Ordinativo Principale di Fornitura. Dopo aver valutato ed approvato il Piano Dettagliato degli Interventi, l’Amministrazione può emettere l’Ordinativo Principale di Fornitura che costituisce il documento attraverso cui l’Amministrazione Contraente utilizza la Convenzione e che regola i rapporti di fornitura fra la stessa Amministrazione Contraente e il Fornitore. I singoli Ordinativi Principali di Fornitura deliberati dalle Amministrazioni Contraenti possono avere ad oggetto un numero qualsiasi di immobili, metri quadrati, servizi attivati (nel rispetto di quanto previsto al paragrafo 5.2) purché ricadenti nello stesso lotto geografico, ad eccezione di quanto previsto al paragrafo 3.3 per i Lotti 8 e 9 (Comune di Roma). Il Fornitore deve iniziare ad erogare i servizi di cui all’Ordinativo Principale di Fornitura entro e non oltre 30 giorni naturali e consecutivi dall’emissione dell’Ordinativo stesso, ovvero nel maggior termine concordato con l’Amministrazione Contraente, e comunque contestualmente alla sottoscrizione del Verbale di Consegna di cui al paragrafo 5.5.5. Il ritardo nell’inizio dell’erogazione dei servizi, per cause imputabili al Fornitore, determina l’applicazione della penale di cui al paragrafo 9.3.1 (lett. e), f). Tale limite temporale può, a discrezione del Fornitore, subire una proroga di ulteriori 20 giorni naturali e consecutivi qualora l’immobile o l’Unità di Gestione oggetto dell’Ordinativo superi i 50.000 metri quadrati di estensione. L’Amministrazione Contraente deve redigere l’Ordinativo Principale di Fornitura sulla base del fac-simile di riferimento (rif. Appendice 4 del presente Capitolato) indicando: • i servizi a canone con i relativi importi vincolanti desunti dal Piano Dettagliato degli Interventi approvato; • i servizi extra-canone con i relativi importi, secondo quanto illustrato di seguito nel presente paragrafo. Qualunque variazione/aggiornamento all’Ordinativo Principale di Fornitura deve sempre essere formalizzata mediante un Atto Aggiuntivo all’Ordinativo Principale di Fornitura, in base a quanto prescritto al paragrafo 5.6. L’Amministrazione Ordinante ha la facoltà di indicare, nell’apposita sezione dell’Ordinativo, gli importi forfetari “a consumo” destinati alla copertura finanziaria di tutti quei servizi/attività extra-canone richiesti nel corso di validità della Convenzione dall’Amministrazione Contraente e gestiti tramite Ordini di Intervento (cfr. paragrafo 5.7). Tali importi devono essere destinati all’esecuzione di:
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Ordinativo Principale di Fornitura. Dopo Solo dopo aver valutato firmato ed approvato il Piano Dettagliato degli InterventiPDI, l’Amministrazione può emettere l’Ordinativo Principale di Fornitura che costituisce il documento attraverso cui l’Amministrazione Contraente utilizza la Convenzione e (OPF), che regola i rapporti di fornitura fra la stessa Amministrazione Contraente e il Fornitore. I singoli Ordinativi Principali di Fornitura deliberati dalle Amministrazioni Contraenti possono avere ad oggetto un numero qualsiasi di immobili, metri quadrati, servizi attivati (nel rispetto di quanto previsto al paragrafo 5.20 del Capitolato Tecnico) purché ricadenti nello stesso