aree professionali vanno dedotte annualmente dall'orario di cui al presente articolo, 10 ore individuali da utilizzarsi inderogabilmente, previo preavviso, di massima almeno un giorno prima, alla competente Direzione, nell'arco dell'anno medesimo sotto forma di permesso retribuito anche frazionabile, nel limite minimo di 1 ora”. Norma transitoria Dal 1° gennaio 2013, e fino al 31.12.2013, per il personale già in servizio alla data del 31.12.2000 le 15 ore di deduzione annuale dell’orario di lavoro di cui al comma 9 sono ridotte nella misura di 7 ore e 30 minutidetto incarico.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Quadri Direttivi E Per Il Personale Delle Aree Professionali

Orario settimanale. La disciplina dell’orario settimanale è la seguente. Per il personale inquadrato nelle tre aree professionali, di cui alla presente parte speciale, l’orario L’orario di lavoro settimanale (di norma dal lunedì al venerdì) è fissato in 37 ore e 30 minuti. Per minuti (40 ore per il personale di custodia addetto alla guardiania diurna e per i guardiani notturni l’orario settimanale è fissato in 40 orenotturni), fatto salvo quanto previsto ai comma che seguono. Il lavoratore A far tempo dal 1° gennaio 2000, il lavoratore/lavoratrice all’inizio di ogni anno e per l’anno stesso, può optare per: - fruire di una riduzione dell’orario settimanale di 30 minuti, da utilizzare in un giorno della settimana ovvero, in ragione di 15 minuti, in due giornate; - continuare ad osservare l’orario settimanale di cui al comma (ovvero, al 3° comma per il personale ivi indicato)1, riversando nella banca delle ore di cui all’art. 127, la relativa differenza (23 ore annuali). Nei casi in cui l'orario giornaliero termini oltre le ore 18,15 ed entro le 19,15, ai lavoratori compete l'indennità giornaliera di euro 3,49 per ciascun giorno in cui effettuano tale orario. Nei casi in cui l’orario giornaliero termini oltre le ore 19,15, ai lavoratori compete la La riduzione di 1 ora dell’orario settimanaleorario di cui al 2° alinea del comma 2 non va decurtata in relazione ad assenze retribuite dal servizio nel corso dell’anno e spetta pro quota nei casi di assunzione o cessazione del rapporto di lavoro in corso d’anno, oltre all’indennità ovvero di turno di euro 4,08 per ciascun giorno in cui effettuano tale orariopassaggio a tempo parziale, a 36 ore settimanali o ai quadri direttivi. L’orario settimanale di lavoro è fissato in 36 ore nei casi di articolazione: - su 4 (4 giorni per x 9 ore) o su 6 (6 giorni per x 6 ore) giorni; - dal lunedì pomeriggio al sabato mattina; - comprendente la domenica; - in turni. Sono escluse ulteriori riduzioni di orario e specifiche indennità. Per il personale già in servizio alla data del 31.12.2000 vanno dedotte annualmenteA far tempo dal 1° gennaio 2001 viene riconosciuta annualmente una giornata di riduzione d’orario, dall'orario di cui al presente articolo, 15 ore individuali da utilizzarsi inderogabilmente, da parte di ciascun lavoratore/lavoratrice, previo preavviso, di massima almeno un giorno prima, preavviso alla competente Direzione, nell'arco dell'anno nell’arco dell’anno medesimo sotto forma di permesso retribuito anche frazionabile, nel limite minimo di 1 oraun’ora. Per Al personale che svolge attività di promozione e consulenza, ovvero è addetto ad una succursale situata in località turistica o presso centri commerciali, ipermercati e grandi magazzini, al sabato (nei casi di settimana lavorativa dal lunedì pomeriggio al sabato mattina o dal martedì al sabato), spetta il personale assunto successivamente al 31.12.2000 la deduzione annuale compenso di cui in allegato (all. n. 3) - non cumulabile con eventuali indennità di turno e indennità di cui al comma precedente è pari a 7 ore e 30 minuti3 dell’art. L’utilizzazione delle ore 92 - per ogni sabato di cui al comma precedente non può avvenire contemporaneamente da parte effettivo espletamento di più di 1 lavoratore nelle Aziende fino a 15 dipendenti e del 15% del personale in forza nelle Aziende con più di 15 dipendenti. Dal 1° gennaio 2014 i commi 9 e 10 del presente articolo sono sostituiti dal seguente: “Per il personale inquadrato nelle aree professionali vanno dedotte annualmente dall'orario di cui al presente articolo, 10 ore individuali da utilizzarsi inderogabilmente, previo preavviso, di massima almeno un giorno prima, alla competente Direzione, nell'arco dell'anno medesimo sotto forma di permesso retribuito anche frazionabile, nel limite minimo di 1 ora”. Norma transitoria Dal 1° gennaio 2013, e fino al 31.12.2013, per il personale già in servizio alla data del 31.12.2000 le 15 ore di deduzione annuale dell’orario di lavoro di cui al comma 9 sono ridotte nella misura di 7 ore e 30 minutidetto incarico.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Quadri Direttivi E Per Il Personale Delle Aree Professionali

