Verbale di presa in consegna Clausole campione

Verbale di presa in consegna. Il Verbale di presa in consegna rappresenta il documento con il quale l’Assuntore prende formalmente in carico i beni/immobili per l'esecuzione dei servizi richiesti. Il Xxxxxxx, condiviso preventivamente tra il Gestore del Servizio ed il Supervisore, dovrà essere redatto in duplice copia, secondo il modello di cui all’appendice 5, e recare la firma congiunta di entrambe le parti. La data di sottoscrizione del Verbale costituisce la data di inizio di erogazione dei servizi. Il Verbale di presa in consegna deve prevedere le seguenti sezioni: 1. attestazione della presa in consegna dei beni/immobili; 2. organizzazione dell’Assuntore e modalità di interfacciamento; 3. parametri di erogazione dei servizi 4. subappalto. Nei prossimi paragrafi si riporta una breve descrizione delle sezioni del Verbale di presa in consegna. 7.1.1. Attestazione della presa in consegna degli immobili L’attestazione della presa in consegna è la sezione del Verbale di presa in consegna che contiene il dettaglio della consistenza dei beni/immobili dell’Azienda Sanitaria , presi in carico dall’Assuntore, con esplicitazione della tipologia di impianti e dei relativi quantitativi. Questa sezione contiene anche l’elenco della documentazione tecnica di legge in possesso dell’Azienda Sanitaria , che la stessa consegna all’Assuntore (a titolo esemplificativo, e comunque non esaustivo, per la centrale termica: libretto di centrale, libretto d’impianto, dichiarazione conformità X.Xxx. 37/2008, CPI e/o NOP dei VV.F., omologazione ISPESL; per gli impianti elevatori: libretto d’impianto, verbali di verifica biennale, dichiarazioni di conformità X.Xxx. 37/2008 per i vari impianti, etc.). In tale sezione devono inoltre essere indicate le eventuali strutture e/o i mezzi e/o i servizi che l’Azienda Sanitaria eventualmente dia, in comodato d’uso, all’Assuntore per lo svolgimento delle attività previste (locali, servizi, etc.). L’Assuntore, controfirmando per accettazione il Verbale di presa in consegna, viene costituito custode dei suddetti beni all’uopo indicati nel Verbale stesso e si impegna formalmente a prendersene cura ed a manutenerli in modo tale da garantire il buono stato di conservazione degli stessi. 7.1.2. Organizzazione delI’Assuntore e modalità di interfacciamento Tale sezione deve riportare l’organigramma relativo alla struttura predisposta dall’Assuntore per la gestione tecnica ed operativa dei servizi erogati nell’ambito del Contratto. Devono essere riportati in particolare, per cias...
Verbale di presa in consegna. 11 Ordine Aggiuntivo all’Ordinativo di Fornitura (OAF)
Verbale di presa in consegna. 1. È cura del Fornitore eseguire le eventuali attività propedeutiche alla presa in consegna degli edifici di cui all'OF, nel rispetto dei termini e delle condizioni indicate nel relativo PDS. In particolare, il Fornitore dovrà redigere un apposito Verbale di Xxxxx in Consegna che rappresenta il documento con il quale il Fornitore prenderà formalmente in carico gli immobili medesimi e gli impianti e le attrezzature per tutta la durata del contratto. 2. Il Verbale dovrà essere redatto in contraddittorio tra Fornitore e Amministrazione Contraente e recare la firma congiunta. La data di sottoscrizione del Verbale costituirà la data di avvio del Servizio.
Verbale di presa in consegna. Il Verbale di Xxxxx in Consegna, redatto dall’Assuntore secondo il modello di cui all’Appendice 8, rappresenta il documento con il quale l’Assuntore prenderà formalmente in carico gli impianti e le apparecchiature per tutta la durata del contratto. Il Verbale dovrà essere redatto in duplice copia, in contraddittorio tra Assuntore ed Amministrazione Contraente e recare la firma congiunta. La data di sottoscrizione del Verbale costituirà la data di avvio del Servizio. Il Verbale di Presa in Consegna dovrà prevedere le seguenti sezioni: - Sezione 1: Attestazione della presa in consegna degli impianti e delle apparecchiature - Sezione 2: Organizzazione dell’Assuntore; - Sezione 3: Subappalto. Di seguito saranno dettagliate per ciascuna delle sezioni indicate le informazioni che dovranno essere formalizzate all’interno del Verbale di Presa in Consegna. SEZIONE 1: Attestazione della presa in consegna degli impianti e delle apparecchiature
Verbale di presa in consegna. 1. È cura del Fornitore eseguire le eventuali attività propedeutiche alla presa in consegna delle Aree verdi di cui all'OF, nel rispetto dei termini e delle condizioni indicate nel relativo PDS. In particolare il Fornitore dovrà redigere un apposito Verbale di Xxxxx in Consegna, che rappresenta il documento con il quale prenderà formalmente in carico le Aree Xxxxx ed il loro contenuto per tutta la durata del contratto. 2. Il Verbale dovrà essere redatto in contraddittorio tra Fornitore e Amministrazione Contraente e recare la firma congiunta. La data di sottoscrizione costituirà la data di avvio del Servizio.
Verbale di presa in consegna. E' cura del Fornitore eseguire le eventuali attività propedeutiche alla presa in consegna degli edifici e/o delle aree verdi di cui all'OF, nel rispetto dei termini e delle condizioni indicate nel relativo PDS. In particolare il Fornitore dovrà redigere un apposito Verbale di Xxxxx in Consegna, in contraddittorio con l’Amministrazione/Ente contraente, che rappresenta il documento con il quale il Fornitore prenderà formalmente in carico gli immobili medesimi e le eventuali apparecchiature per tutta la durata del contratto.