lotto geografico, ad eccezione di quanto previsto al paragrafo 3.3 per i Lotti 8 e 9 (Comune di Roma). Si precisa infatti che nel caso di Amministrazioni Contraenti con immobili ubicati sia nel Lotto 8 (I Municipio del Comune di Roma), sia nel Lotto 9 (Comune di Roma - escluso il I Municipio), i servizi sono erogati, per tutti gli immobili, dal Fornitore aggiudicatario del Lotto in cui ricade la prevalenza degli immobili in termini di superficie. L’OPF deve essere formalizzato indicando nelle apposite sezioni: - i servizi a canone con i relativi importi desunti dal PDI approvato; - i servizi/attività extra-canone con i relativi importi. Relativamente a quest’ultima sezione dell’OPF, l’Amministrazione ha la facoltà di indicare uno o più importi forfetari “a consumo” destinati alla copertura finanziaria di tutti quei servizi/attività extra canone previsti nel Capitolato, da utilizzarsi durante tutta la durata del contratto di fornitura attraverso l’emissione di Ordini di Intervento. Gli eventuali importi forfetari “a consumo”, una volta formalizzati all’interno dell’OPF, risultano vincolanti per l’Amministrazione che è quindi obbligata ad emettere Ordini di Intervento per un importo che non può essere inferiore al 60% dell’importo forfetario all’uopo stanziato. Il Fornitore deve iniziare ad erogare i servizi i/l servizi/o di cui all’Ordinativo Principale di Fornitura all’OPF entro e non oltre 30 giorni naturali e consecutivi dall’emissione dalla emissione dell’Ordinativo stesso, ovvero nel maggior termine concordato con l’Amministrazione Contraentel’Amministrazione, e comunque contestualmente alla sottoscrizione del Verbale di Consegna di cui al paragrafo 5.5.5. Il ritardo nell’inizio dell’erogazione dei servizi, per cause imputabili al Fornitore, determina l’applicazione della penale di cui al paragrafo 9.3.1 (lett. e), f)5.5.5 del Capitolato Tecnico. Tale limite temporale può, a discrezione del Fornitore, subire una proroga di ulteriori 20 giorni naturali e consecutivi qualora l’immobile o l’Unità insieme di Gestione immobili oggetto dell’Ordinativo superi i dell’OPF abbia una superficie lorda complessiva di oltre 50.000 metri quadrati di estensione. L’Amministrazione Contraente deve redigere l’Ordinativo Principale di Fornitura sulla base del fac-simile di riferimento (rif. Appendice 4 del presente Capitolato) indicando: • i servizi a canone con i relativi importi vincolanti desunti dal Piano Dettagliato degli Interventi approvato; • i servizi extra-canone con i relativi importi, secondo quanto illustrato di seguito nel presente paragrafomq. Qualunque variazione/aggiornamento all’Ordinativo Principale di Fornitura all’OPF deve sempre essere formalizzata mediante un Atto Aggiuntivo all’Ordinativo Principale di Fornitura, in base a quanto prescritto al paragrafo 5.6. L’Amministrazione Ordinante ha la facoltà di indicare, nell’apposita sezione dell’Ordinativo, gli importi forfetari “a consumo” destinati alla copertura finanziaria di tutti quei servizi/attività extra-canone richiesti nel corso di validità della Convenzione dall’Amministrazione Contraente e gestiti tramite Ordini di Intervento (cfr. paragrafo 5.7). Tali importi devono essere destinati all’esecuzione di:aggiuntivo all’OPF.