Orario settimanale. La disciplina dell’orario settimanale è la seguente. Per il personale inquadrato nelle tre aree professionali, di cui alla presente parte speciale, l’orario L’orario di lavoro settimanale (di norma dal lunedì al venerdì) è fissato in 37 ore e 30 minuti. Per minuti (40 ore per il personale di custodia addetto alla guardiania diurna e per i guardiani notturni l’orario settimanale è fissato in 40 orenonché per il personale di cui agli artt. Il lavoratore 3 e 4), fatto salvo quanto previsto ai comma che seguono. A far tempo dal 1° gennaio 2000, il lavoratore/lavoratrice all’inizio di ogni anno e per l’anno stesso, può optare per: - fruire di una riduzione dell’orario settimanale di 30 minuti, da utilizzare in un giorno della settimana ovvero, in ragione di 15 minuti, in due giornate; - continuare ad osservare l’orario settimanale di cui al comma (ovvero, al 3° comma per il personale ivi indicato)1, riversando nella banca delle ore di cui all’art. 127, la relativa differenza (23 ore annuali). Nei casi in cui l'orario giornaliero termini oltre le ore 18,15 ed entro le 19,15, ai lavoratori compete l'indennità giornaliera di euro 3,49 per ciascun giorno in cui effettuano tale orario. Nei casi in cui l’orario giornaliero termini oltre le ore 19,15, ai lavoratori compete la La riduzione di 1 ora dell’orario settimanaleorario di cui al 2° alinea del comma 2 non va decurtata in relazione ad assenze retribuite dal servizio nel corso dell’anno e spetta pro quota nei casi di assunzione o cessazione del rapporto di lavoro in corso d’anno, oltre all’indennità ovvero di turno di euro 4,08 per ciascun giorno in cui effettuano tale orariopassaggio a tempo parziale, a 36 ore settimanali o ai quadri direttivi. L’orario settimanale di lavoro è fissato in 36 ore nei casi di articolazione: - su 4 (4 giorni per x 9 ore) o su 6 (6 giorni per x 6 ore) giorni; - dal lunedì pomeriggio al sabato mattina; - comprendente la domenica; - in turni; di cui all’art. 101, comma 4. Sono escluse ulteriori riduzioni di orario e specifiche indennità. Per il personale già in servizio alla data del 31.12.2000 vanno dedotte annualmenteA far tempo dal 1° gennaio 2001 viene riconosciuta annualmente una giornata di riduzione d’orario, dall'orario di cui al presente articolo, 15 ore individuali da utilizzarsi inderogabilmente, da parte di ciascun lavoratore/lavoratrice, previo preavviso, di massima almeno un giorno prima, preavviso alla competente Direzione, nell'arco dell'anno nell’arco dell’anno medesimo sotto forma di permesso retribuito anche frazionabile, nel limite minimo di 1 oraun’ora. Per Al personale che svolge attività di promozione e consulenza, ovvero è addetto ad una succursale situata in località turistica o presso centri commerciali, ipermercati e grandi magazzini, al sabato (nei casi di settimana lavorativa dal lunedì pomeriggio al sabato mattina o dal martedì al sabato), spetta il personale assunto successivamente al 31.12.2000 la deduzione annuale compenso di cui in allegato (all. n. 3) - non cumulabile con eventuali indennità di turno e indennità di cui al comma precedente è pari a 7 ore e 30 minuti3 dell’art. L’utilizzazione delle ore 101 - per ogni sabato di effettivo espletamento di detto incarico. In via transitoria, per gli anni 2012-2018 la dotazione di cui al comma precedente non può avvenire contemporaneamente da parte di più di 1 lavoratore nelle Aziende fino a 15 dipendenti e del 15% del personale in forza nelle Aziende con più di 15 dipendenti. Dal 1° gennaio 2014 i commi 9 e 10 2 del presente articolo sono sostituiti dal seguente: “Per il personale inquadrato nelle aree professionali vanno dedotte annualmente dall'orario di cui al presente articolo, 10 ore individuali da utilizzarsi inderogabilmente, previo preavviso, di massima almeno un giorno prima, alla competente Direzione, nell'arco dell'anno medesimo sotto forma di permesso retribuito anche frazionabile, nel limite minimo di 1 ora”. Norma transitoria Dal 1° gennaio 2013, e fino al 31.12.2013, per il personale già in servizio alla data del 31.12.2000 le 15 ore di deduzione annuale dell’orario di lavoro di cui al comma 9 sono ridotte nella misura è ridotta di 7 ore e 30 minutiminuti e il relativo ammontare è destinato a finanziare il Fondo per l’occupazione. Per il medesimo periodo non trova applicazione il primo alinea del comma 2. Analoga riduzione si applica nei confronti dei lavoratori a tempo parziale sulla dotazione di cui all’art. 35, comma 15, lett. d), del presente contratto.

Appears in 1 contract

Samples: Verbale Di Accordo