Orario. La attività presso il domicilio avrà la durata prevista dal normale orario giornaliero della lavoratrice e del lavoratore così come definito dagli accordi vigenti e sarà distribuita a discrezione della lavoratrice/lavoratore nell'arco della giornata. Potrà essere concordato tra le parti un periodo di tempo durante la giornata in cui si garantirà la reperibilità per comunicazioni, informazioni e contatti di lavoro. Detto periodo non potrà superare le due ore giornaliere per lavoratrice/lavoratore impegnato a tempo pieno, con proporzionale riduzione, comunque non inferiore ad un ora, per chi presta la propria attività a tempo parziale. Le prestazioni straordinarie, notturne e festive, al di fuori del normale orario di lavoro sono da effettuarsi su esplicita richiesta da parte del datore di lavoro e di norma presso gli uffici aziendali o in trasferta.
Orario. Ai sensi delle vigenti disposizioni, ai quadri si applicano le disposizioni di cui all'art. 134 del presente c.c.n.l.
Orario. Gli orari di presenza del medico sono stabiliti nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 5 dell’accordo contrattuale. Il medico è tenuto al rispetto degli orari e alla rilevazione dell’orario di presenza giornaliera con sistemi automatizzati o, in assenza, diversamente autorizzati dal medico coordinatore. La presenza giornaliera preventivamente concordata con il Centro di Servizi, sentito il medico coordinatore, in rapporto agli ospiti massimi assegnabili risulta la seguente: Lunedì dalle ore alle ore Martedì dalle ore alle ore Mercoledì dalle ore alle ore Giovedì dalle ore alle ore Venerdì dalle ore alle ore Sabato dalle ore alle ore Variazioni di orario rispetto a quanto qui previsto, compreso l’accesso nella giornata di sabato, possono essere attuate solo se concordate con il Centro di Servizi, sentito il medico coordinatore. Resta inteso che nel caso in cui all’interno del Centro di Servizi operino più medici, sulla base delle indicazioni del medico coordinatore, l’orario di cui sopra potrà essere modificato al fine di assicurare con gli altri medici di avere la massima copertura medica nell’arco della giornata. Il medico assicura la propria disponibilità al Centro di Servizi nel caso di esigenze specifiche.
Orario. Ferie 26 giorni lavorativi, fermo restando che la settimana lavorativa, qualunque sia la distribuzione dell'orario di lavoro settimanale, è comunque considerata di 6 giorni lavorativi, agli effetti del computo delle ferie. Le ferie potranno essere frazionate in non più di 2 periodi. Nel caso di lavoratore di cittadinanza non italiana che abbia necessità di godere di un periodo di ferie più lungo, al fine di utilizzarlo per un rimpatrio non definitivo, è possibile l'accumulo delle ferie nell'arco massimo di un biennio Permessi retribuiti a. al lavoratore genitore di persona con handicap grave e accertato, spetta un congedo parentale fruibile fino agli 8 anni di età del bambino, oppure 2 ore di permesso giornaliero retribuito fino a 3 anni di età del bambino (a carico INPS); dopo il terzo anno di età del bambino, 3 giorni di permesso ogni mese (a carico INPS) anche per colui che assiste un parente entro il terzo grado; b. ai componenti delle rappresentanze aziendali e delle RSU, per l'espletamento del loro mandato; c. in casi speciali e giustificati, brevi congedi retribuiti con facoltà di dedurli dalle riduzioni orario di lavoro ovvero, ove esauriti, dalle ferie; d. ai lavoratori studenti compresi quelli universitari che devono sostenere prove d'esame e ulteriori 5 giorni (40 ore) per la relativa preparazione. Diritto allo studio: 150 ore pro capite in un triennio, usufruibili anche in un solo anno. I lavoratori che potranno contemporaneamente assentarsi per frequentare i corsi di studio non dovranno superare il 2% della forza occupata. Nelle aziende che occupano da 30 a 49 dipendenti tale diritto è comunque riconosciuto ad un solo lavoratore nel corso dell'anno; e. i lavoratori componenti di Consigli e Comitati Direttivi nazionali, regionali e provinciali o comprensoriali delle OOSS hanno diritto a permessi o congedi per partecipare alle riunioni degli organi suddetti, nella misura massima di 75 ore annue. Quando il dirigente sindacale sia contemporaneamente componente di più consigli o comitati, potrà usufruire di un monte ore non superiore a 130 ore annue; f. 12 ore annue per assemblee dei lavoratori; g. 3 giorni per decesso o documentata grave infermità del coniuge, anche legalmente separato, o del convivente o di un parente entro il secondo grado anche non convivente, o di un soggetto componente la famiglia anagrafica del lavoratore Riduzione orario a. 56 ore annue per le aziende fino a 15 dipendenti; b. 72 ore annue per le aziende con più di 15 dipend...