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Ordinativo Principale di Fornitura. Dopo aver valutato ed approvato il Piano Dettagliato degli InterventiTecnico Economico dei Servizi, l’Amministrazione può emettere l’Ordinativo Principale di Fornitura che costituisce Fornitura, di seguito per brevità “OPF”, di durata complessiva pari a 5 (cinque) o 7 (sette) anni, con il documento attraverso cui quale l’Amministrazione Contraente utilizza la Convenzione ordina per ogni immobile i Servizi Operativi e che di Governo a canone ed extra canone oggetto della presente Convenzione. L’OPF regola i rapporti di fornitura fra la stessa Amministrazione Contraente e il Fornitorel’Assuntore. I singoli Ordinativi Principali e deve essere redatto secondo le modalità di cui all’Allegato “F” della Convenzione. All’Ordinativo Principale di Fornitura deliberati deve essere allegato il Piano Tecnico Economico dei Servizi, controfirmato anch’esso dalle Amministrazioni Contraenti possono avere ad oggetto un numero qualsiasi parti, nel quale vengono formalizzate nel dettaglio le modalità tecniche, economiche ed operative di immobiligestione dell’Ordinativo stesso oltre a quelle dichiarate dall’Assuntore nell’Offerta Tecnica. All’Ordinativo Principale di Fornitura, metri quadratiqualora attivati i Servizi Energetici “A”, deve essere altresì allegato l’Attestato di Certificazione Energetica (ACE) così come definito nel paragrafo 7.6.1. L’Amministrazione deve ordinare almeno i servizi attivati (nel rispetto di quanto previsto minimi nelle modalità descritte al paragrafo 5.2) purché ricadenti nello stesso lotto geografico5.1. Nell’Ordinativo Principale di Fornitura, ad eccezione l’Amministrazione deve indicare per ogni servizio ordinato la data prevista di quanto previsto al paragrafo 3.3 per i Lotti 8 e 9 (Comune di Roma)inizio del servizio in cui l’Assuntore effettuerà la presa in consegna dei relativi impianti. Il Fornitore Verbale di presa in Consegna degli Impianti Tecnologici (rif. par. 5.6.1) va redatto ogni qualvolta si inizia l’erogazione di un servizio e non solamente in relazione al primo servizio attivato con l’Ordinativo Principale di Fornitura. La data di presa in consegna del primo impianto, che determina la data di inizio e fine del Contratto di Fornitura dei servizi, deve iniziare ad erogare corrispondere a quella del Servizio minimo attivato (rif. par. 5.1), nelle modalità di seguito descritte: - qualora sia attivato il Servizio “A”, la data prevista per la presa in consegna degli Impianti da parte dell’Assuntore dovrà avvenire entro e non oltre l’avvio della stagione termica successiva. A tal proposito si considera come data di avvio della stagione termica il limite temporale previsto per l’esercizio degli Impianti Termici indicati all’art. 9, comma 2 del D.P.R 412/93, attribuendo alla zona climatica F la data del 1 ottobre; - qualora sia attivato il Servizio “B.2”, la data prevista per la presa in consegna degli Impianti da parte dell’Assuntore dovrà avvenire entro i 45 giorni successivi alla data di stipula dell’Ordinativo Principale di Fornitura (OPF); Nel caso di attivazione di entrambi i servizi di cui all’Ordinativo Minimo (Servizi “A” e “B.2”) la durata del Contratto di Fornitura decorre dalla data di avvio dei Servizi Energetici “A”, e che determina, pertanto, anche la data di inizio del Servizio “B.2”e la data di inizio e fine del Contratto di Fornitura. Nel caso di attivazione di più Servizi, oltre a quelli di cui all’ordinativo minimo, ad esempio Servizi Energetici “A” e Servizio Tecnologico degli Impianti Antincendio “C.1”, il primo servizio da attivare è quello utile al soddisfacimento delle condizioni di cui all’Ordinativo Minimo (Servizio “A”) e che determina, pertanto, la data di inizio del Servizio “C.1”e la data di inizio e fine del Contratto di Fornitura. L’attivazione posticipata dei servizi non riguardanti quelli di cui all’Ordinativo minimo é consentita entro il secondo anno dalla data di emissione dell’Ordinativo Principale di Fornitura entro e non oltre 30 giorni naturali e consecutivi dall’emissione dell’Ordinativo