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  • Presa in consegna dei lavori ultimati 1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l’ultimazione dei lavori. 2. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all’appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta. 3. Egli può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse. 4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, in presenza dell’appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza. 5. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l’ultimazione dei lavori, l’appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente capitolato speciale.

  • Assistenza diretta/in convenzione non prevista.

  • Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l’assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza. Se il Sinistro si verifica prima che l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall’assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

  • Lingua in cui è redatto il contratto Il contratto ed ogni documento ad esso allegato sono redatti in lingua italiana.

  • CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE Qualora la stazione appaltante, nei limiti previsti dalla vigente normativa, non ritenga necessario conferire l’incarico di collaudo dell’opera, si darà luogo ad un certificato di regolare esecuzione emesso dal direttore dei lavori contenente gli elementi di cui all’articolo 229 del D.P.R. n. 207/2010. Entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla data di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori sarà tenuto a rilasciare il certificato di regolare esecuzione, salvo che sia diversamente ed espressamente previsto nella documentazione di gara e nel contratto e purché ciò non sia gravemente iniquo per l’impresa affidataria. Il certificato sarà quindi confermato dal responsabile del procedimento. L’emissione del certificato di regolare esecuzione non costituirà presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile. La data di emissione del certificato di regolare esecuzione costituirà riferimento temporale essenziale per i seguenti elementi: 1) il permanere dell'ammontare residuo della cauzione definitiva (di solito il 20%), o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; 2) la decorrenza della copertura assicurativa prevista all’articolo 103 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, dalla data di consegna dei lavori, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; 3) la decorrenza della polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi che l'esecutore dei lavori è obbligato a stipulare, per i lavori di cui all’articolo 103 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016, per la durata di dieci anni. Per i lavori di importo inferiore a 40.000 euro potrà essere tenuta una contabilità semplificata, mediante apposizione sulle fatture di spesa di un visto del Direttore dei Lavori, volto ad attestare la corrispondenza del lavoro svolto con quanto fatturato, tenendo conto dei lavori effettivamente eseguiti. In questo caso, il certificato di regolare esecuzione potrà essere sostituito con l’apposizione del visto del direttore dei lavori sulle fatture di spesa.

  • Cartello di cantiere L’appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 1 esemplare del cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell’1 giugno 1990, n. 1729/UL, nonché, se del caso, le indicazioni di cui all’articolo 12 del d.m. 22 gennaio 2008, n. 37.

  • INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria. Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti. Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di cui al punto 7.1 deve essere posseduto da: a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE; b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica. Il requisito relativo al fatturato globale medio annuo, di cui al punto 7.2 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall’impresa mandataria. Il requisito di capacità tecnica e professionale di cui al punto 7.3 lett. a) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall’impresa mandataria. Il requisito di capacità tecnica e professionale di cui al punto 7.3 lett. b) deve essere posseduto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

  • INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al punto 7.1 lett. a) deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici. I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 47 del Codice, devono essere posseduti: a. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera nonché all’organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate; b. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

  • Indennità in caso di morte 1. In caso di morte del lavoratore, le indennità di preavviso ed il T.F.R. devono corrispondersi al coniuge, ai figli o, se vivevano a carico del lavoratore, ai parenti entro il 3° grado e agli affini entro il 2° grado. 2. La ripartizione delle indennità e del T.F.R., se non vi è accordo fra gli aventi diritto, deve farsi secondo le norme di legge. 3. In mancanza dei superstiti sopra indicati, le indennità sono attribuite secondo le norme della successione testamentaria e legittima.

  • Categorie di servizi ai sensi dell'articolo 21 e dell'allegato II B della direttiva 2004/18/CE. 8 Esclusi i contratti di lavoro 9 Ad esclusione dei contratti aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione di programmi televisivi da parte di emittenti, e dei contratti concernenti il tempo di trasmissione.