Orario. Ai sensi dell’art. 1 del R.D.L. 15 marzo 1923, n. 692 Ai sensi delle vigenti disposizioni, ai Quadri si applicano le disposizioni di cui all’art. 134 del presente CCNL.
Orario. Il lavoro a orario ridotto potrà svilupparsi su base giornaliera, settimanale, mensile e annuale. Il minimo settimanale dell'orario di lavoro non può essere inferiore a dodici ore. Per far fronte a specifiche esigenze tecnico organizzative e produttive è possibile la prestazione lavorativa eccedente all’orario ridotto concordato. Qualora non sia possibile eseguire il minimo delle ore settimanali concordate in un'unica ubicazione di servizio, le parti concordano che l’orario di lavoro previo disponibilità del lavoratore ad operare in più ubicazioni in ambito territoriale salvo impedimenti di natura tecnico produttiva ed organizzativa dei servizi. Nei casi di nuove prestazioni derivanti dall’acquisizione di nuovi servizi, dalla vacanza di posti derivanti da cessazioni di rapporti di lavoro, le Imprese in relazione alle sopraggiunte esigenze tecnico produttive ed organizzative, ricercano nuove soluzioni anche con un aumento delle ore settimanali del personale in part-time, previo consenso del lavoratore, dando comunicazione alle organizzazioni sindacali. E' ammesso il ricorso al lavoro supplementare nella misura massima del 50% dell'orario settimanale di lavoratore assunto con contratto part-time e comunque secondo la legislazione vigente. Non è motivo di licenziamento il rifiuto a prestare lavoro supplementare. Non è causa di sanzioni disciplinari il rifiuto di prestare lavoro supplementare se deriva da giustificato motivo. Si intende per lavoro straordinario il lavoro prestato oltre l’orario massimo consentito per il lavoro Ordinario. La variazione in aumento dell’orario potrà essere gestita mediante il ricorso a clausole elastiche per part-time verticale o misto ovvero al lavoro supplementare in ogni caso.
Orario. 1. Ai sensi delle vigenti disposizioni, ai quadri si applicano le disposizioni di cui all'art. 127 del presente c.c.n.l.
Orario. Ai sensi delle vigenti disposizioni, ai Quadri si applicano le disposizioni di cui all’art. 134 del presente CCNL.
Orario. La sua prestazione, ai sensi dell’art.29 del C.C.N.L. di cui sopra, sarà distri- buita nell’arco della settimana su 5 giorni dal lunedì al venerdì, durante il quale Lei osserverà il seguente orario: dalle ore ……………. alle ore , rispettando l’orario di lavoro di ………… ore giornaliere, e di ore settimanali. Questa articolazione di orario potrà essere modificata, per esi- genze organizzative della Società e ai sensi degli accordi previsti nell’art.29 C.C.N.L., sempre tuttavia restando contenuta nel limite complessivo setti- manale.
Orario. Ai sensi dell'art. 1 del R.D.L. 15 marzo 1923, n. 692, ai quadri si applicano le disposizioni di cui all'art. 60, Parte terza del presente c.c.n.l.