stesso, ovvero nel maggior termine concordato con l’Amministrazione Contraente, e comunque contestualmente alla sottoscrizione la data di avvio dovrà essere indicata all’interno del Verbale Piano Tecnico Economico de Servizi. Eventuali ritardi nell’inizio di Consegna di cui al paragrafo 5.5.5. Il ritardo nell’inizio dell’erogazione erogazione dei servizi, per cause imputabili al Fornitoreproprie dell’Assuntore, determina l’applicazione della daranno luogo alla penale di cui al paragrafo 9.3.1 (lett9. e), f). Tale limite temporale può, a discrezione del Fornitore, subire una proroga di ulteriori 20 giorni naturali e consecutivi qualora l’immobile o l’Unità di Gestione oggetto dell’Ordinativo superi i 50.000 metri quadrati di estensione. L’Amministrazione Contraente deve redigere l’Ordinativo Principale di Fornitura sulla base del fac-simile di riferimento (rif. Appendice 4 del presente Capitolato) indicando: • i servizi a canone con i relativi importi vincolanti desunti dal Piano Dettagliato degli Interventi approvato; • i servizi extra-canone con i relativi importi, secondo quanto illustrato di seguito nel presente paragrafo. Qualunque variazioneLe variazioni/aggiornamento aggiornamenti all’Ordinativo Principale di Fornitura deve sempre devono essere formalizzata formalizzate mediante un Atto Aggiuntivo all’Ordinativo Principale di FornituraAggiuntivo, in base a quanto prescritto al paragrafo 5.6. L’Amministrazione Ordinante ha la facoltà di indicare, nell’apposita sezione dell’Ordinativo, gli importi forfetari “a consumo” destinati alla copertura finanziaria di tutti quei servizi/attività extra-canone richiesti nel corso di validità della Convenzione dall’Amministrazione Contraente e gestiti tramite Ordini di Intervento (cfr. paragrafo 5.7). Tali importi devono essere destinati all’esecuzione di:5.5.1.
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Ordinativo Principale di Fornitura. Dopo aver valutato ed approvato il Piano Dettagliato degli InterventiTecnico Economico dei Servizi, l’Amministrazione può emettere l’Ordinativo Principale di Fornitura che costituisce Fornitura, di seguito per brevità OPF, di durata complessiva pari a 5 (cinque) o 7 (sette) anni, con il documento attraverso cui quale l’Amministrazione Contraente utilizza la Convenzione ordina per ogni immobile i Servizi Operativi e che di Governo a canone ed extra canone oggetto della presente Convenzione. L’OPF regola i rapporti di fornitura fra la stessa Amministrazione Contraente e il Fornitorel’Assuntore e deve essere redatto sulla base del modello di riferimento di cui all’Appendice 3b del presente Capitolato Tecnico. I singoli Ordinativi Principali All’Ordinativo Principale di Fornitura deliberati deve essere allegato il Piano Tecnico Economico dei Servizi, controfirmato anch’esso dalle Amministrazioni Contraenti possono avere ad oggetto un numero qualsiasi parti, nel quale vengono formalizzate nel dettaglio le modalità tecniche, economiche ed operative di immobiligestione dell’Ordinativo stesso oltre a quelle dichiarate dall’Assuntore nell’Offerta Tecnica. All’Ordinativo Principale di Fornitura, metri quadratiqualora attivati i Servizi Energetici “A”, deve essere altresì allegato l’Attestato di Certificazione Energetica (ACE) così come definito nel paragrafo 7.6.1. L’Amministrazione deve ordinare almeno i servizi attivati (nel rispetto di quanto previsto minimi nelle modalità descritte al paragrafo 5.2) purché ricadenti nello stesso lotto geografico5.1. Nell’Ordinativo Principale di Fornitura, ad eccezione l’Amministrazione deve indicare per ogni servizio ordinato la data prevista di quanto previsto al paragrafo 3.3 per i Lotti 8 e 9 (Comune di Roma)inizio del servizio in cui l’Assuntore effettuerà la presa in consegna dei relativi impianti. Il Fornitore Verbale di presa in Consegna degli Impianti Tecnologici (rif. par. 5.6.1) va redatto ogni qualvolta si inizia l’erogazione di un servizio e non solamente in relazione al primo servizio attivato con l’Ordinativo Principale di Fornitura. La data di presa in consegna del primo impianto, che determina la data di inizio e fine del Contratto di Fornitura dei servizi, deve iniziare ad erogare corrispondere a quella del Servizio minimo attivato (rif. par. 5.1), nelle modalità di seguito descritte: - qualora sia attivato il Servizio “A”, la data prevista per la presa in consegna degli Impianti da parte dell’Assuntore dovrà avvenire entro e non oltre l’avvio della stagione termica successiva. A tal proposito si considera come data di avvio della stagione termica il limite temporale previsto per l’esercizio degli Impianti Termici indicati all’art. 9, comma 2 del D.P.R 412/93, attribuendo alla zona climatica F la data del 1 ottobre; - qualora sia attivato il Servizio “B.2”, la data prevista per la presa in consegna degli Impianti da parte dell’Assuntore dovrà avvenire entro i 45 giorni successivi alla data di stipula dell’Ordinativo Principale di Fornitura (OPF); Nel caso di attivazione di entrambi i servizi di cui all’Ordinativo Minimo (Servizi “A” e “B.2”) la durata del Contratto di Fornitura decorre dalla data di avvio dei Servizi Energetici “A”, e che determina, pertanto, anche la data di inizio del Servizio “B.2”e la data di inizio e fine del Contratto di Fornitura. Nel caso di attivazione di più Servizi, oltre a quelli di cui all’ordinativo minimo, ad esempio Servizi Energetici “A” e Servizio Tecnologico degli Impianti Antincendio “C.1”, il primo servizio da attivare è quello utile al soddisfacimento delle condizioni di cui all’Ordinativo Minimo (Servizio “A”) e che determina, pertanto, la data di inizio del Servizio “C.1”e la data di inizio e fine del Contratto di Fornitura. L’attivazione posticipata dei servizi non riguardanti quelli di cui all’Ordinativo minimo é consentita entro il secondo anno dalla data di emissione dell’Ordinativo Principale di Fornitura entro e non oltre 30 giorni naturali e consecutivi dall’emissione dell’Ordinativo stesso, ovvero nel maggior termine concordato con l’Amministrazione Contraente, e comunque contestualmente alla sottoscrizione la data di avvio dovrà essere indicata all’interno del Verbale Piano Tecnico Economico de Servizi. Eventuali ritardi nell’inizio di Consegna di cui al paragrafo 5.5.5. Il ritardo nell’inizio dell’erogazione erogazione dei servizi, per cause imputabili al Fornitoreproprie dell’Assuntore, determina l’applicazione della daranno luogo alla penale di cui al paragrafo 9.3.1 (lett9. e), f). Tale limite temporale può, a discrezione del Fornitore, subire una proroga di ulteriori 20 giorni naturali e consecutivi qualora l’immobile o l’Unità di Gestione oggetto dell’Ordinativo superi i 50.000 metri quadrati di estensione. L’Amministrazione Contraente deve redigere l’Ordinativo Principale di Fornitura sulla base del fac-simile di riferimento (rif. Appendice 4 del presente Capitolato) indicando: • i servizi a canone con i relativi importi vincolanti desunti dal Piano Dettagliato degli Interventi approvato; • i servizi extra-canone con i relativi importi, secondo quanto illustrato di seguito nel presente paragrafo. Qualunque variazioneLe variazioni/aggiornamento aggiornamenti all’Ordinativo Principale di Fornitura deve sempre devono essere formalizzata formalizzate mediante un Atto Aggiuntivo all’Ordinativo Principale di FornituraAggiuntivo, in base a quanto prescritto al paragrafo 5.65.5.1. L’Amministrazione Ordinante ha la facoltà L’Ordinativo Principale di indicareFornitura può essere modificato/integrato tramite Atto Aggiuntivo all’Ordinativo Principale di Fornitura, nell’apposita sezione dell’Ordinativodi seguito per brevità “AA-OPF”, gli importi forfetari “a consumo” destinati alla copertura finanziaria in base al fac-simile riportato in allegato al presente Capitolato Tecnico (Appendice 4), per variazioni che conseguentemente comportino modifiche/integrazioni al Contratto di tutti quei servizi/attività extra-canone richiesti nel corso Fornitura, di validità della Convenzione dall’Amministrazione Contraente e gestiti tramite Ordini di Intervento (cfr. paragrafo 5.7). Tali importi devono essere destinati all’esecuzione diseguito specificate:
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